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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/11/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 606 del 2024 R.G., pendente tra
(P.IVA ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall' avv. Antonio Pasqua ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte ricorrente-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Michele Pagnotta ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte resistente-
Oggetto: crediti professionali.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE, per le motivazioni di cui in narrativa, previo accertamento dell'attività professionale eseguita su incarico della sig.ra
, la fondatezza del diritto di credito vantato dallo CP_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
1 ammontante ad Euro 18.250,00, oltre oneri di legge ed interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
- CONDANNARE, per l'effetto, la resistente, al pagamento della somma di Euro 18.250,00, oltre oneri di legge ed interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha evidenziato:
-che “con contratto del 10.09.2012, la sig.ra ha conferito allo CP_1
l'incarico professionale (continuativo) …avente ad Pt_1 Parte_1
oggetto, tra l'altro, prestazioni di: - consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc.; - consulenza ed assistenza in materia fiscale e tributaria, redazione contabilità aziendale contenzioso tributario, (ecc.); - consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali;
- consulenza ed assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;
- consulenza ed assistenza inerente … instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;
- consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;
- redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie;
- redazione contabilità aziendali, certificazione contabile (visto pesante) e asseverazioni contabili, (ecc.)”;
-che “con il medesimo contratto sono stati, altresì, determinati i compensi spettanti per l'incarico conferito”;
-che “in particolare, le parti con la sottoscrizione della richiamata convenzione hanno stabilito che, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, allo spettassero: - Euro Parte_1
100,00 (euro cento/00) mensile per l'attività di consulenza fiscale;
- Euro
40,00 (euro quaranta/00) mensile per ogni prospetto di paga mensile elaborato;
- Euro 100,00 (euro cento/00) mensile per la tenuta e gestione
2 della contabilità; - Euro 300,00 … annualmente per la redazione delle dichiarazioni fiscali;
tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale e IVA”;
-che “secondo i termini pattuiti, il pagamento del suddetto compenso doveva essere corrisposto da parte della sig.ra mensilmente o CP_1
trimestralmente e, comunque, entro e non oltre il giorno 10 successivo al ricevimento del preavviso di parcella e/o della fattura”;
-che “specificamente, lo Studio Associato Lubiana accredita per: - Compenso
Tenuta contabilità attività commerciale anno 2012 Euro 500,00; - Compenso
Tenuta contabilità attività commerciale anno 2013 Euro 1.500,00;-
Compenso Tenuta contabilità attività commerciale anno 2014 Euro 1.500,00;
-Compenso Tenuta contabilità attività commerciale anno 2015 Euro
1.500,00; - Compenso Tenuta contabilità attività commerciale anno 2016
Euro 1.500,00; - Compenso Tenuta contabilità attività commerciale anno
2017 Euro 1.500,00; - Compenso Tenuta contabilità attività commerciale anno 2018 Euro 1.500,00; - Dichiarazioni Fiscali anni
2012,2013,2014,2015,2016,2017 e 2018 Euro 1.750,00; - Compenso Tenuta
Contabilità attività commerciale anno 2019 Euro 1.500,00; - Compenso
Tenuta Contabilità attività commerciale anno 2020 Euro 1.500,00; -
Compenso Tenuta Contabilità attività commerciale anno 2021 Euro
1.500,00; - Compenso Tenuta Contabilità attività commerciale anno 2022
Euro 1.500,00; - Dichiarazioni Fiscali anni 2019, 2020, 2021 e 2022 Euro
1.000,00”;
-che “lo , per le prestazioni professionali eseguite in Parte_1
favore della sig.ra è creditore della somma di Euro 18.250,00, CP_1
oltre oneri come per legge, a titolo di compensi maturati per l'attività svolta... siccome evincesi dall'avviso di parcella n. 112 del 31.12.2018… e dall'avviso di parcella n. 193 del 31.12.2022”;
-che “lo , ha più volte richiesto il pagamento di Parte_1
3 quanto allo stesso dovuto per l'attività prestata in favore della sig.ra CP_1
”.
[...]
Con comparsa depositata in data 8 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la parte resistente.
Con ordinanza del 17 ottobre 2025, questo giudice ha fissato l'udienza ex art. 281 terdecies c.p.c., celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
***
Preliminarmente, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie. Secondo l'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 - “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Dunque, la parte attrice ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti
4 impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante atteso che lo STUDIO ASSOCIATO ha allegato, Pt_1
oltre al conferimento d'incarico contenente l'indicazione dell'oggetto del mandato e i compensi pattuiti, il dettaglio degli importi dovuti per ciascuna annualità e la copia della relativa documentazione (cfr. allegati al ricorso).
