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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/09/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
r.g.a.c. nn. 2697/2021 e 3268/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2697/2021 e 3268/2021 del R.G.A.C., pendenti
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata ad Agliana (PT), Viia Parte_1 C.F._1
Don Lorenzo Milani n. 28 presso lo studio dell'avv. Manuela Guzzo che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTRICE NEL GIUDIZIO R.G. 2697/2021
CONVENUTA NEL GIUDIZIO R.G. 3268/2021
E
SITO A MONTEMURLO, VIA TOSCANINI 22 (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratrice pro-tempore elettivamente domiciliato P.IVA_1 Controparte_2
a Montemurlo, Via Montalese n. 470 presso lo studio degli avv.ti Stefano Cambi e Michela Giannerini che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio n.
2697/2021 ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
CONVENUTO NEL GIUDIZIO R.G. 2697/2021
NONCHÉ
(C.F. , elettivamente domiciliata a Montemurlo Via Controparte_3 C.F._2
Montalese n. 470 presso lo studio degli avv.ti Stefano Cambi e Michela Giannerini che la rappresentano e difendono giusta procura da ritenersi allegata all'atto di citazione nel giudizio n. R.G.
3268/2021
ATTRICE NEL GIUDIZIO R.G. 3268/2021
AVENTE AD OGGETTO
pagina 1 di 18 Comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali / diritti reali – possesso, trascrizioni
CONCLUSIONI
Per con riferimento ad entrambi i giudizi riuniti: nel merito, come da atto di citazione;
in Parte_1 via istruttoria, per l'incompletezza della CTU che non ha risposto sul quesito posto dal giudice in punto di lesione del decoro architettonico. Nella causa n. R.G. 2697/2021 ha chiesto: “1) Parte_1 preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, [di] sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 17 settembre 2021 relativamente al punto 1 all'ordine del giorno;
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, [di] accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 17 settembre adottata dal 3) [di] condannare il Controparte_4 convenuto condominio al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA e CAP come per legge”;
Nel procedimento R.G. n. 3268/2021 non ha depositato alcun atto di citazione, ma solo Parte_1 comparsa di costituzione in quanto convenuta. Si deve pertanto ritenere che la stessa, ove ha rinviato alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione anche per il giudizio n. R.G. 3268/2021, abbia inteso fare riferimento a quelle formulate nel proprio atto iniziale (ovvero la comparsa di costituzione) in cui ha chiesto “in via preliminare: in ragione della evidenziata connessione tra la presente causa (RG
3268/2021) e quella anteriore per iscrizione a ruolo (RG2697/2021) [di] disporre la riunione innanzi al Giudice adito per primo e per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo;
nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice. Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge anche in ragione della inutile e gravosa duplicazione del contenzioso”; per nel giudizio n. R.G. 3268/2021: nel merito, come da atto di citazione. In detto Controparte_3 atto ha chiesto di “accertare e dichiarare che l'installazione, posta in essere in Controparte_3 maniera arbitraria, nell'appartamento di proprietà della IG.ra , facente parte del Parte_1 complesso condominiale posto in Montemurlo, Via Toscanini 22, di persiane grigie in luogo delle preesistenti tapparelle avvolgibili marroni, e di finestre e porte finestre di altro materiale e colore rispetto a quelle preesistenti, viola il decoro architettonico dell'edificio, e conseguentemente condannare la IG.ra a ripristinare lo status quo ante dell'edificio, rimuovendo le Parte_1 persiane e le finestre e porte finestre di diversa tipologia e colore rispetto a quelle presenti nel resto del condominio, e installando al loro posto nuovamente tapparelle avvolgibili, finestre e porte finestre della stessa tipologia, caratteristiche e colore di quelle preesistenti. Con risarcimento del danno e vittoria di spese e onorari del presente giudizio e della fase di mediazione obbligatoria”.
pagina 2 di 18 per (anche solo o il Controparte_5 Controparte_4
) nel giudizio R.G. n. 2697/2021: come da comparsa di costituzione. In tale atto il CP_4 ha chiesto “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza disattesa e CP_4 reietta, In via preliminare: a) dichiarare improcedibile l'opposizione in mancanza dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
b) respingere la richiesta di sospensione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
Nel Merito: respingere l'opposizione proposta dalla condomina perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella Parte_1 presente comparsa. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha citato in giudizio il sito a Montemurlo Via Toscanini n. 22 Parte_1 Controparte_4 chiedendo “1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, [di] sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 17 settembre 2021 relativamente al punto 1 all'ordine del giorno;
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, [di] accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 17 settembre adottata dal 3) [di] condannare il Controparte_4 convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CP_4
IVA e CAP come per legge”. A fondamento delle proprie domande ha dedotto: che in data Parte_2
17/09/2021 si è riunita l'assemblea del per discutere vari punti all'ordine del Controparte_4 giorno tra cui “1) determinazione in merito alla rimozione delle persiane”; che l'assemblea, con riferimento a tale argomento, ha deliberato “la rimozione delle persiane presenti nell'edificio entro 30 gg dalla data odierna perché installate arbitrariamente e lesive del decoro architettonico. L'assemblea dà mandato all'amministratore di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria volta ad ottenere la rimozione delle persiane e il ripristino dello status quo ante con avvolgibili in pvc color legno e infissi interni del colore di quelli esistenti nel complesso”; che detta delibera è stata approvata con il voto favorevole di due condòmini, rappresentanti 514,14 millesimi del valore totale, e il voto contrario di e di aver acquistato l'appartamento sito nel Condominio convenuto Parte_3 Parte_1 nell'anno 2020, ivi trasferendosi con il marito e i due figli dopo aver effettuato alcuni Parte_3 lavori di ristrutturazione;
che l'appartamento è inserito in un più ampio fabbricato composto da un altro appartamento, sito al pianterreno di proprietà di (ma occupata dal figlio di Controparte_3 quest'ultima, ), e da una soffitta, posta al secondo piano e all'epoca di proprietà di Persona_1
; che detta soffitta è occupata abusivamente trattandosi di locali non idonei ad essere Parte_4 abitati;
che il fabbricato si inserisce in un blocco continuo di abitazioni che non presentano divisioni;
che al momento dell'acquisto da parte dell'attrice, l'appartamento presentava sulla facciata posteriore degli infissi sia interni che esterni in vetro e in alluminio, inframezzati da una tapparella marrone pagina 3 di 18 “collocata cioè tra l'infisso esterno in vetro e alluminio e l'infisso interno in legno”, mentre sulla faccia anteriore “sulle finestre erano presenti delle tapparelle”; che gli infissi dell'appartamento sito al piano terra erano (e sono tutt'ora) costituiti da tapparelle marroni e all'interno da infissi in legno;
che la soffitta non presentava (né presenta) imposte, in quanto alle finestre vi sono solo gli infissi non visibili dall'esterno; che l'aspetto del fabbricato era reso ancora più variegato e disomogeneo dalla diversità delle ringhiere poste a recinzione del fabbricato rispetto a quelle dei balconi;
di aver pensato di installare delle persiane al posto dei precedenti infissi, stante la vetustà di quest'ultimo e la presenza degli stessi negli altri fabbricati adiacenti;
che nel mese di ottobre 2019, , informato Parte_5 da e dal marito della loro volontà di installare le persiane, ha prestato esplicitamente il Parte_1 suo consenso, riferendosi in tal senso ai propri genitori, circostanza a cui hanno assistito anche le maestranze incaricate dei lavori di ristrutturazione;
che successivamente i IGg. e si Parte_5 CP_3 sono rifiutati di formalizzare il consenso prestato verbalmente alla installazione delle persiane;
che detta richiesta è stata formulata solo per mera cortesia e spirito di buon vicinato, non essendovene in realtà necessità in ragione del degrado delle facciate del palazzo;
che con lettera del 23/05/2020
ha intimato a di rimuovere le persiane invocando la lesione del Controparte_3 Parte_1 decoro architettonico;
che a tale intimazione è seguita una lunga corrispondenza tra i difensori dell'attrice nel giudizio principale e quella nel giudizio riunito che non ha portato ad alcuna conciliazione;
che il 07/12/2020 è stata convocata l'assemblea per la costituzione del CP_4 convenuto e la nomina del relativo amministratore;
che l'11/12/2020 ha introdotto Controparte_3 nei confronti di una procedura di mediazione (a cui la seconda ha aderito), ma che ha Parte_1 avuto esito negativo;
che il 17/12/2021 si è riunita l'assemblea del che la delibera CP_4 impugnata è illegittima in quanto ha deliberato un intervento di innovazione gravosa sul bene comune della facciata che invece richiede l'unanimità dei consensi, non potendo il disporre la CP_4 rimozione di infissi preesistenti sul bene comune;
che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi della lesione del decoro architettonico in quanto precedentemente all'installazione dei nuovi infissi non vi era alcuna linea estetica comune;
la facciata del palazzo, sotto il profilo della non omogeneità degli infissi e degli accessori, era già degradata nel momento in cui ha acquistato Persona_2
l'appartamento; che per tutti i motivi posti a fondamento dell'impugnazione della delibera assembleare,
l'efficacia di questa deve essere sospesa, la cui esecuzione espone ad un danno Persona_2 economico grave e irreparabile.
