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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 946 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
ET (TV) il 05/09/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato STEVAN SANDRA
MARIA
e
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
26/05/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato GREGORIS GINO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, dato atto del consenso dei coniugi, voglia pronunciare, alle condizioni indicate nei punti da 1) a 7)
1 del ricorso introduttivo della presente procedura, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e in data Parte_1 CP_1
15.10.2016 nel Comune di TE ET (TV) ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere all'annotazione della sentenza con tutte le conseguenze di legge.
Si riportano le condizioni di cui al ricorso, punti da 1 a 7:
1) I SIg.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 CP_1
reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Cassola (VI) Via Marini n. 73/1, di cui i coniugi sono comproprietari, verrà assegnata, con tutto l'arredamento in essa contenuto, alla Per_ SI.ra che continuerà ad abitarvi con il figlio minore . Parte_1
Il marito continuerà a versare integralmente le rate mensili del finanziamento, a lui intestato, acceso al momento dell'acquisto dell'abitazione stessa.
3) Il SI. si è già trasferito altrove portando con sé i propri beni ed CP_1
effetti personali.
4) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2
genitori ai sensi della L. 54/2006 e manterrà la propria residenza prevalente e anagrafica presso la madre.
Considerati gli impegni di lavoro del padre e le necessità del bambino, i genitori
Per_ stabiliscono concordemente che il SI. potrà tenere con sé alle CP_1
seguenti condizioni:
- una settimana dal venerdì alle ore 17,30 fino al sabato alle ore 18,00 quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione della mamma;
- la settimana successiva dal sabato alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 18,00 quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione della mamma;
- un mercoledì al mese dalle ore 13,00 o dalle ore 18,00 fino al giovedì successivo quando verrà accompagnato a scuola (o presso l'abitazione della mamma) dal papà;
- i genitori concorderanno fra loro, di anno in anno, con congruo anticipo,
Per_ l'organizzazione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive di in modo che il piccolo possa trascorrere con entrambi un adeguato periodo di festività; Per_ In ogni caso, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale con il papà e il giorno di Natale con la mamma e rimarrà, sempre ad anni alterni, il giorno
2 di Pasqua con il papà e il giorno di Pasquetta con la mamma.
Durante l'estate il bimbo trascorrerà con il padre almeno una settimana consecutiva
e almeno 3 giorni consecutivi durante le festività di Natale e Pasqua.
I genitori si impegnano a concordare eventuali modifiche dei tempi di permanenza del figlio presso il padre tenendo conto delle esigenze lavorative del papà e della mamma
Per_ nonchè dei bisogni di
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'assegno CP_1 Parte_1
mensile di € 250,00# (duecentocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento
Per_ del figlio
Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sarà versato, tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato dalla SI.ra . Parte_1
6) La SI.ra percepirà nella misura del 100% l'assegno unico Parte_1
spettante al nucleo familiare.
7) I genitori sosterranno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
Per_ necessarie per secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, cui i ricorrenti faranno riferimento ai fini di un adeguato inquadramento per la definizione delle spese straordinarie stesse, nonché dei casi in cui è necessario l'assenso dell'altro genitore ai fini del rimborso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in TE
ET (TV) in data 15/10/2016.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 16/05/2024 tenutasi con modalità cartolari, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 188/2024 pubblicata in data 10/06/2024 con attestazione di passaggio in giudicato in data
3 14/01/2025.
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 188/2024 pubblicata in data 10/06/2024 passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
4 Cassola (VI), Via Marini n. 73/1 in favore di quale genitore Parte_1
convivente con il figlio minore Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti senza avanzare avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in TE ET (TV) Parte_1 CP_1
il 15/10/2016 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TE ET (TV) al n. 49, parte II, serie A, anno 2016;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.04.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 946 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
ET (TV) il 05/09/1984, rappresentata e difesa dall'avvocato STEVAN SANDRA
MARIA
e
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
26/05/1978, rappresentato e difeso dall'avvocato GREGORIS GINO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, dato atto del consenso dei coniugi, voglia pronunciare, alle condizioni indicate nei punti da 1) a 7)
1 del ricorso introduttivo della presente procedura, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SIg.ri e in data Parte_1 CP_1
15.10.2016 nel Comune di TE ET (TV) ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile di procedere all'annotazione della sentenza con tutte le conseguenze di legge.
Si riportano le condizioni di cui al ricorso, punti da 1 a 7:
1) I SIg.ri e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 CP_1
reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Cassola (VI) Via Marini n. 73/1, di cui i coniugi sono comproprietari, verrà assegnata, con tutto l'arredamento in essa contenuto, alla Per_ SI.ra che continuerà ad abitarvi con il figlio minore . Parte_1
Il marito continuerà a versare integralmente le rate mensili del finanziamento, a lui intestato, acceso al momento dell'acquisto dell'abitazione stessa.
3) Il SI. si è già trasferito altrove portando con sé i propri beni ed CP_1
effetti personali.
4) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2
genitori ai sensi della L. 54/2006 e manterrà la propria residenza prevalente e anagrafica presso la madre.
Considerati gli impegni di lavoro del padre e le necessità del bambino, i genitori
Per_ stabiliscono concordemente che il SI. potrà tenere con sé alle CP_1
seguenti condizioni:
- una settimana dal venerdì alle ore 17,30 fino al sabato alle ore 18,00 quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione della mamma;
- la settimana successiva dal sabato alle ore 12,00 fino alla domenica alle ore 18,00 quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione della mamma;
- un mercoledì al mese dalle ore 13,00 o dalle ore 18,00 fino al giovedì successivo quando verrà accompagnato a scuola (o presso l'abitazione della mamma) dal papà;
- i genitori concorderanno fra loro, di anno in anno, con congruo anticipo,
Per_ l'organizzazione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive di in modo che il piccolo possa trascorrere con entrambi un adeguato periodo di festività; Per_ In ogni caso, trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale con il papà e il giorno di Natale con la mamma e rimarrà, sempre ad anni alterni, il giorno
2 di Pasqua con il papà e il giorno di Pasquetta con la mamma.
Durante l'estate il bimbo trascorrerà con il padre almeno una settimana consecutiva
e almeno 3 giorni consecutivi durante le festività di Natale e Pasqua.
I genitori si impegnano a concordare eventuali modifiche dei tempi di permanenza del figlio presso il padre tenendo conto delle esigenze lavorative del papà e della mamma
Per_ nonchè dei bisogni di
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra l'assegno CP_1 Parte_1
mensile di € 250,00# (duecentocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento
Per_ del figlio
Tale importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sarà versato, tramite bonifico bancario, entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato dalla SI.ra . Parte_1
6) La SI.ra percepirà nella misura del 100% l'assegno unico Parte_1
spettante al nucleo familiare.
7) I genitori sosterranno inoltre, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie
Per_ necessarie per secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, cui i ricorrenti faranno riferimento ai fini di un adeguato inquadramento per la definizione delle spese straordinarie stesse, nonché dei casi in cui è necessario l'assenso dell'altro genitore ai fini del rimborso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in TE
ET (TV) in data 15/10/2016.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 16/05/2024 tenutasi con modalità cartolari, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 188/2024 pubblicata in data 10/06/2024 con attestazione di passaggio in giudicato in data
3 14/01/2025.
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 188/2024 pubblicata in data 10/06/2024 passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
4 Cassola (VI), Via Marini n. 73/1 in favore di quale genitore Parte_1
convivente con il figlio minore Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti senza avanzare avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in TE ET (TV) Parte_1 CP_1
il 15/10/2016 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TE ET (TV) al n. 49, parte II, serie A, anno 2016;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.04.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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