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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1385 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 1407 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Carlo de Marchis e dall'avv. Flaminia Agostinelli e domiciliato presso lo studio dell'avv. de Marchis in Roma viale Angelico n. 38 Appellante/Appellato
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Maurilio Prioreschi e dall'avv. Claudia Prioreschi e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Giuseppe Mazzini n. 88 Appellata/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1534/2022 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 13/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 17/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver prestato attività lavorativa con Parte_1 mansioni di autista in favore di dal 08/06/2012 all'11/03/2017, pur Controparte_1 essendo stato formalizzato il rapporto alle dipendenze di svariate cooperative succedutesi nel tempo, e dedotto di essere creditore di somme dovute a titolo di differenze retributive e TFR, ha agito in giudizio contro l'indicata società rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dall'8 giugno 2012 all'11 marzo 2017 o altre date di giustizia;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1
all'inquadramento al 4° livello del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica e,
[...] comunque, condannare la società al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma di € 33.238,29 come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso ovvero, in via subordinata, ritenuta l'insufficienza del compenso pattuito, condannare la società convenuta al pagamento della medesima somma indicata nel conteggio o altra di giustizia di giustizia anche in via equitativa ai sensi del comma 772 della legge 296/06. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali come per legge”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Tivoli ha così statuito: “
1. Controparte_1 dichiara che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal periodo 8.6.2012-28.2.2015 e dal 18.9.2016 all'11.3.2017 con mansioni di autista di cui al IV livello CCNL applicato dalla resistente e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 4158,43 per il periodo 8.6.2012-28.2.2015 a titolo di retribuzione diretta e differita nonché trattamento di fine rapporto (quest'ultimo pari ad
€ 3686,84) nonché della somma di € 32,468,64 a titolo di retribuzione diretta e differita nonché trattamento di fine rapporto ( quest'ultimo pari ad €1922,48) per il periodo dal 18.9.2016 all'11.3.2017 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo come specificato in motivazione salvo il beneficium excussionis delle società datrici di lavoro formali del ricorrente in sede esecutiva in favore della 2. condanna la Controparte_1 parte ricorrente a corrispondere alla parte resistente la somma di € 1.243,99 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3. compensa per un terzo le spese di lite;
4. condanna la resistente alla rifusione dei due terzi delle spese di lite, che liquida, per detta Controparte_1 frazione, in complessivi € 2.539,34 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
5. pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico della parte resistente”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di nullità del ricorso;
b) infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4 lett. d), legge n. 183/2010; c) non genuini i contratti di appalto stipulati dalla società convenuta con le singole cooperative;
d) fondata la domanda del ricorrente con riguardo ai periodi 08/06/2012-28/02/2015 e 18/09/2016-11/03/2017, con conseguente diritto al pagamento delle somme di € 4.158,43 per il primo periodo e di € 32.468,64 per il secondo periodo, fermo restando il beneficium excussionis in favore della società resistente in ragione dei rapporti di appalto con le formali datrici di lavoro;
e) fondata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere dal ricorrente il pagamento dell'indennità preavviso, quantificata in € 1.243,99.
2 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1
(iscritto al R.G. 1385/2023), lamentando l'errata applicazione del beneficium excussionis e l'illegittima esclusione delle differenze retributive per il periodo dal 08/06/2012 al 28/02/2015. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. Avverso la medesima sentenza ha proposto tempestivo appello (iscritto al R.G. n. 1407/2023) - da qualificare, a seguito della intervenuta riunione dei procedimenti, come appello incidentale, trattandosi di impugnazione successiva alla prima (cfr. sul punto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12920 del 29/09/2000) - anche Controparte_1 lamentando l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010 e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice.
2.3. si è costituito in giudizio nel predetto procedimento R.G. Parte_1
n. 1407/2023, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.4. Disposta la riunione dei due procedimenti, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che non risultano impugnate da parte di chi ne aveva interesse la statuizione di rigetto della eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, la pronuncia di condanna dell'originaria parte ricorrente al pagamento della somma di € 1.243,99 a titolo di indennità di preavviso, e la statuizione di rigetto della domanda con riferimento al periodo di lavoro dal 28/02/2015 al 18/09/2015, ragion per cui tali questioni, non essendo devolute alla cognizione della Corte, non sono suscettibili di essere poste ulteriormente in discussione in questa sede.
3.1. Nel merito, ragioni di logica espositiva e di trattazione della causa impongono di esaminare in primo luogo l'appello proposto da Controparte_1
4. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale censura la gravata sentenza per errata interpretazione dell'art. 32 legge n. 183/2010, sostenendo, in sintesi, che: i) la sentenza è palesemente erronea laddove non ha applicato l'art. 32 legge n. 183/2010 all'asserito rapporto di lavoro del resistente;
ii) a detta del Tribunale, infatti, nessuna decadenza sarebbe maturata per l'assenza di un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la società avrebbe dovuto inviare ad un lavoratore di un'altra società la comunicazione di recesso, anzi, ben 5 distinti datori di lavoro;
iii) il lavoratore non ha mai impugnato formalmente alcuno di tali rapporti né la relativa cessazione, se non con missiva del 24/05/2017, ben oltre i sessanta giorni previsti dalla legge rispetto alla cessazione dell'ultimo contratto risalente al 31/12/2016; iv) la sentenza è tanto più in errore laddove si consideri che si trattava di rapporti di lavoro in ogni caso a tempo determinato: infatti, la Suprema Corte ha confermato che il termine di decadenza decorre dallo spirare del termine previsto per la cessazione del rapporto nel contratto di assunzione.