Si è costituito il Condominio chiedendo Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza disattesa e reietta, In via preliminare: a) dichiarare improcedibile l'opposizione in mancanza dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
b) respingere la richiesta di sospensione pagina 4 di 18 perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
Nel Merito: respingere
l'opposizione proposta dalla condomina perché infondata in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi tutti esposti nella presente comparsa. Con vittoria di spese ed onorari”. A fondamento delle proprie richieste il convenuto ha dedotto: che il è stato costituito nel 1999 e non nel CP_4 dicembre 2020; che il condominio è composto da tre unità immobiliari, di cui una al piano terra di
, una al primo piano di e uno al secondo attualmente di proprietà di Controparte_3 Persona_2
, ma precedentemente di proprietà di;
che sia Parte_6 Parte_4 Controparte_3 che hanno acquisito la proprietà dei rispettivi appartamenti in forza di atto di divisione Parte_4 immobiliare del 26/02/1999; che la giurisprudenza in materia è conforme nel ritenere che il condominio viene in essere senza che sia necessaria alcuna deliberazione, per il tramite del frazionamento da parte dell'unico proprietario di un edificio;
che il condominio, con la delibera del 7/12/2020, si è solo munito di un amministratore condominiale professionale;
che sin dall'anno 1999 il condominio è dotato di infissi esterni costituiti da tapparelle avvolgibili di colore marrone e finestre e porte finestre in legno, conferendo all'edificio condominiale un aspetto assolutamente omogeneo;
che la delibera impugnata ha pertanto deliberato circa l'attività compiuta dalla condomina nella sua proprietà esclusiva, ma Pt_1 lesiva del decorso architettonico condominiale;
che non ha richiesto il rilascio del Parte_1 consenso per mera cortesia;
che in data 07/11/2019 JO ha infatti affisso un avviso comunicando di essere in procinto di effettuare interventi di manutenzione nell'appartamento al primo piano, consistenti nel solo ripristino dei pavimenti e rivestimenti;
che il 12/12/2019 JO ha affisso un secondo avviso con il quale ha comunicato l'intenzione di sostituire gli infissi esterni con cambio di tipologia degli stessi da tapparelle a persiane chiedendo “la vs. autorizzazione per la realizzazione di detti lavori” e lasciando uno spazio vuoto in calce all'avviso per l'apposizione delle autorizzazioni da parte degli altri condòmini, che non lo hanno rilasciato;
che non è vero che abbia espresso il suo Parte_5 consenso e che lo stesso non ha alcun titolo per farlo, in quanto non è proprietario della restante parte dello stabile;
che il 15/12/2019 ha inviato a un messaggio “whatsapp” Controparte_3 Persona_2 in cui ha espressamente negato l'autorizzazione alla sostituzione degli infissi esterni con cambio di tipologia delle stessi da tapparelle a persiane;
che dalla documentazione prodotta da risulta che la Per_2 stessa ha ordinato gli infissi il 22/11/2019 ovvero prima di richiedere l'autorizzazione alla installazione di diversa tipologia di infisso;
che con i lavori con cui ha sostituito le esistenti finestre e porte Per_2 finestre in legno con altre di materiale diverso e di colore grigio perla e gli avvolgibili marroni con persiane in pvc di colore grigio, ha introdotto delle innovazioni sulle facciate anteriori e posteriori del fabbricato;
che detti interventi, nonostante ricadano entro il perimetro della proprietà esclusiva, subiscono i limiti posti dagli artt. 1120 e 1122 c.c.; che la mattina del 07/05/2020 ha Controparte_3
pagina 5 di 18 verificato che senza alcuna autorizzazione, ha eseguito le lavorazioni di sostituzione;
Parte_1 che il giorno stesso le ha contestato, via messaggio whatsapp, che tra le parti vi era Controparte_3 accordo per non cambiare le caratteristiche esistenti degli avvolgibili;
che a tale messaggio è seguita lettera raccomandata di contestazione sempre da parte di;
che il condominio, Controparte_3 munitosi di amministratore, ha conferito mandato all'amministratore perché agisse presentando domanda giudiziale volta a tutelare il decoro architettonico dell'edificio; che la delibera condominiale è valida, in quanto il quorum deliberativo necessario per l'azione giudiziale volta alla tutela del decoro architettonico attraverso la rimozione degli infissi difformi installati da uno dei condòmini non richiede l'unanimità, essendo anzi previsto che l'amministratore possa agire di propria iniziativa senza necessità di delibera assembleare, in quanto azione a difesa dal bene comune;
che anche il singolo condòmino è legittimato ad agire in giudizio per la tutela della cosa comune;
che prima degli interventi posti in essere da gli appartamenti posti al piano terra e al primo piano avevano tutti finestre e Parte_1 porte finestre con gli infissi interni ed esterni della stessa tipologia, tapparelle e finestre, o porte finestre in legno, omogenee per tipologia, qualità e colore;
che la soffitta non è munita di finestre, ma solo di luci, dotati di infissi non visibili dall'esterno; che la diversità tra le ringhiere poste a recinzione del fabbricato e quelle di recinzione dei balconi è priva di pregio, in quanto sono destinate ad utilizzi differenti in strutture differenti;
che la presenza di controfinestre nelle finestre poste al primo piano e sulla facciata posteriore è priva di pregio, in quanto le stesse non costituiscono disarmonie o differenze macroscopiche tra le varie parti;
che il decoro è l'insieme armonico delle linee architettoniche, dei colori e delle strutture che caratterizzano l'edificio condominiale e la sua facciata, idonee a conferire al fabbricato una propria identità; che le sostituzioni operate da hanno modificato in Parte_1 maniera macroscopica il prospetto esterno dell'edificio e violano l'estetica dello stesso;
che la domanda di è improcedibile avendo la stessa omesso di svolgere la procedura di mediazione Parte_1 obbligatoria.
All'esito della prima udienza dell'11/03/2022 il giudice ha assegnato termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando al prosieguo l'esame dell'istanza di riunione con il giudizio n. R.G. 3268/2021 formulata a verbale dal difensore di Pt_1
[...]
Nel giudizio n. R.G. 3268/2021 ha agito nei confronti di chiedendo di Controparte_3 Parte_1
“accertare e dichiarare che l'installazione, posta in essere in maniera arbitraria, nell'appartamento di proprietà della IG.ra , facente parte del complesso condominiale posto in Montemurlo, Parte_1
Via Toscanini 22, di persiane grigie in luogo delle preesistenti tapparelle avvolgibili marroni, e di finestre e porte finestre di altro materiale e colore rispetto a quelle preesistenti, viola il decoro pagina 6 di 18 architettonico dell'edificio, e conseguentemente condannare la IG.ra a ripristinare lo Parte_1 status quo ante dell'edificio, rimuovendo le persiane e le finestre e porte finestre di diversa tipologia e colore rispetto a quelle presenti nel resto del condominio, e installando al loro posto nuovamente tapparelle avvolgibili, finestre e porte finestre della stessa tipologia, caratteristiche e colore di quelle preesistenti. Con risarcimento del danno e vittoria di spese e onorari del presente giudizio e della fase di mediazione obbligatoria”. A fondamento della propria domanda ha dedotto: di essere proprietaria di una unità abitativa posta al piano terreno del complesso immobiliare di Montemurlo, Via Toscanini n.
22, pervenutale per successione dal padre e atto di divisione del 22/02/1999; che a tale Persona_3 complesso immobiliare appartengono altre due unità immobiliari, di cui una posta al primo piano di proprietà di e l'altra di;
che detto condominio è amministrato dal Parte_1 Parte_6 geom. dal 07/12/2020; che senza il consenso di alcuno degli altri Controparte_2 Parte_1 condomini, ha posto in essere lavori di ristrutturazione introducendo delle innovazioni sulla facciata anteriore e posteriore consistenti nella sostituzione delle esistenti finestre e porte finestre in legno, con altre di materiale diverso e di colore bianco, e ha sostituito gli avvolgibili di colore marrone con persiane di colore grigio;
che tali modifiche hanno determinato una lesione delle caratteristiche architettoniche del e del suo decoro, stante la perdita di omogeneità; che prima di CP_4 procedere con i lavori ha affisso fuori dall'immobile una comunicazione datata Parte_1
12/12/2019 con cui ha chiesto l'autorizzazione per l'installazione di sostituzione di infissi esterni con cambio tipologia degli stessi da tapparelle a persiane, lasciando in calce lo spazio per la firma degli altri condòmini per autorizzazione;
di essersi opposta ai predetti lavori tramite messaggio whatsapp inviato il 15/12/2019, ma che, ciò nonostante, il 07/05/2020 si è accorta che ha provveduto
Parte_1 comunque ai lavori prospettati;
di aver subito contestato la circostanza a tramite
Parte_1 whatsapp e, successivamente, tramite lettera raccomandata;
che sono seguiti contatti tra i difensori di entrambe le parti, che tuttavia non hanno portato al raggiungimento di un accordo;
di aver introdotto procedimento di mediazione nei confronti di ma che anche tale procedura ha avuto esito
Parte_1 negativo;
che le opere poste in essere da violano gli artt. 1120 e 1122 c.c.; che il decoro
Parte_1 architettonico, secondo la definizione giurisprudenziale, è l'insieme armonico delle linee architettoniche, dei colori e delle strutture ornamentali che caratterizzano l'edificio condominiale e la sua facciata;
che la sostituzione del telaio delle finestre e delle porte finestre nonché delle tapparelle con altre di altro colore e tipologia ha modificato il prospetto esterno dell'edificio e viola l'uniformità e la coerenza dei motivi architettonici dello stesso.
Si è costituita chiedendo la riunione del giudizio n. R.G. 3268/2021 con quello n. R.G. Parte_1
2697/2021 e il rigetto delle domande avversarie. A fondamento delle sue conclusioni ha dedotto: di pagina 7 di 18 aver acquistato l'appartamento oggetto di causa a gennaio 2020, ivi trasferendosi con il marito Pt_3
e i due figli dopo aver effettuato alcuni lavori di ristrutturazione;
che il fabbricato si inserisce in
[...] un blocco continuo di abitazioni che non presentano divisioni;
che al momento dell'acquisto da parte dell'attrice, l'appartamento presentava sulla facciata posteriore degli infissi sia interni che esterni in vetro e in alluminio, inframezzati da una tapparella marrone “collocata cioè tra l'infisso esterno in vetro e alluminio e l'infisso interno in legno”, mentre sulla faccia anteriore “sulle finestre erano presenti delle tapparelle”; che gli infissi dell'appartamento sito al piano terra erano (e sono tutt'ora) costituiti da tapparelle marroni e all'interno da infissi in legno;
che la soffitta non presentava (né presenta) imposte, in quanto alle finestre vi sono solo gli infissi non visibili dall'esterno; che l'aspetto del fabbricato era reso ancora più variegato e disomogeneo dalla diversità delle ringhiere poste a recinzione del fabbricato rispetto a quelle dei balconi;
di aver pensato di installare delle persiane al posto dei precedenti infissi, stante la vetustà di quest'ultimo e la presenza degli stessi negli altri fabbricati adiacenti;
che nel mese di ottobre 2019, (figlio e occupante dell'immobile di proprietà di Parte_5 CP_3
), informato da e dal merito della loro volontà di installare delle persiane, ha
[...] Parte_1 prestato esplicitamente il suo consenso a tali lavori, anche quale portavoce dei genitori CP_3
e ; che a detta circostanza hanno assistito anche le maestranze incaricate
[...] Parte_6 dei lavori di ristrutturazione;
che successivamente i IGg. e si sono rifiutati di Parte_5 CP_3 formalizzare il consenso prestato verbalmente alla installazione delle persiane;
che con comunicazione del 23/05/2020 i difensori di le hanno intimato di rimuovere le persiane in quanto Controparte_3 ritenute lesive del decoro architettonico;
che è seguita lunga corrispondenza tra i difensori tra le parti che non ha portato ad alcuna riappacificazione;
che le ostilità tra le parti sono culminate nella costituzione formale del condominio in data 07/12/2020 in occasione della nomina dell'amministratore di condominio;
che subito dopo ha introdotto nei confronti di Controparte_3 Parte_1 procedimento di mediazione, ai cui incontri ha sempre partecipato – quale delegato della madre –
[...]
; che il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo;
che era seguita delibera Parte_5 condominiale adottata il 17/09/2021 con cui l'assemblea ha disposto “la rimozione di persiane presenti nell'edificio entro 30 gg dalla data odierna perché installate arbitrariamente e lesive del decoro architettonico. L'assemblea dà mandato all'amministratore di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria volta a ottenere al rimozione delle persiane e il ripristino dello status quo con avvolgibili in pvc color legno e infissi interni del colore di quelli esistenti nel complesso”; di aver impugnato detta delibera con procedimento iscritto al numero 2687/2021 del Tribunale di Prato, avente identico petitum
e causa petendi e parziale identità soggettiva;
che pertanto le due cause devono essere riunite;
che il
14/4/2022 si è svolta la prima sessione della mediazione demandata dell'altro procedimento;
che pagina 8 di 18 all'epoca dei fatti il non era ancora formalmente costituito;
che l'installazione delle CP_4 finestre e delle persiane nuove non ha determinato la lesione del decoro architettonico in quanto il proprio appartamento era già inserito in un contesto abitativo del tutto disomogeneo, privo di qualsivoglia linea estetica e architettonica comune;
che , pur non comparendo Controparte_3 nell'altra causa, è in realtà l'unica condòmina oltre a in quanto la soffitta ora di proprietà Parte_1 di non è una unità abitativa;
Parte_6 che la soffitta, posta al secondo e ultimo piano all'esterno non presentava, e non presenta, alcun tipo di imposta, disponendo di soli infissi interni non visibili all'esterno.
