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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli
Nord, Seconda sezione civile, emessa il 26-31.5.2021 (n. rep. 2900/2021), iscritto al n.
2961/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
Parte_1 Controparte_1
c.f. ), con sede in Villaricca (NA) alla Via della
[...] P.IVA_1
Libertà, n. 238, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata trasmessa con le modalità di cui agli art. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m. Giustizia 44/2011 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f. ; C.F._1
Appellante
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Frattamaggiore alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con
Co N. 2961/2021 R.G.A.C.C. Chi. c. Pag. 1 di 9 Controparte_3 CP_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dagli avv.ti Guglielmo Ara (c.f.
) e Augusto Chiosi (c.f. ); C.F._2 C.F._3
Appellata
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 15.12.2020, il
[...]
impresa provvisoriamente Parte_1 Controparte_1 accreditata per lo svolgimento, nel territorio dell' , di prestazioni Parte_2 sanitarie incluse nella branca di patologia clinica, conveniva in giudizio quest'ultima innanzi al Tribunale di Napoli Nord per chiederle il pagamento della somma di Euro
7.773,14, a titolo di importi non versati per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sulle fatture emesse per le prestazioni erogate nei mesi di febbraio, settembre e ottobre 2012, oltre interessi ex art. d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura fino al soddisfo.
Il Centro sosteneva infatti che lo sconto previsto dalla norma richiamata non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007 – 2009 come espressamente stabilito dalla legge.
A sostegno della pretesa creditoria depositava il contratto stipulato il 9.8.2012 e le fatture nn. 753/12, 3093/12 e 3583/12 emesse al netto dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796, lett. o), l. 296/2006, con espressa riserva di recuperare gli importi non incassati per detta ultima causale e le fatture nn. 1253/12 di € 1.825,89 (a titolo di sconto applicato e non dovuto sulla fattura n. 753/12 relativa al mese di febbraio 2012), 4049/12 di € 2.785,39 (quale sconto applicato e non dovuto sulla fattura n. 3093/12 relativa al mese di settembre 2012) e 4051/12 di € 3.161,86 (quale sconto applicato e non dovuto sulla fattura n. 3583/12 relativa al mese di ottobre 2012).
Si costituiva l' che resisteva alle richieste del , Parte_2 Pt_1
deducendo che lo sconto era stato legittimamente applicato in forza delle previsioni contenute nel contratto;
rilevava, altresì, che la mancata applicazione dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, con il consequenziale riconoscimento delle somme richieste, avrebbe determinato lo sforamento del tetto di spesa.
N. 2961/2021 R.G.A.C.C. Centro Diagnostico Chi.pa S.n.c. c. Pag. 2 di 9 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda proposta dalla ricorrente e compensava le spese.
Osservava, in particolare, che:
- non era dimostrato l'avvenuto superamento del limite di spesa per l'anno 2012; dalla deliberazione n.573/2013, avente ad oggetto il monitoraggio conclusivo per l'anno
2012, non risultava il superamento del tetto di spesa, né era chiaro a quali dati facesse
Cont riferimento la tabella cd. riepilogativa allegata dall'
- era condivisibile l'orientamento della Cassazione secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 operava esclusivamente nel triennio 2007 –
2009;
- nella fattispecie in esame lo sconto doveva essere comunque applicato, non in forza della previsione normativa, bensì in considerazione di quanto previsto negli artt. 4
e 5 del contratto sottoscritto dalle parti che, nel determinare il limite di spesa ed i criteri di remunerazione applicabili, richiamavano l'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello il Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 30.6.2021. L'appellante Controparte_1
ha formulato un unico motivo di appello osservando che, come ormai ripetutamente affermato anche da copiosa giurisprudenza di merito, i richiami contenuti negli artt. 4 e 5 del contratto alla norma sullo sconto tariffario sono effettuati al solo fine della determinazione del limite di spesa e nulla hanno a che fare con la remunerazione delle singole prestazioni;
non è dunque condivisibile, a suo avviso, l'interpretazione che al contratto ha dato il Tribunale, con la conseguenza che non può ritenersi operante lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 neppure in base alle richiamate pattuizioni.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata ordinanza (…): 1) Accogliere il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla presente parte processuale e per l'effetto: 2) Accertare il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della per le causali sopra indicate nella somma di € 7.773,14 CP_5 ovvero in quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'adita Corte;
3)
Condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della CP_5 odierna appellante dell'importo di € 7.773,14 ovvero in quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'adita Corte, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 così come
Controparte_ Co N. 2961/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 9 Pt_1 CP_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
previsti da Cassazione sentenza n. 14349/16, dalla scadenza di ogni singola fattura al soddisfo;
4) Con condanna a spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”. Cont Con comparsa depositata il 25.10.2021 si è costituita l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità; ha evidenziato, nel merito, la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure aggiungendo che, in ogni caso, anche qualora fosse esclusa l'applicazione dello sconto, nulla sarebbe dovuto al appellante in virtù del superamento del tetto Pt_1
di spesa. Infine ha rilevato che al rapporto in esame non possono trovare applicazione gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002.