4.1. Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione di decadenza proposta dalla società in primo grado, ha osservato che “nel caso di specie non vi sia stato alcun recesso/licenziamento intimato dalle imprese formalmente datrici di lavoro, di talché non si ritiene che la formulazione della let d richiamata dalla resistente imponga il rispetto dei termini di decadenza di cui al primo comma dell'art 32 soltanto perché si chiede l'accertamento del
3 rapporto di lavoro nei confronti della resistente al fine di ottenere il soddisfacimento dei propri crediti retributivi” e, previo richiamo a pronunce della Suprema Corte, ha affermato che “Nel caso di specie alla luce delle considerazioni sopra riportate integralmente condivise e dell'assenza di un atto di recesso del rapporto, quindi, seppure l'ultimo contratto con la cooperativa datrice di lavoro era cessato il 21 dicembre 2016 e la messa in mora era del 24 maggio 2017, nessuna decadenza può ritenersi essere maturata”.
4.2. Tale conclusione risulta in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione, che anche in epoca recente ha avuto modo di ribadire che: I) “Il licenziamento intimato dall'appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l'operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, con riguardo all'azione, volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024); II) “L'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 - prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11901 del 03/05/2024).
4.3. Con le richiamate pronunce la Suprema Corte ha affermato in particolare che: i) come si evince da tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il legislatore individua sempre il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza con riguardo al momento finale della fattispecie, della quale il lavoratore intenda contestare la legittimità, ragion per cui per razionale coerenza anche “interna” alla complessiva disposizione, pure l'ipotesi di cui alla lettera d) deve essere intesa nel medesimo senso;
ii) tuttavia, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto, datore di lavoro formale, solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
in altri termini, il dies a quo va individuato nel momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro;
ii) in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare;
iii) ove l'appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (come novellato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010), mentre l'azione di
4 costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza.
4.4. La gravata sentenza, che ha applicato i riportati principi escludendo che nel caso che occupa si sia verificata alcuna decadenza (non essendo intervenuto alcun atto di recesso/licenziamento né tantomeno un atto scritto dell'appaltante di negazione della titolarità del rapporto), appare, pertanto, corretta e condivisibile, e va confermata sul punto.
4.5. Il primo motivo di impugnazione (incidentale) è, dunque, infondato.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo dell'appello incidentale, che censura la gravata sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo, in particolare, che: i) il primo giudice ha accolto il ricorso sulla base delle dichiarazioni rese da due testimoni che hanno contenziosi in corso con la società, senza indicare i motivi per i quali tali testi sarebbero più attendibili rispetto a quelli della parte convenuta;
ii) sono state, inoltre, ignorate le produzioni documentali della società, che attestavano i regolari pagamenti alle cooperative dei servizi di appalto e la regolarità della documentazione contributiva;
iii) è emerso, in definitiva, che le cooperative lavoravano anche per altri committenti, mentre l'appellato ha lavorato anche in altre unità produttive, ed ha proseguito l'attività presso cooperative anche dopo l'interruzione del rapporto di lavoro con la società appellante;
egli indossava un cartellino della cooperativa mentre non è emerso alcuna prova di assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'appaltante, anzi è emerso come la cooperativa utilizzasse il proprio personale.
5.1. Il giudice di prime cure, premesso che tra e le società che avevano Controparte_1 rivestito il ruolo di formali datrici di lavoro dell'odierno appellato era intercorso un contratto di appalto per il servizio di facchinaggio e trasporto, ed evidenziato che l'onere della prova della esistenza dei requisiti di liceità dell'appalto grava sul datore di lavoro, ha ritenuto raggiunta la prova circa l'effettivo utilizzo delle prestazioni del lavoratore ad opera della società appellante e, quindi, circa la non genuinità dell'appalto, alla stregua delle seguenti argomentazioni: a) dalle testimonianze acquisite si evince chiaramente come il ricorrente abbia sempre utilizzato per lo svolgimento delle proprie mansioni mezzi e strumenti di proprietà della CP_1
e, soprattutto, che le cooperative non hanno mai svolto alcuna attività di direzione
[...]
o coordinamento dell'attività degli addetti, essendosi limitate a gestire gli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro;
b) con riferimento a tale aspetto, l'assunto della società, secondo cui presso ciascuna delle sedi di operatività dell'appalto vi sarebbe stato un referente della cooperativa destinato a coordinare gli addetti, non ha trovato riscontro neppure nelle testimonianze rese dai testimoni della medesima società, essendo piuttosto emerso come solo per le buste paga, e non sempre da solo ma talvolta con il titolare della committente, si recasse dai lavoratori un referente della cooperativa;
c) i testi di parte ricorrente, le cui deposizioni sono apparse attendibili e non in contrasto con quelle dei testimoni della società, che anzi ne hanno confermato alcuni aspetti, hanno tutti riferito che le direttive sulla concreta prestazione lavorativa venivano fornite dai responsabili della società medesima.
5.2. Trattasi di argomentazioni che trovano pieno riscontro, a giudizio della Corte, nelle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado.
