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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 215/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 30/03/2021 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. Ermanno Fornaciari, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, via Ca' di Cozzi n. 12 Parte appellante contro RT
(C.F. ) P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.: ), elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso i suoi uffici in Venezia, San Marco n.63 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 171/2020 resa dal Tribunale di Verona in data 29.05.2020 e non notificata
In punto: opposizione all'ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss l. 689/1981.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 171/2020 pubbl. il 03/10/2020 - RG n. 1398/2017, per le ragioni esposte nel presente atto di appello, accogliersi le conclusioni già riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, espungendo in toto o per quanto sarà ritenuto di giustizia le sanzioni ingiunte riferite alle posizioni lavorative delle SInore e , confermando nel resto la sentenza impugnata. Parte_2 Persona_1
Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, - in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza di prime cure;
- sempre in via principale, nel merito, accogliere in parziale riforma della sentenza 171/2020
1 del Tribunale di Verona – sez. Lavoro e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata, accogliendo la presente impugnazione incidentale, nella parte in cui ha parzialmente annullato l'ordinanza ingiunzione ex adverso opposta. - con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla ricorrente, , Parte_1 annullando l'ordinanza di ingiunzione e le conseguenti sanzioni nella parte relativa alla posizione della SI.ra , confermando invece il resto CP_2 del provvedimento oggetto di opposizione.
Il giudizio innanzi al Tribunale di Verona aveva infatti ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione - per un totale di € 38.045,00 oltre spese di notifica e imposta di bollo - emessa dall' di Verona a RT motivo dell'irregolare impiego (lavoro nero) delle lavoratrici _2
, e . Parte_2 Persona_1 CP_2
1.1 Nello specifico, il giudice di prime cure accoglieva il ricorso nella parte relativa alla SI.ra in ragione del tenore delle deposizioni testimoniali, in CP_2 base alle quali la assumeva un comportamento tale da farla ritenere una CP_2 titolare del centro estetico poiché assegnava incarichi alle altre lavoratrici e si presentava come socia. Non riteneva invece attendibile la deposizione della stessa, dal momento che si dimostrava tendenziosa e veniva sconfessata CP_2 dalle altre deposizioni testimoniali.
1.2 Relativamente alle lavoratrici e il primo giudice Per_2 Pt_2 Per_1 confermava l'ordinanza di ingiunzione n. 127/2017 dell'
[...]
in ragione del loro irregolare impiego presso il centro RT estetico gestito dalla PT
In particolare, non considerava rilevante la giustificazione inerente alla lavoratrice ovvero la dimenticanza del commercialista nell'invio delle Per_2 comunicazioni di assunzione, per quanto ammessa da quest'ultimo.
Quanto alla che si era rivolta all' il 10.7.2012 in seguito al Per_1 CP_1 ricevimento di comunicazione INPS sul pagamento di contributi per iscrizione al registro delle imprese, veniva considerata credibile in ragione della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, ovvero l'essere stata alle dipendenze di altro centro estetico al momento della supposta iscrizione al registro delle imprese.
2 Anche quanto dichiarato dalla , che giustificava il proprio Pt_2 allontanamento dal centro estetico per mancati pagamenti, veniva considerato attendibile e il giudice riteneva che il periodo di lavoro indicato dalla datrice di lavoro (dal 2 al 14 gennaio) fosse poco realistico e insufficiente a far sorgere contestazioni di mancati pagamenti. Pertanto, il giudice di prime cure non riteneva attendibile quanto dichiarato dalla e non valorizzava il PT momento di inaugurazione del centro estetico e le bolle di consegna di parte del materiale lavorativo, ritenuto non indispensabile per l'operatività del centro.
1.3 Le spese di lite seguivano il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la con atto depositato in PT data 30/3/2021.
