Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ), il 23/03/1975, residente in [...]4 16153 GENOVA
[GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
BIANCHI MASSIMO (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il CP_1 C.F._3
09/10/1978, residente in [...]4 16153 GENOVA [GE]
ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BIANCHI
MASSIMO (C.F. , che la rappresenta e difende, come C.F._2
da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.04.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 26/05/2007 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.339/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 26/05/2007 dai SInori
e Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI
2 Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
La casa coniugale, sita in Genova Vico Chiuso Priano 4/9, unitamente ai mobili e arredi in esso presenti ed alle pertinenze, viene assegnata alla SI.ra
[...]
, nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente. Il SI. CP_1
provvederà a trasferire altrove la propria residenza. Pt_1
3) PIANO GENITORIALE
I. AFFIDAMENTO DEL FIGLIO E COLLOCAZIONE ABITATIVA - Il figlio sarà affidato congiuntamente, con affidamento condiviso, ad Persona_1
entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il minore avrà collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre, nell'immobile sito in Genova Vico Chiuso Priano 4/9 (casa coniugale).
II. FREQUENTAZIONI CON IL FIGLIO DEL GENITORE NON
COLLOCATARIO - I genitori concorderanno ogni decisione di maggior rilievo, consultandosi previamente, nell'esclusivo interesse del minore e collaboreranno quotidianamente per la gestione degli impegni scolastici, sportivi, ludici, rientri a casa e/o spostamenti del ragazzo, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I genitori hanno deciso di non prevedere un calendario fisso delle frequentazioni da parte del genitore non collocatario, ma di concordarle di volta in volta in base alla turnistica assegnata al SI. dal datore di lavoro. Pertanto il padre Pt_1
(genitore non collocatario), potrà tenere con sé il figlio a propria richiesta, concordando preventivamente tempi e modalità con la madre.
III. PERIODI DI VACANZA Il minore trascorrerà, durante il periodo Per_1
estivo, 15 giorni consecutivi di vacanza con ciascun genitore, da concordarsi anticipatamente tra i coniugi. Le festività principali, Natale Capodanno, Pasqua, seguiranno il criterio dell'alternanza.
IV. MANTENIMENTO E SPESE NELL'INTERESSE DEL FIGLIO - Il SI.
a titolo mantenimento in favore del figlio minore verserà € 300 Pt_1 Per_1
mensili che verranno prelevati direttamente dalla SI.ra dal Conto CP_1
3 Corrente cointestato tra i coniugi. A tal fine, il Conto cointestato n.
0001000805878 presso verrà mantenuto anche dopo la Controparte_2
separazione e su di esso continuerà a gravare la rata del mutuo della casa coniugale ed a confluire lo stipendio del SI. Pt_1
V. Il cosiddetto “assegno unico ed universale” di cui al D.L. approvato in data
18 novembre 2021 in attuazione della legge delega conferita al Governo ai sensi della legge 1 aprile 2021 n. 46, continuerà ad essere percepito dal SI. e Pt_1
versato sul C/C cointestato.
VI. Le rimanenti spese straordinarie, da sostenersi in favore del figlio: sanitarie/mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche, ludiche, di vacanza seguiranno gli orientamenti di cui al Documento di orientamento uniforme della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova del 15/09/2016 e saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Le spese per le utenze e gli oneri di mantenimento dell'immobile di Vico Chiuso
Priano 4/9 saranno sostenute dalla SI.ra , mentre il SI. CP_1 Pt_1 continuerà a farsi carico integrale della rata di mutuo che in oggi ammonta ad €
600 mensili circa, con tasso variabile, per la durata residua complessiva di anni
15.
L'automobile e il motociclo Vespa di cui al punto h) delle premesse del resteranno al SI. in quanto di sua esclusiva proprietà. Pt_1
I coniugi si ritengono economicamente autosufficienti, pertanto alcun assegno di mantenimento sarà versato dall'uno/a nei confronti dell'altro/a.
5) VARIE
I coniugi si danno, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documento equipollente valido per l'espatrio, con annotato il nome del figlio, senza ulteriori formalità di legge.
Le parti dichiarano di aver regolato tra loro qualsiasi altro rapporto economico, patrimoniale, pendenza o lite”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto
4 di matrimonio relativo (Anno 2007, Numero 391, Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pallegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa IA LI
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