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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi , ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16808/2020 RGL, avente ad
OGGETTO:differenze retributive ,vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'avv .Pasquale Biondi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso Controparte_1 dall'avv Alessandra Ingangi RESISTENTE
E persona del legale rap.nte p.t rap.ta e difesa dagli Controparte_2 avv.ti Bruna Barreca, Nicola Nero e Giovanni Ronconi RESISTENTE
E
persona del legale Controparte_3 rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'avv.Gianlivio Fasciano RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per il ricorrente: Condanna della parti resistenti in solido al pagamento delle somme specificate in ricorso .
Per le resistenti : Rigetto della domanda
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20 ottobre del 2020 , il ricorrente in epigrafe indicato , agiva nei confronti delle resistenti, chiedendo all'adito Tribunale che accogliesse le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello professionale “D: Operatore Specializzato”- ruolo di “Operatore Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale”, posizione retributiva D3, a decorrere dal 01/10/2018; 2. Per l'effetto, condannare le resistenti in solido, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al pagamento per le causali espresse della somma di € 8.511,99, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati;
3. Condannare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., le convenute, in persona dei legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento, su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre agli interessi nella misura legale, del maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito;
4.
Vinte le spese ed i compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne è creditore.
In punto di fatto il esponeva di avere lavorato alle dipendenze della Pt_1 Controparte_4 consorziata della appaltatrice nell'ambito dell'appalto Controparte_5 concluso con la committente , relativo ai servizi di pulizia, accessori e struttura degli CP_6 Impianti della committente nell'ambito del compartimento Campania, dal 01/05/2009 al CP_6
15/06/2017, in virtù di un contratto a tempo pieno e indeterminato e successivamente dal 16.06.2017, alle dipendenze della cui l'appaltatore affidava i servizi di pulizia Controparte_7 CP_3 sino al 15/04/2020 ed è stato inquadrato nel livello professionale “E: Operatore”, con posizione retributiva E1 di cui al CCNL della mobilità Area Contrattuale delle Attività ferroviarie del
16.12.2016. Rilevava di avere lavorato nel periodo in regime di solidarietà ex dlgsl n. 148/2015 e di avere svolto mansioni superiori lamentando la percezione di retribuzioni inferiori al dovuto ed il mancato pagamento delle spettanze di fine rapporto. In diritto in relazione al primo aspetto richiamava l'art 2103 c.c. l'art. 26 comma 1.3, secondo periodo del CCNL applicabile nonché gli accordi sindacali intervenuti nonché in relazione alle differenze retributive dovute gli art. 30 art. 70 art. 16, comma 5 del CCNL. Ai fini della richiesta condanna solidale tra le resistente invocava gli artt. 1676 Cod. Civ., e dell'art. 29 D. lgs. n. 276/2003. Si costituiva la che eccepiva l'eccezione di pagamento con conseguente Controparte_1 cessazione materia del contendere per parte della domanda formulata ribadendo il corretto inquadramento e l'infondatezza della pretesa re4lativa al pagamento delle cd ore aggiuntive. Concludeva quindi affinche' il Tribunale voglia : 1) accogliere l'eccezione di pagamento in ordine alle richieste di 13ª; 14ª; ferie, permessi per ex festività; 2) dichiarare non dovuta l'indennità di vacanza contrattuale e compensare il detto importo con quanto eventualmente dovuto;
3) dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito le ulteriori richieste;
4) emettere ogni ulteriore necessario provvedimento di legge;
5) provvedere come di giustizia per le spese del giudizio. Si costituiva altresì che deduceva l'inammissibilità della domanda Controparte_8 eccependo la prescrizione e decadenza chiedendo: “l'inammissibilità, nullità ed infondatezza della domanda proposta dal ricorrente. In via cautelare la convenuta eccepisce l'avventa prescrizione estintiva per eventuali differenze retributive maturate dal ricorrente in data anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso ex art. 2948 c.c., nonché eccepisce, seppur per mero tuziorismo, l'avvenuta decadenza. In via subordinata, rigettarsi ogni domanda nei confronti di Controparte_8
In via meramente cautelare, la resistente, per quanto in precedenza dedotto sul punto, in caso
[...] di condanna in solido con l'appaltatore e , chiede contenersi CP_3 Controparte_1 l'eventuale condanna in via solidale nei limiti di quanto maturato dal ricorrente nel corso dell'appalto, nonché chiede dichiararsi ed applicarsi il beneficio della preventiva escussione dei beni dell'appaltatore ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni CP_3 urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82.”. Infine , il costituendosi ha contestato la domanda chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_3 conclusioni: 1) accertare e dichiarare la inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda azionata nei confronti del 2) in via di subordine accertare e dichiarare l'infondatezza nel CP_3 merito della domanda per carenza di legittimazione passiva nonché per carenza di ogni vincolo di solidarietà. 3) solo in caso di accoglimento della domanda attorea e nella ipotesi di accertata solidarietà passiva, si chiede sin d'ora accertare e dichiarare il diritto di regresso del C.N.C.P. nei confronti della nella stessa misura di quanto oggetto di condanna, Controparte_7 oltre il pagamento di tutte le spese, onorari, interessi, e ogni altra voce (anche di danno) sostenuta da parte resistente in esecuzione del disposto del Giudice;
4) in ogni caso condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze di causa. A seguito di rinvii per bonario componimento, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta e disposta CT.
Con provvedimento del 29 gennaio 2025 , la causa veniva assegnata a questo Giudice .
Depositata la CT il giudizio è stato definito con sentenza emessa alla odierna udienza.