All'udienza del 7.1.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata l'appello è ammissibile in quanto è possibile Parte_2
individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Non occorre soffermarsi sull'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) l.
297/2006 che dispone lo sconto tariffario, avendo ritenuto il Tribunale, conformemente all'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass.
10582/2018; Cass. 27007/2021), che la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009.
La questione che forma oggetto dell'impugnazione è quella relativa alla possibilità di ritenere che, nei rapporti oggetto della presente controversia, lo sconto operasse in via pattizia, in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti. Tuttavia, come affermato da questa Corte in numerose pronunce, le considerazioni poste dal Tribunale a sostegno della sentenza impugnata non sono condivisibili.
N. 2961/2021 R.G.A.C.C. Centro Diagnostico Chi. c. Pag. 4 di 9 CP_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Ed infatti, l'art. 4 del contratto sottoscritto dalle parti il 9/8/2012 per regolare i rapporti relativi alle prestazioni rese nell'anno 2012, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2012 per il volume di prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di patologia clinica (…) è fissato in € (…) al netto del ticket e sconto (…); si precisa che in conformità al decreto commissariale n. 63/2011 tutti gli importi di cui al presente articolo sono al netto del ticket al netto (o al lordo dove precisato) dello sconto di cui all'art. 1 l. 796, lettera o) della legge 296/2006 (…)”.
Il comma 1 dell'art. 5 intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”, dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.
2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno
2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno qui considerato (non a caso si fa riferimento agli
“sconti di legge”), ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla
N. 2961/2021 R.G.A.C.C. Centro Diagnostico Chi. c. Pag. 5 di 9 CP_1 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che
“anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma
2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia. Né può ritenersi ravvisabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass. 8689/1995; Cass. 3983/1998), dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal laboratorio deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse determinante in Cont ordine alla conclusione del contratto al quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire.
È da ritenersi irrilevante, infine, il richiamo dell'ordinanza n. 8348/2018 della S.C. Cont da parte dell' giacché nella stessa si afferma solo che l'interpretazione del contratto nel senso dell'applicabilità dello sconto data nella sentenza impugnata “costituisce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici,
l'accertamento della volontà contrattuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito”; ciò non significa, tuttavia, né lo afferma la S.C., che la predetta interpretazione sia corretta. A ciò può aggiungersi che i contratti sono formulati in maniera differente sicché deve valutarsi caso per caso il contenuto degli stessi.
Cont 3. È inammissibile, invece, la questione, riproposta dall' relativa al superamento del tetto di spesa. Ed infatti, il Tribunale sul punto si è pronunciato in maniera espressa, affermando che: “deve convenirsi con parte ricorrente che, dopo aver contestato l'avvenuto superamento dei limiti di spesa nell'anno 2012, ha rilevato la inidoneità della documentazione prodotta dalla resistente a dimostrate tale circostanza;
invero, dalla Deliberazione n. 573/13 (DEL MONITORAGGIO CONCLUSIVO ANNO
C N. 2961/2021 R.G.A.C.C. Centro Diagnostico Chi. S.n.c. c. Pag. 6 di 9 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
2012) non risulta affatto il superamento del tetto di spesa per la branca della patologia clinica né è chiaro a quali dati faccia riferimento la tabella c.d. riepilogativa allegata dall' ”. CP_5
Cont Sebbene l' sia risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, non
è sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., della questione sulla quale il Giudice di primo grado si è pronunciato espressamente in senso negativo (cfr. Cass.
Cont SS.UU. 11799/2017). L' tuttavia, non ha impugnato l'ordinanza, criticando le considerazioni sul punto svolte dal giudice di primo grado, ma si è limitata a riproporre nei medesimi termini la questione già sottoposta al Tribunale che dunque non può essere riesaminata.
Sulla base delle ragioni esposte, deve essere quindi accolto l'appello proposto dal con conseguente Parte_1 Controparte_1 riforma dell'ordinanza impugnata.