2.1 Con il primo motivo d'appello la lamentava l'errata valutazione PT della posizione della teste da parte del giudice di prime cure, che non Pt_2 avrebbe valorizzato l'avvenuta conciliazione tra le parti [trattasi invero di mera attestazione di intervenuta corresponsione di una somma di denaro alla
, la quale in alcun modo afferma di essere soddisfatta da quanto Pt_2 ricevuto], conclusa con il pagamento di € 200,00 a favore della teste per le prestazioni svolte. La somma pattuita sarebbe infatti, secondo tesi di parte appellante, un evidente indicatore della brevità dell'attività svolta dalla alle dipendenze del centro estetico, non essendo plausibile, secondo Pt_2 la che tale somma potesse retribuire un rapporto di lavoro a tempo PT pieno svolto dal 03.10.2011 al 14.01.2012.
L'appellante richiamava poi la testimonianza della stessa , dalla quale Pt_2 sarebbero emersi contrasti ancora irrisolti con la SI.ra , socia di fatto, CP_2 che avrebbero dovuto instillare il dubbio, nel primo giudice, sulla ricostruzione dei fatti proposta dalla teste, visto anche il conflitto con alcune prove documentali da cui emergeva come l'inizio dell'attività del centro fosse collocabile in gennaio 2012.
A questo punto la considerava l'eventualità in cui fossero state PT svolte dalla delle prestazioni antecedenti l'apertura ufficiale del Pt_2 negozio, ma, richiamando Cass. 21023/2015, evidenziava come mancassero gli elementi necessari affinché si potesse parlare di rapporto di lavoro subordinato.
3 Infine, l'appellante lamentava la mancata considerazione, da parte del primo giudice, del doc. 15 allegato, dal quale sarebbe emerso come il centro estetico non permettesse lo svolgimento di alcuna attività lavorativa anteriore al gennaio 2012, in cui è avvenuta l'apertura al pubblico;
ricostruzione avvalorata dalle testimonianze del consulente del lavoro del centro estetico e della SI.ra
. CP_2
2.2 Con il secondo motivo d'appello la lamentava l'errata PT valutazione della posizione della teste da parte del giudice di prime cure. Per_1
Anche in questo caso l'appellante evidenziava come il primo giudice non avesse valorizzato l'intervenuto accordo con la in base alla quale le era Per_1 stata corrisposta la somma di € 400,00 per le prestazioni svolte durante il mese di febbraio 2012, antecedente l'assunzione, avvenuta l'1.03.2012. In aggiunta a ciò, la sentenza non esplicitava le ragioni che avevano spinto il giudice a considerare il rapporto svoltosi a febbraio 2012 come lavoro subordinato, limitandosi alla mera deduzione in base alla quale, visto che da marzo era stato stipulato un contratto di tale tipologia, allora il rapporto avrebbe avuto la medesima natura anche in precedenza. Spiega l'appellante come, in quel periodo, la sarebbe stata occupata con un'altra attività, da cui derivava Per_1 la saltuarietà della collaborazione con il centro estetico e pertanto la sua natura non subordinata.
Infine, la concludeva richiamando giurisprudenza di merito inerente PT all'inutilizzabilità della dichiarazione resa dal lavoratore interessato agli ispettori, non potendosi escludere a priori l'esistenza di un interesse che legittimi la partecipazione al giudizio e risultando pertanto necessario ulteriore supporto probatorio al fine di accertare la subordinazione.
3. Si costituiva ritualmente l' RT
, a mezzo ministero della locale Avvocatura dello Stato, che
[...] contestava le difese avverse e proponeva appello incidentale.