Preliminarmente deva darsi atto che con bonifico del 19 febbraio 2021 la nuova Dimensione corrispondeva al ricorrente € 4.675,41, comprensivi anche della quota del TFR dovuta. Deve pertanto dichiararsi cessata parzialmente la domanda nei limiti dell'importo corrisposto
,ritenuto, non satisfattivo, della pretesa richiesta dal ricorrente.
Il assume di avere diritto al diverso livello retributivo D2 in ragione della mansioni superiori Pt_1 svolte .
L'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970,e nella formulazione vigente , attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Ed invero la disposizione citata dispone che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte…….Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. L'art 26 del CCNL cit prevede che “Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo comunque non inferiore a tre mesi continuativi.” Occorre dunque accertare se le mansioni in concreto svolte dal ricorrente e verificarne la riconducibilità alle mansioni superiori proprie del livello rivendicato dal lavoratore rispetto a quelle riconosciute dal datore di lavoro .
Il procedimento logico che questo Giudice deve eseguire è distinto in tre fasi:
1) individuazione dei criteri posti dalla legge o dalla contrattazione collettiva , in linea generale ed astratta, per la distinzione tra le diverse categorie e qualifiche rispettivamente previste
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto, rilevanti ai fini dell'inquadramento del lavoratore;
3) comparazione, tra le previsioni normative e le mansioni accertate, al fine di verificare se le mansioni concrete siano riconducibili alla astratte previsione dei criteri discretivi tra categorie e qualifiche” In relazione al primo aspetto occorre quindi considerare l'inquadramento riconosciuto e quello rivendicato. Il risulta inquadrato nel livello “E: Operatore” cui “appartengono a questo livello i Pt_1 lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vi1genti nel settore marittimo delle Navi Traghetto”
Nel livello rivendicato D operatore specializzato : OPERATORI SPECIALIZZATI Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto. Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari
o inferiore.” Quali profili professionali è previsto per quel che a noi rileva l “Operatore Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale” ossia “Lavoratori che esplicano attività tecnico/amministrative richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception, di controllo degli accessi aziendali, di smistamento e inoltro della corrispondenza e, all'occorrenza, compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte, di manutenzione e conduzione”. Deve quindi esaminarsi il materiale probatorio acquisito .
Per una migliore comprensione della decisione presa si riportano integralmente le deposizioni rese dai testi escussi ha affermato “indifferente. Sono un ex collega del ricorrente. In seguito ai cambi Testimone_1 di appalto abbiamo lavorato insieme anche nel periodo in cui c'era la come Controparte_1 società appaltatrice, mentre successivamente è avvenuto un nuovo cambio di appalto e io e il ricorrente siamo stati inseriti in due diverse società appaltatrici. Io e il ricorrente appartenevamo allo stesso gruppo di lavoro tra il 2017 e il 2020. Il ricorrente in particolare operò svolgendo le proprie mensili esclusivamente presso il call center;
non ricordo tuttavia quale fosse il periodo né per quanto tempo in totale ha svolto tali mansioni Al call center facevano capo tutti gli addetti alla mobilità per ricevere gli ordini di servizio, le indicazioni sui siti da raggiungere, le singole stazioni dove andare a prendere servizio;
il ricorrente vi lavorò per un lungo periodo, che tuttavia non so precisare. Ho lavorato insieme al ricorrente alle dipendenze anche di altre società appaltatrici a partire dagli anni 1990/1991 all'incirca. Attraverso il call center sia io che il ricorrente ricevevamo l'ordine di effettuare le attività di apertura e chiusura delle stazioni a cui venivamo adibiti. In particolare, l'apertura venia fatta prima dell'inizio della circolazione dei treni per consentire all'utenza di accedere presso i binari;
per quanto riguarda la chiusura, la stazione veniva chiusa solo dopo il controllo che effettuavamo circa la permanenza delle persone finito l'orario della circolazione. Durante il periodo intermedio tra l'apertura e la chiusura sia io che il ricorrente lavoravamo presso le singole stazioni, occupandoci dell'accensione e spegnimento degli impianti di ascensori, di fornire informazioni all'utenza ed - in alcuni casi - anche ad effettuare il servizio di controlleria dei biglietti. Nella evenienza di persone che stavano improvvisamente male, sia io che il ricorrente effettuavamo intervento di primo soccorso;
in altri casi di criticità invece chiamavamo le forze dell'ordine. In definitiva, tutto ciò che accadeva all'interno della stazione prevedeva una nostra attività di intervento. Gli orari di arrivo e di uscita dal turno di servizio venivano sempre da noi comunicati telefonicamente al call center. Inoltre voglio aggiungere che per quanti riguarda ascensori e scale mobili sia io che il ricorrente effettuavamo un controllo sulla funzionalità di queste apparecchiature prima di consente l'accesso agli utenti;
in caso di anomalie o guasti effettuavamo le dovute comunicazioni alla società. Io e il ricorrente avevamo anche un certificato di abilitazione per le manovre relative alle scale mobili e agli ascensori. ADR in caso di blocco di ascensori con persona rimaste all'interno sia io che il ricorrente eravamo tenuti ad intervenire e ad effettuare le manovre necessarie per liberare le persone dall'interno della cabina.”
