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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 984/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EL NC, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4923/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, avente ad oggetto la Ta.Ri. e il relativo tributo provinciale per gli anni dal 2018 al 2023, eccependo, a sostegno del ricorso,
l'estinzione per intervenuto pagamento, in forza dei versamenti da essa effettuati a nome del coniuge Nominativo_1, intestatario dell'utenza e deceduto l'8.7.2004. 2.- Il Comune si è costituito tardivamente, dando atto dell'intervenuto annullamento parziale dell'avviso impugnato.
3.- All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, sulla produzione di una memoria della ricorrente, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Come dedotto e documentato dal Comune, l'avviso impugnato è stata oggetto di annullamento parziale con la seguente motivazione: “dalle risultanze delle verifiche eseguite si evidenzia l'iscrizione degli immobili oggetto di accertamento a nome di altro utente - Nominativo_2 - sino alla data del 30.06.2023. In assenza di successiva nuova iscrizione dei medesimi, si contesta la violazione per il periodo 01.07.2023 -31.12.2023”.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al periodo del 2018 al giugno 2023.
2.- Quanto al periodo successivo, va rilevato che, a fondamento dell'eccezione di estinzione per intervenuto pagamento, la ricorrente ha depositato documentazione dalla quale, tuttavia, emergono versamenti per il periodo dal 2018 al primo semestre del 2023 (per un importo complessivo di euro
1.621,26).
Da tanto consegue che, con riguardo al secondo semestre del 2023, il ricorso non può trovare accoglimento.
3.- L'esito complessivo della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al periodo del 2018 al giugno 2023 e rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il giudice
FR LE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EL NC, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4923/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507600 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, avente ad oggetto la Ta.Ri. e il relativo tributo provinciale per gli anni dal 2018 al 2023, eccependo, a sostegno del ricorso,
l'estinzione per intervenuto pagamento, in forza dei versamenti da essa effettuati a nome del coniuge Nominativo_1, intestatario dell'utenza e deceduto l'8.7.2004. 2.- Il Comune si è costituito tardivamente, dando atto dell'intervenuto annullamento parziale dell'avviso impugnato.
3.- All'esito dell'udienza del 22 gennaio 2026, sulla produzione di una memoria della ricorrente, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Come dedotto e documentato dal Comune, l'avviso impugnato è stata oggetto di annullamento parziale con la seguente motivazione: “dalle risultanze delle verifiche eseguite si evidenzia l'iscrizione degli immobili oggetto di accertamento a nome di altro utente - Nominativo_2 - sino alla data del 30.06.2023. In assenza di successiva nuova iscrizione dei medesimi, si contesta la violazione per il periodo 01.07.2023 -31.12.2023”.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al periodo del 2018 al giugno 2023.
2.- Quanto al periodo successivo, va rilevato che, a fondamento dell'eccezione di estinzione per intervenuto pagamento, la ricorrente ha depositato documentazione dalla quale, tuttavia, emergono versamenti per il periodo dal 2018 al primo semestre del 2023 (per un importo complessivo di euro
1.621,26).
Da tanto consegue che, con riguardo al secondo semestre del 2023, il ricorso non può trovare accoglimento.
3.- L'esito complessivo della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo al periodo del 2018 al giugno 2023 e rigetta nel resto. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il giudice
FR LE