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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/07/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 626/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso bonario e ad avviso di addebito promossa da
( ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Fulvio Castelli –
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., anche nell'affermata P.IVA_1 qualità di mandatario di Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Livia Gaezza –
[...]
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1844 del 16.5.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nei giudizi riuniti nn. 517/2021 e 512/2022, rigettava l'opposizione proposta da avverso, rispetti- Parte_1 vamente, l'avviso bonario, notificato il 21.09.2020, con cui l lo aveva CP_1 iscritto alla Gestione Separata Liberi Professionisti per il reddito da lavoro au- tonomo percepito nell'anno 2014 e l'avviso di addebito n. 593 2021 00037988
51 000, emesso dall per le medesime causali. CP_1
Il primo giudice, nell'ordine: a) rigettava l'eccezione di nullità dell'avviso bo- nario per omessa indicazione dell'autorità giudiziaria competente in caso di
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impugnazione, poiché, essendo un atto privo di contenuto precettivo, non ri- chiede l'indicazione dell'autorità giudiziaria cui fare ricorso;
b) dichiarava inammissibile l'eccezione di nullità o inesistenza della notifica dell'avviso di addebito in quanto proposta oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. espres- samente qualificando la domanda come opposizione agli atti esecutivi;
c) riget- tava l'eccezione di invalidità dell'avviso di addebito sollevata in relazione all'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 46/1999, ritenendo tale norma riferita alla pro- cedura di iscrizione a ruolo esattoriale, e non applicabile all'opposizione avver- so l'avviso di addebito, formato direttamente dall'ente creditore;
sulla scorta della giurisprudenza della S.C., rilevava in ogni caso che l'eventuale illegitti- mità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dal pronuncia- re sul merito della pretesa contributiva e che, conseguentemente, non può rav- visarsi un interesse della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in pendenza di opposizione, giacchè una eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la stessa alcun risultato giuridicamente apprezzabile;
d) nel merito, rilevata l'iscrizione dell'originario ricorrente all'albo degli ingegneri e non alla cassa previdenziale di riferimento (INARCASSA), richiamati quindi i principi fissati da Cass. 30344/2017 e il complesso normativo di riferimento
(art. 2, comma 26 della L. 335/1995 e art. 18, comma 12 del D.L. 98/2011), os- servava che il versamento del contributo integrativo alla avente natura Pt_2 meramente solidaristica, non dà luogo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo, e che, pertanto, il suo versamento non esonera il professionista dall'iscrizione al- la gestione separata dell . CP_1
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 20.7.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di gravame (sub nr. 2 dell'appello), con il quale
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l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità dell'avviso bonario per «incompetenza dell », è infondato. CP_1
Nel caso in esame, impregiudicato il merito della pretesa contributiva, l'avviso bonario non poteva che essere emesso dall , avendo ad oggetto il recupero CP_1 della contribuzione non versata alla gestione separata.
2. E' del pari infondato il secondo motivo di appello (sub nr. 3 dell'appello), con il quale l'appellante denuncia l'omesso esame, da parte del tribunale, della censura proposta in ordine alla misura dell'aliquota applicata, che si ritiene cor- rispondere, per i soggetti iscritti alla gestione separata ma assicurati presso altre forme previdenziali – nel suo caso in quanto insegnante - o titolari di pensione, pari al 22%, ai sensi dell'art. 1 co. 491 Legge di stabilità 2014.
Il primo giudice ha dato atto in motivazione che l aveva rettificato in au- CP_1 totutela, anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito, la misura dell'aliquota applicata, riducendola dal 27,72% al 22%, e di tale variazione si è dato atto anche nella delibera di reiezione del ricorso amministrativo proposto dall'appellante.
Il motivo di gravame è dunque privo di qualsivoglia giuridico interesse.