ha dichiarato: Sono stato collega del ricorrente ed entrambi abbiamo lavorato Testimone_2 alle dipendenze di dal marzo aprile 2017 fino al 2020. Sia io che il ricorrente Controparte_1 avevamo lo stesso livello di inquadramento cioè il livello E e lavoravamo entrambi presso la stazione di Napoli Traccia di nsieme a me ed al era addetto a tale stazione anche il sig. . CP_6 Pt_1 Tes_3
Tutti noi tre avevamo le stesse mansioni e ci alternavamo nei turni di servizio. Le mansioni – come ho detto – mie e degli altri due colleghi, tra cui il ricorrente , erano le seguenti: il Parte_1 capostazione ci comunicava l'autorizzazione ad aprire al pubblico la stazione in quanto era iniziata la circolazione dei treni, ciò avveniva verso le ore 5,30 del mattino. L'apertura al pubblico della stazione veniva effettuata tramite gli appositi comandi posti su una tastiera posizionata presso la nostra postazione;
tramite i monitor controllavamo poi la regolare esecuzione dell'apertura e lo svolgimento delle varie attività durante l'arco delle ore di servizio. Ciascun turno aveva la durata di ore 6,20. Se vi era qualche problema, tipo blocco di ascensori ovvero atti vandalici da parte di utenti, avevamo il compito di lasciare la postazione ed intervenire in loco, chiamando il personale preposto alla sicurezza (Polizia Ferroviaria) oppure le ditte di manutenzione degli ascensori. Eravamo muniti di dispositivi per manovrare in via di urgenza l'ascensore per procedere a far uscire eventuali utenti rimasti al suo interno. Tali manovre venivano operate attraverso la centralina dell'ascensore, una cassettina a cui accedevamo per manovrare la leva che consentiva il riporto della cabina al livello ed apriva le porte. Avevamo anche un registro cartaceo collocato presso la nostra postazione nel quale quotidianamente andavano annotati, turno per turno, gli eventi o le anomalie meritevoli di essere segnalate (guasti, atti vandalici ecc. ecc). Tale registro veniva visionato dal responsabile aziendale della che supervisionava il lavoro da noi svolto. Se vi erano Controparte_1 segnalazioni in tale registro era l'azienda datrice che si occupava di inoltrare tale segnalazione a
per quanto poi di sua competenza. Per effettuare le manovre di emergenza Controparte_8 Cont sull'ascensore ricordo che ci furono impartite delle istruzioni da parte di un tecnico di con un breve corso a cui partecipammo” Dall'esame delle declaratorie emerge che ciò che caratterizza il livello rivendicato rispetto a quello riconosciuto conoscenze professionali specifiche acquisite o mediante corsi di formazione o sulla base della precedente esperienza lavorativa laddove per l'inquadramento nel livello E è sufficiente l'espletamento di attività operative secondo metodi predefiniti e procedure codificate . Ed invero, la pluralità delle attività svolte dal ricorrente e, dunque, videosorveglianza degli impianti presenti presso la stazione , operazioni di apertura e chiusura degli stessi, interventi di primo soccorso, segnalazione delle anormalità di funzionamento, gestione degli incidenti, richieste di intervento delle ditte di manutenzione, si attagliano al livello D. Egli è infatti in possesso di “conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza” acquisite nello svolgimento delle proprie mansioni. Le attività espletate rientrano “….nell'ambito di metodi e procedure predefiniti” e “concorrono alla realizzazione dei processi produttivi” sostanziandosi, quindi, in quella “attività di vigilanza degli asset aziendali” ovvero di tutti quei beni, materiali o immateriali, che possono avere un valore reale o potenziale per un'azienda, e costituiscono quelle risorse che permettono di generare profitto, prevista dal profilo professionale di Operatore SpecializzatoAttività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione
Aziendale. Risulta infatti riduttivo il livello di appartenenza proprio in ragione delle molteplici attività svolte che non possono certo considerarsi meramente operative .
Deve quindi riconoscersi il superiore livello di inquadramento 01/07/2018 al 15/04/2020 ed in relazione al quantum di recepiscono i conteggi elaborati dal CT nominato per la loro correttezza contabile e metodologica. In relazione poi alle doglianze formulate sull'erroneo conteggio eseguito dalla resistente
[...] nelle buste paga per le ore aggiuntive , la dott.ssa ha affermato alla pag 4 CP_1 Pt_2 l'esistenza di errori di calcolo nelle allegazioni attoree, “che non ha considerato che in busta paga l'azienda ha operato correttamente aggiungendo( in quanto le ha anticipate) le ore di solidarietà retribuite dall'INPS (con un importo orario differente da quello previsto dal CCNL ) e poi le ha sottratte in quanto ore non lavorate ( applicando l'importo orario previsto dal CCNL). A titolo di es. nel ricorso introduttivo alla pag. 9, relativamente alla busta paga di agosto 2017, si fa riferimento a
124 ore lavorate, a 26,60 ore non lavorate in regime di solidarietà ed a 22,80 ore di permessi handicap per un totale di 173,4 ore con una eccedenza rispetto alle 160 ore previste dal CCNL. Ma la corretta procedura di calcolo prevede che il conteggio delle ore eccedenti vada effettuato ponendo
a raffronto le ore lavorate con il totale di quelle retribuite (che non devono essere inferiori alle 160 previste dal CCNL). Ha quindi ritenuto la correttezza dell'elaborazione contabile da parte del datore di lavoro così come specificata ulteriormente nelle buste paga esaminate solo dal luglio del 2018 , per il periodo precedente invece ha computato una differenza in favore del ricorrente pari ad € 317,31 ed in relazione agli ulteriori importi quale Rateo 13ma mensilità 2020:€ 152,362 Rateo 14ma mensilità 2020 : 623,932; Ind. Sost. Ferie non godute : 2.808,71716; Permessi maturati e non goduti
:718,44297; Vacanza contrattuale : 163,45 , per complessivi €4.784,21413 cui va detratto quanto corrisposto con il Cedolino febbraio 2021 : 3.305,03000 e quindi € 1.479,19 A tale importo va aggiunto quanto dovuto per il diverso livello retributivo nel periodo riconosciuto per complessivi € 953,30 spettanti al ricorrente, sulla base dell' inquadramento nel livello D3 a decorrere dall'01/07/2018 , sia con riguardo alla retribuzione ordinaria che alle altre voci oggetto del ricorso
Va esaminata infine, la richiesta di rimborso delle somme trattenute mensilmente in busta paga pari ad € 1,50 a titolo di “spese di bonifico”. Al riguardo in assenza di specifiche allegazione e prove circa la sussistenza di titoli legittimanti la trattenuta la società va condannata al relativo rimborso . Non appare condivisibile l'assunto della parte resistente circa un presunto accordo tra la società ed il lavoratore secondo cui questi avrebbe espresso la preferenza per tale modalità di pagamento accollandosene , quindi implicitamente, i relativi costi.
