Articolo 2 della Legge 21 marzo 1974, n. 171
Articolo 1Articolo 3
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4 giugno 1974
Art. 2.

Alla gestione di liquidazione provvede, con la procedura stabilita dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , l'apposito ufficio indicato dalla legge stessa.
Il residuo della gestione di liquidazione e' devoluto all'istituto "Andrea Doria" ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989 .
Entrata in vigore il 4 giugno 1974