4. È a questo punto necessario esaminare la documentazione posta a sostegno delle pretese dell'appellante al fine di verificare se, sulla base della stessa, possa essere accolta la domanda di condanna.
Il Centro ha infatti dedotto di essere una società accreditata presso il S.S.N. con la e che, in esecuzione del contratto ex art. 8-quinquies, comma 2, D.lgs. Parte_2
n. 502/1992 sottoscritto con l'ente sanitario il 9.8.2012, ha eseguito in favore degli assistiti prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica;
ha tempestivamente depositato il contratto unitamente alle relative fatture in cui sono indicati gli importi scorporati in virtù dell'applicazione dello sconto ex L. n. 296/2006. Cont Dalle fatture che, quanto al loro contenuto, non sono state contestate dall' risulta che per i mesi febbraio, settembre ed ottobre 2012 sono stati scorporati, a titolo di sconto, complessivi € 7.773,14. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e in virtù delle prove offerte dall'appellante, si deve riconoscere al Centro la somma di € 7.773,14, per importi illegittimamente detratti a titolo di sconto dalla remunerazione per le prestazioni oggetto delle fatture emesse per i mesi di febbraio, settembre e ottobre 2012.
L'appellante ha richiesto altresì gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulle somme ingiustamente trattenute a titolo di sconto tariffario. Orbene, è ormai pacifica l'operatività della disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2002 anche con riguardo ai rapporti tra aziende sanitarie e centri accreditati (cfr. Cass. SS.UU. 35092/2023).
Co N. 2961/2021 R.G.A.C.C. Centro Diagnostico Chi. c. Pag. 7 di 9 CP_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Gli interessi decorrono, ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett. b) d.lgs. 231/2002 dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione delle fatture;
tuttavia, nel caso di specie, il contratto prevede (art. 7) che per gli acconti le fatture devono essere pagate entro novanta giorni dal mese al quale si riferiscono, mentre i saldi entro il 31 luglio per le fatture relative al primo trimestre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative al terzo trimestre ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative all'ultimo trimestre. Orbene, trattandosi di fatture riguardanti somme illegittimamente detratte, deve ritenersi necessariamente che vadano considerate le scadenze relative ai saldi e, dunque, per l'importo oggetto della fattura n. 1253/12 del 5.4.2012 di € 1.825,89 ricevuta Cont dall' il 10/4/2012, relativa a prestazioni rese nel mese di febbraio 2012, gli interessi decorrono dal 1/8/2012. Per gli importi oggetto delle fatture 4049/12 del 29.12.2012 di € Cont 2.785,39 e 4051/12 del 29.12.2012 di € 3.161,86 ricevute dall' il 9/1/2013 deve ritenersi che gli interessi decorrano dal 1/5/2013. È pur vero che la fattura 4049/12 si riferisce a prestazioni rese nel mese di settembre, ma la stessa è stata emessa solo il
29/12/2012 e dunque alla fine del trimestre successivo a quello di riferimento, sicché non può che applicarsi il termine per il saldo delle prestazioni rese nel quarto trimestre.
5. Infine, con riguardo alle spese di entrambi i gradi di giudizio, si ritengono sussistenti i motivi di cui all'art. 92 comma 2° c.p.c. per giustificarne la compensazione integrale, tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti (di cui le parti hanno ampiamente dato conto) in ordine all'interpretazione dei contratti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 26-
31.5.2021 (rep. n. 2900/2021):
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore del Parte_2 Parte_1 [...]
, dell'importo complessivo di € 7.773,14, oltre interessi, al tasso Controparte_7
previsto dal d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal 1° agosto 2012 sull'importo oggetto della fattura n. 1253/12 e dal 1° maggio 2013 sugli importi oggetto delle fatture nn. 4049/12 e
4051/12.
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
N. 2961/2021 R.G.A.C.C. Centro Diagnostico Chi.pa S.n.c. c. nord Pag. 8 di 9 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 2961/2021 R.G.A.C.C. Centro Diagnostico Chi. c. Pag. 9 di 9 CP_1 Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli
Nord, Seconda sezione civile, emessa il 26-31.5.2021 (n. rep. 2900/2021), iscritto al n.