Trattandosi di obbligo derivante dalla legge e consegue che il relativo onere va posto a carico datoriale nella misura di € 60,00 (euro 1,50 per 40 mensilità come da conteggi, sul punto incontestati). La resistente va condannata al pagamento di quanto sopra indicato pari ad € Controparte_1
1.539,19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo. Il ricorrente chiede altresì la condanna delle altre resistenti in solido ai sensi dell'art 1676 c.c. e 29 del dlgs cit.
Quanto alla prima delle disposizioni invocata al di là della possibile applicazione a tutte le reistenti, deve rilevarsi che l'art. 1676 c.c. dispone che il lavoratore che presta servizio alle dipendenze dell'appaltatore può proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. Pertanto, non è certamente sufficiente, alla luce della norma invocata, che un soggetto sia committente di un servizio cui sia addetto un lavoratore affinché possa essere chiamato a rispondere dei debiti dell'appaltatore-datore di lavoro, ma è necessario che il committente sia a sua volta debitore dell'appaltatore: infatti la responsabilità del primo può estendersi entro i limiti del debito residuo nei confronti del secondo. Occorre, pertanto, la prova della sussistenza di un debito residuo del committente verso l'appaltatore alla data della domanda proposta dal lavoratore, affinché il lavoratore possa esercitare l'azione diretta nei confronti del committente.
Poiché nel caso in esame il lavoratore non ha neppure affermato la sussistenza di un credito dell'appaltatore nei confronti del committente e quest'ultimo ha dichiarato che alla data della domanda del lavoratore, essendo ormai il contratto di appalto cessato, non residuava più alcun debito nei confronti dell'appaltatore, non sussistono i presupposti affinché il lavoratore possa rivolgersi nei confronti del committente per la rivendicazione di crediti di lavoro. Cont Quanto all'art 29 del dlgs 267 del 2003 consente di ritenere obbligati sia la trattandosi di soggetto privato (cfr Cass. Sez L Sentenza n.10731 del 02/03/2016) nonché di atteso che CP_3 Cont l'appalto in cui è stato inserito il ricorrente è stato affidato da l , il quale - a sua volta CP_3
- si è avvalso dell'impresa consorziata per la fase attuativa. Controparte_1
Al riguardo è stata eccepita la prescrizione dei crediti e la decadenza. Ed infatti questo Giudice ha prestato adesione all'orientamento di legittimità che ha affermato che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità.
Pertanto, per i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n. 26246).
Diversamente, in assenza di atti interruttivi, sono di certo prescritti i crediti maturati nel quinquennio anteriore alla entrata in vigore della indicata normativa (luglio 2007).
Trattasi di crediti retributivi dovuti dal 2017 in poi per un rapporto lavorativo cessato nel 2020, per cui la prescrizione non risulta maturata . Quanto alla decadenza di cui all'art 29 del dlgs cit, dalla cessazione dell'appalto non è decorso un biennio. Nel merito come chiarito dai giudici delle leggi l'obbligo va esteso a tutti i livelli di decentramento. La Corte Costituzionale, cui era stato sottoposto un caso di subfornitura, ha infatti affermato che "la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che e' quella di evitare il In rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attivita' lavorativa indiretta non puo' non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora piu' intense e imprescindibili che non nel caso di un
"normale" appalto".
Invero, la previsione della responsabilita' solidale del committente e' finalizzata ad evitare che meccanismi di decentramento e dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e reale utilizzatore della prestazione rechino danno ai lavoratori coinvolti.
La responsabilità solidale del committente, ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti(Cass n1450 del 2025 ). Cont Da ciò consegue che la responsabilità solidale della del è relativa alle sole differenze CP_3 retributive con esclusione delle some dovute a tale titolo. Rientra invece l'importo di € 60 trattandosi di trattenuta sula retribuzione dovuta. Quanto al beneficio della preventiva escussione, in ragione della norma applicabile ratione temporis alla fattispecie (vigente dal 17.3.2017) nulla deve statuirsi al riguardo. Conclusivamente la va condannata al pagamento di € Controparte_1 1539,19 si cui € 1485,19 in solido con le resistenti Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà in regione del parziale accoglimento, ivi comprese quelle di CT .
PQM
così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere per €3.305,03 2) condanna la resistente al pagamento di € 1539,19 oltre Controparte_1 interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo di cui € 1485,19 in solido con le resistenti
3) Compensa per la metà le spese del giudizio condanna le resistenti in solido al pagamento della restante parte liquidata in € 1500,00 oltre IVA Cpa e spese forfettarie con attribuzione
4) pone definitivamente le spese del CT in solido disponendo che metà delle stesse siano poste a carico del ricorrente e la parte residua a carico delle parti resistenti . Così deciso in Napoli, il 12 giugno 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi , ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16808/2020 RGL, avente ad
OGGETTO:differenze retributive ,vertente TRA
, rapp.to e difeso dall'avv .Pasquale Biondi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso Controparte_1 dall'avv Alessandra Ingangi RESISTENTE
E persona del legale rap.nte p.t rap.ta e difesa dagli Controparte_2 avv.ti Bruna Barreca, Nicola Nero e Giovanni Ronconi RESISTENTE
E
persona del legale Controparte_3 rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'avv.Gianlivio Fasciano RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per il ricorrente: Condanna della parti resistenti in solido al pagamento delle somme specificate in ricorso .
