Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 11/12/2025, n. 22453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22453 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07630/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7630 del 2024, proposto da
Soc. Panoramica S.r.l. - Casa di Cura Villa Pia Polispecialistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati IA Luisa Bellini, Vito Bellini, Giuseppe Graziosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota-provvedimento della Regione Lazio del 10.06.2024 prot. n. U.0753715 di “trasmissione esito negativo della verifica di funzionalità” sull’istanza della ricorrente di ampliamento dell’accreditamento relativamente a 8 p.l. di lungodegenza medica e di accreditamento di 4 p.l. di ortopedia e traumatologia con contestuale rinuncia all’accreditamento di 4 p.l. di chirurgia generale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 la dott.ssa IA LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Regione Lazio del 10 giugno 2024 di “ trasmissione esito negativo della verifica di funzionalità” sull’istanza della ricorrente di ampliamento dell’accreditamento relativamente a 8 p.l. di lungodegenza medica e di accreditamento di 4 p.l. di ortopedia e traumatologia con contestuale rinuncia all’accreditamento di 4 p.l. di chirurgia generale ”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) Violazione art. 14 L.R. 4/2003, artt. 2, 3, 19 e 24 R.R. 20/2019. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione legge 241/90 e s.m. 2) Ulteriore violazione e/o errata applicazione art. 14 L.R. 4/20023. Violazione ed erronea applicazione DGR Lazio 869/2003. Contraddittorietà. Eccesso di potere. Travisamento dei presupposti. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Erronea applicazione artt. 8 quater e 9 d.lgs. 502/92. 3) Ancora violazione e/o errata applicazione dell’art. 14 L.R. 4/20023 e della DGR Lazio 869/2003. Contraddittorietà. Eccesso di potere. Ulteriore travisamento dei presupposti e illogicità manifesta. 4) Violazione art. 41 Cost e art. 32 Cost. Irragionevolezza manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento.
Sostiene la ricorrente:
- che ha inoltrato nel mese di febbraio 2023 la richiesta per l’accreditamento di 8 p.l. già autorizzati per la lungodegenza e la Regione ha completamente omesso di compiere la relativa istruttoria. È trascorso infatti oltre un anno e solo dopo ulteriori due mesi da un sollecito dell’istante casa di cura (nel mese di aprile 2024) la Regione si è finalmente pronunciata su tale e necessaria valutazione;
- che con riguardo alla istanza presentata nel dicembre 2023 per la riconversione di 4 p.l. di chirurgia generale in 4 p.l. di ortopedia traumatologia, sono trascorsi circa sei mesi prima del riscontro regionale sulla verifica di funzionalità;
- che nel caso de quo risulta per tabulas che nell’ultimo atto programmatorio adottato dalla stessa Regione nel dicembre 2023 sono stati previsti per il corrente biennio 2024-2026 nel territorio della ASL RM 3, in cui insiste la ricorrente, ben 33 di p.l. di lungodegenza medica;
- che non si comprende a quale ulteriore identificazione di sede di attivazione venga fatto riferimento: i 33 p.l. di cui è programmata la attivazione risultano già riferiti al territorio della ASL RM 3 di competenza della ricorrente; oltretutto il numero di p.l. programmati è ben superiore a quello richiesto dalla ricorrente; non si comprende quindi quale ulteriore identificazione rispetto anche alle normative sulla concorrenza debba effettuarsi;
- che del pari illogico, immotivato e contro legge è il dilatorio richiamo a possibili futuri aggiornamenti della programmazione in relazione agli ulteriori bisogni o altro: invero la programmazione per il corrente biennio è stata fatta;
- che sulla istanza di riconversione dei 4 p.l. di chirurgia generale in 4 p.l. di ortopedia e traumatologia la nuova istanza, su cui la Regione avrebbe dovuto compiere la sua verifica di funzionalità, è quella del 18.12.2023 n. 913. Istanza quest’ultima in cui era stato oltretutto annotato di tenere in considerazione la sopravvenuta e nuova programmazione per il biennio 2024-2026 di cui alla Delibera 869/del 7.12.2023 intervenuta proprio qualche giorno prima di tale nuova istanza e recante il fabbisogno di 4 p.l. di ortopedia e traumatologia nel territorio della Asl RM 3;
- che il vigente documento programmatorio sul fabbisogno (DGR 869/2023) di assistenza prevede nel territorio di competenza della ricorrente 4 p.l. di ortopedia e traumatologia; la domanda della ricorrente è successiva a tale documento e ad esso espressamente riferita, cosi come pure la successiva istanza di sollecito del 24.4.2024;
- che la richiesta della ricorrente sia per l’accreditamento degli 8 p.l. di lungodegenza sia per la riconversione di 4 p.l. di chirurgia generale in 4 p.l. di ortopedia è stata orientata dal documento programmatorio adottato dalla stessa Regione nel dicembre 2023 che dava conferma della necessità di posti letto per tale branca di prestazioni ospedaliere proprio nell’area territoriale in cui insiste la casa di cura Villa Pia.
