Art. 2.
Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , l'apposito ufficio indicato dalla legge stessa.
Il residuo della gestione di liquidazione e' devoluto all'istituto "Andrea Doria" ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989 .
Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , l'apposito ufficio indicato dalla legge stessa.
Il residuo della gestione di liquidazione e' devoluto all'istituto "Andrea Doria" ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989 .