Per le resistenti : Rigetto della domanda
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20 ottobre del 2020 , il ricorrente in epigrafe indicato , agiva nei confronti delle resistenti, chiedendo all'adito Tribunale che accogliesse le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello professionale “D: Operatore Specializzato”- ruolo di “Operatore Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale”, posizione retributiva D3, a decorrere dal 01/10/2018; 2. Per l'effetto, condannare le resistenti in solido, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al pagamento per le causali espresse della somma di € 8.511,99, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati;
3. Condannare, inoltre, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., le convenute, in persona dei legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento, su tutte le somme che risulteranno dovute all'istante, oltre agli interessi nella misura legale, del maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione di valore del suo credito;
4.
Vinte le spese ed i compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne è creditore.
In punto di fatto il esponeva di avere lavorato alle dipendenze della Pt_1 Controparte_4 consorziata della appaltatrice nell'ambito dell'appalto Controparte_5 concluso con la committente , relativo ai servizi di pulizia, accessori e struttura degli CP_6 Impianti della committente nell'ambito del compartimento Campania, dal 01/05/2009 al CP_6
15/06/2017, in virtù di un contratto a tempo pieno e indeterminato e successivamente dal 16.06.2017, alle dipendenze della cui l'appaltatore affidava i servizi di pulizia Controparte_7 CP_3 sino al 15/04/2020 ed è stato inquadrato nel livello professionale “E: Operatore”, con posizione retributiva E1 di cui al CCNL della mobilità Area Contrattuale delle Attività ferroviarie del
16.12.2016. Rilevava di avere lavorato nel periodo in regime di solidarietà ex dlgsl n. 148/2015 e di avere svolto mansioni superiori lamentando la percezione di retribuzioni inferiori al dovuto ed il mancato pagamento delle spettanze di fine rapporto. In diritto in relazione al primo aspetto richiamava l'art 2103 c.c. l'art. 26 comma 1.3, secondo periodo del CCNL applicabile nonché gli accordi sindacali intervenuti nonché in relazione alle differenze retributive dovute gli art. 30 art. 70 art. 16, comma 5 del CCNL. Ai fini della richiesta condanna solidale tra le resistente invocava gli artt. 1676 Cod. Civ., e dell'art. 29 D. lgs. n. 276/2003. Si costituiva la che eccepiva l'eccezione di pagamento con conseguente Controparte_1 cessazione materia del contendere per parte della domanda formulata ribadendo il corretto inquadramento e l'infondatezza della pretesa re4lativa al pagamento delle cd ore aggiuntive. Concludeva quindi affinche' il Tribunale voglia : 1) accogliere l'eccezione di pagamento in ordine alle richieste di 13ª; 14ª; ferie, permessi per ex festività; 2) dichiarare non dovuta l'indennità di vacanza contrattuale e compensare il detto importo con quanto eventualmente dovuto;
3) dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito le ulteriori richieste;
4) emettere ogni ulteriore necessario provvedimento di legge;
5) provvedere come di giustizia per le spese del giudizio. Si costituiva altresì che deduceva l'inammissibilità della domanda Controparte_8 eccependo la prescrizione e decadenza chiedendo: “l'inammissibilità, nullità ed infondatezza della domanda proposta dal ricorrente. In via cautelare la convenuta eccepisce l'avventa prescrizione estintiva per eventuali differenze retributive maturate dal ricorrente in data anteriore al quinquennio dalla notifica del ricorso ex art. 2948 c.c., nonché eccepisce, seppur per mero tuziorismo, l'avvenuta decadenza. In via subordinata, rigettarsi ogni domanda nei confronti di Controparte_8
In via meramente cautelare, la resistente, per quanto in precedenza dedotto sul punto, in caso
[...] di condanna in solido con l'appaltatore e , chiede contenersi CP_3 Controparte_1 l'eventuale condanna in via solidale nei limiti di quanto maturato dal ricorrente nel corso dell'appalto, nonché chiede dichiararsi ed applicarsi il beneficio della preventiva escussione dei beni dell'appaltatore ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni CP_3 urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82.”. Infine , il costituendosi ha contestato la domanda chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_3 conclusioni: 1) accertare e dichiarare la inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda azionata nei confronti del 2) in via di subordine accertare e dichiarare l'infondatezza nel CP_3 merito della domanda per carenza di legittimazione passiva nonché per carenza di ogni vincolo di solidarietà. 3) solo in caso di accoglimento della domanda attorea e nella ipotesi di accertata solidarietà passiva, si chiede sin d'ora accertare e dichiarare il diritto di regresso del C.N.C.P. nei confronti della nella stessa misura di quanto oggetto di condanna, Controparte_7 oltre il pagamento di tutte le spese, onorari, interessi, e ogni altra voce (anche di danno) sostenuta da parte resistente in esecuzione del disposto del Giudice;
4) in ogni caso condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze di causa. A seguito di rinvii per bonario componimento, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta e disposta CT.
Con provvedimento del 29 gennaio 2025 , la causa veniva assegnata a questo Giudice .
Depositata la CT il giudizio è stato definito con sentenza emessa alla odierna udienza.
Preliminarmente deva darsi atto che con bonifico del 19 febbraio 2021 la nuova Dimensione corrispondeva al ricorrente € 4.675,41, comprensivi anche della quota del TFR dovuta. Deve pertanto dichiararsi cessata parzialmente la domanda nei limiti dell'importo corrisposto
,ritenuto, non satisfattivo, della pretesa richiesta dal ricorrente.
