Sentenza 23 giugno 2010
Massime • 1
La sospensione automatica ed obbligatoria del procedimento penale per il reato di omessa denuncia od omessa registrazione a fini previdenziali, prevista dall'art. 37, comma secondo, della L. 24 novembre 1981, n. 689, si applica in via esclusiva alla fase delle indagini preliminari e non opera in quelle successive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2010, n. 34617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34617 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2010 |
Testo completo
346 17 / 10 Udienza pubblica del 23 giugno del 2010 17 R Registro Gen. N 6876110 O Sentenza n "1258 A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: Dott. Guido De Maio presidente Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Alfredo Teresi consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi consigliere Dott Silvio Amoresano consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di CA
NA,nata a [...] il 26 gennaio del 1956, avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 15 febbraio del 2009; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
denunciata osserva letti il ricorso e la sentenza quanto segue
IN FATTO
La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 15 ottobre del 2009,confermava quella resa il 20 maggio del 2005 dal tribunale di Livorno, sezione distaccata di Piombino, con cui Marasca NA era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia,quale responsabile del reato di cui all'articolo 37 della legge n 689 del 1981 perché, nella sua qualità di amministratrice dell'Impresa Specchio Costruzioni, al fine di non versare i contributi, ometteva di presentare le relative denunce per un
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che la prevenuta, pur chiedendo la rateizzazione dell'importo, non aveva provveduto ad effettuare il versamento integrale dei contributi omessi e delle relative sanzioni
Ricorre per cassazione l'imputata per mezzo del proprio difensore deducendo:
1)la violazione dell'articolo 37comma secondo della legge citata e mancanza di motivazione sul punto perché la sospensione può essere disposta, non solo nella fase delle indagini preliminari, ma anche nel corso del processo;
inoltre la corte non aveva apprezzato la circostanza che la CA non aveva potuto completare il versamento perché si era dimessa dalla carica di amministratrice:
2) omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle generiche,alla mancata conversione della pena detentiva ed all'applicazione della prescrizione quanto meno per l'omesso versamento relativo al mese di gennaio del 2002
IN DIRITTO
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione
Con riferimento al primo motivo occorre ribadire l'orientamento già espresso da questa Corte,(Cass sez III n 46748 del 27/10/2004 - 02/12/2004) secondo cui, la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n.689 che prevede la sospensione automatica ed obbligatoria del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato, nel caso di instaurazione di un giudizio civile od amministrativo in relazione alla medesima fattispecie, fino al momento della decisione di primo grado si riferisce, atteso il tenore letterale della norma, alla
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sola fase delle indagini preliminari e non si applica alle fasi successive del giudizio penale. Ciò premesso, si rileva che il reato di frode contributiva si consuma nel momento in cui scade il termine per la presentazione della denuncia. La successiva regolarizzazione opera come causa estintiva di un reato che si è già consumato . Di conseguenza è onere del responsabile attivarsi perché si verifichi la causa estintiva. La prevenuta è
бек 2 responsabile per avere omesso di presentare le denunce e non per il mancato completamento del versamento. Parzialmente fondato è il secondo motivo e più precisamente è fondato con riferimento alla mancata pronuncia sull'istanza di conversione della pena che era stata ritualmente chiesta
Le generiche non sono state riconosciute perché non sussistevano e comunque non sono state indicate le ragioni per la loro meritevolezza. Secondo l'orientamento di questa corte,in tema di circostanze attenuanti generiche, che consentono un adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni, tanto del fatto quanto del soggetto, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio( Cass n 2769 del 2009; n 11361 del 1993). D'altra parte, l'appellante che invochi la mitigazione della pena per effetto di tali circostanze, ha l'onere di indicare gli elementi sui quali fonda la sua richiesta.
L'accoglimento parziale di un motivo determina la declaratoria di estinzione del reato limitatamente all'omessa denuncia relativa al mese di gennaio del 2002,che doveva essere presentata nel successivo mese di febbraio, essendo allo stato decorso il termine prescrizionale prorogato di anni sette e mesi sei .Alla fattispecie è applicabile la disciplina più favorevole al reo in materia di decorrenza della prescrizione per il reato continuato introdotta con la novella n 251 del 2005, in quanto la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore della citata novella (cfr Corte Costituzionale 23 novembre del 2006 n 323) Per le considerazioni dianzi svolte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'omissione contributiva del mese di gennaio del 2002, perché il reato si è estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze limitatamente alla nuova determinazione della pena ed all'omessa pronuncia sull'istanza di conversione della pena. Nel resto la sentenza si deve ritenere passata in giudicato. In definitiva il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sull'istanza di conversione della pena detentiva dopo averla rideterninata a seguito della prescrizione del reato
бесн 3 relativo all'omessa denuncia del mese di gennaio del 2002, da presentare nel mese successivo
P.Q.M.
LA CORTE
Letti gli artt 616 e segg c.p.p.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omissione contributiva del mese di gennaio del 2002,perché il reato si è estinto per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze limitatamente alla nuova determinazione della pena ed all'omessa pronuncia sull'istanza di conversione della pena Rigetta nel resto
Così deciso in Roma il 23 giugno del 2010 Il Presidente Il Consigliere
Billas Guido de MaioGuido Ciro Petti
Cizo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
A S S it 2 4 SET 2010 A C
CANCELLIERE C1 Paolo Mensurati)
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