2961/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
Parte_1 Controparte_1
c.f. ), con sede in Villaricca (NA) alla Via della
[...] P.IVA_1
Libertà, n. 238, costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata trasmessa con le modalità di cui agli art. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m. Giustizia 44/2011 al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f. ; C.F._1
Appellante
E
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Frattamaggiore alla Via M. Lupoli n. 27, costituitasi in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con
Co N. 2961/2021 R.G.A.C.C. Chi. c. Pag. 1 di 9 Controparte_3 CP_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c. dagli avv.ti Guglielmo Ara (c.f.
) e Augusto Chiosi (c.f. ); C.F._2 C.F._3
Appellata
SV OLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 15.12.2020, il
[...]
impresa provvisoriamente Parte_1 Controparte_1 accreditata per lo svolgimento, nel territorio dell' , di prestazioni Parte_2 sanitarie incluse nella branca di patologia clinica, conveniva in giudizio quest'ultima innanzi al Tribunale di Napoli Nord per chiederle il pagamento della somma di Euro
7.773,14, a titolo di importi non versati per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sulle fatture emesse per le prestazioni erogate nei mesi di febbraio, settembre e ottobre 2012, oltre interessi ex art. d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura fino al soddisfo.
Il Centro sosteneva infatti che lo sconto previsto dalla norma richiamata non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007 – 2009 come espressamente stabilito dalla legge.
A sostegno della pretesa creditoria depositava il contratto stipulato il 9.8.2012 e le fatture nn. 753/12, 3093/12 e 3583/12 emesse al netto dello sconto tariffario ex art. 1 comma 796, lett. o), l. 296/2006, con espressa riserva di recuperare gli importi non incassati per detta ultima causale e le fatture nn. 1253/12 di € 1.825,89 (a titolo di sconto applicato e non dovuto sulla fattura n. 753/12 relativa al mese di febbraio 2012), 4049/12 di € 2.785,39 (quale sconto applicato e non dovuto sulla fattura n. 3093/12 relativa al mese di settembre 2012) e 4051/12 di € 3.161,86 (quale sconto applicato e non dovuto sulla fattura n. 3583/12 relativa al mese di ottobre 2012).
Si costituiva l' che resisteva alle richieste del , Parte_2 Pt_1
deducendo che lo sconto era stato legittimamente applicato in forza delle previsioni contenute nel contratto;
rilevava, altresì, che la mancata applicazione dello sconto di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006, con il consequenziale riconoscimento delle somme richieste, avrebbe determinato lo sforamento del tetto di spesa.
N. 2961/2021 R.G.A.C.C. Centro Diagnostico Chi.pa S.n.c. c. Pag. 2 di 9 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda proposta dalla ricorrente e compensava le spese.
Osservava, in particolare, che:
- non era dimostrato l'avvenuto superamento del limite di spesa per l'anno 2012; dalla deliberazione n.573/2013, avente ad oggetto il monitoraggio conclusivo per l'anno
2012, non risultava il superamento del tetto di spesa, né era chiaro a quali dati facesse
Cont riferimento la tabella cd. riepilogativa allegata dall'
- era condivisibile l'orientamento della Cassazione secondo cui lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 operava esclusivamente nel triennio 2007 –
2009;
- nella fattispecie in esame lo sconto doveva essere comunque applicato, non in forza della previsione normativa, bensì in considerazione di quanto previsto negli artt. 4
e 5 del contratto sottoscritto dalle parti che, nel determinare il limite di spesa ed i criteri di remunerazione applicabili, richiamavano l'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello il Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il 30.6.2021. L'appellante Controparte_1
ha formulato un unico motivo di appello osservando che, come ormai ripetutamente affermato anche da copiosa giurisprudenza di merito, i richiami contenuti negli artt. 4 e 5 del contratto alla norma sullo sconto tariffario sono effettuati al solo fine della determinazione del limite di spesa e nulla hanno a che fare con la remunerazione delle singole prestazioni;
non è dunque condivisibile, a suo avviso, l'interpretazione che al contratto ha dato il Tribunale, con la conseguenza che non può ritenersi operante lo sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) l. 296/2006 neppure in base alle richiamate pattuizioni.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata ordinanza (…): 1) Accogliere il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla presente parte processuale e per l'effetto: 2) Accertare il credito vantato dalla ricorrente nei confronti della per le causali sopra indicate nella somma di € 7.773,14 CP_5 ovvero in quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'adita Corte;
3)
Condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della CP_5 odierna appellante dell'importo di € 7.773,14 ovvero in quell'altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta dall'adita Corte, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 così come
Controparte_ Co N. 2961/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 3 di 9 Pt_1 CP_1 CP_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
previsti da Cassazione sentenza n. 14349/16, dalla scadenza di ogni singola fattura al soddisfo;
4) Con condanna a spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per fattone anticipo”. Cont Con comparsa depositata il 25.10.2021 si è costituita l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità; ha evidenziato, nel merito, la correttezza del ragionamento del giudice di prime cure aggiungendo che, in ogni caso, anche qualora fosse esclusa l'applicazione dello sconto, nulla sarebbe dovuto al appellante in virtù del superamento del tetto Pt_1
di spesa. Infine ha rilevato che al rapporto in esame non possono trovare applicazione gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002.
