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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 30.5.2025, promossa da:
RA GI e proseguita da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rappresentati e difesi, con mandato in calce al ricorso in
[...] Parte_4
riassunzione, dall'Avv. M. Soggia
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, con mandato in calce alla costituzione Controparte_1
di nuovo difensore, dall'Avv. F. Arigliano
Resistente
Oggetto: accertamento costituzione rapporto – rivendicazione crediti
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 13.5.2022, RA GI – premesso di aver partecipato ad un concorso indetto dalla in data 30.3.2017 per l'assunzione con contratto CP_1
a tempo determinato e part time di ausiliari/pulitori e di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, giusta contratto sottoscritto in data 22.4.2020, avente scadenza naturale al 22.7.2020 e poi prorogato senza soluzione di continuità sino al 31.12.2021, ma risolto anticipatamente in data 31.10.2021 stante la revoca dell'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione da parte dell' Brindisi - esponeva che, con Pt_5
comunicazione del 23.11.2021, aveva comunicato la volontà di avvalersi del diritto di precedenza.
Rappresentava che parte convenuta, in data 31.1.2022, lo aveva convocato per essere sottoposto alla visita medica preliminare all'assunzione e che, in data 1.2.2022, le parti avevano sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la mansione di ausiliare.
1 Precisava di non aver ricevuto copia di detto contratto, avendo avuto in consegna solo il badge con matricola 61636.
Soggiungeva che, nonostante l'assunzione fosse stata comunicata al locale centro per l'impiego e malgrado la costituzione in mora, non aveva mai espletato l'attività lavorativa.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Accertare la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato fra le parti decorrente dal l'1/2/2022 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire tutti gli emolumenti della retribuzione maturata a far data dalla sottoscrizione del contratto;
- Condannare (società unipersonale della ASL BRINDISI) Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Brindisi alla via Napoli n. 8, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore del sig. AG SE della somma dovuta a titolo di retribuzione anche differita dall'1/2/2022 con inquadramento nel livello A del CCNL Case di Cura Private Personale non medico”.
Si costituiva tardivamente la società convenuta che contestava in fatto ed in diritto gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21.4.2023, stante il decesso del ricorrente, il giudizio veniva dichiarato interrotto e poi riassunto, con memoria depositata in data 15.5.2023, da , Parte_1
e , quali eredi di RA GI. Parte_4 Parte_2 Parte_3
Espletata la prova richiesta nell'atto introduttivo del giudizio, all'odierna udienza la causa
è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi, sì come precisate- quanto ai ricorrenti- nelle note depositate in data
9.5.2025 ( “accertare la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato fra le parti decorrente dall'1/2/2022 e fino al giorno del decesso di RA GI avvenuto in data
09.10.2022 con inquadramento della categoria A del CCNl Case di Cura Private personale non medico Aiop, ed orario di lavoro part time a 18 ore settimanali;
condannare (società unipersonale della ASL BRINDISI) Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Brindisi alla via Napoli n. 8 anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore degli eredi di RA GI della somma dovuta a titolo di retribuzione anche differita dall'1/2/2022 al 09.10.2022”).
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, l'istante non ha chiesto che fosse ordinata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società convenuta, alla quale
2 pacificamente sono applicabili i principi già espressi dal Tribunale in controversie aventi ad oggetto la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (tra le tante, sentenza n. 1/2024).
Ha chiesto invece che, previo accertamento dell'esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, concluso in data 1.2.2022, parte resistente fosse condannata al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate (circoscritte poi a quello relative al periodo febbraio 2022/ottobre 2022, stante il decesso dell'originario ricorrente) anche a titolo di risarcimento del danno.
Tanto precisato, reputa il Tribunale che molteplici elementi – unitamente valutatati - depongano in favore della prospettazione attorea.
In primo luogo, assume valore dirimente il contenuto della documentazione depositata in data 3.4.2023 da parte ricorrente: trattasi della certificazione risultante al centro per l'impiego di Brindisi, allegata alla mail proveniente da Arpal Puglia, dalla quale si evince che in data 2.2.2022 parte convenuta ha comunicato l'inizio di un rapporto lavorativo, avente medesima decorrenza e con “rapporto datafine:0” (dicitura indicativa dell'assenza di un termine al suddetto contratto), per 18 ore settimanali.
Parte convenuta non ha formulato alcuna specifica deduzione in ordine al contenuto di detta documentazione che, come noto, presuppone che il rapporto di lavoro sia dichiarato dal datore nel rispetto dei termini previsti dal decreto interministeriale del 30.10.2007.
Elementi a sostegno della pretesa attorea sono poi evincibili dalle dichiarazioni rese dai testi escussi ( e ) che hanno confermato le circostanze indicate in ricorso;
Tes_1 Tes_2
in particolare hanno riferito che, in data 1.2.2022, i lavoratori già in precedenza assunti a tempo determinato (e collocati sino alla posizione n. 53 dell'elenco relativo al bando del
30.3.2017), ivi compreso RA GI, si trovavano presso la sede della società per sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 18 ore settimanali;
che in detta circostanza nessuno dei testi aveva ricevuto copia del contratto di lavoro, ma solo il badge marcatempo (come allegato in ricorso in relazione alla posizione dell'originario ricorrente), iniziando a svolgere l'attività lavorativa per la quale erano stati assunti dal giorno successivo.