3.1 Preliminarmente l' evidenziava l'infondatezza della tesi di CP_1 controparte, che sosteneva l'incapacità a testimoniare dei lavoratori nei giudizi in cui oggetto di causa siano degli addebiti nascenti dal loro rapporto di lavoro. Ammetteva che in passato vi erano stati dei contrasti giurisprudenziali inerenti all'ammissibilità delle testimonianze dei lavoratori, oggi superati, con la giurisprudenza che si sarebbe attestata univocamente nell'ammissione delle testimonianze in questione. In aggiunta a ciò, precisava che controparte
4 avrebbe dovuto eccepire sin da subito, ossia immediatamente dopo l'escussione dei testi, l'incapacità a testimoniare, pena il sanarsi della nullità ai sensi dell'art. 157 c.p.c., trattandosi di nullità relativa;
tuttavia, in primo grado la non aveva sollevato l'eccezione in questione. PT
3.2 Nel merito, l' ribadiva la valenza probatoria del verbale di accertamento in relazione ai fatti avvenuti in presenza di pubblico ufficiale e alle dichiarazioni rese da terzi, qualora avvalorate da ulteriori elementi esterni, come nel caso di specie;
pertanto, l'appellante avrebbe dovuto contestare il contenuto di quanto riferito da terzi con specifica prova contraria, non asserendo semplicemente la sussistenza di un interesse di fatto o il livore di un teste.
L' evidenziava poi come il giudice di prime cure avesse valutato CP_1
l'attendibilità delle dichiarazioni anche in concreto attraverso il confronto con le altre dichiarazioni e con gli elementi fattuali emersi dal verbale d'accertamento, da cui derivava l'inconsistenza del rilievo della che PT lamentava la mancata analisi dell'allegato 15.
Con specifico riferimento alla testimonianza della SI.ra , l' Pt_2 metteva in luce come l'intervenuta conciliazione non lasciasse supporre alcunché in merito alla sussistenza dei diritti vantati dalla medesima e, in aggiunta a ciò, riteneva non rilevante al fine di dimostrare l'occasionalità dell'attività svolta il supporto della nell'allestimento del locale;
Pt_2 concludeva evidenziando il passaggio in cui la teste dichiarava di non fissare gli appuntamenti con i clienti, a dimostrazione della sua subordinazione alle eSIenze altrui.
Analogamente non pertinenti, secondo l' , erano le circostanze CP_1 addotte da controparte in merito al ritardato inizio dell'attività lavorativa: evidenziava come la stessa controparte ammettesse l'esecuzione di alcune prestazioni lavorative antecedenti alla conclusione dei lavori;
inoltre, considerava superflua la testimonianza del consulente del lavoro, essendo possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa anche qualora gli adempimenti amministrativi non fossero stati ultimati.
Quanto alla oltre alle testimonianze delle lavoratrici, l'ammissione di Per_1 controparte in merito alle giornate lavorate dalla teste nel mese di febbraio sarebbe la dimostrazione di un rapporto di lavoro subordinato non avente i caratteri di occasionalità.
5 Infine, l' concludeva presentando appello incidentale relativamente alla parte in cui il primo giudice accoglieva le doglianze di controparte inerenti alla SI.ra . CP_2
Il giudice avrebbe infatti errato nella valutazione delle testimonianze, dalle quali sarebbe emerso come la sarebbe stata soggetta al medesimo CP_2 trattamento delle altre lavoratrici, non svolgendo mansioni differenti o riconducibili a ruoli apicali di una struttura;
a ulteriore conforto sussisterebbe la successiva assunzione della medesima, con decorrenza 1 giugno 2012, come lavoratrice subordinata, pur non essendo emerso alcun mutamento della sua figura.
4. La controversia, la cui prima udienza fissata al 9/6/2022 è stata rinviata per ragioni organizzative al 17/11/2022, al 11/5/2023 e al 20/6/2024; è stata quindi trattata nel corso dell'udienza del 6/2/2025 e definitivamente decisa.
*
5. L'appello presentato dalla è in parte fondato e pertanto deve PT essere parzialmente accolto;
l'appello incidentale proposto dall' è CP_1 infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
6. Preliminarmente il Collegio dà atto che non è stato impugnato il capo della sentenza inerente alla posizione della lavoratrice in merito alla _2 quale l'odierna appellante ha ammesso l'iniziale irregolarità del rapporto di lavoro.
7. Il primo motivo d'appello, relativo alla posizione della lavoratrice
[...]
, merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono. Pt_2
7.1. Non vi è dubbio che la – aldilà di quanto dalla stessa dichiarato Pt_2 anche in sede testimoniale - abbia lavorato presso il centro estetico gestito, almeno formalmente, dalla Di ciò vi è conferma nelle allegazioni PT della stessa e, inoltre, nella documentazione dalla medesima PT dimessa in giudizio e nelle difese assunte in sede precontenziosa allorquando la nell'opporsi alla contestazione mossagli dall' (doc. 2), PT dichiarava e documentava (doc. 14) che l aveva lavorato presso di sé Pt_2 per una decina di giorni (dal 2 al 14 gennaio, con esclusione delle giornate del 6, 7 e 8 gennaio) per un totale di 59 ore.
6 7.2. Ora, venendo alla prima contestazione esplicitata dalla PT afferente alla prova della subordinazione della – in effetti sussistendo Pt_2 dubbi, di cui si dirà in appresso, in ordine a simile qualificazione con riferimento al periodo antecedente al 2 gennaio -, rileva il Collegio come questa si ricavi, innanzitutto, dalla tipologia della prestazione resa dalla in quanto svolta presso struttura evidentemente organizzata dalla Pt_2 ed inoltre dall'orario evidentemente imposto dall'appellante alla PT
(doc. 14), al fatto che la lavoratrice sia stata chiaramente remunerata Pt_2 in relazione all'orario di lavoro svolto e non in rapporto alla tipologia e quantità di trattamenti effettuati a singoli clienti (doc. 14) ed in considerazione del fatto che la stessa all'atto dello spontaneo allontanamento della PT
(che ha dichiarato di non venire retribuita e, per ciò, di avere lasciato Pt_2 il lavoro), la ha ritenuta – come da telegramma di cui sempre al doc. 14 – dimissionaria, con ciò utilizzando la espressione che certamente PT tradisce il modo da parte della stessa di considerare il rapporto – di lavoro subordinato, appunto – intercorso tra sé e la lavoratrice . Pt_2
Indiretta conferma di ciò, inoltre, la si ricava dalle dichiarazioni – rese a sit – della - colei che è chiaramente succeduta alla dapprima in Per_1 Pt_2 nero e poi, evidentemente senza alcun mutamento delle mansioni, in regola essendo stata assunta quale dipendente - la quale ha affermato di aver sentito parlare dalla e dalla della . Ora, che la sia PT CP_2 Pt_2 Per_1 intervenuta presso il centro estetico della in sostituzione della PT
è evidente sia in ragione delle tempistiche sia in considerazione del Pt_2 fatto che la ha presso il detto centro estetico assunto, in luogo della Per_1
, la qualifica di responsabile tecnico. Pertanto, se la che ha Pt_2 Per_1 sostituito l' , ha operato (ad un certo punto) quale dipendente, ne Pt_2 viene che anche l' ha operato presso il centro estetico della Pt_2 PT con il medesimo ruolo e qualificazione;
quindi con rapporto di lavoro subordinato.
Le suddette circostanze, certamente indiziarie, consentono, in quanto gravi, precise e concordanti, di validare le affermazioni della e, quindi, Pt_2 anche le conclusioni (circa la subordinazione) alle quali sono pervenuti dapprima l' e, poi, il Tribunale di Verona.
7.3. Quanto alla durata del rapporto, valgono le seguenti considerazioni.
7 Risulta pacifico, in quanto coincidenti le informazioni rese dalla e PT dalla , che quest'ultima abbia lavorato presso il centro estetico Pt_2 quantomeno nel periodo intercorrente tra il 2 e il 14 gennaio, esclusi i giorni 6, 7 e 8 gennaio, per un totale di 59 ore.