La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, si è limitata ad affermare che: “Si rende necessario portare a conoscenza del Giudicante il comportamento del
Signor che non ha mai negato allo studio gli onorari per le CP_1 Pt_1
prestazioni svolte, ma, sollecitando sempre quelle effettivamente svolte, poiché, per quanto riporta nel contratto e /o convenzione (come più volte richiamato) nulla di tutto ciò è stato svolto, la Signora svolge tale CP_1
attività quale ditta individuale di vendita di mobili, è priva di dipendenti e, con un fatturato pari a €. 9.000,00, l'attività posta in essere dallo studio si concentra esclusivamente sulla dichiarazione annuale dei redditi, Pt_1
vi è stata interlocuzione con il fratello che ha invitato lo Persona_1
studio alla consegna del cartaceo, la risposta è stata negativa e Pt_1
condizionata al pagamento. Allo stato attuale, la signora è CP_1
priva della documentazione contabile perché trattenuta dallo studio , Pt_1
ciò anche e soprattutto al fine di valutare l'operato dello stesso. Il lavoro svolto dallo studio … si può concludere nella sola presentazione della dichiarazione. Il convenuto non si sottrae al pagamento degli onorari, ma nel giusto ed avanza richiesta di nomina di una CTU contabile, che esamini esclusivamente gli atti versati in giudizio e quantifichi il lavoro svolto dallo studio ”. Pt_1
Tali argomentazioni sono generiche, totalmente sprovviste di prova e, pertanto, inidonee a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Pertanto, a fronte della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, non
5 smentita in alcun modo dalla parte resistente, quanto dedotto da quest'ultima deve ritenersi privo di fondamento.
Con la precisazione che le lacune assertive e probatorie evidenziate non possono essere colmate mediante una CTU che costituisce strumento utilizzabile solo ove le parti abbiano assolto l'onere probatorio su di esse gravanti e abbiano perimetrato e dimostrato le contestazioni articolate senza essersi limitate ad affermare che la pretesa creditoria non corrisponde alla somma effettivamente dovuta.
La domanda introduttiva del giudizio va, quindi, accolta poiché è stato dimostrato sia l'adempimento delle prestazioni che la quantificazione dell'importo vantato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del valore della causa (esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 606 del 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie la domanda introduttiva del giudizio e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dello CP_1 Parte_1
, della somma di euro 18.250,00, oltre oneri di legge e interessi legali
[...]
dalla scadenza al saldo;
-condanna al pagamento, in favore dello CP_1 [...]
, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Parte_1
euro 264,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore
6 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 7 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 606 del 2024 R.G., pendente tra
(P.IVA ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall' avv. Antonio Pasqua ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte ricorrente-
e
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv. Michele Pagnotta ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte resistente-
Oggetto: crediti professionali.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ACCERTARE E DICHIARARE, per le motivazioni di cui in narrativa, previo accertamento dell'attività professionale eseguita su incarico della sig.ra
, la fondatezza del diritto di credito vantato dallo CP_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
1 ammontante ad Euro 18.250,00, oltre oneri di legge ed interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
- CONDANNARE, per l'effetto, la resistente, al pagamento della somma di Euro 18.250,00, oltre oneri di legge ed interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha evidenziato:
-che “con contratto del 10.09.2012, la sig.ra ha conferito allo CP_1
l'incarico professionale (continuativo) …avente ad Pt_1 Parte_1
oggetto, tra l'altro, prestazioni di: - consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative ecc.; - consulenza ed assistenza in materia fiscale e tributaria, redazione contabilità aziendale contenzioso tributario, (ecc.); - consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali;
- consulenza ed assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;
- consulenza ed assistenza inerente … instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;
- consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;
- redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e tributarie;
- redazione contabilità aziendali, certificazione contabile (visto pesante) e asseverazioni contabili, (ecc.)”;
-che “con il medesimo contratto sono stati, altresì, determinati i compensi spettanti per l'incarico conferito”;
-che “in particolare, le parti con la sottoscrizione della richiamata convenzione hanno stabilito che, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del suddetto incarico, allo spettassero: - Euro Parte_1
100,00 (euro cento/00) mensile per l'attività di consulenza fiscale;
- Euro
40,00 (euro quaranta/00) mensile per ogni prospetto di paga mensile elaborato;
- Euro 100,00 (euro cento/00) mensile per la tenuta e gestione
2 della contabilità; - Euro 300,00 … annualmente per la redazione delle dichiarazioni fiscali;
tutto oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute a causa della prestazione resa, Cassa previdenziale e IVA”;
-che “secondo i termini pattuiti, il pagamento del suddetto compenso doveva essere corrisposto da parte della sig.ra mensilmente o CP_1