Il assume di avere diritto al diverso livello retributivo D2 in ragione della mansioni superiori Pt_1 svolte .
L'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970,e nella formulazione vigente , attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. Ed invero la disposizione citata dispone che “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte…….Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. L'art 26 del CCNL cit prevede che “Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo comunque non inferiore a tre mesi continuativi.” Occorre dunque accertare se le mansioni in concreto svolte dal ricorrente e verificarne la riconducibilità alle mansioni superiori proprie del livello rivendicato dal lavoratore rispetto a quelle riconosciute dal datore di lavoro .
Il procedimento logico che questo Giudice deve eseguire è distinto in tre fasi:
1) individuazione dei criteri posti dalla legge o dalla contrattazione collettiva , in linea generale ed astratta, per la distinzione tra le diverse categorie e qualifiche rispettivamente previste
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto, rilevanti ai fini dell'inquadramento del lavoratore;
3) comparazione, tra le previsioni normative e le mansioni accertate, al fine di verificare se le mansioni concrete siano riconducibili alla astratte previsione dei criteri discretivi tra categorie e qualifiche” In relazione al primo aspetto occorre quindi considerare l'inquadramento riconosciuto e quello rivendicato. Il risulta inquadrato nel livello “E: Operatore” cui “appartengono a questo livello i Pt_1 lavoratori che svolgono attività di carattere operativo tecniche e/o amministrative in applicazione di metodi operativi predefiniti e procedure codificate in relazione alle esperienze e alle abilitazioni conseguite, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vi1genti nel settore marittimo delle Navi Traghetto”
Nel livello rivendicato D operatore specializzato : OPERATORI SPECIALIZZATI Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto. Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell'ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari
o inferiore.” Quali profili professionali è previsto per quel che a noi rileva l “Operatore Specializzato Attività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione Aziendale” ossia “Lavoratori che esplicano attività tecnico/amministrative richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonché attività di vigilanza degli asset aziendali, di reception, di controllo degli accessi aziendali, di smistamento e inoltro della corrispondenza e, all'occorrenza, compiti di supporto alle attività dei lavoratori di livello superiore nonché, in possesso delle patenti prescritte, di manutenzione e conduzione”. Deve quindi esaminarsi il materiale probatorio acquisito .
Per una migliore comprensione della decisione presa si riportano integralmente le deposizioni rese dai testi escussi ha affermato “indifferente. Sono un ex collega del ricorrente. In seguito ai cambi Testimone_1 di appalto abbiamo lavorato insieme anche nel periodo in cui c'era la come Controparte_1 società appaltatrice, mentre successivamente è avvenuto un nuovo cambio di appalto e io e il ricorrente siamo stati inseriti in due diverse società appaltatrici. Io e il ricorrente appartenevamo allo stesso gruppo di lavoro tra il 2017 e il 2020. Il ricorrente in particolare operò svolgendo le proprie mensili esclusivamente presso il call center;
non ricordo tuttavia quale fosse il periodo né per quanto tempo in totale ha svolto tali mansioni Al call center facevano capo tutti gli addetti alla mobilità per ricevere gli ordini di servizio, le indicazioni sui siti da raggiungere, le singole stazioni dove andare a prendere servizio;
il ricorrente vi lavorò per un lungo periodo, che tuttavia non so precisare. Ho lavorato insieme al ricorrente alle dipendenze anche di altre società appaltatrici a partire dagli anni 1990/1991 all'incirca. Attraverso il call center sia io che il ricorrente ricevevamo l'ordine di effettuare le attività di apertura e chiusura delle stazioni a cui venivamo adibiti. In particolare, l'apertura venia fatta prima dell'inizio della circolazione dei treni per consentire all'utenza di accedere presso i binari;
per quanto riguarda la chiusura, la stazione veniva chiusa solo dopo il controllo che effettuavamo circa la permanenza delle persone finito l'orario della circolazione. Durante il periodo intermedio tra l'apertura e la chiusura sia io che il ricorrente lavoravamo presso le singole stazioni, occupandoci dell'accensione e spegnimento degli impianti di ascensori, di fornire informazioni all'utenza ed - in alcuni casi - anche ad effettuare il servizio di controlleria dei biglietti. Nella evenienza di persone che stavano improvvisamente male, sia io che il ricorrente effettuavamo intervento di primo soccorso;
in altri casi di criticità invece chiamavamo le forze dell'ordine. In definitiva, tutto ciò che accadeva all'interno della stazione prevedeva una nostra attività di intervento. Gli orari di arrivo e di uscita dal turno di servizio venivano sempre da noi comunicati telefonicamente al call center. Inoltre voglio aggiungere che per quanti riguarda ascensori e scale mobili sia io che il ricorrente effettuavamo un controllo sulla funzionalità di queste apparecchiature prima di consente l'accesso agli utenti;
in caso di anomalie o guasti effettuavamo le dovute comunicazioni alla società. Io e il ricorrente avevamo anche un certificato di abilitazione per le manovre relative alle scale mobili e agli ascensori. ADR in caso di blocco di ascensori con persona rimaste all'interno sia io che il ricorrente eravamo tenuti ad intervenire e ad effettuare le manovre necessarie per liberare le persone dall'interno della cabina.”