Peraltro, già in primo grado l ha documentato di aver proceduto al rical- CP_1 colo dei contributi e delle sanzioni, rideterminando il dovuto in euro «€
5.334,00 per contributi ed € 3.835,65 per sanzioni, attualizzate alla data del
23.11.2021, oltre le ulteriori somme aggiuntive maturande (pag. 11 memoria di primo grado dell ). CP_1
3. E' altresì infondato il terzo motivo di gravame (sub nr. 4 dell'atto di appel- lo), con il quale si deduce l'erroneità della sentenza nel capo relativo al rigetto dell'eccezione di nullità dell'avviso bonario per omessa indicazione dell'autorità cui fare ricorso, in violazione dell'art. 3 ultimo comma L.
241/1990. Sul punto è dirimente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento dell'obbligo contributivo nei confronti dell'ente previdenziale comporta che l'eventuale inosservanza delle regole proprie del procedimento di
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cui alla l. n. 241 del 1990 o dei precetti di buona fede e correttezza non produce effetti sull'obbligo contributivo (Cassazione civile, sez. lav., 06/12/2019, n.
31954).
Ne consegue che eventuali profili di illegittimità dell'atto amministrativo non determinano una carenza del potere di accertamento ispettivo dell , né CP_1 precludono all'ente di agire in giudizio per l'accertamento degli obblighi con- tributivi (cfr. Cass. Civile sez. lav. 1.3.2021, n. 5550).
4. I motivi sub 5 e 6 della numerazione dell'appello, con i quali si critica la sentenza nel capo in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 7, comma 6 della L. 890/1982, Parte_ in riferimento all'omesso invio della (comunicazione di avvenuto deposi- to) e (motivo sub 6) ha dichiarato inammissibile l'eccezione per violazione del termine previsto dall'art. 617 c.p.c., vanno esaminati congiuntamente poiché connessi.
Detti motivi sono inammissibili.
Il Tribunale ha dichiarato la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617
c.p.c.
Come affermato dalla consolidato giurisprudenza, «nell'ipotesi in cui una uni- ca sentenza contenga sia decisioni riguardanti il merito della pretesa e sia de- cisioni riguardanti la regolarità formale del procedimento (quali in particolare quelle della cartella e/o della notificazione), ciascun tipo di decisione è assog- gettata al proprio regime impugnatorio: rispettivamente: appello, per le prime
(nel regime qui applicabile ratione temporis), e ricorso straordinario per cas- sazione ai sensi dell'art. 111 Cost., per le seconde, salvo il rispetto del princi- pio dell'apparenza (ex multis: Cass. 13 giugno 2006, n. 13655; Cass. 29 set- tembre 2009, n. 20816). Tale ultimo principio comporta che per individuare il mezzo di impugnazione si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parti.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione ese- cutiva è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come
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opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordina- rio per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come op- posizione agli atti esecutivi (fra le tante: Cass. 4 agosto 2005, n. 16379)»
(Cass. 6704/2016).
Avendo il Tribunale espressamente qualificato, nel capo di sentenza dedicato e fatto oggetto di gravame, l'opposizione all'avviso quale opposizione agli atti esecutivi (pag. 3 sentenza), avverso la stessa non è proponibile l'appello.
5. Con il motivo di gravame sub 7 l'appellante censura la sentenza per viola- zione dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 46/1999.
Osserva che alla luce dei precedenti giurisprudenziali della S.C. e di merito che cita, sarebbe preclusa all la notifica dell'avviso di addebito in presenza CP_1 dell'impugnazione dell'atto prodromico, qui costituito dall'avviso bonario, og- getto del giudizio di primo grado RG 517/2021.
6. Con il motivo sub 8 l'appellante critica, altresì, la sentenza sempre sotto il profilo della citata violazione dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 46/1999, af- fermando che, una volta che sia pendente un giudizio «sull'accertamento della pretesa», destinato a concludersi con sentenza di mero accertamento sull'esistenza o meno della pretesa contributiva, che «… non contiene alcun provvedimento di condanna in favore dell'Ente e non è quindi un “provvedi- mento esecutivo”» e, pertanto, «fino al passaggio in giudicato della sentenza, al termine di tutti i possibili gradi di giudizio, l non potrà emettere e notifica- CP_1 re l'avviso di addebito e sarà privo di un titolo esecutivo».