5 5.3. Difatti, da tali dichiarazioni si evince che: i) l'appellato, che svolgeva mansioni di autista e lavoro in cantina, osservava un orario di lavoro uguale a quello dei lavoratori della (teste , teste ); ii) le Controparte_1 Testimone_1 Tes_2 direttive venivano impartite a tutti i lavoratori da e , Persona_1 Persona_2 responsabili della società e mai da responsabili delle cooperative Controparte_1
(teste , teste ); iii) era il che faceva firmare le buste paga ai Tes_1 Tes_2 Per_1 lavoratori mentre qualcuno della cooperativa a volte consegnava gli assegni (teste
, teste ); iv) i lavoratori non hanno mai indossato cartellini Tes_1 Tes_2 riconducibili alle cooperative, in qualche caso il cartellino della (teste CP_1
). Tes_1
5.4. L'affermazione della società appellante, secondo cui i testimoni della originaria parte ricorrente sarebbero inattendibili, è destituita di fondamento.
5.5. Da un lato, difatti, la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne ex ante la capacità a testimoniare (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 33536 del 15/11/2022); d'altro canto, le dichiarazioni testimoniali sopra riportate, oltre ad essere coerenti ed intrinsecamente credibili, non sono state smentite dai testimoni dell'originaria parte convenuta.
5.6. Difatti, il teste , legale rappresentante di una delle cooperative Testimone_3 appaltatrici presso la il quale tra l'altro ha persino negato di conoscere Controparte_1 il ha confermato di non essersi recato personalmente presso la sede della Pt_1 predetta società, ove si recavano unicamente suoi collaboratori per portare le buste paga agli operai, ed ha riferito altresì che le richieste di ferie venivano comunicate dai lavoratori alla cooperativa, ma anche alla il che dimostra la gestione diretta CP_1 del personale operata dalla società.
5.7. Inoltre, il teste impiegato della presso l'ufficio Testimone_4 Controparte_1 amministrativo, ha confermato che il lavorava come autista ed ha precisato di Pt_1 non ricordare che il personale delle cooperative si recasse sul luogo di lavoro per impartire direttive ai lavoratori, bensì soltanto per consegnare le buste paga.
5.8. Dunque, non può certo dirsi, a fronte di un tale quadro probatorio, rispetto al quale pressoché nulla è la rilevanza probatoria dei documenti richiamati dal gravame, che la abbia fornito prova della genuinità dell'appalto e, dunque, della Controparte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato unicamente tra il lavoratore e le singole cooperative.
5.9. L'appello proposto da deve, pertanto, essere rigettato, per tutte le Controparte_1 ragioni sin qui esposte.
6. Muovendo ora alla disamina dell'appello principale proposto da Parte_1
, con il primo motivo di gravame il predetto lamenta la violazione ed errata
[...] applicazione del beneficium excussionis ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo in sintesi che: i) la sentenza appare gravemente erronea e lesiva del diritto dell'appellante nella parte in cui ha condannato la società appellata al pagamento delle differenze retributive in ragione dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti ma, al contempo, ha dichiarato sussistere il beneficium excussionis ai sensi del previgente art. 29 d.lgs. n. 276/2003, applicando così la richiamata norma nell'ambito di una accertata somministrazione irregolare di manodopera, ovvero in una fattispecie in cui essa non può trovare applicazione;
ii)
6 l'applicazione del beneficium excussionis è quindi del tutto erronea, oltre che in palese contraddizione con la motivazione e la restante parte del dispositivo della sentenza.
6.1. Il rilievo è certamente fondato.
6.2. L'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nel testo precedente le modifiche apportate dal d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49, prevedeva che
“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori…”.
6.3. Appare evidente che l'operatività del beneficio in questione presuppone necessariamente un lecito contratto di appalto, nell'ambito del quale, qualora il lavoratore agisca per far valere propri crediti nei confronti sia del committente che dell'appaltatore, il committente può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo.
6.4. Nel caso che occupa, diversamente, è stata accertata in primo grado e confermata in grado di appello la non genuinità dell'appalto, ragion per cui la richiamata norma non può trovare applicazione e la statuizione oggetto di impugnazione deve ritenersi, oltre che contraddittoria, anche errata.
6.5. Il primo motivo dell'appello principale deve, pertanto, ritenersi fondato, con conseguente accoglimento del gravame sul punto e riforma della sentenza di primo grado con esclusione del beneficium excussionis già concesso dal primo giudice.
7. Il secondo motivo dell'appello principale proposto da Parte_1 lamenta l'errata esclusione delle differenze retributive dovute per straordinario e mensilità aggiuntive per il periodo 08/06/2012-28/02/2015, sostenendo, in particolare, che: i) il primo giudice, a fronte di un accertamento di differenze dovute per tale periodo di lavoro, pari ad € 40.159,29, sulla base dell'orario accertato in causa ed indicato dal Tribunale nel quesito posto al c.t.u., ha escluso il riconoscimento per intero di tale somma, affermando che per tale periodo parte appellante non avesse rivendicato il lavoro straordinario;
ii) la motivazione della sentenza è erronea e illegittima, atteso che l'appellante aveva correttamente dedotto in ricorso e articolato prova dell'orario di lavoro straordinario, esattamente dalle 5,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì: la circostanza che nei conteggi allegati al ricorso non fossero state quantificate le differenze retributive a titolo di lavoro straordinario non è quindi
7 dirimente, atteso che lo svolgimento di lavoro straordinario è stato dedotto e la domanda di condanna di cui al ricorso è stata articolata per l'importo dei conteggi
“ovvero per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”; iii) l'appellante, avendo dedotto e articolato prova sull'orario di lavoro anche straordinario – effettivamente accertato in giudizio – ha diritto al suo riconoscimento anche per il periodo dal 08/02/2012 al 28/02/2015 nella misura in cui è stato quantificato dal c.t.u., ovvero nella misura di € 35.661,04; iv) la sentenza impugnata è altresì erronea e lesiva dei diritti dell'appellante nella misura in cui, sempre per il periodo dal 08/06/2012 al 28/02/2015, non ha nemmeno riconosciuto le differenze retributive per tredicesima e quattordicesima mensilità, quantificate dal CTU in complessivi € 6.993,37 (cfr.