All'esito della prima udienza la causa è stata rimessa al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 274
c.p.c.
Entrambi i giudizi sono stati poi chiamati all'udienza dell'11/7/2022 per la discussione sull'istanza di riunione e, all'esito della stessa, sono state riunite;
con provvedimento reso all'esito della medesima udienza l'efficacia della delibera assembleare impugnata nel procedimento n. R.G. 2697/2021 è stata sospesa.
Previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'esperimento di una CTU.
Successivamente riassegnata allo scrivente giudice, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IN VIA PRELIMINARE – SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO N. R.G. 2697/2021
L'eccezione di improcedibilità del giudizio n. R.G. 2697/2021 per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione deve ritenersi superata, avendo la parte attrice tempestivamente introdotto il giudizio entro il termine di 15 giorni assegnato all'udienza dell'11/03/2022 ai sensi dell'art. 5, c. 2 D.
Lgs. 28/2010.
Tanto risulta dall'avviso di convocazione a procedura di mediazione datato 24/03/2022 (v. doc. 13 fascicolo R.G. 3268/2021) nonché dal verbale di negativo depositato da Pt_1 Parte_1
2. NEL MERITO DELLA DOMANDA DI Parte_7
La domanda formulata da sebbene volta ad ottenere la declaratoria di annullamento di Parte_1 tutta la delibera del Condominio del 17/09/2022, deve ritenersi limitata, alla luce delle argomentazioni volte dalla stessa nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. R.G. 2697/2021, a quanto deciso dall'assemblea dei condomini con riferimento al punto 1) dell'ordine del giorno, ovvero di rimuovere
“le persiane presenti nell'edificio entro 30 giorni” dalla data di delibera “perché installate pagina 9 di 18 arbitrariamente e lesive del decoro architettonico” e di dare “mandato all'amministratore di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria volte ad ottenere la rimozione delle persiane e il ripristino dello status quo con avvolgibili in pvc color legno e infissi interni del colore di quelli esistenti nel complesso” (v. doc. 1 fascicolo R.G. 2697/2021). Pt_1
Detta domanda e quella formulata da (volta ad ottenere l'accertamento della lesione Controparte_3 da parte di del decorso architettonico dell'edificio comunale) possono essere esaminate Parte_1 contemporaneamente, in quanto sottendono la medesima questione di diritto: ovvero se Parte_1 mediante l'installazione di persiane grige e di telai di finestre e porte finestre in pvc sempre di colore grigio, abbia violato il decoro architettonico dello stabile condominiale sito a Montemurlo, Via
Toscanini n. 22.
Ciò precisato, si deve primariamente evidenziare che non è dotata di pregio l'argomentazione formulata da secondo cui il convenuto sarebbe stato costituito con la delibera del Parte_1 CP_4
07/12/2020.
Come risulta dalla lettura della predetta delibera, in tale occasione l'assemblea condominiale ha conferito al geom. l'incarico di amministratore del Controparte_2 CP_4
La nomina di un amministratore condominiale differente dai uno dei condòmini non determina la costituzione del , in quanto questo viene in essere, se il titolo non dispone altrimenti, senza CP_4 bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singole unità immobiliari abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con le unità immobiliari di proprietà privata medesimi e per ciò appartenenti “pro quota” ai proprietari delle stesse (cfr. Cass. 03/07/2024, n.
18238, sia con riferimento all'ipotesi del condominio che a quella del c.d. “supercondominio”).
Nel caso di specie è la stessa parte attrice ad aver riconosciuto che alla data di acquisto dell'appartamento ora di sua proprietà le altre unità immobiliari presenti nel fabbricato condominiale
(indipendentemente dalla loro destinazione ad abitazione o meno, che ai fini della presenta causa è del tutto irrilevante non dipendendo la qualifica di condòmino dalla funzione dell'unità immobiliare di proprietà privata) appartenevano ad altri due soggetti, nello specifico e . CP_3 Parte_4
Dall'atto di divisione intervenuto tra , , e CP_6 Persona_4 Parte_4 CP_3
dell'1/02/1999 emerge poi che con lo stesso gli appartamenti siti al piano terra e al primo piano
[...] nonché i locali ad uso soffitta ubicati al secondo piano del fabbricato sito nel Comune di Montemurlo in via Toscanini n. 22, prima di proprietà di e poi in comproprietà dei sottoscriventi Persona_3
l'atto, sono stati assegnati in proprietà esclusiva rispettiva a , e Controparte_3 Persona_4
(v. doc. 2 fascicolo . Il medesimo titolo nulla dice circa la proprietà delle Parte_4 CP_4
pagina 10 di 18 parti elencate dall'art. 1117 c.c., che ai sensi di detto articolo si presumono oggetto di proprietà comune.
Deve pertanto escludersi che il sia venuto in essere a dicembre 2020, dovendo invece CP_4 retrodatarsi la sua costituzione a gennaio 1999 quale effetto della divisione dell'immobile tra i precedenti comproprietari. Ne discende che gli infissi oggetto della richiesta di rimozione sia da parte del che da parte della condomina non sono preesistenti alla CP_4 Controparte_3 costituzione del primo, essendo pacifico che abbia installato gli infissi interni ed esterni Parte_1 per cui è causa a maggio 2022, con rigetto della relativa eccezione di parte Pt_1
Parimenti non è condivisibile la prospettazione di parte attrice secondo cui l'assemblea condominiale non avrebbe potuto disporre la rimozione degli infissi, in quanto intervento di innovazione gravosa sul bene comune della facciata.
L'art. 1120, c. 4 sancisce che sono vietate le innovazioni che alterano il decoro architettonico del fabbricato condominiale, riconoscendo a ciascun condòmino nonché all'amministratore di condominio la possibilità agire per la rimozione delle innovazioni ritenute lesive (secondo la costante giurisprudenza di legittimità “l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal (in violazione delle CP_4 prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche, ovvero) alterando l'estetica della facciata dell'edificio, perché tale atto, diretto a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra negli atti conservativi dei diritti, che, ai sensi dell'art. 1130 c.c., n. 4, è attribuito all'amministratore (ex plurimis, Cass., 12/10/2000 n. 13611)” (cfr. da ultimo Cass. 24/07/2017, n.
18207).
Poiché ciascun condòmino può agire a difesa del decoro architettonico, se ne deve desumere che a fortiori l'assemblea condominiale possa richiedere la rimozione di innovazioni ritenute lesive del decoro architettonico.
Passando quindi alla questione circa la effettiva lesività del decoro architettonico condominiale da parte di e, in particolare, soffermandosi sulla nozione di decoro architettonico, la consolidata Parte_1 giurisprudenza di legittimità intende con tale concetto “l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità” (cfr. Cass. 12/06/2023, n. 16518); è stata dunque ritenuta lesiva di detto decoro non solo l'innovazione che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio, ovvero qualunque intervento che alteri in modo visibile e pagina 11 di 18 IGnificativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all'edificio una sua propria specifica identità (cfr. Cass. 28/06/2018, n. 17102).
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che “la lesione al decoro architettonico dell'edificio non può ritenersi normalmente esclusa da interventi precedenti sull'immobile, a meno che essi non abbiano arrecato un degrado tale da rendere ininfluente e nemmeno percepibile l'intervento successivo” (cfr.
Cass. 03/08/2022, n. 24073) e che “l'idea che non possa avere incidenza lesiva del decoro architettonico un'opera modificativa dell'edificio, quanto l'originario decoro si sia già degradato in conseguenza di interventi modificativi precedenti di cui non sia stato preteso il ripristino […] se può vantare qualche appiglio nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4679/2009), è da coordinare con una considerazione sistemica che, nel valutare l'impatto sul decoro architettonico di un'opera modificativa, adotta un criterio flessibile, di maggiore o minore rigore, in vista delle caratteristiche dell'edificio di volta in volta sottoposto a giudizio, ove devono essere reciprocamente contemperati i rilievi attribuiti all'unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche altrui e all'alterazione prodotta dall'attuale opera modificativa” (cfr. già citata 28/06/2018,
n. 17102).
Ciò premesso in punto di diritto, è circostanza pacifica che abbia installato presso il Parte_1 proprio immobile (sito al primo piano dell'edificio condominiale sito a Montermulo, Via Toscanini n.
22) infissi “interni” per finestre e porta finestre (da individuare nei telai esterni delle finestre e porte finestre) e infissi “esterni” di tipo persiane entrambi in alluminio verniciato di colore grigio chiaro. È parimenti pacifico che prima di tali sostituzioni:
- sulla facciata anteriore l'appartamento al piano terra e quello al primo piano erano dotati di infissi
“esterni” del tipo tapparelle/avvolgibili di colore marrone e di infissi “interni” per finestre e portefinestre in legno, mentre le soffitte dell'ultimo piano erano dotate solo di infissi non visibili dall'esterno. La situazione degli infissi del piano terra e del primo piano ha trovato conferma anche negli accertamenti effettuati dal CTU, il quale ha precisato in termini di “giallo ocra” il colore dei precedenti avvolgibili e ha accertato che gli avvolgibili erano in materiale pvc, mentre gli infissi
“interni” erano di mogano (v. pag. 7 elaborato peritale);
- sulla facciata posteriore dell'edificio condominiale i) l'appartamento al piano terra era dotato di infissi “esterni” del tipo tapparelle/avvolgibili di colore marrone in legno e di infissi “interni” per finestre e portefinestre in mogano, ii) l'appartamento al primo piano era dotato di controfinestre e infissi interni “in vetro e alluminio” e serramenti del tipo tapparelle di colore marrone, iii) le soffitte al secondo piano erano dotate di infissi non visibili dall'esterno.
pagina 12 di 18 Non vi è poi contrasto tra le parti sul fatto che gli infissi interni ed esterni dell'appartamento del piano terra siano rimasti sempre gli stessi.
Con riferimento alla facciata anteriore, le nuove opere realizzate dalla condòmina hanno Parte_1 certamente determinato una rottura dell'armonia precedentemente esistente, avendo la stessa installato degli infissi “esterni” che differiscono rispetto a quelli precedentemente in essere sia al piano terra che al primo piano per colore (grigi invece che marroni) e tipologia (persiane invece che avvolgibili) ed infissi “interni” (ovvero i telai delle finestre e delle porte finestre) che differiscono da quelli precedentemente esistente per colore (grigi invece che color legno).