7. I suddetti motivi, da trattare congiuntamente, sono parzialmente fondati.
L'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/99 – applicabile all'avviso di addebito in virtù dell'art. 30 co. 14 D.L. 78/2010, conv. con modif. in L. 122/2010 - inibisce l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dovuti in forza degli accertamenti compiuti dagli uffici, quando detti accertamenti sono impugnati davanti all'autorità giudiziaria e fino all'emissione del provvedimento giudiziale esecu- tivo. Tuttavia, ove l'iscrizione a ruolo sia ugualmente eseguita in pendenza dell'impugnazione giudiziale, l'illegittimità del procedimento non esime il giu- dice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento
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dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311), che tale opposizione dà luogo ad un ordinario e au- tonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordi- nario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n.
12333).
La Corte di Cassazione (vd. Cass. n. 14149/2012; 12102/2017; 12025/2019) con orientamento consolidato, condiviso dal Collegio, ha reiteratamente affer- mato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo appunto gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto in- giuntivo.
Coerentemente si afferma che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruo- lo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecu- tivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giu- diziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. fra le tante,
Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017).
Dalla natura meramente procedimentale del potere di iscrizione a ruolo conse- gue che l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, non fa decadere l'Istituto previdenziale dal diritto sostanziale di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n.
20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati) e che alla luce di queste premesse non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul qua- le v. Cass. Sez. Un. n. 264 del 1996; Cass. n. 5635 del 2002) a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza
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del giudizio di impugnazione dell'accertamento (v. Cass. n. 8822 del 2017), giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, rilevando esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente.
La Suprema Corte (ord. 1558/2020) ha altresì chiarito che poiché l'opposizione alla iscrizione a ruolo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, esso ha ad oggetto l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, con la conseguenza che l'ente previdenzia- le convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere an- che la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n.
3486 del 2016 e successive conformi). Così, se all'esito del giudizio di opposi- zione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella aziona- ta dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Nel caso in esame l , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha chie- CP_1 sto espressamente l'accertamento del credito contributivo nel merito (cfr. pag.
11 della memoria di primo grado).
Conseguentemente, per i motivi esposti, l'avviso di addebito deve essere annul- lato ai sensi dell'art. 24 co. 3 D.L.vo 46/1999.
Nondimeno, dall'annullamento dell'avviso di addebito non discende l'inesigibilità del credito previdenziale, dovendosi, nel merito, accertare la de- benza dei contributi pretesi dall . CP_1
8. Col motivo sub 9 del gravame, infine, l'appellante ribadisce l'inesistenza della pretesa contributiva dell , criticando la sentenza nel capo in cui ha CP_1 fatto riferimento, a fondamento della decisione, alla sentenza nr. 30344/2017 emessa dalla Suprema Corte.
Afferma che ai sensi dell'art. 18, comma 12 della legge 111/11, di interpreta- zione autentica dell'art. 2 comma 26 L. 335/1995, tenuti all'iscrizione alla ge- stione separata sono esclusivamente quei soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali.
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8.1.Il motivo è infondato.
Il Collegio – ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c. – intende riportarsi, condivi- dendolo, all'orientamento espresso in varie pronunce della Suprema Corte, tut- te convergenti (a partire da Cass. n. 30344/2017, poi confermata da Cass. n.
32166/2018, Cass. n. 3913/2019 e n. 4608/2019 e numerose successive con- formi), e avallato, da ultimo, dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n.
104/2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, come interpretato dall'art. 18 comma 12
D.L. n. 98/2011.
In sintesi, il giudice di legittimità, in ragione del principio di universalizzazione della tutela previdenziale assicurativa, cui risponde la creazione della Gestione
Separata, finalizzata a estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle atti- vità non coperti da altre forme di assicurazione obbligatoria, ha ritenuto che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata, che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, L. n.