In relazione al periodo antecedente, circoscrivibile tra i mesi di ottobre, in cui la viene nominata “responsabile tecnico” (doc. 16 itl), e dicembre Pt_2
2011, alla luce delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori (doc. 15 itl), il Collegio rileva l'incongruità intercorrente tra il periodo lavorato – 37.5 ore settimanali per tre mesi – e la retribuzione percepita dalla medesima, di soli € 200, per quanto ripetutamente sollecitata. In aggiunta a ciò, dal verbale d'udienza del 13 febbraio 2019 avanti al giudice di prime cure emergono l'indeterminatezza e la saltuarietà delle attività svolte dall in tale Pt_2 periodo, che non è plausibile abbiano occupato la lavoratrice a tempo pieno fino all'apertura del centro estetico. Quest'ultima, infatti, era inevitabilmente connessa alla ricezione dei materiali necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e al completamento della ristrutturazione dell'immobile, che, come ampiamente documentato dalla (doc. 8, 9, 10 e 15), si sono conclusi PT nel dicembre 2011. Pertanto, l'apertura al pubblico del centro estetico è riconducibile al 2 gennaio 2012.
Né d'altronde è pensabile che un'attività svolto per così limitato tempo, certamente frazionato, e funzionale alla messa in opera del luogo di lavoro, possa essersi svolta secondo i canoni della subordinazione essendo invero più plausibile una differente tipologia di rapporto;
ciò, come sopra detto, fino all'inizio dell'attività tipica del centro estetico gestito dalla PT
7.4. Posto quanto sopra, il primo motivo di appello deve trovare accoglimento limitatamente alla durata del rapporto di lavoro intercorso tra la e la PT
, dovendosi qui infine solo rilevare come in effetti la sanzione Pt_2 comminata alla – che non ne contesta la quantificazione sotto altri PT profili - sia stata determinata anche alla luce della complessiva durata del rapporto di lavoro (quindi da rideterminarsi, non per 85 giorni bensì per soli 10 giorni di effettivo lavoro dal 2 al 14 gennaio)
8. Il secondo motivo d'appello, inerente alla posizione della lavoratrice
[...]
è infondato. Per_1
8 Con riferimento alla l'appellante ne contesta la incapacità a Per_1 testimoniare ed inoltre il fatto che dall'intervenuta conciliazione sia possibile ricavare informazioni in merito alla qualità e quantità del rapporto antecedentemente alla sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato. Ritiene poi l'appellante come la qualificazione del rapporto in tale preliminare periodo (certamente nel mese di febbraio 2012) non possa essere desunto dal fatto che la è stata poi assunta nel mese di marzo 2012 (essendosi la Per_1 nei fatti dimessa a giugno 2012). Per_1
Ora, quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra la e la PT già nel mese di febbraio 2012 non vi è dubbio alcuno. La stessa Per_1 di fatto lo conferma anche in ricorso d'appello collocando l'inizio PT del rapporto di lavoro in data 4/2/2012, proprio come affermato dalla Per_1
La in particolare, che certamente conferma la corresponsione della PT somma di € 400,00 alla per l'attività svolta a febbraio 2012, non prende Per_1 in alcun modo precisa posizione a contrasto dell'avversa allegazione di , in tal modo confermando le tesi sostenute dalla parte appellata, prim'ancora, dalla all'atto della denuncia del lavoro nero svolto (doc. 1 itl) e nel Per_1 momento in cui ha reso sommarie informazioni (doc. 14 le quali, al pari della testimonianza resa, oltre ad essere riscontrate dalle stesse difese della ben possono essere utilizzate secondo quanto affermato da cass. PT civ. 32290/2022 a mente della quale <quanto alla dedotta incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c., essa si verifica, in linea generale, solo quando il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo (salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste), né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. 8 giugno 2012, n. 9353; Cass. 5 gennaio 2018, n. 167); peraltro, nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, questa Corte (pure avendo anche diversamente ritenuto: Cass. 26 febbraio 2009, n. 4651; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3051; Cass. 11 marzo 2015, n. 14123) reputa, con indirizzo più recente che, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'obbligo contributivo, il lavoratore, i cui
9 contributi siano stati omessi, sia incapace a testimoniare, non essendo, tuttavia, preclusa al giudice la possibilità, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., di interrogarlo liberamente sui fatti di causa (Cass. 25 gennaio 2016, n. 1256; Cass. 11 settembre 2018, n. 22074)>>.