trimestralmente e, comunque, entro e non oltre il giorno 10 successivo al ricevimento del preavviso di parcella e/o della fattura”;
-che “specificamente, lo Studio Associato Lubiana accredita per: - Compenso
Tenuta contabilità attività commerciale anno 2012 Euro 500,00; - Compenso
Tenuta contabilità attività commerciale anno 2013 Euro 1.500,00;-
Compenso Tenuta contabilità attività commerciale anno 2014 Euro 1.500,00;
-Compenso Tenuta contabilità attività commerciale anno 2015 Euro
1.500,00; - Compenso Tenuta contabilità attività commerciale anno 2016
Euro 1.500,00; - Compenso Tenuta contabilità attività commerciale anno
2017 Euro 1.500,00; - Compenso Tenuta contabilità attività commerciale anno 2018 Euro 1.500,00; - Dichiarazioni Fiscali anni
2012,2013,2014,2015,2016,2017 e 2018 Euro 1.750,00; - Compenso Tenuta
Contabilità attività commerciale anno 2019 Euro 1.500,00; - Compenso
Tenuta Contabilità attività commerciale anno 2020 Euro 1.500,00; -
Compenso Tenuta Contabilità attività commerciale anno 2021 Euro
1.500,00; - Compenso Tenuta Contabilità attività commerciale anno 2022
Euro 1.500,00; - Dichiarazioni Fiscali anni 2019, 2020, 2021 e 2022 Euro
1.000,00”;
-che “lo , per le prestazioni professionali eseguite in Parte_1
favore della sig.ra è creditore della somma di Euro 18.250,00, CP_1
oltre oneri come per legge, a titolo di compensi maturati per l'attività svolta... siccome evincesi dall'avviso di parcella n. 112 del 31.12.2018… e dall'avviso di parcella n. 193 del 31.12.2022”;
-che “lo , ha più volte richiesto il pagamento di Parte_1
3 quanto allo stesso dovuto per l'attività prestata in favore della sig.ra CP_1
”.
[...]
Con comparsa depositata in data 8 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la parte resistente.
Con ordinanza del 17 ottobre 2025, questo giudice ha fissato l'udienza ex art. 281 terdecies c.p.c., celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
***
Preliminarmente, va individuato il regime probatorio che opera nella presente fattispecie. Secondo l'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 - “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Dunque, la parte attrice ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti
4 impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha adempiuto l'onere probatorio su di essa gravante atteso che lo STUDIO ASSOCIATO ha allegato, Pt_1
oltre al conferimento d'incarico contenente l'indicazione dell'oggetto del mandato e i compensi pattuiti, il dettaglio degli importi dovuti per ciascuna annualità e la copia della relativa documentazione (cfr. allegati al ricorso).
La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, si è limitata ad affermare che: “Si rende necessario portare a conoscenza del Giudicante il comportamento del
Signor che non ha mai negato allo studio gli onorari per le CP_1 Pt_1
prestazioni svolte, ma, sollecitando sempre quelle effettivamente svolte, poiché, per quanto riporta nel contratto e /o convenzione (come più volte richiamato) nulla di tutto ciò è stato svolto, la Signora svolge tale CP_1
attività quale ditta individuale di vendita di mobili, è priva di dipendenti e, con un fatturato pari a €. 9.000,00, l'attività posta in essere dallo studio si concentra esclusivamente sulla dichiarazione annuale dei redditi, Pt_1
vi è stata interlocuzione con il fratello che ha invitato lo Persona_1
studio alla consegna del cartaceo, la risposta è stata negativa e Pt_1
condizionata al pagamento. Allo stato attuale, la signora è CP_1
priva della documentazione contabile perché trattenuta dallo studio , Pt_1
ciò anche e soprattutto al fine di valutare l'operato dello stesso. Il lavoro svolto dallo studio … si può concludere nella sola presentazione della dichiarazione. Il convenuto non si sottrae al pagamento degli onorari, ma nel giusto ed avanza richiesta di nomina di una CTU contabile, che esamini esclusivamente gli atti versati in giudizio e quantifichi il lavoro svolto dallo studio ”. Pt_1
Tali argomentazioni sono generiche, totalmente sprovviste di prova e, pertanto, inidonee a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Pertanto, a fronte della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, non
5 smentita in alcun modo dalla parte resistente, quanto dedotto da quest'ultima deve ritenersi privo di fondamento.
Con la precisazione che le lacune assertive e probatorie evidenziate non possono essere colmate mediante una CTU che costituisce strumento utilizzabile solo ove le parti abbiano assolto l'onere probatorio su di esse gravanti e abbiano perimetrato e dimostrato le contestazioni articolate senza essersi limitate ad affermare che la pretesa creditoria non corrisponde alla somma effettivamente dovuta.
La domanda introduttiva del giudizio va, quindi, accolta poiché è stato dimostrato sia l'adempimento delle prestazioni che la quantificazione dell'importo vantato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del valore della causa (esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 606 del 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-accoglie la domanda introduttiva del giudizio e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore dello CP_1 Parte_1
, della somma di euro 18.250,00, oltre oneri di legge e interessi legali
[...]
dalla scadenza al saldo;
-condanna al pagamento, in favore dello CP_1 [...]
, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Parte_1
euro 264,00 per esborsi ed euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore
6 dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 7 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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