335 del 1995, per come chiarito dalla norma di interpretazione autentica, è quella correlata a un obbligo di iscrizione e di versamento a una gestione di ca- tegoria, suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale, cioè – nella fattispecie – il contributo soggettivo.
9. Per le considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata con l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. L'appellante va tuttavia condannato al paga- mento della somma di € 5.334,00 per contributi, di € 3.200,40 a titolo di san- zioni ex art. 116 c. 8 lett. b, ed € 635,25 per interessi di mora ex art. 116, c. 9,
l.n. 388/2000, oltre le ulteriori somme aggiuntive medio tempore maturate e maturande.
10. Le spese di entrambi i gradi vanno compensate per intero tra le parti, in considerazione dell'accoglimento parziale (e della statuizione di compensazio- ne contenuta nella sentenza di primo grado, non censurata dall'appellato e dun- que non modificabile in peius per l'appellante).
P.Q.M.
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LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito Parte_1
n. 593 2021 00037988 51 000, annulla l'avviso di addebito opposto e condanna il predetto al pagamento pari a € 5.334,00 per contributi, € 3.200,40 a titolo di sanzioni ex art. 116 c. 8 lett. b, ed € 635,25 per interessi di mora ex art. 116, c.
9, l.n.388/2000, attualizzati alla data del 23.11.2021 oltre le ulteriori somme aggiuntive medio tempore maturate e maturande;
compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 626/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso bonario e ad avviso di addebito promossa da
( ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Fulvio Castelli –
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., anche nell'affermata P.IVA_1 qualità di mandatario di Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Livia Gaezza –
[...]
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1844 del 16.5.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando nei giudizi riuniti nn. 517/2021 e 512/2022, rigettava l'opposizione proposta da avverso, rispetti- Parte_1 vamente, l'avviso bonario, notificato il 21.09.2020, con cui l lo aveva CP_1 iscritto alla Gestione Separata Liberi Professionisti per il reddito da lavoro au- tonomo percepito nell'anno 2014 e l'avviso di addebito n. 593 2021 00037988
51 000, emesso dall per le medesime causali. CP_1
Il primo giudice, nell'ordine: a) rigettava l'eccezione di nullità dell'avviso bo- nario per omessa indicazione dell'autorità giudiziaria competente in caso di
R.G. 626_2022 2
impugnazione, poiché, essendo un atto privo di contenuto precettivo, non ri- chiede l'indicazione dell'autorità giudiziaria cui fare ricorso;
b) dichiarava inammissibile l'eccezione di nullità o inesistenza della notifica dell'avviso di addebito in quanto proposta oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c. espres- samente qualificando la domanda come opposizione agli atti esecutivi;
c) riget- tava l'eccezione di invalidità dell'avviso di addebito sollevata in relazione all'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 46/1999, ritenendo tale norma riferita alla pro- cedura di iscrizione a ruolo esattoriale, e non applicabile all'opposizione avver- so l'avviso di addebito, formato direttamente dall'ente creditore;
sulla scorta della giurisprudenza della S.C., rilevava in ogni caso che l'eventuale illegitti- mità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dal pronuncia- re sul merito della pretesa contributiva e che, conseguentemente, non può rav- visarsi un interesse della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in pendenza di opposizione, giacchè una eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la stessa alcun risultato giuridicamente apprezzabile;
d) nel merito, rilevata l'iscrizione dell'originario ricorrente all'albo degli ingegneri e non alla cassa previdenziale di riferimento (INARCASSA), richiamati quindi i principi fissati da Cass. 30344/2017 e il complesso normativo di riferimento
(art. 2, comma 26 della L. 335/1995 e art. 18, comma 12 del D.L. 98/2011), os- servava che il versamento del contributo integrativo alla avente natura Pt_2 meramente solidaristica, non dà luogo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo, e che, pertanto, il suo versamento non esonera il professionista dall'iscrizione al- la gestione separata dell . CP_1
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 20.7.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di gravame (sub nr. 2 dell'appello), con il quale
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l'appellante censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità dell'avviso bonario per «incompetenza dell », è infondato. CP_1
Nel caso in esame, impregiudicato il merito della pretesa contributiva, l'avviso bonario non poteva che essere emesso dall , avendo ad oggetto il recupero CP_1 della contribuzione non versata alla gestione separata.