“retribuzione differita” tabella pag. 19 della perizia): sul punto la sentenza impugnata ha completamente omesso qualsiasi osservazione.
7.1. Sul punto, il giudice di prime cure ha ritenuto che: a) l'orario di lavoro è stato individuato dai testimoni nel lasso temporale tra le 5,00 e le 18,00, mentre non vi è prova di svolgimento di attività lavorativa nella giornata del sabato;
b) spetta, quindi, al lavoratore la somma di € 4.158,43 per il periodo 08/06/2012-28/02/2015 a titolo di retribuzione diretta e differita nonché di trattamento di fine rapporto, non avendo il ricorrente domandato somme a titolo di lavoro straordinario per tale periodo, nonché la somma di € 32.468,64 a titolo di retribuzione diretta e differita nonché trattamento di fine rapporto per il periodo dal 18/09/2016 all'11/03/2017 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
7.2. Il giudice di prime cure, in definitiva, ha ritenuto di non condannare la società convenuta anche al pagamento delle somme quantificate del c.t.u. a titolo di straordinario per il primo periodo, perché tali somme non avevano formato oggetto della domanda proposta dal lavoratore con il ricorso.
7.3. Invero, dalla lettura del ricorso di primo grado si evince con chiarezza che il pur avendo dedotto (capitolo 8.) di aver osservato un orario di lavoro “dalle Pt_1 ore 5.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 7.30 alle 13.00”, ha formulato la domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario con riferimento specifico al solo periodo 18/09/2016-11/03/2017, affermando (capitolo 13.) di essere “creditore della somma di € 5.296,69 a titolo di straordinario in relazione al periodo da settembre 2016 al luglio 2017 risultante da dischi cronotachigrafi, e comunque come indicato nell'allegato conteggio analitico”.
7.4. In altri termini, petitum e causa petendi erano ben individuati nel ricorso, e la richiesta delle differenze retributive a titolo di straordinario, circoscritta al solo secondo periodo, era altresì suffragata dal prospetto dei conteggi, che sul punto è del tutto congruente, poiché gli importi a titolo di straordinario vengono calcolati unicamente con riguardo agli anni 2016 e 2017 (cfr. all. 9 al ricorso di primo grado).
7.5. Non può, dunque, invocarsi, come auspicato dal gravame, una diversa quantificazione o specificazione della pretesa, poiché in tal caso si è in presenza proprio di una nuova causa petendi, introdotta in corso di causa all'esito dell'istruttoria e della c.t.u., e, pertanto, di una domanda nuova, in quanto tale inammissibile.
7.6. Diversamente, sono certamente dovute per il primo periodo le mensilità aggiuntive, che il primo giudice ha escluso senza darne ragione, oltretutto riconoscendole per il secondo periodo: dette mensilità sono state quantificate dal c.t.u.
– in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto – in € 3.833,43 per tredicesima ed
€ 3.159,84 per quattordicesima, per un totale di € 6.993,27.
8 7.7. Pertanto, all'appellante principale spetta, oltre all'importo di € 4.158,43 già liquidato in primo grado, anche la ulteriore somma di € 6.993,27, per un importo complessivo di € 11.151,70, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo.
8. In definitiva, l'appello incidentale proposto da deve essere rigettato, Controparte_1 mentre va accolto l'appello principale proposto da , con Parte_1 conseguente riforma parziale, nei termini sopra indicati, della sentenza di primo grado, nel resto confermata.