Il contributo orale fornito dai testi escussi – unitamente valutato alla predetta documentazione nonché alla copia del badge (avente numero di matricola diverso rispetto a quello consegnato al de cuius in occasione dell'instaurazione del rapporto a tempo determinato) - induce a ritenere adeguatamente provato il fatto costituivo della pretesa risarcitoria (unica domanda per cui è ravvisabile un concreto ed attuale interesse ad agire),
3 ovvero l'avvenuta instaurazione, per volontà delle parti, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per 18 ore e per la mansione di ausiliare, con inquadramento nella cat. A
CCNL Case di cura Private (medesimo inquadramento già peraltro riconosciuto, per le stesse mansioni, in occasione della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato- cfr doc. allegata al fascicolo di parte ricorrente), stante altresì l'assenza di elementi di fatto – non dedotti dalla convenuta né in fase stragiudiziale (nonostante la costituzione in mora) né nell'ambito del presente giudizio - che possano condurre a differenti conclusioni.
A tanto consegue, accertato l'inadempimento contrattuale addebitale alla società convenuta, l'accoglimento della domanda tesa ad ottenere, a titolo di danno patrimoniale, una somma da parametrare alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se la società convenuta avesse regolarmente dato corso al rapporto di lavoro.
L'importo complessivamente dovuto, a tal titolo, può essere quantificato tenuto conto della retribuzione base riconosciuta in favore del lavoratore per le medesime mansioni e per lo stesso livello di inquadramento (cfr. buste paga in atti), decurtata della metà (atteso che il precedente rapporto era stato instaurato per 36 ore, a fronte delle 18 relative a quello per cui è causa) e moltiplicata per 9 mensilità (ovvero per il periodo intercorrente tra febbraio 2022 e ottobre 2022, epoca del decesso del ricorrente).
Parte convenuta va dunque condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di
€ 6300,00.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore del decisum- segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da RA GI e proseguita da
, , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
così provvede: Controparte_1
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 6300,00, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2600,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore costituito dei ricorrenti.
Brindisi, 30.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 30.5.2025, promossa da:
RA GI e proseguita da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rappresentati e difesi, con mandato in calce al ricorso in
[...] Parte_4
riassunzione, dall'Avv. M. Soggia
Ricorrente
C O N T R O
rappresentata e difesa, con mandato in calce alla costituzione Controparte_1
di nuovo difensore, dall'Avv. F. Arigliano
Resistente
Oggetto: accertamento costituzione rapporto – rivendicazione crediti
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 13.5.2022, RA GI – premesso di aver partecipato ad un concorso indetto dalla in data 30.3.2017 per l'assunzione con contratto CP_1
a tempo determinato e part time di ausiliari/pulitori e di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, giusta contratto sottoscritto in data 22.4.2020, avente scadenza naturale al 22.7.2020 e poi prorogato senza soluzione di continuità sino al 31.12.2021, ma risolto anticipatamente in data 31.10.2021 stante la revoca dell'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione da parte dell' Brindisi - esponeva che, con Pt_5
comunicazione del 23.11.2021, aveva comunicato la volontà di avvalersi del diritto di precedenza.
Rappresentava che parte convenuta, in data 31.1.2022, lo aveva convocato per essere sottoposto alla visita medica preliminare all'assunzione e che, in data 1.2.2022, le parti avevano sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la mansione di ausiliare.
1 Precisava di non aver ricevuto copia di detto contratto, avendo avuto in consegna solo il badge con matricola 61636.
Soggiungeva che, nonostante l'assunzione fosse stata comunicata al locale centro per l'impiego e malgrado la costituzione in mora, non aveva mai espletato l'attività lavorativa.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Accertare la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato fra le parti decorrente dal l'1/2/2022 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire tutti gli emolumenti della retribuzione maturata a far data dalla sottoscrizione del contratto;
- Condannare (società unipersonale della ASL BRINDISI) Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Brindisi alla via Napoli n. 8, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore del sig. AG SE della somma dovuta a titolo di retribuzione anche differita dall'1/2/2022 con inquadramento nel livello A del CCNL Case di Cura Private Personale non medico”.
