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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1063/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Battisti)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti Ciarelli e Loreni)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 525 del 16/4/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si dichiarava inammissibile, per intervenuta decadenza, la domanda CP_ proposta da nei confronti dell , volta a riconoscere il diritto della ricorrente alla Parte_1 rideterminazione della prestazione del reddito di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021, sulla base delle giornate di lavoro effettivamente prestate.
La interponeva appello, cui resisteva l . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
In via preliminare, l'appellante contesta la statuizione in rito adottata dal Tribunale, ad avviso del CP_ quale, stante che l'elenco agricoli 2021 è stato pubblicato sul sito Internet dell dal 31/3/2022 al
26/4/2022, la Molea sarebbe incorsa nella decadenza di cui art. 22 del decreto-legge n. 7/1970, convertito in legge n. 83/1970, poiché “dalla data in cui ha avuto la possibilità (non mantenuta) di promuovere il ricorso alla CISOA (26/4/2022) a quella del deposito del presente ricorso (7/6/2023), sono trascorsi ben più dei 150 giorni (per l'esattezza 407) all'uopo utili”.
La doglianza si rivela fondata.
Invero, la normativa richiamata dal primo giudice concerne la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, laddove siamo in presenza, invece, di una liquidazione (asseritamente) parziale, nel senso che qui si controverte non sulla sussistenza del rapporto e sulla regolare iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli - il cui riconoscimento costituisce il presupposto per la concessione dell'indennità di disoccupazione - bensì sul minor numero di giornate (nella specie, n. 140) riconosciute in sede di liquidazione.
Applicandosi, quindi, l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 - come modificato dall'art. 4 del decreto-legge n.
384/1992, convertito in legge n. 438/1992, e dall'art. 38 del decreto-legge n. 98/2011, convertito in legge n.
111/2011 - la aveva un anno per proporre l'azione giudiziaria, decorrente dal provvedimento di Pt_1 liquidazione comunicatole l'8/6/2022, da valere come riconoscimento parziale della prestazione, sicché il deposito del ricorso introduttivo avvenuto il 7/62023 ha impedito la decadenza di cui sopra.
Passando al merito della domanda, si osserva che la ha fornito in giudizio la prova Pt_1 documentale al fine di vedersi corrisposta l'indennità di disoccupazione agricola per un maggior numero di giornate, segnatamente pari a n. 162, avendo allegato tutte le buste paga relative all'attività di lavoro agricolo dipendente prestato, nell'anno 2021, in favore dell'Azienda “Società Agricola Campoleone S.a.s.”, corrente in Aprilia (LT), Via Campoleone, Tenuta 14, C.F. nelle quali sono puntualmente P.IVA_1 CP_ indicate le giornate lavorate (il numero, nel quantum, non è oggetto di contestazione da parte dell' , il quale si limita a contestare l'efficacia probatoria delle buste-paga, in quanto “documenti di provenienza privatistica” che potrebbero “essere compatibili, invece, con la natura eventualmente fittizia del rapporto”).
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, va accolta la domanda proposta con il ricorso introduttivo, sicchè vanno riconosciute alla ulteriori n. 22 giornate ai fini del Pt_1 corretto calcolo della prestazione de qua.
Le spese del doppio grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale ivi svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di alla Parte_1 rideterminazione della prestazione del reddito di disoccupazione agricola sulla base di n. 162 giornate di CP_ lavoro effettivamente prestate nell'anno 2021, e condanna l al pagamento delle relative differenze della suddetta prestazione, oltre gli interessi di legge;
b - condanna l alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, a titolo CP_1 di compensi, quanto al primo grado, in € 2.500,00 e, quanto al presente grado, in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma, 8/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER ST)