Circa la qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro, oltre alle considerazioni sopra svolte con riferimento alla ed al fatto che la Pt_2 stessa non chiarisca in termini netti come si sia sviluppata la PT relazione con la convincono le valutazioni svolte dal giudice del primo Per_1 grado che ha desunto la subordinazione con riferimento al mese di febbraio 2012 dalla regolarizzazione del rapporto, in assenza di un allegato mutamento dei modi della prestazione lavorativa, intervenuta nel mese di marzo 2012.
Inoltre, alla medesima conclusione conduce il fatto che certamente la Per_1 non aveva alcuna libertà gestoria ed auto-organizzativa come ben si ricava dalle dichiarazioni rese dall ed anche dal commercialista della Pt_2 nel momento di cui questi, sentiti come testimoni, hanno assegnato PT un simile ruolo ad altra dipendente, la , vista dal commercialista al pari CP_2 della e, quindi, come vera e propria socia occulta. PT
La stessa entità della somma che certamente la ha ricevuto con Per_1 riferimento all'attività svolta a febbraio 2012 non è dissimile, per entità, dalla retribuzione percepita nei mesi successivi (allorquando era in regola), anche ciò concorrendo a creare quel quadro indiziario, grave, preciso e concordante che consente di affermare che la anche prima del marzo 2012, operava Per_1 quale lavoratrice subordinata.
Il secondo motivo di appello deve, per quanto sopra, essere rigettato.
9. L'appello incidentale proposto dall' è infondato. CP_1
In merito alla qualificazione del rapporto lavorativo inerente alla , sono CP_2 convincenti le considerazioni del primo giudice, che non riconosceva la subordinazione della lavoratrice.
Va evidenziata in tal senso la testimonianza resa dal consulente del lavoro dell'appellante avanti al giudice di prime cure (verbale udienza 13.02.2019), che ricordava di essersi relazionato in tutte le occasioni, ad esclusione di una sola, con la e con la , che si qualificava e comportava come socia;
a PT CP_2 ulteriore suffragio concorrono le dichiarazioni delle lavoratrici ed Per_1
10 (doc. 1 e 14 itl), che riconoscevano nella una figura più che Pt_2 CP_2 direzionale per il centro estetico. Da ultima, va confermata la valutazione del primo giudice in merito all'inaffidabilità della in ragione del carattere CP_2 antitetico delle dichiarazioni rese in giudizio e, in ultima analisi, dell'evidente ruolo gestorio dalla stessa assunto più compatibile con la figura del titolare che di quella del dipendente.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, l'appello incidentale va rigettato.
10. In ragione della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite devono essere in parte, come da dispositivo, compensate, pur risultando la parte appellante prevalentemente soccombente in quanto pur sempre debitrice, seppur in via limitata, di una somma di denaro. I costi di giudizio possono, nel resto, essere liquidati secondo i valori medi di scaglione tenuto conto del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria nel presente grado di giudizio.