2. E' del pari infondato il secondo motivo di appello (sub nr. 3 dell'appello), con il quale l'appellante denuncia l'omesso esame, da parte del tribunale, della censura proposta in ordine alla misura dell'aliquota applicata, che si ritiene cor- rispondere, per i soggetti iscritti alla gestione separata ma assicurati presso altre forme previdenziali – nel suo caso in quanto insegnante - o titolari di pensione, pari al 22%, ai sensi dell'art. 1 co. 491 Legge di stabilità 2014.
Il primo giudice ha dato atto in motivazione che l aveva rettificato in au- CP_1 totutela, anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito, la misura dell'aliquota applicata, riducendola dal 27,72% al 22%, e di tale variazione si è dato atto anche nella delibera di reiezione del ricorso amministrativo proposto dall'appellante.
Il motivo di gravame è dunque privo di qualsivoglia giuridico interesse.
Peraltro, già in primo grado l ha documentato di aver proceduto al rical- CP_1 colo dei contributi e delle sanzioni, rideterminando il dovuto in euro «€
5.334,00 per contributi ed € 3.835,65 per sanzioni, attualizzate alla data del
23.11.2021, oltre le ulteriori somme aggiuntive maturande (pag. 11 memoria di primo grado dell ). CP_1
3. E' altresì infondato il terzo motivo di gravame (sub nr. 4 dell'atto di appel- lo), con il quale si deduce l'erroneità della sentenza nel capo relativo al rigetto dell'eccezione di nullità dell'avviso bonario per omessa indicazione dell'autorità cui fare ricorso, in violazione dell'art. 3 ultimo comma L.
241/1990. Sul punto è dirimente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento dell'obbligo contributivo nei confronti dell'ente previdenziale comporta che l'eventuale inosservanza delle regole proprie del procedimento di
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cui alla l. n. 241 del 1990 o dei precetti di buona fede e correttezza non produce effetti sull'obbligo contributivo (Cassazione civile, sez. lav., 06/12/2019, n.
31954).
Ne consegue che eventuali profili di illegittimità dell'atto amministrativo non determinano una carenza del potere di accertamento ispettivo dell , né CP_1 precludono all'ente di agire in giudizio per l'accertamento degli obblighi con- tributivi (cfr. Cass. Civile sez. lav. 1.3.2021, n. 5550).
4. I motivi sub 5 e 6 della numerazione dell'appello, con i quali si critica la sentenza nel capo in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 7, comma 6 della L. 890/1982, Parte_ in riferimento all'omesso invio della (comunicazione di avvenuto deposi- to) e (motivo sub 6) ha dichiarato inammissibile l'eccezione per violazione del termine previsto dall'art. 617 c.p.c., vanno esaminati congiuntamente poiché connessi.
Detti motivi sono inammissibili.
Il Tribunale ha dichiarato la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617
c.p.c.
Come affermato dalla consolidato giurisprudenza, «nell'ipotesi in cui una uni- ca sentenza contenga sia decisioni riguardanti il merito della pretesa e sia de- cisioni riguardanti la regolarità formale del procedimento (quali in particolare quelle della cartella e/o della notificazione), ciascun tipo di decisione è assog- gettata al proprio regime impugnatorio: rispettivamente: appello, per le prime
(nel regime qui applicabile ratione temporis), e ricorso straordinario per cas- sazione ai sensi dell'art. 111 Cost., per le seconde, salvo il rispetto del princi- pio dell'apparenza (ex multis: Cass. 13 giugno 2006, n. 13655; Cass. 29 set- tembre 2009, n. 20816). Tale ultimo principio comporta che per individuare il mezzo di impugnazione si deve fare riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parti.