Con riferimento alla facciata posteriore, premesso che è onere del condòmino che ha impugnato la delibera di dimostrare il vizio che la rende annullabile, gli elementi forniti da non sono
Parte_1 sufficienti per ritenere provato che il dedotto precedente stato di degrado fosse tale da rendere ininfluente e nemmeno percepibile il proprio intervento, né che quest'ultimo garantisca la conservazione dell'armonia stilistica dell'edificio. L'unica fotografia prodotta da
Parte_1 asseritamente ritraente la facciata posteriore prima degli interventi dalla stessa realizzati è sgranata e ritrae solo il primo e il secondo piano da una distanza tale da non permette di comprendere le caratteristiche (soprattutto di colore) dei telai delle c.d. controfinestre e delle
contro
-portefinestre previamente esistenti (v. doc. 5 fascicolo di parte nel fascicolo n. R.G. 2697/2021). A tal
Parte_1 riguardo non è sufficiente la circostanza che i telai esterni previamente montati fossero di alluminio al pari di quelli montati da nulla essendo stato allegato circa il colore degli stessi, elemento
Parte_1 che certamente concorre a determinare l'uniformità della facciata.
Vi è poi da considerare che l'installazione di persiane grige al posto dei precedenti avvolgibili di colore marrone/giallo ocra, presenti sia al piano terra che al primo piano, altera la complessiva armonia dell'edificio in ragione della differente tipologia e colore dei serramenti tra il primo e il secondo piano, prima invece uguali.
Non porta a conclusioni differenti (sia con riferimento alla facciata anteriore che a quella posteriore) la circostanza che le finestre del secondo piano siano dotate solamente di infissi, considerato che gli stessi
– circostanza pacifica tra le parti – non sono visibili. Peraltro, tale caratteristica non appare fronte di degrado, ma cifra estetica del fabbricato da cui lo stesso è stata sempre caratterizzata.
Deve poi escludersi che le facciate del fabbricato versassero già in situazione di degrado in conseguenza della differenza tra la ringhiera di recinzione del fabbricato e quella dei balconi, considerata la differente funzione e collocazione dei due elementi.
Privo di rilievo è poi la circostanza rappresentata da secondo cui , ovvero il Parte_1 Persona_1 figlio di , abbia asseritamente espresso per conto della madre assenso alle modifiche Controparte_3
pagina 13 di 18 apportate dall'attrice. Se anche infatti ciò fosse stato provato, tale assenso non escluderebbe la lesività delle innovazioni effettuate tenuto conto che nulla è stato dimostrato circa le determinazioni dell'altra condòmina (all'epoca ). Persona_5
Per le esposte ragioni la domanda di deve essere rigettata e deve essere accolta la Parte_1 domanda di accertamento di . Controparte_3
3. SULLA DOMANDA DI CONDANNA ALLA RIMOZIONE
L'accertamento del carattere lesivo del decoro architettonico dell'edificio condominiale delle innovazioni, come in precedenza meglio specificate, effettuate da comporta che Parte_1 quest'ultima deve essere condannata a rimuovere le persiane e i telai esterni delle finestre e delle porte finestre installati al primo piano dell'edificio di Montemurlo, via Toscanini n. 22, ripristinando lo status quo ante.
4. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
nelle conclusioni rassegnate nel giudizio n. R.G. 3268/2021, ha formulato le Controparte_3 domande in precedenza esaminate “con risarcimento del danno”.
Tale domanda deve essere rigettata, non avendo la parte istante né dedotto, né tanto meno provato, quale danno avrebbe subito in conseguenza del carattere lesivo delle innovazioni effettuate da Pt_1
[...]
5. ISTANZE ISTRUTTORIE
All'udienza di precisazione delle conclusioni ha insistito nel rilievo inerente Parte_1 all'incompletezza della CTU, che non avrebbe risposto al quesito posto dal giudice in punto di lesione del decoro architettonico. Nella memoria di replica si legge poi che il CTU non avrebbe fornito al giudice tutti gli elementi utili a permettere al giudice una valutazione in ordine al decoro architettonico dell'edificio, omettendo di esprimersi “sull'impatto che l'installazione delle persiane avrebbe avuto sul generale aspetto estetico dell'edificio”, con conseguente necessità di chiamare il consulente d'ufficio per rendere chiarimenti.
La richiesta è del tutto superflua ai fini della decisione della causa per i seguenti motivi: da un lato non può essere attribuito al consulente tecnico il compito di ricercare elementi di fatto che spetterebbe alle parti provare e, dall'altro, in quanto la valutazione della natura lesiva delle innovazioni è una valutazione di diritto che, in quanto tale, deve essere effettuata esclusivamente dal giudice.
La stessa deve pertanto essere rigettata.
6. DOMANDA EX ART. 96, C. 1 C.P.C. DI JE NI
La domanda di che “la condotta della IGnora sia valutata ai sensi Parte_1 Controparte_3 dell'art. 96 c.p.c.” è, da un lato inammissibile, e, dall'altro, infondata. pagina 14 di 18 Premesso che la parte istante non ha specificato se la richiesta è effettuata ai sensi del primo o del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., ove si voglia ricondurre la richiesta della all'ipotesi cui all'art. 96, c. 1 Pt_1
c.p.c. la stessa deve considerarsi inammissibile, in quanto non riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni. In tale sede si è infatti limitata a richiamare le conclusioni rassegnate Parte_1 nell'atto di citazione;
orbene, né nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del procedimento RG 2697/2021, né in quelle della comparsa di costituzione nel giudizio RG 3268/2021 viene formulata domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, c. 1 c.p.c.
Ove invece si riconduca la domanda di all'ipotesi di cui all'art. 96, c. 3 c.p.c., non può Parte_1 ritenersi provato che abbia agito con colpa grave. Sebbene la decisione della Controparte_3 domanda di e di quelle di presuppongano la risoluzione di una Parte_1 Controparte_3 medesima questione di diritto (da rinvenirsi, come in precedenza già rilevato, nell'accertamento della natura lesiva del decoro architettonico condominiale delle innovazioni di , le seconde Parte_1 tendono ad un bene delle vita differente rispetto alla prima: quest'ultima infatti tende alla rimozione dal mondo giuridico della delibera assembleare, le altre ad ottenere una pronuncia di condanna di rimozione delle innovazioni lesive, non richiesta dal Condominio, senza la quale non sarebbe neanche possibile agire in via forzosa.
7. SPESE DI LITE
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (cfr.
Cass. 16/09/2022, n. 27295).
Le spese di lite e dei procedimenti di mediazione devono essere regolate separatamente per entrambi i giudizi e in base al principio di soccombenza. Si deve inoltre tenere conto che ai sensi dell'art. 4, c. 2
D.M. 55/2014 e ss. mm. “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione […]”: riunione che, nel caso di specie, è intervenuta successivamente allo svolgimento della fase di studio e introduttiva di entrambi i giudizi. pagina 15 di 18 Con riferimento al giudizio n. R.G. 2697/2021 in quanto soccombente, deve quindi Parte_1 condannata a rifondere nei confronti del le spese di lite che si liquidano: CP_4
- quanto al procedimento di mediazione, in € 441,00 per compensi professionali in applicazione dei valori “medi” previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 e tenuto conto della fasi di attivazione in cui il procedimento si è articolato. Nulla può essere riconosciuto a titolo di spese, non essendo provato il pagamento delle stesse ad opera della parte;
- quanto al giudizio di cognizione, in € 1.696,00 per compensi professionali ed € 527,10 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. I compensi sono liquidati in applicazione dei valori “medi” previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio e introduttiva svoltesi prima della riunione.
Con riferimento al giudizio n. R.G. 3268/2021, in quanto soccombente, deve essere Parte_1 condannata a rifondere nei confronti di le spese di lite che si liquidano: Controparte_3
- quanto al procedimento di mediazione, in € 1.3232,00 per compensi professionali in applicazione dei valori “medi” previsti dal D.M. 55/2014 e tenuto conto delle fasi di attivazione e negoziazione in cui il procedimento si è articolato. Nulla può essere riconosciuto a titolo di spese, non essendo provato il pagamento delle stesse ad opera della parte;
- quanto al giudizio di cognizione, in € 1.696,00 per compensi professionali ed € 277,23 per esborsi
(di cui € 264,00 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria in favore dell'Erario ex art. 30
d.P.R. 115/2002 ed € 13,23 per spese di notifica), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge. I compensi sono liquidati in applicazione dei valori “medi” previsti dal
D.M. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed 26.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio e introduttiva svoltesi prima della riunione.
Per la fase successiva alla riunione, le spese di lite si liquidano – sempre in applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause ricomprese tra € 5.201,00 ed 26.000,00 e tenuto conto delle fasi istruttoria e decisionale svoltasi, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4, c. 2 del richiamato decreto ministeriale – in € 4.395,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, al cui pagamento nei confronti del e di CP_4
deve essere condannata Controparte_3 Parte_1
Le spese di CTU – come liquidate con decreto del 17/01/2025 – devono essere poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
pagina 16 di 18 Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause riunite iscritte ai nn. R.G. 2697/2021 e 3268/2021, pendenti tra sito a Parte_1 Controparte_1
Montemurlo, Via Toscanini n. 22 e , ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, Controparte_3 così provvede:
1) rigetta la domanda svolta da nei confronti del di Parte_1 Controparte_1
Montemurlo, Via Toscanini n. 22, e nei confronti di;
Controparte_3
2) in accoglimento della domanda svolta da nei confronti di accerta Controparte_3 Parte_1 che le innovazioni poste in essere da quest'ultima, come meglio specificate in parte motiva, violano il decoro architettonico dell'edificio condominiale sito a Montemurlo, Via Toscanini n. 22;
3) in accoglimento della domanda svolta da nei confronti di Controparte_3 Parte_1 condanna quest'ultima a rimuovere le persiane e i telai esterni delle finestre e delle porte finestre installati al primo piano dell'edificio di Montemurlo, via Toscanini n. 22, ripristinando lo status quo ante;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno svolta da nei confronti di Controparte_3 Pt_1
[...]
5) dichiara inammissibile la domanda formulata da nei confronti di ai Parte_1 Controparte_3 sensi dell'art. 96, c. 1 c.p.c. e rigetta quella formulata dalla prima nei confronti della seconda ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c.;
6) condanna a rifondere in favore del di Montemurlo, Via Parte_1 Controparte_1
Toscanini n. 22, le spese di lite del procedimento di mediazione e del giudizio di merito n. R.G.
2697/2021, che liquida, sino alla riunione con il giudizio n. R.G. 3268/2021, in € 2.137,00 per compensi professionali ed € 527,10 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
7) condanna a rifondere in favore di le spese di lite del procedimento Parte_1 Controparte_3 di mediazione e del giudizio di merito n. R.G. 3268/2021 che liquida, sino alla riunione con il giudizio n. R.G. 2697/2021, in € 3.019,00 per compensi professionali ed € 277,23 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) condanna a rifondere in favore del di Montemurlo, Via Parte_1 Controparte_1
Toscanini n. 22 e di , in solido fra di loro, le spese di lite dei giudizi di merito nn. Controparte_3
R.G. 2697/2021 e 3268/2021 maturate successivamente alla riunione, che liquida in € 4.395,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
9) pone le spese di CTU – come liquidate con decreto del 17/01/2025 – a carico di Parte_1
pagina 17 di 18 Prato, 26/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2697/2021 e 3268/2021 del R.G.A.C., pendenti
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata ad Agliana (PT), Viia Parte_1 C.F._1
Don Lorenzo Milani n. 28 presso lo studio dell'avv. Manuela Guzzo che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTRICE NEL GIUDIZIO R.G. 2697/2021
CONVENUTA NEL GIUDIZIO R.G. 3268/2021
E
SITO A MONTEMURLO, VIA TOSCANINI 22 (C.F. Controparte_1
), in persona dell'amministratrice pro-tempore elettivamente domiciliato P.IVA_1 Controparte_2
a Montemurlo, Via Montalese n. 470 presso lo studio degli avv.ti Stefano Cambi e Michela Giannerini che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio n.