9. Ferma la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio, condividendosi sul punto le argomentazioni del Tribunale, le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla delle condizioni processuali richieste dall'art. Controparte_1
13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da e, in accoglimento dell'appello Controparte_1 proposto da ed in parziale riforma della gravata sentenza, Parte_1 nel resto confermata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della maggior somma di € 11.151,70 in luogo di € 4.158,43 per il Parte_1 periodo 08/06/2012-28/02/2015 a titolo di retribuzione diretta e differita nonché trattamento di fine rapporto (quest'ultimo pari ad € 3.686,84), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, escluso il beneficium excussionis già concesso in prime cure in favore della Condanna Controparte_1 Controparte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite del doppio grado Parte_1 di giudizio che, ferma la compensazione per un terzo delle spese del primo giudizio, liquida per il primo grado complessivamente in € 4.800,00 e per il secondo grado in € 3.600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo del Controparte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
9
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1385 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, cui è riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n. 1407 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Carlo de Marchis e dall'avv. Flaminia Agostinelli e domiciliato presso lo studio dell'avv. de Marchis in Roma viale Angelico n. 38 Appellante/Appellato
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Maurilio Prioreschi e dall'avv. Claudia Prioreschi e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Giuseppe Mazzini n. 88 Appellata/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1534/2022 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 13/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 17/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , premesso di aver prestato attività lavorativa con Parte_1 mansioni di autista in favore di dal 08/06/2012 all'11/03/2017, pur Controparte_1 essendo stato formalizzato il rapporto alle dipendenze di svariate cooperative succedutesi nel tempo, e dedotto di essere creditore di somme dovute a titolo di differenze retributive e TFR, ha agito in giudizio contro l'indicata società rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dall'8 giugno 2012 all'11 marzo 2017 o altre date di giustizia;
2. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1
all'inquadramento al 4° livello del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica e,
[...] comunque, condannare la società al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma di € 33.238,29 come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore
o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso ovvero, in via subordinata, ritenuta l'insufficienza del compenso pattuito, condannare la società convenuta al pagamento della medesima somma indicata nel conteggio o altra di giustizia di giustizia anche in via equitativa ai sensi del comma 772 della legge 296/06. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre spese generali come per legge”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Tivoli ha così statuito: “
1. Controparte_1 dichiara che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dal periodo 8.6.2012-28.2.2015 e dal 18.9.2016 all'11.3.2017 con mansioni di autista di cui al IV livello CCNL applicato dalla resistente e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 4158,43 per il periodo 8.6.2012-28.2.2015 a titolo di retribuzione diretta e differita nonché trattamento di fine rapporto (quest'ultimo pari ad
€ 3686,84) nonché della somma di € 32,468,64 a titolo di retribuzione diretta e differita nonché trattamento di fine rapporto ( quest'ultimo pari ad €1922,48) per il periodo dal 18.9.2016 all'11.3.2017 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo come specificato in motivazione salvo il beneficium excussionis delle società datrici di lavoro formali del ricorrente in sede esecutiva in favore della 2. condanna la Controparte_1 parte ricorrente a corrispondere alla parte resistente la somma di € 1.243,99 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
3. compensa per un terzo le spese di lite;
4. condanna la resistente alla rifusione dei due terzi delle spese di lite, che liquida, per detta Controparte_1 frazione, in complessivi € 2.539,34 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
5. pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico della parte resistente”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di nullità del ricorso;
b) infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 4 lett. d), legge n. 183/2010; c) non genuini i contratti di appalto stipulati dalla società convenuta con le singole cooperative;
d) fondata la domanda del ricorrente con riguardo ai periodi 08/06/2012-28/02/2015 e 18/09/2016-11/03/2017, con conseguente diritto al pagamento delle somme di € 4.158,43 per il primo periodo e di € 32.468,64 per il secondo periodo, fermo restando il beneficium excussionis in favore della società resistente in ragione dei rapporti di appalto con le formali datrici di lavoro;
e) fondata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere dal ricorrente il pagamento dell'indennità preavviso, quantificata in € 1.243,99.
2 2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1
(iscritto al R.G. 1385/2023), lamentando l'errata applicazione del beneficium excussionis e l'illegittima esclusione delle differenze retributive per il periodo dal 08/06/2012 al 28/02/2015. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
2.2. Avverso la medesima sentenza ha proposto tempestivo appello (iscritto al R.G. n. 1407/2023) - da qualificare, a seguito della intervenuta riunione dei procedimenti, come appello incidentale, trattandosi di impugnazione successiva alla prima (cfr. sul punto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12920 del 29/09/2000) - anche Controparte_1 lamentando l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010 e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice.
2.3. si è costituito in giudizio nel predetto procedimento R.G. Parte_1
n. 1407/2023, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
2.4. Disposta la riunione dei due procedimenti, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che non risultano impugnate da parte di chi ne aveva interesse la statuizione di rigetto della eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, la pronuncia di condanna dell'originaria parte ricorrente al pagamento della somma di € 1.243,99 a titolo di indennità di preavviso, e la statuizione di rigetto della domanda con riferimento al periodo di lavoro dal 28/02/2015 al 18/09/2015, ragion per cui tali questioni, non essendo devolute alla cognizione della Corte, non sono suscettibili di essere poste ulteriormente in discussione in questa sede.
3.1. Nel merito, ragioni di logica espositiva e di trattazione della causa impongono di esaminare in primo luogo l'appello proposto da Controparte_1
4. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante incidentale censura la gravata sentenza per errata interpretazione dell'art. 32 legge n. 183/2010, sostenendo, in sintesi, che: i) la sentenza è palesemente erronea laddove non ha applicato l'art. 32 legge n. 183/2010 all'asserito rapporto di lavoro del resistente;
ii) a detta del Tribunale, infatti, nessuna decadenza sarebbe maturata per l'assenza di un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la società avrebbe dovuto inviare ad un lavoratore di un'altra società la comunicazione di recesso, anzi, ben 5 distinti datori di lavoro;
iii) il lavoratore non ha mai impugnato formalmente alcuno di tali rapporti né la relativa cessazione, se non con missiva del 24/05/2017, ben oltre i sessanta giorni previsti dalla legge rispetto alla cessazione dell'ultimo contratto risalente al 31/12/2016; iv) la sentenza è tanto più in errore laddove si consideri che si trattava di rapporti di lavoro in ogni caso a tempo determinato: infatti, la Suprema Corte ha confermato che il termine di decadenza decorre dallo spirare del termine previsto per la cessazione del rapporto nel contratto di assunzione.