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione ese- cutiva è impugnabile con l'appello se il giudice ha qualificato l'azione come
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opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso straordina- rio per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come op- posizione agli atti esecutivi (fra le tante: Cass. 4 agosto 2005, n. 16379)»
(Cass. 6704/2016).
Avendo il Tribunale espressamente qualificato, nel capo di sentenza dedicato e fatto oggetto di gravame, l'opposizione all'avviso quale opposizione agli atti esecutivi (pag. 3 sentenza), avverso la stessa non è proponibile l'appello.
5. Con il motivo di gravame sub 7 l'appellante censura la sentenza per viola- zione dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 46/1999.
Osserva che alla luce dei precedenti giurisprudenziali della S.C. e di merito che cita, sarebbe preclusa all la notifica dell'avviso di addebito in presenza CP_1 dell'impugnazione dell'atto prodromico, qui costituito dall'avviso bonario, og- getto del giudizio di primo grado RG 517/2021.
6. Con il motivo sub 8 l'appellante critica, altresì, la sentenza sempre sotto il profilo della citata violazione dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 46/1999, af- fermando che, una volta che sia pendente un giudizio «sull'accertamento della pretesa», destinato a concludersi con sentenza di mero accertamento sull'esistenza o meno della pretesa contributiva, che «… non contiene alcun provvedimento di condanna in favore dell'Ente e non è quindi un “provvedi- mento esecutivo”» e, pertanto, «fino al passaggio in giudicato della sentenza, al termine di tutti i possibili gradi di giudizio, l non potrà emettere e notifica- CP_1 re l'avviso di addebito e sarà privo di un titolo esecutivo».
7. I suddetti motivi, da trattare congiuntamente, sono parzialmente fondati.
L'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/99 – applicabile all'avviso di addebito in virtù dell'art. 30 co. 14 D.L. 78/2010, conv. con modif. in L. 122/2010 - inibisce l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dovuti in forza degli accertamenti compiuti dagli uffici, quando detti accertamenti sono impugnati davanti all'autorità giudiziaria e fino all'emissione del provvedimento giudiziale esecu- tivo. Tuttavia, ove l'iscrizione a ruolo sia ugualmente eseguita in pendenza dell'impugnazione giudiziale, l'illegittimità del procedimento non esime il giu- dice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento
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dei premi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311), che tale opposizione dà luogo ad un ordinario e au- tonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633 c.p.c., art. 644 cod. proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordi- nario (art. 645 cod. proc. civ.) (in tal senso, v. Cass., 15 giugno 2015, n.
12333).
La Corte di Cassazione (vd. Cass. n. 14149/2012; 12102/2017; 12025/2019) con orientamento consolidato, condiviso dal Collegio, ha reiteratamente affer- mato che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo appunto gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto in- giuntivo.
Coerentemente si afferma che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruo- lo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecu- tivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giu- diziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr. fra le tante,
Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017).
Dalla natura meramente procedimentale del potere di iscrizione a ruolo conse- gue che l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto effettuata durante la pendenza del giudizio di opposizione, non fa decadere l'Istituto previdenziale dal diritto sostanziale di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., fra le ultime, Cass. n.
20728 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati) e che alla luce di queste premesse non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul qua- le v. Cass. Sez. Un. n. 264 del 1996; Cass. n. 5635 del 2002) a rilevare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in quanto effettuata durante la pendenza
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del giudizio di impugnazione dell'accertamento (v. Cass. n. 8822 del 2017), giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato per essa giuridicamente apprezzabile, rilevando esclusivamente l'accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell'ente.