2697/2021 ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
CONVENUTO NEL GIUDIZIO R.G. 2697/2021
NONCHÉ
(C.F. , elettivamente domiciliata a Montemurlo Via Controparte_3 C.F._2
Montalese n. 470 presso lo studio degli avv.ti Stefano Cambi e Michela Giannerini che la rappresentano e difendono giusta procura da ritenersi allegata all'atto di citazione nel giudizio n. R.G.
3268/2021
ATTRICE NEL GIUDIZIO R.G. 3268/2021
AVENTE AD OGGETTO
pagina 1 di 18 Comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali / diritti reali – possesso, trascrizioni
CONCLUSIONI
Per con riferimento ad entrambi i giudizi riuniti: nel merito, come da atto di citazione;
in Parte_1 via istruttoria, per l'incompletezza della CTU che non ha risposto sul quesito posto dal giudice in punto di lesione del decoro architettonico. Nella causa n. R.G. 2697/2021 ha chiesto: “1) Parte_1 preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, [di] sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 17 settembre 2021 relativamente al punto 1 all'ordine del giorno;
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, [di] accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 17 settembre adottata dal 3) [di] condannare il Controparte_4 convenuto condominio al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre
IVA e CAP come per legge”;
Nel procedimento R.G. n. 3268/2021 non ha depositato alcun atto di citazione, ma solo Parte_1 comparsa di costituzione in quanto convenuta. Si deve pertanto ritenere che la stessa, ove ha rinviato alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione anche per il giudizio n. R.G. 3268/2021, abbia inteso fare riferimento a quelle formulate nel proprio atto iniziale (ovvero la comparsa di costituzione) in cui ha chiesto “in via preliminare: in ragione della evidenziata connessione tra la presente causa (RG
3268/2021) e quella anteriore per iscrizione a ruolo (RG2697/2021) [di] disporre la riunione innanzi al Giudice adito per primo e per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo;
nel merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice. Con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge anche in ragione della inutile e gravosa duplicazione del contenzioso”; per nel giudizio n. R.G. 3268/2021: nel merito, come da atto di citazione. In detto Controparte_3 atto ha chiesto di “accertare e dichiarare che l'installazione, posta in essere in Controparte_3 maniera arbitraria, nell'appartamento di proprietà della IG.ra , facente parte del Parte_1 complesso condominiale posto in Montemurlo, Via Toscanini 22, di persiane grigie in luogo delle preesistenti tapparelle avvolgibili marroni, e di finestre e porte finestre di altro materiale e colore rispetto a quelle preesistenti, viola il decoro architettonico dell'edificio, e conseguentemente condannare la IG.ra a ripristinare lo status quo ante dell'edificio, rimuovendo le Parte_1 persiane e le finestre e porte finestre di diversa tipologia e colore rispetto a quelle presenti nel resto del condominio, e installando al loro posto nuovamente tapparelle avvolgibili, finestre e porte finestre della stessa tipologia, caratteristiche e colore di quelle preesistenti. Con risarcimento del danno e vittoria di spese e onorari del presente giudizio e della fase di mediazione obbligatoria”.
pagina 2 di 18 per (anche solo o il Controparte_5 Controparte_4
) nel giudizio R.G. n. 2697/2021: come da comparsa di costituzione. In tale atto il CP_4 ha chiesto “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza disattesa e CP_4 reietta, In via preliminare: a) dichiarare improcedibile l'opposizione in mancanza dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
b) respingere la richiesta di sospensione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
Nel Merito: respingere l'opposizione proposta dalla condomina perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti nella Parte_1 presente comparsa. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha citato in giudizio il sito a Montemurlo Via Toscanini n. 22 Parte_1 Controparte_4 chiedendo “1) preliminarmente, per i motivi esposti in narrativa, [di] sospendere l'efficacia della delibera assembleare del 17 settembre 2021 relativamente al punto 1 all'ordine del giorno;
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, [di] accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 17 settembre adottata dal 3) [di] condannare il Controparte_4 convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre CP_4
IVA e CAP come per legge”. A fondamento delle proprie domande ha dedotto: che in data Parte_2
17/09/2021 si è riunita l'assemblea del per discutere vari punti all'ordine del Controparte_4 giorno tra cui “1) determinazione in merito alla rimozione delle persiane”; che l'assemblea, con riferimento a tale argomento, ha deliberato “la rimozione delle persiane presenti nell'edificio entro 30 gg dalla data odierna perché installate arbitrariamente e lesive del decoro architettonico. L'assemblea dà mandato all'amministratore di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria volta ad ottenere la rimozione delle persiane e il ripristino dello status quo ante con avvolgibili in pvc color legno e infissi interni del colore di quelli esistenti nel complesso”; che detta delibera è stata approvata con il voto favorevole di due condòmini, rappresentanti 514,14 millesimi del valore totale, e il voto contrario di e di aver acquistato l'appartamento sito nel Condominio convenuto Parte_3 Parte_1 nell'anno 2020, ivi trasferendosi con il marito e i due figli dopo aver effettuato alcuni Parte_3 lavori di ristrutturazione;
che l'appartamento è inserito in un più ampio fabbricato composto da un altro appartamento, sito al pianterreno di proprietà di (ma occupata dal figlio di Controparte_3 quest'ultima, ), e da una soffitta, posta al secondo piano e all'epoca di proprietà di Persona_1
; che detta soffitta è occupata abusivamente trattandosi di locali non idonei ad essere Parte_4 abitati;
che il fabbricato si inserisce in un blocco continuo di abitazioni che non presentano divisioni;
che al momento dell'acquisto da parte dell'attrice, l'appartamento presentava sulla facciata posteriore degli infissi sia interni che esterni in vetro e in alluminio, inframezzati da una tapparella marrone pagina 3 di 18 “collocata cioè tra l'infisso esterno in vetro e alluminio e l'infisso interno in legno”, mentre sulla faccia anteriore “sulle finestre erano presenti delle tapparelle”; che gli infissi dell'appartamento sito al piano terra erano (e sono tutt'ora) costituiti da tapparelle marroni e all'interno da infissi in legno;
che la soffitta non presentava (né presenta) imposte, in quanto alle finestre vi sono solo gli infissi non visibili dall'esterno; che l'aspetto del fabbricato era reso ancora più variegato e disomogeneo dalla diversità delle ringhiere poste a recinzione del fabbricato rispetto a quelle dei balconi;
di aver pensato di installare delle persiane al posto dei precedenti infissi, stante la vetustà di quest'ultimo e la presenza degli stessi negli altri fabbricati adiacenti;
che nel mese di ottobre 2019, , informato Parte_5 da e dal marito della loro volontà di installare le persiane, ha prestato esplicitamente il Parte_1 suo consenso, riferendosi in tal senso ai propri genitori, circostanza a cui hanno assistito anche le maestranze incaricate dei lavori di ristrutturazione;
che successivamente i IGg. e si Parte_5 CP_3 sono rifiutati di formalizzare il consenso prestato verbalmente alla installazione delle persiane;
che detta richiesta è stata formulata solo per mera cortesia e spirito di buon vicinato, non essendovene in realtà necessità in ragione del degrado delle facciate del palazzo;
che con lettera del 23/05/2020
ha intimato a di rimuovere le persiane invocando la lesione del Controparte_3 Parte_1 decoro architettonico;
che a tale intimazione è seguita una lunga corrispondenza tra i difensori dell'attrice nel giudizio principale e quella nel giudizio riunito che non ha portato ad alcuna conciliazione;
che il 07/12/2020 è stata convocata l'assemblea per la costituzione del CP_4 convenuto e la nomina del relativo amministratore;
che l'11/12/2020 ha introdotto Controparte_3 nei confronti di una procedura di mediazione (a cui la seconda ha aderito), ma che ha Parte_1 avuto esito negativo;
che il 17/12/2021 si è riunita l'assemblea del che la delibera CP_4 impugnata è illegittima in quanto ha deliberato un intervento di innovazione gravosa sul bene comune della facciata che invece richiede l'unanimità dei consensi, non potendo il disporre la CP_4 rimozione di infissi preesistenti sul bene comune;
che nel caso di specie non ricorre l'ipotesi della lesione del decoro architettonico in quanto precedentemente all'installazione dei nuovi infissi non vi era alcuna linea estetica comune;
la facciata del palazzo, sotto il profilo della non omogeneità degli infissi e degli accessori, era già degradata nel momento in cui ha acquistato Persona_2
l'appartamento; che per tutti i motivi posti a fondamento dell'impugnazione della delibera assembleare,
l'efficacia di questa deve essere sospesa, la cui esecuzione espone ad un danno Persona_2 economico grave e irreparabile.