Si costituiva tardivamente la società convenuta che contestava in fatto ed in diritto gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21.4.2023, stante il decesso del ricorrente, il giudizio veniva dichiarato interrotto e poi riassunto, con memoria depositata in data 15.5.2023, da , Parte_1
e , quali eredi di RA GI. Parte_4 Parte_2 Parte_3
Espletata la prova richiesta nell'atto introduttivo del giudizio, all'odierna udienza la causa
è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi, sì come precisate- quanto ai ricorrenti- nelle note depositate in data
9.5.2025 ( “accertare la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato fra le parti decorrente dall'1/2/2022 e fino al giorno del decesso di RA GI avvenuto in data
09.10.2022 con inquadramento della categoria A del CCNl Case di Cura Private personale non medico Aiop, ed orario di lavoro part time a 18 ore settimanali;
condannare (società unipersonale della ASL BRINDISI) Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Brindisi alla via Napoli n. 8 anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento in favore degli eredi di RA GI della somma dovuta a titolo di retribuzione anche differita dall'1/2/2022 al 09.10.2022”).
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nel caso di specie, l'istante non ha chiesto che fosse ordinata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società convenuta, alla quale
2 pacificamente sono applicabili i principi già espressi dal Tribunale in controversie aventi ad oggetto la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (tra le tante, sentenza n. 1/2024).
Ha chiesto invece che, previo accertamento dell'esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, concluso in data 1.2.2022, parte resistente fosse condannata al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate (circoscritte poi a quello relative al periodo febbraio 2022/ottobre 2022, stante il decesso dell'originario ricorrente) anche a titolo di risarcimento del danno.
Tanto precisato, reputa il Tribunale che molteplici elementi – unitamente valutatati - depongano in favore della prospettazione attorea.
In primo luogo, assume valore dirimente il contenuto della documentazione depositata in data 3.4.2023 da parte ricorrente: trattasi della certificazione risultante al centro per l'impiego di Brindisi, allegata alla mail proveniente da Arpal Puglia, dalla quale si evince che in data 2.2.2022 parte convenuta ha comunicato l'inizio di un rapporto lavorativo, avente medesima decorrenza e con “rapporto datafine:0” (dicitura indicativa dell'assenza di un termine al suddetto contratto), per 18 ore settimanali.
Parte convenuta non ha formulato alcuna specifica deduzione in ordine al contenuto di detta documentazione che, come noto, presuppone che il rapporto di lavoro sia dichiarato dal datore nel rispetto dei termini previsti dal decreto interministeriale del 30.10.2007.
Elementi a sostegno della pretesa attorea sono poi evincibili dalle dichiarazioni rese dai testi escussi ( e ) che hanno confermato le circostanze indicate in ricorso;
Tes_1 Tes_2
in particolare hanno riferito che, in data 1.2.2022, i lavoratori già in precedenza assunti a tempo determinato (e collocati sino alla posizione n. 53 dell'elenco relativo al bando del
30.3.2017), ivi compreso RA GI, si trovavano presso la sede della società per sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 18 ore settimanali;
che in detta circostanza nessuno dei testi aveva ricevuto copia del contratto di lavoro, ma solo il badge marcatempo (come allegato in ricorso in relazione alla posizione dell'originario ricorrente), iniziando a svolgere l'attività lavorativa per la quale erano stati assunti dal giorno successivo.
Il contributo orale fornito dai testi escussi – unitamente valutato alla predetta documentazione nonché alla copia del badge (avente numero di matricola diverso rispetto a quello consegnato al de cuius in occasione dell'instaurazione del rapporto a tempo determinato) - induce a ritenere adeguatamente provato il fatto costituivo della pretesa risarcitoria (unica domanda per cui è ravvisabile un concreto ed attuale interesse ad agire),
3 ovvero l'avvenuta instaurazione, per volontà delle parti, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per 18 ore e per la mansione di ausiliare, con inquadramento nella cat. A
CCNL Case di cura Private (medesimo inquadramento già peraltro riconosciuto, per le stesse mansioni, in occasione della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato- cfr doc. allegata al fascicolo di parte ricorrente), stante altresì l'assenza di elementi di fatto – non dedotti dalla convenuta né in fase stragiudiziale (nonostante la costituzione in mora) né nell'ambito del presente giudizio - che possano condurre a differenti conclusioni.
A tanto consegue, accertato l'inadempimento contrattuale addebitale alla società convenuta, l'accoglimento della domanda tesa ad ottenere, a titolo di danno patrimoniale, una somma da parametrare alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se la società convenuta avesse regolarmente dato corso al rapporto di lavoro.
L'importo complessivamente dovuto, a tal titolo, può essere quantificato tenuto conto della retribuzione base riconosciuta in favore del lavoratore per le medesime mansioni e per lo stesso livello di inquadramento (cfr. buste paga in atti), decurtata della metà (atteso che il precedente rapporto era stato instaurato per 36 ore, a fronte delle 18 relative a quello per cui è causa) e moltiplicata per 9 mensilità (ovvero per il periodo intercorrente tra febbraio 2022 e ottobre 2022, epoca del decesso del ricorrente).
Parte convenuta va dunque condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di
€ 6300,00.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore del decisum- segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da RA GI e proseguita da
, , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
così provvede: Controparte_1
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 6300,00, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2600,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore costituito dei ricorrenti.
Brindisi, 30.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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