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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 28 febbraio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2744/2024 R.G. e vertente
fra
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. C.F._1
Nicola Roberto Toscano e dall' avv. Gaetano Giampalmo ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio, in Bari, alla via Marco Partipilo n. 48, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. Controparte_1
e Part. IVA ), in persona del Direttore Generale e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Lavieri ed elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'ente, in alla via CP_1
Potito Petrone, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione, depositato il 24.09.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate trascritte, domandava di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere stabilizzata dalla resistente ex art. 1, comma 268, lett. b), legge n. CP_1
234/2021, con la costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la qualifica di infermiere;
per l'effetto, di condannare controparte a stabilizzare il ricorrente con la costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la qualifica di infermiere, ovvero al risarcimento del danno alternativo, da stimarsi in via equitativa;
con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., e domandava di accertare l'infondatezza di ogni avversa pretesa e, per l'effetto, disporre il rigetto del ricorso proposto dalla sig. perché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di diritti, Parte_1
onorari e spese del procedimento da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 28 febbraio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente, quale partecipante alla procedura di cui all'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021 ed esclusa per carenza dello status di precario, con il presente giudizio, rivendica il diritto ad essere stabilizzata dall' CP_1
resistente, con la costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e
2 indeterminato, per la qualifica di infermiere o, in subordine, il diritto al risarcimento del danno da stimarsi in via equitativa, sulla base dell'assunto secondo cui la norma sopra richiamata non legittimerebbe alcuna esclusione nei confronti di soggetti che abbiano incarichi a tempo indeterminato in un profilo inferiore rispetto a quello per il quale sia in corso il rapporto di lavoro precario che legittimerebbe la stabilizzazione.
Giova ricostruire i fatti.
In attuazione del disposto della norma di cui all'art. 1, comma 268, lett. b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (“b) ferma restando l'applicazione dell'articolo
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati
a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”), la Regione Basilicata, con
D.G.R. n. 428 del 06.07.2022, approvava il documento sulla definizione dei criteri di priorità per l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'art.1, comma 268, lett. b) cit. Tale documento, vincolante per le Aziende e gli
Enti SSR, richiedeva, tra i requisiti di assunzione, che il candidato non fosse titolare di un rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione.
In attuazione e in conformità degli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 428 del
06.07.2022, l' convenuta approvava, con D.D.G. n. 2022/00830 del CP_1
21.07.2022, l'avviso finalizzato alla ricognizione del personale suscettibile di stabilizzazione ai sensi della norma citata, il quale all'art. 1, tra i requisiti di ammissione, stabiliva che il candidato non fosse “titolare di rapporto di lavoro a
3 tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione”, pena l'esclusione dalla procedura, espressamente sancita dal successivo art. 3, lett. a).
Parte ricorrente, titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Azienda convenuta come infermiera dal 01.11.2020, presentava in data
14.09.2022 domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione.
Seguiva l'esclusione della sig.ra Pace, disposta con Deliberazione n 2022/01289 del 02.12.2022, per avere l' verificato che parte ricorrente fosse già CP_1 dipendente a tempo indeterminato dell'IRCCS CROB con Parte_2
qualifica di operatore socio-sanitario e collocata in aspettativa dal 01.11.2020, per effetto dell'assunzione a tempo determinato presso l'AOR San Carlo in qualità di infermiera.
Orbene, avendo l'Azienda ospedaliera fatto corretta applicazione di quanto disposto nell'avviso approvato con D.D.G. n. 2022/00830 del 21.07.2022, attuativo della D.G.R. n. 428 del 06.07.2022 della Regione Basilicata del cui carattere vincolante si è detto, e non avendo parte ricorrente ritualmente impugnato le suddette deliberazioni, non può, ora per allora, dolersi della loro legittimità né invocare un diritto all'assunzione, non sussistendo, nella materia de qua, alcun obbligo in capo all' convenuta. CP_1
Per le ragioni esposte consegue il rigetto della domanda anche di risarcimento del danno, peraltro, solo meramente affermato e non puntualmente dedotto e provato, come statuito dalla Suprema Corte al riguardo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato Parte_1
il 24.09.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
4 2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 28 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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