Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 1
Il limite minimo di Euro 50,00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen. come modificato dall'art. 3, comma sessantesimo, L.15 luglio 2009, n. 94, è inderogabile anche quando il giudice applichi le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza di applicazione di pena su richiesta che, per il reato di cui all'art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen., aveva irrogato una multa di importo inferiore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2013, n. 25588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25588 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/02/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 249
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 32645/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro;
nel procedimento penale nei confronti di:
NA LE, nata a [...] il [...];
contro la sentenza del Tribunale di Cosenza del 28/03/2012;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Pubblico Ministro ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa in data 28 marzo 2012 dal Tribunale di Cosenza, nei confronti di LE NA per il reato di cui all'art. 388 c.p., commi 3 e 4 per inosservanza di legge nella determinazione della pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, avendo il giudice - operata la riduzione per le attenuanti generiche e per la diminuente del rito - quantificato la pena pecuniaria in Euro 23,00 e, perciò, in misura inferiore all'inderogabile limite minimo di Euro 50,00 previsto dall'art. 24 c.p., comma 1, come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 60, da applicarsi al caso di specie giacché il reato è stato commesso dopo l'entrata in vigore della novella.
2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2013