ha dichiarato: Sono stato collega del ricorrente ed entrambi abbiamo lavorato Testimone_2 alle dipendenze di dal marzo aprile 2017 fino al 2020. Sia io che il ricorrente Controparte_1 avevamo lo stesso livello di inquadramento cioè il livello E e lavoravamo entrambi presso la stazione di Napoli Traccia di nsieme a me ed al era addetto a tale stazione anche il sig. . CP_6 Pt_1 Tes_3
Tutti noi tre avevamo le stesse mansioni e ci alternavamo nei turni di servizio. Le mansioni – come ho detto – mie e degli altri due colleghi, tra cui il ricorrente , erano le seguenti: il Parte_1 capostazione ci comunicava l'autorizzazione ad aprire al pubblico la stazione in quanto era iniziata la circolazione dei treni, ciò avveniva verso le ore 5,30 del mattino. L'apertura al pubblico della stazione veniva effettuata tramite gli appositi comandi posti su una tastiera posizionata presso la nostra postazione;
tramite i monitor controllavamo poi la regolare esecuzione dell'apertura e lo svolgimento delle varie attività durante l'arco delle ore di servizio. Ciascun turno aveva la durata di ore 6,20. Se vi era qualche problema, tipo blocco di ascensori ovvero atti vandalici da parte di utenti, avevamo il compito di lasciare la postazione ed intervenire in loco, chiamando il personale preposto alla sicurezza (Polizia Ferroviaria) oppure le ditte di manutenzione degli ascensori. Eravamo muniti di dispositivi per manovrare in via di urgenza l'ascensore per procedere a far uscire eventuali utenti rimasti al suo interno. Tali manovre venivano operate attraverso la centralina dell'ascensore, una cassettina a cui accedevamo per manovrare la leva che consentiva il riporto della cabina al livello ed apriva le porte. Avevamo anche un registro cartaceo collocato presso la nostra postazione nel quale quotidianamente andavano annotati, turno per turno, gli eventi o le anomalie meritevoli di essere segnalate (guasti, atti vandalici ecc. ecc). Tale registro veniva visionato dal responsabile aziendale della che supervisionava il lavoro da noi svolto. Se vi erano Controparte_1 segnalazioni in tale registro era l'azienda datrice che si occupava di inoltrare tale segnalazione a
per quanto poi di sua competenza. Per effettuare le manovre di emergenza Controparte_8 Cont sull'ascensore ricordo che ci furono impartite delle istruzioni da parte di un tecnico di con un breve corso a cui partecipammo” Dall'esame delle declaratorie emerge che ciò che caratterizza il livello rivendicato rispetto a quello riconosciuto conoscenze professionali specifiche acquisite o mediante corsi di formazione o sulla base della precedente esperienza lavorativa laddove per l'inquadramento nel livello E è sufficiente l'espletamento di attività operative secondo metodi predefiniti e procedure codificate . Ed invero, la pluralità delle attività svolte dal ricorrente e, dunque, videosorveglianza degli impianti presenti presso la stazione , operazioni di apertura e chiusura degli stessi, interventi di primo soccorso, segnalazione delle anormalità di funzionamento, gestione degli incidenti, richieste di intervento delle ditte di manutenzione, si attagliano al livello D. Egli è infatti in possesso di “conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza” acquisite nello svolgimento delle proprie mansioni. Le attività espletate rientrano “….nell'ambito di metodi e procedure predefiniti” e “concorrono alla realizzazione dei processi produttivi” sostanziandosi, quindi, in quella “attività di vigilanza degli asset aziendali” ovvero di tutti quei beni, materiali o immateriali, che possono avere un valore reale o potenziale per un'azienda, e costituiscono quelle risorse che permettono di generare profitto, prevista dal profilo professionale di Operatore SpecializzatoAttività di supporto/Operatore Specializzato di Protezione
Aziendale. Risulta infatti riduttivo il livello di appartenenza proprio in ragione delle molteplici attività svolte che non possono certo considerarsi meramente operative .
Deve quindi riconoscersi il superiore livello di inquadramento 01/07/2018 al 15/04/2020 ed in relazione al quantum di recepiscono i conteggi elaborati dal CT nominato per la loro correttezza contabile e metodologica. In relazione poi alle doglianze formulate sull'erroneo conteggio eseguito dalla resistente
[...] nelle buste paga per le ore aggiuntive , la dott.ssa ha affermato alla pag 4 CP_1 Pt_2 l'esistenza di errori di calcolo nelle allegazioni attoree, “che non ha considerato che in busta paga l'azienda ha operato correttamente aggiungendo( in quanto le ha anticipate) le ore di solidarietà retribuite dall'INPS (con un importo orario differente da quello previsto dal CCNL ) e poi le ha sottratte in quanto ore non lavorate ( applicando l'importo orario previsto dal CCNL). A titolo di es. nel ricorso introduttivo alla pag. 9, relativamente alla busta paga di agosto 2017, si fa riferimento a
124 ore lavorate, a 26,60 ore non lavorate in regime di solidarietà ed a 22,80 ore di permessi handicap per un totale di 173,4 ore con una eccedenza rispetto alle 160 ore previste dal CCNL. Ma la corretta procedura di calcolo prevede che il conteggio delle ore eccedenti vada effettuato ponendo
a raffronto le ore lavorate con il totale di quelle retribuite (che non devono essere inferiori alle 160 previste dal CCNL). Ha quindi ritenuto la correttezza dell'elaborazione contabile da parte del datore di lavoro così come specificata ulteriormente nelle buste paga esaminate solo dal luglio del 2018 , per il periodo precedente invece ha computato una differenza in favore del ricorrente pari ad € 317,31 ed in relazione agli ulteriori importi quale Rateo 13ma mensilità 2020:€ 152,362 Rateo 14ma mensilità 2020 : 623,932; Ind. Sost. Ferie non godute : 2.808,71716; Permessi maturati e non goduti
:718,44297; Vacanza contrattuale : 163,45 , per complessivi €4.784,21413 cui va detratto quanto corrisposto con il Cedolino febbraio 2021 : 3.305,03000 e quindi € 1.479,19 A tale importo va aggiunto quanto dovuto per il diverso livello retributivo nel periodo riconosciuto per complessivi € 953,30 spettanti al ricorrente, sulla base dell' inquadramento nel livello D3 a decorrere dall'01/07/2018 , sia con riguardo alla retribuzione ordinaria che alle altre voci oggetto del ricorso
Va esaminata infine, la richiesta di rimborso delle somme trattenute mensilmente in busta paga pari ad € 1,50 a titolo di “spese di bonifico”. Al riguardo in assenza di specifiche allegazione e prove circa la sussistenza di titoli legittimanti la trattenuta la società va condannata al relativo rimborso . Non appare condivisibile l'assunto della parte resistente circa un presunto accordo tra la società ed il lavoratore secondo cui questi avrebbe espresso la preferenza per tale modalità di pagamento accollandosene , quindi implicitamente, i relativi costi.