Si è costituito il Condominio chiedendo Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza disattesa e reietta, In via preliminare: a) dichiarare improcedibile l'opposizione in mancanza dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
b) respingere la richiesta di sospensione pagina 4 di 18 perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto;
Nel Merito: respingere
l'opposizione proposta dalla condomina perché infondata in fatto ed in diritto per i Parte_1 motivi tutti esposti nella presente comparsa. Con vittoria di spese ed onorari”. A fondamento delle proprie richieste il convenuto ha dedotto: che il è stato costituito nel 1999 e non nel CP_4 dicembre 2020; che il condominio è composto da tre unità immobiliari, di cui una al piano terra di
, una al primo piano di e uno al secondo attualmente di proprietà di Controparte_3 Persona_2
, ma precedentemente di proprietà di;
che sia Parte_6 Parte_4 Controparte_3 che hanno acquisito la proprietà dei rispettivi appartamenti in forza di atto di divisione Parte_4 immobiliare del 26/02/1999; che la giurisprudenza in materia è conforme nel ritenere che il condominio viene in essere senza che sia necessaria alcuna deliberazione, per il tramite del frazionamento da parte dell'unico proprietario di un edificio;
che il condominio, con la delibera del 7/12/2020, si è solo munito di un amministratore condominiale professionale;
che sin dall'anno 1999 il condominio è dotato di infissi esterni costituiti da tapparelle avvolgibili di colore marrone e finestre e porte finestre in legno, conferendo all'edificio condominiale un aspetto assolutamente omogeneo;
che la delibera impugnata ha pertanto deliberato circa l'attività compiuta dalla condomina nella sua proprietà esclusiva, ma Pt_1 lesiva del decorso architettonico condominiale;
che non ha richiesto il rilascio del Parte_1 consenso per mera cortesia;
che in data 07/11/2019 JO ha infatti affisso un avviso comunicando di essere in procinto di effettuare interventi di manutenzione nell'appartamento al primo piano, consistenti nel solo ripristino dei pavimenti e rivestimenti;
che il 12/12/2019 JO ha affisso un secondo avviso con il quale ha comunicato l'intenzione di sostituire gli infissi esterni con cambio di tipologia degli stessi da tapparelle a persiane chiedendo “la vs. autorizzazione per la realizzazione di detti lavori” e lasciando uno spazio vuoto in calce all'avviso per l'apposizione delle autorizzazioni da parte degli altri condòmini, che non lo hanno rilasciato;
che non è vero che abbia espresso il suo Parte_5 consenso e che lo stesso non ha alcun titolo per farlo, in quanto non è proprietario della restante parte dello stabile;
che il 15/12/2019 ha inviato a un messaggio “whatsapp” Controparte_3 Persona_2 in cui ha espressamente negato l'autorizzazione alla sostituzione degli infissi esterni con cambio di tipologia delle stessi da tapparelle a persiane;
che dalla documentazione prodotta da risulta che la Per_2 stessa ha ordinato gli infissi il 22/11/2019 ovvero prima di richiedere l'autorizzazione alla installazione di diversa tipologia di infisso;
che con i lavori con cui ha sostituito le esistenti finestre e porte Per_2 finestre in legno con altre di materiale diverso e di colore grigio perla e gli avvolgibili marroni con persiane in pvc di colore grigio, ha introdotto delle innovazioni sulle facciate anteriori e posteriori del fabbricato;
che detti interventi, nonostante ricadano entro il perimetro della proprietà esclusiva, subiscono i limiti posti dagli artt. 1120 e 1122 c.c.; che la mattina del 07/05/2020 ha Controparte_3
pagina 5 di 18 verificato che senza alcuna autorizzazione, ha eseguito le lavorazioni di sostituzione;
Parte_1 che il giorno stesso le ha contestato, via messaggio whatsapp, che tra le parti vi era Controparte_3 accordo per non cambiare le caratteristiche esistenti degli avvolgibili;
che a tale messaggio è seguita lettera raccomandata di contestazione sempre da parte di;
che il condominio, Controparte_3 munitosi di amministratore, ha conferito mandato all'amministratore perché agisse presentando domanda giudiziale volta a tutelare il decoro architettonico dell'edificio; che la delibera condominiale è valida, in quanto il quorum deliberativo necessario per l'azione giudiziale volta alla tutela del decoro architettonico attraverso la rimozione degli infissi difformi installati da uno dei condòmini non richiede l'unanimità, essendo anzi previsto che l'amministratore possa agire di propria iniziativa senza necessità di delibera assembleare, in quanto azione a difesa dal bene comune;
che anche il singolo condòmino è legittimato ad agire in giudizio per la tutela della cosa comune;
che prima degli interventi posti in essere da gli appartamenti posti al piano terra e al primo piano avevano tutti finestre e Parte_1 porte finestre con gli infissi interni ed esterni della stessa tipologia, tapparelle e finestre, o porte finestre in legno, omogenee per tipologia, qualità e colore;
che la soffitta non è munita di finestre, ma solo di luci, dotati di infissi non visibili dall'esterno; che la diversità tra le ringhiere poste a recinzione del fabbricato e quelle di recinzione dei balconi è priva di pregio, in quanto sono destinate ad utilizzi differenti in strutture differenti;
che la presenza di controfinestre nelle finestre poste al primo piano e sulla facciata posteriore è priva di pregio, in quanto le stesse non costituiscono disarmonie o differenze macroscopiche tra le varie parti;
che il decoro è l'insieme armonico delle linee architettoniche, dei colori e delle strutture che caratterizzano l'edificio condominiale e la sua facciata, idonee a conferire al fabbricato una propria identità; che le sostituzioni operate da hanno modificato in Parte_1 maniera macroscopica il prospetto esterno dell'edificio e violano l'estetica dello stesso;
che la domanda di è improcedibile avendo la stessa omesso di svolgere la procedura di mediazione Parte_1 obbligatoria.
All'esito della prima udienza dell'11/03/2022 il giudice ha assegnato termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando al prosieguo l'esame dell'istanza di riunione con il giudizio n. R.G. 3268/2021 formulata a verbale dal difensore di Pt_1
[...]
Nel giudizio n. R.G. 3268/2021 ha agito nei confronti di chiedendo di Controparte_3 Parte_1
“accertare e dichiarare che l'installazione, posta in essere in maniera arbitraria, nell'appartamento di proprietà della IG.ra , facente parte del complesso condominiale posto in Montemurlo, Parte_1
Via Toscanini 22, di persiane grigie in luogo delle preesistenti tapparelle avvolgibili marroni, e di finestre e porte finestre di altro materiale e colore rispetto a quelle preesistenti, viola il decoro pagina 6 di 18 architettonico dell'edificio, e conseguentemente condannare la IG.ra a ripristinare lo Parte_1 status quo ante dell'edificio, rimuovendo le persiane e le finestre e porte finestre di diversa tipologia e colore rispetto a quelle presenti nel resto del condominio, e installando al loro posto nuovamente tapparelle avvolgibili, finestre e porte finestre della stessa tipologia, caratteristiche e colore di quelle preesistenti. Con risarcimento del danno e vittoria di spese e onorari del presente giudizio e della fase di mediazione obbligatoria”. A fondamento della propria domanda ha dedotto: di essere proprietaria di una unità abitativa posta al piano terreno del complesso immobiliare di Montemurlo, Via Toscanini n.
22, pervenutale per successione dal padre e atto di divisione del 22/02/1999; che a tale Persona_3 complesso immobiliare appartengono altre due unità immobiliari, di cui una posta al primo piano di proprietà di e l'altra di;
che detto condominio è amministrato dal Parte_1 Parte_6 geom. dal 07/12/2020; che senza il consenso di alcuno degli altri Controparte_2 Parte_1 condomini, ha posto in essere lavori di ristrutturazione introducendo delle innovazioni sulla facciata anteriore e posteriore consistenti nella sostituzione delle esistenti finestre e porte finestre in legno, con altre di materiale diverso e di colore bianco, e ha sostituito gli avvolgibili di colore marrone con persiane di colore grigio;
che tali modifiche hanno determinato una lesione delle caratteristiche architettoniche del e del suo decoro, stante la perdita di omogeneità; che prima di CP_4 procedere con i lavori ha affisso fuori dall'immobile una comunicazione datata Parte_1
12/12/2019 con cui ha chiesto l'autorizzazione per l'installazione di sostituzione di infissi esterni con cambio tipologia degli stessi da tapparelle a persiane, lasciando in calce lo spazio per la firma degli altri condòmini per autorizzazione;
di essersi opposta ai predetti lavori tramite messaggio whatsapp inviato il 15/12/2019, ma che, ciò nonostante, il 07/05/2020 si è accorta che ha provveduto
Parte_1 comunque ai lavori prospettati;
di aver subito contestato la circostanza a tramite
Parte_1 whatsapp e, successivamente, tramite lettera raccomandata;
che sono seguiti contatti tra i difensori di entrambe le parti, che tuttavia non hanno portato al raggiungimento di un accordo;
di aver introdotto procedimento di mediazione nei confronti di ma che anche tale procedura ha avuto esito
Parte_1 negativo;
che le opere poste in essere da violano gli artt. 1120 e 1122 c.c.; che il decoro
Parte_1 architettonico, secondo la definizione giurisprudenziale, è l'insieme armonico delle linee architettoniche, dei colori e delle strutture ornamentali che caratterizzano l'edificio condominiale e la sua facciata;
che la sostituzione del telaio delle finestre e delle porte finestre nonché delle tapparelle con altre di altro colore e tipologia ha modificato il prospetto esterno dell'edificio e viola l'uniformità e la coerenza dei motivi architettonici dello stesso.
Si è costituita chiedendo la riunione del giudizio n. R.G. 3268/2021 con quello n. R.G. Parte_1
2697/2021 e il rigetto delle domande avversarie. A fondamento delle sue conclusioni ha dedotto: di pagina 7 di 18 aver acquistato l'appartamento oggetto di causa a gennaio 2020, ivi trasferendosi con il marito Pt_3
e i due figli dopo aver effettuato alcuni lavori di ristrutturazione;
che il fabbricato si inserisce in
[...] un blocco continuo di abitazioni che non presentano divisioni;
che al momento dell'acquisto da parte dell'attrice, l'appartamento presentava sulla facciata posteriore degli infissi sia interni che esterni in vetro e in alluminio, inframezzati da una tapparella marrone “collocata cioè tra l'infisso esterno in vetro e alluminio e l'infisso interno in legno”, mentre sulla faccia anteriore “sulle finestre erano presenti delle tapparelle”; che gli infissi dell'appartamento sito al piano terra erano (e sono tutt'ora) costituiti da tapparelle marroni e all'interno da infissi in legno;
che la soffitta non presentava (né presenta) imposte, in quanto alle finestre vi sono solo gli infissi non visibili dall'esterno; che l'aspetto del fabbricato era reso ancora più variegato e disomogeneo dalla diversità delle ringhiere poste a recinzione del fabbricato rispetto a quelle dei balconi;
di aver pensato di installare delle persiane al posto dei precedenti infissi, stante la vetustà di quest'ultimo e la presenza degli stessi negli altri fabbricati adiacenti;
che nel mese di ottobre 2019, (figlio e occupante dell'immobile di proprietà di Parte_5 CP_3
), informato da e dal merito della loro volontà di installare delle persiane, ha
[...] Parte_1 prestato esplicitamente il suo consenso a tali lavori, anche quale portavoce dei genitori CP_3
e ; che a detta circostanza hanno assistito anche le maestranze incaricate
[...] Parte_6 dei lavori di ristrutturazione;
che successivamente i IGg. e si sono rifiutati di Parte_5 CP_3 formalizzare il consenso prestato verbalmente alla installazione delle persiane;
che con comunicazione del 23/05/2020 i difensori di le hanno intimato di rimuovere le persiane in quanto Controparte_3 ritenute lesive del decoro architettonico;
che è seguita lunga corrispondenza tra i difensori tra le parti che non ha portato ad alcuna riappacificazione;
che le ostilità tra le parti sono culminate nella costituzione formale del condominio in data 07/12/2020 in occasione della nomina dell'amministratore di condominio;
che subito dopo ha introdotto nei confronti di Controparte_3 Parte_1 procedimento di mediazione, ai cui incontri ha sempre partecipato – quale delegato della madre –
[...]
; che il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo;
che era seguita delibera Parte_5 condominiale adottata il 17/09/2021 con cui l'assemblea ha disposto “la rimozione di persiane presenti nell'edificio entro 30 gg dalla data odierna perché installate arbitrariamente e lesive del decoro architettonico. L'assemblea dà mandato all'amministratore di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria volta a ottenere al rimozione delle persiane e il ripristino dello status quo con avvolgibili in pvc color legno e infissi interni del colore di quelli esistenti nel complesso”; di aver impugnato detta delibera con procedimento iscritto al numero 2687/2021 del Tribunale di Prato, avente identico petitum
e causa petendi e parziale identità soggettiva;
che pertanto le due cause devono essere riunite;
che il
14/4/2022 si è svolta la prima sessione della mediazione demandata dell'altro procedimento;
che pagina 8 di 18 all'epoca dei fatti il non era ancora formalmente costituito;
che l'installazione delle CP_4 finestre e delle persiane nuove non ha determinato la lesione del decoro architettonico in quanto il proprio appartamento era già inserito in un contesto abitativo del tutto disomogeneo, privo di qualsivoglia linea estetica e architettonica comune;
che , pur non comparendo Controparte_3 nell'altra causa, è in realtà l'unica condòmina oltre a in quanto la soffitta ora di proprietà Parte_1 di non è una unità abitativa;
Parte_6 che la soffitta, posta al secondo e ultimo piano all'esterno non presentava, e non presenta, alcun tipo di imposta, disponendo di soli infissi interni non visibili all'esterno.