10.1. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 13 D.P.R 115/2002, sussistono i presupposti affinché parte appellata, visto il rigetto dell'appello incidentale, sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del primo motivo di appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dispone che l'appellata ridetermini la sanzione come stabilita in primo grado tenuto anche conto del fatto che la dipendente ha reso la propria prestazione lavorativa di Pt_2 carattere subordinato solamente nel periodo intercorrente tra il 2 ed il 14 gennaio 2012;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensate le spese di giudizio in ragione della metà, condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado nella residuale misura del 50% e le liquida, per l'intero, in € 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
11 presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellata che ha proposto appello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 febbraio 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente Relatore dott. Lorenzo Puccetti Giudice dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 30/03/2021 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. Ermanno Fornaciari, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, via Ca' di Cozzi n. 12 Parte appellante contro RT
(C.F. ) P.IVA_1
Con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F.: ), elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso i suoi uffici in Venezia, San Marco n.63 Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 171/2020 resa dal Tribunale di Verona in data 29.05.2020 e non notificata
In punto: opposizione all'ordinanza – ingiunzione ex artt. 22 e ss l. 689/1981.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante: In parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 171/2020 pubbl. il 03/10/2020 - RG n. 1398/2017, per le ragioni esposte nel presente atto di appello, accogliersi le conclusioni già riportate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, espungendo in toto o per quanto sarà ritenuto di giustizia le sanzioni ingiunte riferite alle posizioni lavorative delle SInore e , confermando nel resto la sentenza impugnata. Parte_2 Persona_1
Per parte appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, - in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario e, per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza di prime cure;
- sempre in via principale, nel merito, accogliere in parziale riforma della sentenza 171/2020
1 del Tribunale di Verona – sez. Lavoro e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata, accogliendo la presente impugnazione incidentale, nella parte in cui ha parzialmente annullato l'ordinanza ingiunzione ex adverso opposta. - con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla ricorrente, , Parte_1 annullando l'ordinanza di ingiunzione e le conseguenti sanzioni nella parte relativa alla posizione della SI.ra , confermando invece il resto CP_2 del provvedimento oggetto di opposizione.
Il giudizio innanzi al Tribunale di Verona aveva infatti ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione - per un totale di € 38.045,00 oltre spese di notifica e imposta di bollo - emessa dall' di Verona a RT motivo dell'irregolare impiego (lavoro nero) delle lavoratrici _2
, e . Parte_2 Persona_1 CP_2
1.1 Nello specifico, il giudice di prime cure accoglieva il ricorso nella parte relativa alla SI.ra in ragione del tenore delle deposizioni testimoniali, in CP_2 base alle quali la assumeva un comportamento tale da farla ritenere una CP_2 titolare del centro estetico poiché assegnava incarichi alle altre lavoratrici e si presentava come socia. Non riteneva invece attendibile la deposizione della stessa, dal momento che si dimostrava tendenziosa e veniva sconfessata CP_2 dalle altre deposizioni testimoniali.
1.2 Relativamente alle lavoratrici e il primo giudice Per_2 Pt_2 Per_1 confermava l'ordinanza di ingiunzione n. 127/2017 dell'
[...]
in ragione del loro irregolare impiego presso il centro RT estetico gestito dalla PT
In particolare, non considerava rilevante la giustificazione inerente alla lavoratrice ovvero la dimenticanza del commercialista nell'invio delle Per_2 comunicazioni di assunzione, per quanto ammessa da quest'ultimo.
Quanto alla che si era rivolta all' il 10.7.2012 in seguito al Per_1 CP_1 ricevimento di comunicazione INPS sul pagamento di contributi per iscrizione al registro delle imprese, veniva considerata credibile in ragione della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, ovvero l'essere stata alle dipendenze di altro centro estetico al momento della supposta iscrizione al registro delle imprese.
2 Anche quanto dichiarato dalla , che giustificava il proprio Pt_2 allontanamento dal centro estetico per mancati pagamenti, veniva considerato attendibile e il giudice riteneva che il periodo di lavoro indicato dalla datrice di lavoro (dal 2 al 14 gennaio) fosse poco realistico e insufficiente a far sorgere contestazioni di mancati pagamenti. Pertanto, il giudice di prime cure non riteneva attendibile quanto dichiarato dalla e non valorizzava il PT momento di inaugurazione del centro estetico e le bolle di consegna di parte del materiale lavorativo, ritenuto non indispensabile per l'operatività del centro.