All'udienza del 7.1.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIV I DELLA DECIS IONE
1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata l'appello è ammissibile in quanto è possibile Parte_2
individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello è fondato e deve essere accolto.
Non occorre soffermarsi sull'efficacia temporale dell'art. 1 comma 796 lett. o) l.
297/2006 che dispone lo sconto tariffario, avendo ritenuto il Tribunale, conformemente all'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass.
10582/2018; Cass. 27007/2021), che la stessa sia limitata al triennio 2007 – 2009.
La questione che forma oggetto dell'impugnazione è quella relativa alla possibilità di ritenere che, nei rapporti oggetto della presente controversia, lo sconto operasse in via pattizia, in forza del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti. Tuttavia, come affermato da questa Corte in numerose pronunce, le considerazioni poste dal Tribunale a sostegno della sentenza impugnata non sono condivisibili.
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Ed infatti, l'art. 4 del contratto sottoscritto dalle parti il 9/8/2012 per regolare i rapporti relativi alle prestazioni rese nell'anno 2012, disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e prevede, al primo comma, che “il limite entro il quale deve essere contenuta la spesa per l'anno 2012 per il volume di prestazioni della branca/tipologia di prestazioni di patologia clinica (…) è fissato in € (…) al netto del ticket e sconto (…); si precisa che in conformità al decreto commissariale n. 63/2011 tutti gli importi di cui al presente articolo sono al netto del ticket al netto (o al lordo dove precisato) dello sconto di cui all'art. 1 l. 796, lettera o) della legge 296/2006 (…)”.
Il comma 1 dell'art. 5 intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”, dispone che “1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.
2. In ogni caso l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno
2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06”.
Dalla lettura di tali articoli non può trarsi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla l. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, il contratto parte dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per l'anno qui considerato (non a caso si fa riferimento agli
“sconti di legge”), ma non stabilisce che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe si modifichino nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, comma 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla
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vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che
“anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 196/06” sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma
2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia. Né può ritenersi ravvisabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass. 8689/1995; Cass. 3983/1998), dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal laboratorio deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso fosse determinante in Cont ordine alla conclusione del contratto al quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire.
È da ritenersi irrilevante, infine, il richiamo dell'ordinanza n. 8348/2018 della S.C. Cont da parte dell' giacché nella stessa si afferma solo che l'interpretazione del contratto nel senso dell'applicabilità dello sconto data nella sentenza impugnata “costituisce una delle letture possibili del testo contrattuale e non evidenzia un contrasto con i canoni ermeneutici invocati dalla ricorrente, alla quale non è pertanto consentito dolersi in sede di legittimità del fatto che il giudice di merito abbia privilegiato una lettura diversa da quella da essa proposta, atteso che, in difetto di violazione dei canoni ermeneutici,
l'accertamento della volontà contrattuale costituisce oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito”; ciò non significa, tuttavia, né lo afferma la S.C., che la predetta interpretazione sia corretta. A ciò può aggiungersi che i contratti sono formulati in maniera differente sicché deve valutarsi caso per caso il contenuto degli stessi.
Cont 3. È inammissibile, invece, la questione, riproposta dall' relativa al superamento del tetto di spesa. Ed infatti, il Tribunale sul punto si è pronunciato in maniera espressa, affermando che: “deve convenirsi con parte ricorrente che, dopo aver contestato l'avvenuto superamento dei limiti di spesa nell'anno 2012, ha rilevato la inidoneità della documentazione prodotta dalla resistente a dimostrate tale circostanza;
invero, dalla Deliberazione n. 573/13 (DEL MONITORAGGIO CONCLUSIVO ANNO
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2012) non risulta affatto il superamento del tetto di spesa per la branca della patologia clinica né è chiaro a quali dati faccia riferimento la tabella c.d. riepilogativa allegata dall' ”. CP_5
Cont Sebbene l' sia risultata totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, non
è sufficiente la mera riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., della questione sulla quale il Giudice di primo grado si è pronunciato espressamente in senso negativo (cfr. Cass.