All'esito della prima udienza la causa è stata rimessa al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 274
c.p.c.
Entrambi i giudizi sono stati poi chiamati all'udienza dell'11/7/2022 per la discussione sull'istanza di riunione e, all'esito della stessa, sono state riunite;
con provvedimento reso all'esito della medesima udienza l'efficacia della delibera assembleare impugnata nel procedimento n. R.G. 2697/2021 è stata sospesa.
Previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183, c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti e l'esperimento di una CTU.
Successivamente riassegnata allo scrivente giudice, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IN VIA PRELIMINARE – SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO N. R.G. 2697/2021
L'eccezione di improcedibilità del giudizio n. R.G. 2697/2021 per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione deve ritenersi superata, avendo la parte attrice tempestivamente introdotto il giudizio entro il termine di 15 giorni assegnato all'udienza dell'11/03/2022 ai sensi dell'art. 5, c. 2 D.
Lgs. 28/2010.
Tanto risulta dall'avviso di convocazione a procedura di mediazione datato 24/03/2022 (v. doc. 13 fascicolo R.G. 3268/2021) nonché dal verbale di negativo depositato da Pt_1 Parte_1
2. NEL MERITO DELLA DOMANDA DI Parte_7
La domanda formulata da sebbene volta ad ottenere la declaratoria di annullamento di Parte_1 tutta la delibera del Condominio del 17/09/2022, deve ritenersi limitata, alla luce delle argomentazioni volte dalla stessa nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. R.G. 2697/2021, a quanto deciso dall'assemblea dei condomini con riferimento al punto 1) dell'ordine del giorno, ovvero di rimuovere
“le persiane presenti nell'edificio entro 30 giorni” dalla data di delibera “perché installate pagina 9 di 18 arbitrariamente e lesive del decoro architettonico” e di dare “mandato all'amministratore di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria volte ad ottenere la rimozione delle persiane e il ripristino dello status quo con avvolgibili in pvc color legno e infissi interni del colore di quelli esistenti nel complesso” (v. doc. 1 fascicolo R.G. 2697/2021). Pt_1
Detta domanda e quella formulata da (volta ad ottenere l'accertamento della lesione Controparte_3 da parte di del decorso architettonico dell'edificio comunale) possono essere esaminate Parte_1 contemporaneamente, in quanto sottendono la medesima questione di diritto: ovvero se Parte_1 mediante l'installazione di persiane grige e di telai di finestre e porte finestre in pvc sempre di colore grigio, abbia violato il decoro architettonico dello stabile condominiale sito a Montemurlo, Via
Toscanini n. 22.
Ciò precisato, si deve primariamente evidenziare che non è dotata di pregio l'argomentazione formulata da secondo cui il convenuto sarebbe stato costituito con la delibera del Parte_1 CP_4
07/12/2020.
Come risulta dalla lettura della predetta delibera, in tale occasione l'assemblea condominiale ha conferito al geom. l'incarico di amministratore del Controparte_2 CP_4
La nomina di un amministratore condominiale differente dai uno dei condòmini non determina la costituzione del , in quanto questo viene in essere, se il titolo non dispone altrimenti, senza CP_4 bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno di approvazioni assembleari, essendo sufficiente che singole unità immobiliari abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con le unità immobiliari di proprietà privata medesimi e per ciò appartenenti “pro quota” ai proprietari delle stesse (cfr. Cass. 03/07/2024, n.
18238, sia con riferimento all'ipotesi del condominio che a quella del c.d. “supercondominio”).
Nel caso di specie è la stessa parte attrice ad aver riconosciuto che alla data di acquisto dell'appartamento ora di sua proprietà le altre unità immobiliari presenti nel fabbricato condominiale
(indipendentemente dalla loro destinazione ad abitazione o meno, che ai fini della presenta causa è del tutto irrilevante non dipendendo la qualifica di condòmino dalla funzione dell'unità immobiliare di proprietà privata) appartenevano ad altri due soggetti, nello specifico e . CP_3 Parte_4
Dall'atto di divisione intervenuto tra , , e CP_6 Persona_4 Parte_4 CP_3
dell'1/02/1999 emerge poi che con lo stesso gli appartamenti siti al piano terra e al primo piano
[...] nonché i locali ad uso soffitta ubicati al secondo piano del fabbricato sito nel Comune di Montemurlo in via Toscanini n. 22, prima di proprietà di e poi in comproprietà dei sottoscriventi Persona_3
l'atto, sono stati assegnati in proprietà esclusiva rispettiva a , e Controparte_3 Persona_4
(v. doc. 2 fascicolo . Il medesimo titolo nulla dice circa la proprietà delle Parte_4 CP_4
pagina 10 di 18 parti elencate dall'art. 1117 c.c., che ai sensi di detto articolo si presumono oggetto di proprietà comune.
Deve pertanto escludersi che il sia venuto in essere a dicembre 2020, dovendo invece CP_4 retrodatarsi la sua costituzione a gennaio 1999 quale effetto della divisione dell'immobile tra i precedenti comproprietari. Ne discende che gli infissi oggetto della richiesta di rimozione sia da parte del che da parte della condomina non sono preesistenti alla CP_4 Controparte_3 costituzione del primo, essendo pacifico che abbia installato gli infissi interni ed esterni Parte_1 per cui è causa a maggio 2022, con rigetto della relativa eccezione di parte Pt_1
Parimenti non è condivisibile la prospettazione di parte attrice secondo cui l'assemblea condominiale non avrebbe potuto disporre la rimozione degli infissi, in quanto intervento di innovazione gravosa sul bene comune della facciata.
L'art. 1120, c. 4 sancisce che sono vietate le innovazioni che alterano il decoro architettonico del fabbricato condominiale, riconoscendo a ciascun condòmino nonché all'amministratore di condominio la possibilità agire per la rimozione delle innovazioni ritenute lesive (secondo la costante giurisprudenza di legittimità “l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal (in violazione delle CP_4 prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche, ovvero) alterando l'estetica della facciata dell'edificio, perché tale atto, diretto a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra negli atti conservativi dei diritti, che, ai sensi dell'art. 1130 c.c., n. 4, è attribuito all'amministratore (ex plurimis, Cass., 12/10/2000 n. 13611)” (cfr. da ultimo Cass. 24/07/2017, n.
18207).
Poiché ciascun condòmino può agire a difesa del decoro architettonico, se ne deve desumere che a fortiori l'assemblea condominiale possa richiedere la rimozione di innovazioni ritenute lesive del decoro architettonico.
Passando quindi alla questione circa la effettiva lesività del decoro architettonico condominiale da parte di e, in particolare, soffermandosi sulla nozione di decoro architettonico, la consolidata Parte_1 giurisprudenza di legittimità intende con tale concetto “l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità” (cfr. Cass. 12/06/2023, n. 16518); è stata dunque ritenuta lesiva di detto decoro non solo l'innovazione che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio, ovvero qualunque intervento che alteri in modo visibile e pagina 11 di 18 IGnificativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all'edificio una sua propria specifica identità (cfr. Cass. 28/06/2018, n. 17102).
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che “la lesione al decoro architettonico dell'edificio non può ritenersi normalmente esclusa da interventi precedenti sull'immobile, a meno che essi non abbiano arrecato un degrado tale da rendere ininfluente e nemmeno percepibile l'intervento successivo” (cfr.
Cass. 03/08/2022, n. 24073) e che “l'idea che non possa avere incidenza lesiva del decoro architettonico un'opera modificativa dell'edificio, quanto l'originario decoro si sia già degradato in conseguenza di interventi modificativi precedenti di cui non sia stato preteso il ripristino […] se può vantare qualche appiglio nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4679/2009), è da coordinare con una considerazione sistemica che, nel valutare l'impatto sul decoro architettonico di un'opera modificativa, adotta un criterio flessibile, di maggiore o minore rigore, in vista delle caratteristiche dell'edificio di volta in volta sottoposto a giudizio, ove devono essere reciprocamente contemperati i rilievi attribuiti all'unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche altrui e all'alterazione prodotta dall'attuale opera modificativa” (cfr. già citata 28/06/2018,
n. 17102).
Ciò premesso in punto di diritto, è circostanza pacifica che abbia installato presso il Parte_1 proprio immobile (sito al primo piano dell'edificio condominiale sito a Montermulo, Via Toscanini n.
22) infissi “interni” per finestre e porta finestre (da individuare nei telai esterni delle finestre e porte finestre) e infissi “esterni” di tipo persiane entrambi in alluminio verniciato di colore grigio chiaro. È parimenti pacifico che prima di tali sostituzioni:
- sulla facciata anteriore l'appartamento al piano terra e quello al primo piano erano dotati di infissi
“esterni” del tipo tapparelle/avvolgibili di colore marrone e di infissi “interni” per finestre e portefinestre in legno, mentre le soffitte dell'ultimo piano erano dotate solo di infissi non visibili dall'esterno. La situazione degli infissi del piano terra e del primo piano ha trovato conferma anche negli accertamenti effettuati dal CTU, il quale ha precisato in termini di “giallo ocra” il colore dei precedenti avvolgibili e ha accertato che gli avvolgibili erano in materiale pvc, mentre gli infissi
“interni” erano di mogano (v. pag. 7 elaborato peritale);
- sulla facciata posteriore dell'edificio condominiale i) l'appartamento al piano terra era dotato di infissi “esterni” del tipo tapparelle/avvolgibili di colore marrone in legno e di infissi “interni” per finestre e portefinestre in mogano, ii) l'appartamento al primo piano era dotato di controfinestre e infissi interni “in vetro e alluminio” e serramenti del tipo tapparelle di colore marrone, iii) le soffitte al secondo piano erano dotate di infissi non visibili dall'esterno.
pagina 12 di 18 Non vi è poi contrasto tra le parti sul fatto che gli infissi interni ed esterni dell'appartamento del piano terra siano rimasti sempre gli stessi.
Con riferimento alla facciata anteriore, le nuove opere realizzate dalla condòmina hanno Parte_1 certamente determinato una rottura dell'armonia precedentemente esistente, avendo la stessa installato degli infissi “esterni” che differiscono rispetto a quelli precedentemente in essere sia al piano terra che al primo piano per colore (grigi invece che marroni) e tipologia (persiane invece che avvolgibili) ed infissi “interni” (ovvero i telai delle finestre e delle porte finestre) che differiscono da quelli precedentemente esistente per colore (grigi invece che color legno).