Trattandosi di obbligo derivante dalla legge e consegue che il relativo onere va posto a carico datoriale nella misura di € 60,00 (euro 1,50 per 40 mensilità come da conteggi, sul punto incontestati). La resistente va condannata al pagamento di quanto sopra indicato pari ad € Controparte_1
1.539,19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo. Il ricorrente chiede altresì la condanna delle altre resistenti in solido ai sensi dell'art 1676 c.c. e 29 del dlgs cit.
Quanto alla prima delle disposizioni invocata al di là della possibile applicazione a tutte le reistenti, deve rilevarsi che l'art. 1676 c.c. dispone che il lavoratore che presta servizio alle dipendenze dell'appaltatore può proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda. Pertanto, non è certamente sufficiente, alla luce della norma invocata, che un soggetto sia committente di un servizio cui sia addetto un lavoratore affinché possa essere chiamato a rispondere dei debiti dell'appaltatore-datore di lavoro, ma è necessario che il committente sia a sua volta debitore dell'appaltatore: infatti la responsabilità del primo può estendersi entro i limiti del debito residuo nei confronti del secondo. Occorre, pertanto, la prova della sussistenza di un debito residuo del committente verso l'appaltatore alla data della domanda proposta dal lavoratore, affinché il lavoratore possa esercitare l'azione diretta nei confronti del committente.
Poiché nel caso in esame il lavoratore non ha neppure affermato la sussistenza di un credito dell'appaltatore nei confronti del committente e quest'ultimo ha dichiarato che alla data della domanda del lavoratore, essendo ormai il contratto di appalto cessato, non residuava più alcun debito nei confronti dell'appaltatore, non sussistono i presupposti affinché il lavoratore possa rivolgersi nei confronti del committente per la rivendicazione di crediti di lavoro. Cont Quanto all'art 29 del dlgs 267 del 2003 consente di ritenere obbligati sia la trattandosi di soggetto privato (cfr Cass. Sez L Sentenza n.10731 del 02/03/2016) nonché di atteso che CP_3 Cont l'appalto in cui è stato inserito il ricorrente è stato affidato da l , il quale - a sua volta CP_3
- si è avvalso dell'impresa consorziata per la fase attuativa. Controparte_1
Al riguardo è stata eccepita la prescrizione dei crediti e la decadenza. Ed infatti questo Giudice ha prestato adesione all'orientamento di legittimità che ha affermato che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità.
Pertanto, per i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n. 26246).
Diversamente, in assenza di atti interruttivi, sono di certo prescritti i crediti maturati nel quinquennio anteriore alla entrata in vigore della indicata normativa (luglio 2007).
Trattasi di crediti retributivi dovuti dal 2017 in poi per un rapporto lavorativo cessato nel 2020, per cui la prescrizione non risulta maturata . Quanto alla decadenza di cui all'art 29 del dlgs cit, dalla cessazione dell'appalto non è decorso un biennio. Nel merito come chiarito dai giudici delle leggi l'obbligo va esteso a tutti i livelli di decentramento. La Corte Costituzionale, cui era stato sottoposto un caso di subfornitura, ha infatti affermato che "la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che e' quella di evitare il In rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attivita' lavorativa indiretta non puo' non estendersi a tutti i livelli del decentramento. In tal senso venendo anche in rilievo la considerazione che le esigenze di tutela dei dipendenti dell'impresa subfornitrice, in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro, sarebbero da considerare ancora piu' intense e imprescindibili che non nel caso di un
"normale" appalto".
Invero, la previsione della responsabilita' solidale del committente e' finalizzata ad evitare che meccanismi di decentramento e dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e reale utilizzatore della prestazione rechino danno ai lavoratori coinvolti.
La responsabilità solidale del committente, ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti(Cass n1450 del 2025 ). Cont Da ciò consegue che la responsabilità solidale della del è relativa alle sole differenze CP_3 retributive con esclusione delle some dovute a tale titolo. Rientra invece l'importo di € 60 trattandosi di trattenuta sula retribuzione dovuta. Quanto al beneficio della preventiva escussione, in ragione della norma applicabile ratione temporis alla fattispecie (vigente dal 17.3.2017) nulla deve statuirsi al riguardo. Conclusivamente la va condannata al pagamento di € Controparte_1 1539,19 si cui € 1485,19 in solido con le resistenti Le spese di giudizio seguono la soccombenza nella misura della metà in regione del parziale accoglimento, ivi comprese quelle di CT .
PQM
così provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere per €3.305,03 2) condanna la resistente al pagamento di € 1539,19 oltre Controparte_1 interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo di cui € 1485,19 in solido con le resistenti
3) Compensa per la metà le spese del giudizio condanna le resistenti in solido al pagamento della restante parte liquidata in € 1500,00 oltre IVA Cpa e spese forfettarie con attribuzione
4) pone definitivamente le spese del CT in solido disponendo che metà delle stesse siano poste a carico del ricorrente e la parte residua a carico delle parti resistenti . Così deciso in Napoli, il 12 giugno 2025
IL GIUDICE