Cont SS.UU. 11799/2017). L' tuttavia, non ha impugnato l'ordinanza, criticando le considerazioni sul punto svolte dal giudice di primo grado, ma si è limitata a riproporre nei medesimi termini la questione già sottoposta al Tribunale che dunque non può essere riesaminata.
Sulla base delle ragioni esposte, deve essere quindi accolto l'appello proposto dal con conseguente Parte_1 Controparte_1 riforma dell'ordinanza impugnata.
4. È a questo punto necessario esaminare la documentazione posta a sostegno delle pretese dell'appellante al fine di verificare se, sulla base della stessa, possa essere accolta la domanda di condanna.
Il Centro ha infatti dedotto di essere una società accreditata presso il S.S.N. con la e che, in esecuzione del contratto ex art. 8-quinquies, comma 2, D.lgs. Parte_2
n. 502/1992 sottoscritto con l'ente sanitario il 9.8.2012, ha eseguito in favore degli assistiti prestazioni afferenti alla branca di patologia clinica;
ha tempestivamente depositato il contratto unitamente alle relative fatture in cui sono indicati gli importi scorporati in virtù dell'applicazione dello sconto ex L. n. 296/2006. Cont Dalle fatture che, quanto al loro contenuto, non sono state contestate dall' risulta che per i mesi febbraio, settembre ed ottobre 2012 sono stati scorporati, a titolo di sconto, complessivi € 7.773,14. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e in virtù delle prove offerte dall'appellante, si deve riconoscere al Centro la somma di € 7.773,14, per importi illegittimamente detratti a titolo di sconto dalla remunerazione per le prestazioni oggetto delle fatture emesse per i mesi di febbraio, settembre e ottobre 2012.
L'appellante ha richiesto altresì gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulle somme ingiustamente trattenute a titolo di sconto tariffario. Orbene, è ormai pacifica l'operatività della disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2002 anche con riguardo ai rapporti tra aziende sanitarie e centri accreditati (cfr. Cass. SS.UU. 35092/2023).
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Gli interessi decorrono, ai sensi dell'art. 4 comma 5 lett. b) d.lgs. 231/2002 dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione delle fatture;
tuttavia, nel caso di specie, il contratto prevede (art. 7) che per gli acconti le fatture devono essere pagate entro novanta giorni dal mese al quale si riferiscono, mentre i saldi entro il 31 luglio per le fatture relative al primo trimestre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture relative al terzo trimestre ed entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture relative all'ultimo trimestre. Orbene, trattandosi di fatture riguardanti somme illegittimamente detratte, deve ritenersi necessariamente che vadano considerate le scadenze relative ai saldi e, dunque, per l'importo oggetto della fattura n. 1253/12 del 5.4.2012 di € 1.825,89 ricevuta Cont dall' il 10/4/2012, relativa a prestazioni rese nel mese di febbraio 2012, gli interessi decorrono dal 1/8/2012. Per gli importi oggetto delle fatture 4049/12 del 29.12.2012 di € Cont 2.785,39 e 4051/12 del 29.12.2012 di € 3.161,86 ricevute dall' il 9/1/2013 deve ritenersi che gli interessi decorrano dal 1/5/2013. È pur vero che la fattura 4049/12 si riferisce a prestazioni rese nel mese di settembre, ma la stessa è stata emessa solo il
29/12/2012 e dunque alla fine del trimestre successivo a quello di riferimento, sicché non può che applicarsi il termine per il saldo delle prestazioni rese nel quarto trimestre.
5. Infine, con riguardo alle spese di entrambi i gradi di giudizio, si ritengono sussistenti i motivi di cui all'art. 92 comma 2° c.p.c. per giustificarne la compensazione integrale, tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti (di cui le parti hanno ampiamente dato conto) in ordine all'interpretazione dei contratti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli Nord il 26-
31.5.2021 (rep. n. 2900/2021):
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l' al pagamento, in favore del Parte_2 Parte_1 [...]
, dell'importo complessivo di € 7.773,14, oltre interessi, al tasso Controparte_7
previsto dal d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal 1° agosto 2012 sull'importo oggetto della fattura n. 1253/12 e dal 1° maggio 2013 sugli importi oggetto delle fatture nn. 4049/12 e
4051/12.
2. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
N. 2961/2021 R.G.A.C.C. Centro Diagnostico Chi.pa S.n.c. c. nord Pag. 8 di 9 Parte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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