4.1. Il Tribunale, nel rigettare l'eccezione di decadenza proposta dalla società in primo grado, ha osservato che “nel caso di specie non vi sia stato alcun recesso/licenziamento intimato dalle imprese formalmente datrici di lavoro, di talché non si ritiene che la formulazione della let d richiamata dalla resistente imponga il rispetto dei termini di decadenza di cui al primo comma dell'art 32 soltanto perché si chiede l'accertamento del
3 rapporto di lavoro nei confronti della resistente al fine di ottenere il soddisfacimento dei propri crediti retributivi” e, previo richiamo a pronunce della Suprema Corte, ha affermato che “Nel caso di specie alla luce delle considerazioni sopra riportate integralmente condivise e dell'assenza di un atto di recesso del rapporto, quindi, seppure l'ultimo contratto con la cooperativa datrice di lavoro era cessato il 21 dicembre 2016 e la messa in mora era del 24 maggio 2017, nessuna decadenza può ritenersi essere maturata”.
4.2. Tale conclusione risulta in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione, che anche in epoca recente ha avuto modo di ribadire che: I) “Il licenziamento intimato dall'appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l'operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, con riguardo all'azione, volta alla costituzione o all'accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l'appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l'azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l'appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6266 del 08/03/2024); II) “L'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010 - il cui ambito applicativo comprendeva anche la somministrazione fino all'entrata in vigore dell'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 - prevede, per la proposizione della domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, un termine di decadenza che è applicabile ad ogni fenomeno interpositorio e decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11901 del 03/05/2024).
4.3. Con le richiamate pronunce la Suprema Corte ha affermato in particolare che: i) come si evince da tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il legislatore individua sempre il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza con riguardo al momento finale della fattispecie, della quale il lavoratore intenda contestare la legittimità, ragion per cui per razionale coerenza anche “interna” alla complessiva disposizione, pure l'ipotesi di cui alla lettera d) deve essere intesa nel medesimo senso;
ii) tuttavia, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto, datore di lavoro formale, solamente nel caso in cui vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
in altri termini, il dies a quo va individuato nel momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l'azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro;
ii) in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare;
iii) ove l'appaltatore/datore di lavoro formale assuma un licenziamento nei confronti di un lavoratore adibito ad un appalto, l'azione di impugnazione del provvedimento espulsivo, tesa a ripristinare il rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltatore, è soggetta al regime di decadenza dettato dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 (come novellato dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010), mentre l'azione di
4 costituzione di un rapporto di lavoro nei confronti dell'appaltante/utilizzatore, tesa ad accertare un uso fraudolento dell'appalto e un'interposizione fittizia di manodopera, non è assoggettata ad alcun termine di decadenza.
4.4. La gravata sentenza, che ha applicato i riportati principi escludendo che nel caso che occupa si sia verificata alcuna decadenza (non essendo intervenuto alcun atto di recesso/licenziamento né tantomeno un atto scritto dell'appaltante di negazione della titolarità del rapporto), appare, pertanto, corretta e condivisibile, e va confermata sul punto.
4.5. Il primo motivo di impugnazione (incidentale) è, dunque, infondato.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo dell'appello incidentale, che censura la gravata sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo, in particolare, che: i) il primo giudice ha accolto il ricorso sulla base delle dichiarazioni rese da due testimoni che hanno contenziosi in corso con la società, senza indicare i motivi per i quali tali testi sarebbero più attendibili rispetto a quelli della parte convenuta;
ii) sono state, inoltre, ignorate le produzioni documentali della società, che attestavano i regolari pagamenti alle cooperative dei servizi di appalto e la regolarità della documentazione contributiva;
iii) è emerso, in definitiva, che le cooperative lavoravano anche per altri committenti, mentre l'appellato ha lavorato anche in altre unità produttive, ed ha proseguito l'attività presso cooperative anche dopo l'interruzione del rapporto di lavoro con la società appellante;
egli indossava un cartellino della cooperativa mentre non è emerso alcuna prova di assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'appaltante, anzi è emerso come la cooperativa utilizzasse il proprio personale.
5.1. Il giudice di prime cure, premesso che tra e le società che avevano Controparte_1 rivestito il ruolo di formali datrici di lavoro dell'odierno appellato era intercorso un contratto di appalto per il servizio di facchinaggio e trasporto, ed evidenziato che l'onere della prova della esistenza dei requisiti di liceità dell'appalto grava sul datore di lavoro, ha ritenuto raggiunta la prova circa l'effettivo utilizzo delle prestazioni del lavoratore ad opera della società appellante e, quindi, circa la non genuinità dell'appalto, alla stregua delle seguenti argomentazioni: a) dalle testimonianze acquisite si evince chiaramente come il ricorrente abbia sempre utilizzato per lo svolgimento delle proprie mansioni mezzi e strumenti di proprietà della CP_1
e, soprattutto, che le cooperative non hanno mai svolto alcuna attività di direzione
[...]
o coordinamento dell'attività degli addetti, essendosi limitate a gestire gli aspetti amministrativi del rapporto di lavoro;
b) con riferimento a tale aspetto, l'assunto della società, secondo cui presso ciascuna delle sedi di operatività dell'appalto vi sarebbe stato un referente della cooperativa destinato a coordinare gli addetti, non ha trovato riscontro neppure nelle testimonianze rese dai testimoni della medesima società, essendo piuttosto emerso come solo per le buste paga, e non sempre da solo ma talvolta con il titolare della committente, si recasse dai lavoratori un referente della cooperativa;
c) i testi di parte ricorrente, le cui deposizioni sono apparse attendibili e non in contrasto con quelle dei testimoni della società, che anzi ne hanno confermato alcuni aspetti, hanno tutti riferito che le direttive sulla concreta prestazione lavorativa venivano fornite dai responsabili della società medesima.