La Regione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’Amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che: “ Tenuto conto che per le attività in ampliamento dell'accreditamento, la verifica di funzionalità risultante dall'atto programmatorio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) della LR 4/03 e s.m.i., effettuata sulla base della configurazione prevista dall'allegato alla DGR 869 del 07/12/2023 recante "Approvazione del Documento Tecnico: "Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 in conformità agli standard previsti nel DM 70/2015". conferma l'attuale configurazione in regime di accreditamento istituzionale di cui al DCA n. U00447 del 22/11/2018 e s.m.i. Considerato inoltre che per il fabbisogno di 33 p.l. di Lungodegenza di cui alla DGR 869/2023, a disposizione della ASL Roma 3, si prevede "l'identificazione della sede di attivazione secondo le normative vigenti sulla concorrenza (art. 8-quater e 9 del d.lgs. 502/92)" e che, come specificato al par. 4.4 dell' Allegato tecnico alla richiamata DGR 869/23023 "la programmazione della rete ospedaliera 2024-2026 potrà essere aggiornata in relazione alle evidenze, agli ulteriori bisogni, ed eventuali vincoli sopravvenenti che emergeranno in sede di implementazione e monitoraggio". Rilevato infine che con nota acquisita al prot. reg. n.558020 del 26/04/2024 codesta Società ha rinnovato l'istanza di accreditamento istituzionale per n. 4 p.l. di Ortopedia e Traumatologia con contestuale rinuncia dell'accreditamento di n. 4 p.l. di Chirurgia Generale, per la quale è stato reso parere negativo con nota prot. n. 1418312 del 06/12/2024. ”, per concludere con il parere negativo di compatibilità.
Per quanto riguarda l’attività di lungodegenza medica è da rilevare che la ricorrente è titolare di 48 p.l. di lungodegenza in regime autorizzato, dei quali 40 p.l. sono anche accreditati.
Il diniego dell’amministrazione regionali è illogico.
Infatti, mentre da una parte riconosce la sussistenza di un fabbisogno ulteriore di n. 33 posti letto dall’altro sostiene la necessità della “ identificazione della sede di attivazione ”, errando nel non considerare che tale identificazione risulta essere già stata fatta, posto che risulta incontestato che i 33 posti letto debbono essere assegnati all’ASL Roma 3, sede di cui la ricorrente ha chiesto l’accreditamento.
Vero è che l’accreditamento delle strutture sanitarie private deve essere funzionale alle scelte di programmazione regionale, per cui lo stesso non può essere considerato un diritto della struttura in possesso di requisiti conformi ai criteri fissati, ma si configura come caratterizzato da limiti riconducibili alla discrezionalità dell'Amministrazione, la quale deve valutare le varie esigenze che vengono in rilievo, tuttavia, nel caso in esame, risulta illogica la motivazione sul diniego dell’accreditamento basandosi su circostanze errate.
Per quanto riguarda l’istanza di riconversione dei 4 p.l. di chirurgia generale in 4 p.l. di ortopedia e traumatologia, la Regione fonda il proprio diniego su un precedente provvedimento di parere negativo (nota n. 1418312 del 06.12.2024).
Tuttavia, anche in questo caso la motivazione del diniego risulta illegittima, posto che il precedente parare richiamato riguardava un’istanza precedente, il cui diniego si basava sulla base della DGR 1328 del 2022 recante la “ programmazione della rete ospedaliera 2021-2023 ”, quindi relativamente a una programmazione oramai non più in vigore.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al difetto di motivazione e di istruttoria, rimanendo in capo all’amministrazione regionale il potere/dovere di riesaminare l’istanza per concludere il procedimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Condanna la Regione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA IS QU, Presidente
IA LA, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LA | IA IS QU |
IL SEGRETARIO