Con riferimento alla facciata posteriore, premesso che è onere del condòmino che ha impugnato la delibera di dimostrare il vizio che la rende annullabile, gli elementi forniti da non sono
Parte_1 sufficienti per ritenere provato che il dedotto precedente stato di degrado fosse tale da rendere ininfluente e nemmeno percepibile il proprio intervento, né che quest'ultimo garantisca la conservazione dell'armonia stilistica dell'edificio. L'unica fotografia prodotta da
Parte_1 asseritamente ritraente la facciata posteriore prima degli interventi dalla stessa realizzati è sgranata e ritrae solo il primo e il secondo piano da una distanza tale da non permette di comprendere le caratteristiche (soprattutto di colore) dei telai delle c.d. controfinestre e delle
contro
-portefinestre previamente esistenti (v. doc. 5 fascicolo di parte nel fascicolo n. R.G. 2697/2021). A tal
Parte_1 riguardo non è sufficiente la circostanza che i telai esterni previamente montati fossero di alluminio al pari di quelli montati da nulla essendo stato allegato circa il colore degli stessi, elemento
Parte_1 che certamente concorre a determinare l'uniformità della facciata.
Vi è poi da considerare che l'installazione di persiane grige al posto dei precedenti avvolgibili di colore marrone/giallo ocra, presenti sia al piano terra che al primo piano, altera la complessiva armonia dell'edificio in ragione della differente tipologia e colore dei serramenti tra il primo e il secondo piano, prima invece uguali.
Non porta a conclusioni differenti (sia con riferimento alla facciata anteriore che a quella posteriore) la circostanza che le finestre del secondo piano siano dotate solamente di infissi, considerato che gli stessi
– circostanza pacifica tra le parti – non sono visibili. Peraltro, tale caratteristica non appare fronte di degrado, ma cifra estetica del fabbricato da cui lo stesso è stata sempre caratterizzata.
Deve poi escludersi che le facciate del fabbricato versassero già in situazione di degrado in conseguenza della differenza tra la ringhiera di recinzione del fabbricato e quella dei balconi, considerata la differente funzione e collocazione dei due elementi.
Privo di rilievo è poi la circostanza rappresentata da secondo cui , ovvero il Parte_1 Persona_1 figlio di , abbia asseritamente espresso per conto della madre assenso alle modifiche Controparte_3
pagina 13 di 18 apportate dall'attrice. Se anche infatti ciò fosse stato provato, tale assenso non escluderebbe la lesività delle innovazioni effettuate tenuto conto che nulla è stato dimostrato circa le determinazioni dell'altra condòmina (all'epoca ). Persona_5
Per le esposte ragioni la domanda di deve essere rigettata e deve essere accolta la Parte_1 domanda di accertamento di . Controparte_3
3. SULLA DOMANDA DI CONDANNA ALLA RIMOZIONE
L'accertamento del carattere lesivo del decoro architettonico dell'edificio condominiale delle innovazioni, come in precedenza meglio specificate, effettuate da comporta che Parte_1 quest'ultima deve essere condannata a rimuovere le persiane e i telai esterni delle finestre e delle porte finestre installati al primo piano dell'edificio di Montemurlo, via Toscanini n. 22, ripristinando lo status quo ante.
4. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
nelle conclusioni rassegnate nel giudizio n. R.G. 3268/2021, ha formulato le Controparte_3 domande in precedenza esaminate “con risarcimento del danno”.
Tale domanda deve essere rigettata, non avendo la parte istante né dedotto, né tanto meno provato, quale danno avrebbe subito in conseguenza del carattere lesivo delle innovazioni effettuate da Pt_1
[...]
5. ISTANZE ISTRUTTORIE
All'udienza di precisazione delle conclusioni ha insistito nel rilievo inerente Parte_1 all'incompletezza della CTU, che non avrebbe risposto al quesito posto dal giudice in punto di lesione del decoro architettonico. Nella memoria di replica si legge poi che il CTU non avrebbe fornito al giudice tutti gli elementi utili a permettere al giudice una valutazione in ordine al decoro architettonico dell'edificio, omettendo di esprimersi “sull'impatto che l'installazione delle persiane avrebbe avuto sul generale aspetto estetico dell'edificio”, con conseguente necessità di chiamare il consulente d'ufficio per rendere chiarimenti.
La richiesta è del tutto superflua ai fini della decisione della causa per i seguenti motivi: da un lato non può essere attribuito al consulente tecnico il compito di ricercare elementi di fatto che spetterebbe alle parti provare e, dall'altro, in quanto la valutazione della natura lesiva delle innovazioni è una valutazione di diritto che, in quanto tale, deve essere effettuata esclusivamente dal giudice.
La stessa deve pertanto essere rigettata.
6. DOMANDA EX ART. 96, C. 1 C.P.C. DI JE NI
La domanda di che “la condotta della IGnora sia valutata ai sensi Parte_1 Controparte_3 dell'art. 96 c.p.c.” è, da un lato inammissibile, e, dall'altro, infondata. pagina 14 di 18 Premesso che la parte istante non ha specificato se la richiesta è effettuata ai sensi del primo o del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., ove si voglia ricondurre la richiesta della all'ipotesi cui all'art. 96, c. 1 Pt_1
c.p.c. la stessa deve considerarsi inammissibile, in quanto non riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni. In tale sede si è infatti limitata a richiamare le conclusioni rassegnate Parte_1 nell'atto di citazione;
orbene, né nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del procedimento RG 2697/2021, né in quelle della comparsa di costituzione nel giudizio RG 3268/2021 viene formulata domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, c. 1 c.p.c.
Ove invece si riconduca la domanda di all'ipotesi di cui all'art. 96, c. 3 c.p.c., non può Parte_1 ritenersi provato che abbia agito con colpa grave. Sebbene la decisione della Controparte_3 domanda di e di quelle di presuppongano la risoluzione di una Parte_1 Controparte_3 medesima questione di diritto (da rinvenirsi, come in precedenza già rilevato, nell'accertamento della natura lesiva del decoro architettonico condominiale delle innovazioni di , le seconde Parte_1 tendono ad un bene delle vita differente rispetto alla prima: quest'ultima infatti tende alla rimozione dal mondo giuridico della delibera assembleare, le altre ad ottenere una pronuncia di condanna di rimozione delle innovazioni lesive, non richiesta dal Condominio, senza la quale non sarebbe neanche possibile agire in via forzosa.
7. SPESE DI LITE
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (cfr.
Cass. 16/09/2022, n. 27295).
Le spese di lite e dei procedimenti di mediazione devono essere regolate separatamente per entrambi i giudizi e in base al principio di soccombenza. Si deve inoltre tenere conto che ai sensi dell'art. 4, c. 2
D.M. 55/2014 e ss. mm. “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del
30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione […]”: riunione che, nel caso di specie, è intervenuta successivamente allo svolgimento della fase di studio e introduttiva di entrambi i giudizi. pagina 15 di 18 Con riferimento al giudizio n. R.G. 2697/2021 in quanto soccombente, deve quindi Parte_1 condannata a rifondere nei confronti del le spese di lite che si liquidano: CP_4
- quanto al procedimento di mediazione, in € 441,00 per compensi professionali in applicazione dei valori “medi” previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00 e tenuto conto della fasi di attivazione in cui il procedimento si è articolato. Nulla può essere riconosciuto a titolo di spese, non essendo provato il pagamento delle stesse ad opera della parte;
- quanto al giudizio di cognizione, in € 1.696,00 per compensi professionali ed € 527,10 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. I compensi sono liquidati in applicazione dei valori “medi” previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio e introduttiva svoltesi prima della riunione.
Con riferimento al giudizio n. R.G. 3268/2021, in quanto soccombente, deve essere Parte_1 condannata a rifondere nei confronti di le spese di lite che si liquidano: Controparte_3
- quanto al procedimento di mediazione, in € 1.3232,00 per compensi professionali in applicazione dei valori “medi” previsti dal D.M. 55/2014 e tenuto conto delle fasi di attivazione e negoziazione in cui il procedimento si è articolato. Nulla può essere riconosciuto a titolo di spese, non essendo provato il pagamento delle stesse ad opera della parte;
- quanto al giudizio di cognizione, in € 1.696,00 per compensi professionali ed € 277,23 per esborsi
(di cui € 264,00 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria in favore dell'Erario ex art. 30
d.P.R. 115/2002 ed € 13,23 per spese di notifica), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge. I compensi sono liquidati in applicazione dei valori “medi” previsti dal
D.M. 55/2014 e ss. mm. per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed 26.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio e introduttiva svoltesi prima della riunione.
Per la fase successiva alla riunione, le spese di lite si liquidano – sempre in applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause ricomprese tra € 5.201,00 ed 26.000,00 e tenuto conto delle fasi istruttoria e decisionale svoltasi, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4, c. 2 del richiamato decreto ministeriale – in € 4.395,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, al cui pagamento nei confronti del e di CP_4
deve essere condannata Controparte_3 Parte_1
Le spese di CTU – come liquidate con decreto del 17/01/2025 – devono essere poste definitivamente a carico di Parte_1
P.Q.M.
pagina 16 di 18 Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle cause riunite iscritte ai nn. R.G. 2697/2021 e 3268/2021, pendenti tra sito a Parte_1 Controparte_1
Montemurlo, Via Toscanini n. 22 e , ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, Controparte_3 così provvede:
1) rigetta la domanda svolta da nei confronti del di Parte_1 Controparte_1
Montemurlo, Via Toscanini n. 22, e nei confronti di;
Controparte_3
2) in accoglimento della domanda svolta da nei confronti di accerta Controparte_3 Parte_1 che le innovazioni poste in essere da quest'ultima, come meglio specificate in parte motiva, violano il decoro architettonico dell'edificio condominiale sito a Montemurlo, Via Toscanini n. 22;
3) in accoglimento della domanda svolta da nei confronti di Controparte_3 Parte_1 condanna quest'ultima a rimuovere le persiane e i telai esterni delle finestre e delle porte finestre installati al primo piano dell'edificio di Montemurlo, via Toscanini n. 22, ripristinando lo status quo ante;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno svolta da nei confronti di Controparte_3 Pt_1
[...]
5) dichiara inammissibile la domanda formulata da nei confronti di ai Parte_1 Controparte_3 sensi dell'art. 96, c. 1 c.p.c. e rigetta quella formulata dalla prima nei confronti della seconda ai sensi dell'art. 96, c. 3 c.p.c.;
6) condanna a rifondere in favore del di Montemurlo, Via Parte_1 Controparte_1
Toscanini n. 22, le spese di lite del procedimento di mediazione e del giudizio di merito n. R.G.
2697/2021, che liquida, sino alla riunione con il giudizio n. R.G. 3268/2021, in € 2.137,00 per compensi professionali ed € 527,10 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
7) condanna a rifondere in favore di le spese di lite del procedimento Parte_1 Controparte_3 di mediazione e del giudizio di merito n. R.G. 3268/2021 che liquida, sino alla riunione con il giudizio n. R.G. 2697/2021, in € 3.019,00 per compensi professionali ed € 277,23 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
8) condanna a rifondere in favore del di Montemurlo, Via Parte_1 Controparte_1
Toscanini n. 22 e di , in solido fra di loro, le spese di lite dei giudizi di merito nn. Controparte_3
R.G. 2697/2021 e 3268/2021 maturate successivamente alla riunione, che liquida in € 4.395,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
9) pone le spese di CTU – come liquidate con decreto del 17/01/2025 – a carico di Parte_1
pagina 17 di 18 Prato, 26/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
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