5.2. Trattasi di argomentazioni che trovano pieno riscontro, a giudizio della Corte, nelle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado.
5 5.3. Difatti, da tali dichiarazioni si evince che: i) l'appellato, che svolgeva mansioni di autista e lavoro in cantina, osservava un orario di lavoro uguale a quello dei lavoratori della (teste , teste ); ii) le Controparte_1 Testimone_1 Tes_2 direttive venivano impartite a tutti i lavoratori da e , Persona_1 Persona_2 responsabili della società e mai da responsabili delle cooperative Controparte_1
(teste , teste ); iii) era il che faceva firmare le buste paga ai Tes_1 Tes_2 Per_1 lavoratori mentre qualcuno della cooperativa a volte consegnava gli assegni (teste
, teste ); iv) i lavoratori non hanno mai indossato cartellini Tes_1 Tes_2 riconducibili alle cooperative, in qualche caso il cartellino della (teste CP_1
). Tes_1
5.4. L'affermazione della società appellante, secondo cui i testimoni della originaria parte ricorrente sarebbero inattendibili, è destituita di fondamento.
5.5. Da un lato, difatti, la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne ex ante la capacità a testimoniare (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 33536 del 15/11/2022); d'altro canto, le dichiarazioni testimoniali sopra riportate, oltre ad essere coerenti ed intrinsecamente credibili, non sono state smentite dai testimoni dell'originaria parte convenuta.
5.6. Difatti, il teste , legale rappresentante di una delle cooperative Testimone_3 appaltatrici presso la il quale tra l'altro ha persino negato di conoscere Controparte_1 il ha confermato di non essersi recato personalmente presso la sede della Pt_1 predetta società, ove si recavano unicamente suoi collaboratori per portare le buste paga agli operai, ed ha riferito altresì che le richieste di ferie venivano comunicate dai lavoratori alla cooperativa, ma anche alla il che dimostra la gestione diretta CP_1 del personale operata dalla società.
5.7. Inoltre, il teste impiegato della presso l'ufficio Testimone_4 Controparte_1 amministrativo, ha confermato che il lavorava come autista ed ha precisato di Pt_1 non ricordare che il personale delle cooperative si recasse sul luogo di lavoro per impartire direttive ai lavoratori, bensì soltanto per consegnare le buste paga.
5.8. Dunque, non può certo dirsi, a fronte di un tale quadro probatorio, rispetto al quale pressoché nulla è la rilevanza probatoria dei documenti richiamati dal gravame, che la abbia fornito prova della genuinità dell'appalto e, dunque, della Controparte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato unicamente tra il lavoratore e le singole cooperative.
5.9. L'appello proposto da deve, pertanto, essere rigettato, per tutte le Controparte_1 ragioni sin qui esposte.
6. Muovendo ora alla disamina dell'appello principale proposto da Parte_1
, con il primo motivo di gravame il predetto lamenta la violazione ed errata
[...] applicazione del beneficium excussionis ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo in sintesi che: i) la sentenza appare gravemente erronea e lesiva del diritto dell'appellante nella parte in cui ha condannato la società appellata al pagamento delle differenze retributive in ragione dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti ma, al contempo, ha dichiarato sussistere il beneficium excussionis ai sensi del previgente art. 29 d.lgs. n. 276/2003, applicando così la richiamata norma nell'ambito di una accertata somministrazione irregolare di manodopera, ovvero in una fattispecie in cui essa non può trovare applicazione;
ii)
6 l'applicazione del beneficium excussionis è quindi del tutto erronea, oltre che in palese contraddizione con la motivazione e la restante parte del dispositivo della sentenza.
6.1. Il rilievo è certamente fondato.
6.2. L'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nel testo precedente le modifiche apportate dal d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49, prevedeva che
“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori…”.
6.3. Appare evidente che l'operatività del beneficio in questione presuppone necessariamente un lecito contratto di appalto, nell'ambito del quale, qualora il lavoratore agisca per far valere propri crediti nei confronti sia del committente che dell'appaltatore, il committente può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo.
6.4. Nel caso che occupa, diversamente, è stata accertata in primo grado e confermata in grado di appello la non genuinità dell'appalto, ragion per cui la richiamata norma non può trovare applicazione e la statuizione oggetto di impugnazione deve ritenersi, oltre che contraddittoria, anche errata.
6.5. Il primo motivo dell'appello principale deve, pertanto, ritenersi fondato, con conseguente accoglimento del gravame sul punto e riforma della sentenza di primo grado con esclusione del beneficium excussionis già concesso dal primo giudice.