La Suprema Corte (ord. 1558/2020) ha altresì chiarito che poiché l'opposizione alla iscrizione a ruolo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti e obblighi inerenti al rapporto contributivo, esso ha ad oggetto l'obbligazione contributiva, nell'an e nel quantum, con la conseguenza che l'ente previdenzia- le convenuto può limitarsi a chiedere il rigetto dell'opposizione o chiedere an- che la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella, in quest'ultimo caso senza che ne risulti mutata la domanda (v., per tutte, Cass. n.
3486 del 2016 e successive conformi). Così, se all'esito del giudizio di opposi- zione il credito contributivo accertato risulti in misura inferiore a quella aziona- ta dall'istituto, il giudice dovrà non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma.
Nel caso in esame l , nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha chie- CP_1 sto espressamente l'accertamento del credito contributivo nel merito (cfr. pag.
11 della memoria di primo grado).
Conseguentemente, per i motivi esposti, l'avviso di addebito deve essere annul- lato ai sensi dell'art. 24 co. 3 D.L.vo 46/1999.
Nondimeno, dall'annullamento dell'avviso di addebito non discende l'inesigibilità del credito previdenziale, dovendosi, nel merito, accertare la de- benza dei contributi pretesi dall . CP_1
8. Col motivo sub 9 del gravame, infine, l'appellante ribadisce l'inesistenza della pretesa contributiva dell , criticando la sentenza nel capo in cui ha CP_1 fatto riferimento, a fondamento della decisione, alla sentenza nr. 30344/2017 emessa dalla Suprema Corte.
Afferma che ai sensi dell'art. 18, comma 12 della legge 111/11, di interpreta- zione autentica dell'art. 2 comma 26 L. 335/1995, tenuti all'iscrizione alla ge- stione separata sono esclusivamente quei soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali.
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8.1.Il motivo è infondato.
Il Collegio – ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c. – intende riportarsi, condivi- dendolo, all'orientamento espresso in varie pronunce della Suprema Corte, tut- te convergenti (a partire da Cass. n. 30344/2017, poi confermata da Cass. n.
32166/2018, Cass. n. 3913/2019 e n. 4608/2019 e numerose successive con- formi), e avallato, da ultimo, dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n.
104/2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, come interpretato dall'art. 18 comma 12
D.L. n. 98/2011.
In sintesi, il giudice di legittimità, in ragione del principio di universalizzazione della tutela previdenziale assicurativa, cui risponde la creazione della Gestione
Separata, finalizzata a estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle atti- vità non coperti da altre forme di assicurazione obbligatoria, ha ritenuto che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata, che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, L. n.
335 del 1995, per come chiarito dalla norma di interpretazione autentica, è quella correlata a un obbligo di iscrizione e di versamento a una gestione di ca- tegoria, suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale, cioè – nella fattispecie – il contributo soggettivo.
9. Per le considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata con l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. L'appellante va tuttavia condannato al paga- mento della somma di € 5.334,00 per contributi, di € 3.200,40 a titolo di san- zioni ex art. 116 c. 8 lett. b, ed € 635,25 per interessi di mora ex art. 116, c. 9,
l.n. 388/2000, oltre le ulteriori somme aggiuntive medio tempore maturate e maturande.
10. Le spese di entrambi i gradi vanno compensate per intero tra le parti, in considerazione dell'accoglimento parziale (e della statuizione di compensazio- ne contenuta nella sentenza di primo grado, non censurata dall'appellato e dun- que non modificabile in peius per l'appellante).
P.Q.M.
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LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito Parte_1
n. 593 2021 00037988 51 000, annulla l'avviso di addebito opposto e condanna il predetto al pagamento pari a € 5.334,00 per contributi, € 3.200,40 a titolo di sanzioni ex art. 116 c. 8 lett. b, ed € 635,25 per interessi di mora ex art. 116, c.
9, l.n.388/2000, attualizzati alla data del 23.11.2021 oltre le ulteriori somme aggiuntive medio tempore maturate e maturande;
compensa le spese processuali di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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