Articolo 13 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 12Articolo 14
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26 novembre 1957
Art. 13.
I contributi base dovuti per i mezzadri e coloni sono a totale carico del concedente.
I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per meta' a carico del concedente e per l'altra meta' a carico del mezzadro o colono.
L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui al secondo comma del precedente art. 11 si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono.
I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.
Entrata in vigore il 26 novembre 1957