7. Il secondo motivo dell'appello principale proposto da Parte_1 lamenta l'errata esclusione delle differenze retributive dovute per straordinario e mensilità aggiuntive per il periodo 08/06/2012-28/02/2015, sostenendo, in particolare, che: i) il primo giudice, a fronte di un accertamento di differenze dovute per tale periodo di lavoro, pari ad € 40.159,29, sulla base dell'orario accertato in causa ed indicato dal Tribunale nel quesito posto al c.t.u., ha escluso il riconoscimento per intero di tale somma, affermando che per tale periodo parte appellante non avesse rivendicato il lavoro straordinario;
ii) la motivazione della sentenza è erronea e illegittima, atteso che l'appellante aveva correttamente dedotto in ricorso e articolato prova dell'orario di lavoro straordinario, esattamente dalle 5,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì: la circostanza che nei conteggi allegati al ricorso non fossero state quantificate le differenze retributive a titolo di lavoro straordinario non è quindi
7 dirimente, atteso che lo svolgimento di lavoro straordinario è stato dedotto e la domanda di condanna di cui al ricorso è stata articolata per l'importo dei conteggi
“ovvero per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”; iii) l'appellante, avendo dedotto e articolato prova sull'orario di lavoro anche straordinario – effettivamente accertato in giudizio – ha diritto al suo riconoscimento anche per il periodo dal 08/02/2012 al 28/02/2015 nella misura in cui è stato quantificato dal c.t.u., ovvero nella misura di € 35.661,04; iv) la sentenza impugnata è altresì erronea e lesiva dei diritti dell'appellante nella misura in cui, sempre per il periodo dal 08/06/2012 al 28/02/2015, non ha nemmeno riconosciuto le differenze retributive per tredicesima e quattordicesima mensilità, quantificate dal CTU in complessivi € 6.993,37 (cfr.
“retribuzione differita” tabella pag. 19 della perizia): sul punto la sentenza impugnata ha completamente omesso qualsiasi osservazione.
7.1. Sul punto, il giudice di prime cure ha ritenuto che: a) l'orario di lavoro è stato individuato dai testimoni nel lasso temporale tra le 5,00 e le 18,00, mentre non vi è prova di svolgimento di attività lavorativa nella giornata del sabato;
b) spetta, quindi, al lavoratore la somma di € 4.158,43 per il periodo 08/06/2012-28/02/2015 a titolo di retribuzione diretta e differita nonché di trattamento di fine rapporto, non avendo il ricorrente domandato somme a titolo di lavoro straordinario per tale periodo, nonché la somma di € 32.468,64 a titolo di retribuzione diretta e differita nonché trattamento di fine rapporto per il periodo dal 18/09/2016 all'11/03/2017 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
7.2. Il giudice di prime cure, in definitiva, ha ritenuto di non condannare la società convenuta anche al pagamento delle somme quantificate del c.t.u. a titolo di straordinario per il primo periodo, perché tali somme non avevano formato oggetto della domanda proposta dal lavoratore con il ricorso.
7.3. Invero, dalla lettura del ricorso di primo grado si evince con chiarezza che il pur avendo dedotto (capitolo 8.) di aver osservato un orario di lavoro “dalle Pt_1 ore 5.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 7.30 alle 13.00”, ha formulato la domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario con riferimento specifico al solo periodo 18/09/2016-11/03/2017, affermando (capitolo 13.) di essere “creditore della somma di € 5.296,69 a titolo di straordinario in relazione al periodo da settembre 2016 al luglio 2017 risultante da dischi cronotachigrafi, e comunque come indicato nell'allegato conteggio analitico”.
7.4. In altri termini, petitum e causa petendi erano ben individuati nel ricorso, e la richiesta delle differenze retributive a titolo di straordinario, circoscritta al solo secondo periodo, era altresì suffragata dal prospetto dei conteggi, che sul punto è del tutto congruente, poiché gli importi a titolo di straordinario vengono calcolati unicamente con riguardo agli anni 2016 e 2017 (cfr. all. 9 al ricorso di primo grado).
7.5. Non può, dunque, invocarsi, come auspicato dal gravame, una diversa quantificazione o specificazione della pretesa, poiché in tal caso si è in presenza proprio di una nuova causa petendi, introdotta in corso di causa all'esito dell'istruttoria e della c.t.u., e, pertanto, di una domanda nuova, in quanto tale inammissibile.
7.6. Diversamente, sono certamente dovute per il primo periodo le mensilità aggiuntive, che il primo giudice ha escluso senza darne ragione, oltretutto riconoscendole per il secondo periodo: dette mensilità sono state quantificate dal c.t.u.
– in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto – in € 3.833,43 per tredicesima ed
€ 3.159,84 per quattordicesima, per un totale di € 6.993,27.
8 7.7. Pertanto, all'appellante principale spetta, oltre all'importo di € 4.158,43 già liquidato in primo grado, anche la ulteriore somma di € 6.993,27, per un importo complessivo di € 11.151,70, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo.
8. In definitiva, l'appello incidentale proposto da deve essere rigettato, Controparte_1 mentre va accolto l'appello principale proposto da , con Parte_1 conseguente riforma parziale, nei termini sopra indicati, della sentenza di primo grado, nel resto confermata.
9. Ferma la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio, condividendosi sul punto le argomentazioni del Tribunale, le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo alla delle condizioni processuali richieste dall'art. Controparte_1
13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da e, in accoglimento dell'appello Controparte_1 proposto da ed in parziale riforma della gravata sentenza, Parte_1 nel resto confermata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della maggior somma di € 11.151,70 in luogo di € 4.158,43 per il Parte_1 periodo 08/06/2012-28/02/2015 a titolo di retribuzione diretta e differita nonché trattamento di fine rapporto (quest'ultimo pari ad € 3.686,84), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo, escluso il beneficium excussionis già concesso in prime cure in favore della Condanna Controparte_1 Controparte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite del doppio grado Parte_1 di giudizio che, ferma la compensazione per un terzo delle spese del primo giudizio, liquida per il primo grado complessivamente in € 4.800,00 e per il secondo grado in € 3.600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo del Controparte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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