1.3 Le spese di lite seguivano il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
2. Avverso la sentenza proponeva appello la con atto depositato in PT data 30/3/2021.
2.1 Con il primo motivo d'appello la lamentava l'errata valutazione PT della posizione della teste da parte del giudice di prime cure, che non Pt_2 avrebbe valorizzato l'avvenuta conciliazione tra le parti [trattasi invero di mera attestazione di intervenuta corresponsione di una somma di denaro alla
, la quale in alcun modo afferma di essere soddisfatta da quanto Pt_2 ricevuto], conclusa con il pagamento di € 200,00 a favore della teste per le prestazioni svolte. La somma pattuita sarebbe infatti, secondo tesi di parte appellante, un evidente indicatore della brevità dell'attività svolta dalla alle dipendenze del centro estetico, non essendo plausibile, secondo Pt_2 la che tale somma potesse retribuire un rapporto di lavoro a tempo PT pieno svolto dal 03.10.2011 al 14.01.2012.
L'appellante richiamava poi la testimonianza della stessa , dalla quale Pt_2 sarebbero emersi contrasti ancora irrisolti con la SI.ra , socia di fatto, CP_2 che avrebbero dovuto instillare il dubbio, nel primo giudice, sulla ricostruzione dei fatti proposta dalla teste, visto anche il conflitto con alcune prove documentali da cui emergeva come l'inizio dell'attività del centro fosse collocabile in gennaio 2012.
A questo punto la considerava l'eventualità in cui fossero state PT svolte dalla delle prestazioni antecedenti l'apertura ufficiale del Pt_2 negozio, ma, richiamando Cass. 21023/2015, evidenziava come mancassero gli elementi necessari affinché si potesse parlare di rapporto di lavoro subordinato.
3 Infine, l'appellante lamentava la mancata considerazione, da parte del primo giudice, del doc. 15 allegato, dal quale sarebbe emerso come il centro estetico non permettesse lo svolgimento di alcuna attività lavorativa anteriore al gennaio 2012, in cui è avvenuta l'apertura al pubblico;
ricostruzione avvalorata dalle testimonianze del consulente del lavoro del centro estetico e della SI.ra
. CP_2
2.2 Con il secondo motivo d'appello la lamentava l'errata PT valutazione della posizione della teste da parte del giudice di prime cure. Per_1
Anche in questo caso l'appellante evidenziava come il primo giudice non avesse valorizzato l'intervenuto accordo con la in base alla quale le era Per_1 stata corrisposta la somma di € 400,00 per le prestazioni svolte durante il mese di febbraio 2012, antecedente l'assunzione, avvenuta l'1.03.2012. In aggiunta a ciò, la sentenza non esplicitava le ragioni che avevano spinto il giudice a considerare il rapporto svoltosi a febbraio 2012 come lavoro subordinato, limitandosi alla mera deduzione in base alla quale, visto che da marzo era stato stipulato un contratto di tale tipologia, allora il rapporto avrebbe avuto la medesima natura anche in precedenza. Spiega l'appellante come, in quel periodo, la sarebbe stata occupata con un'altra attività, da cui derivava Per_1 la saltuarietà della collaborazione con il centro estetico e pertanto la sua natura non subordinata.
Infine, la concludeva richiamando giurisprudenza di merito inerente PT all'inutilizzabilità della dichiarazione resa dal lavoratore interessato agli ispettori, non potendosi escludere a priori l'esistenza di un interesse che legittimi la partecipazione al giudizio e risultando pertanto necessario ulteriore supporto probatorio al fine di accertare la subordinazione.
3. Si costituiva ritualmente l' RT
, a mezzo ministero della locale Avvocatura dello Stato, che
[...] contestava le difese avverse e proponeva appello incidentale.
3.1 Preliminarmente l' evidenziava l'infondatezza della tesi di CP_1 controparte, che sosteneva l'incapacità a testimoniare dei lavoratori nei giudizi in cui oggetto di causa siano degli addebiti nascenti dal loro rapporto di lavoro. Ammetteva che in passato vi erano stati dei contrasti giurisprudenziali inerenti all'ammissibilità delle testimonianze dei lavoratori, oggi superati, con la giurisprudenza che si sarebbe attestata univocamente nell'ammissione delle testimonianze in questione. In aggiunta a ciò, precisava che controparte
4 avrebbe dovuto eccepire sin da subito, ossia immediatamente dopo l'escussione dei testi, l'incapacità a testimoniare, pena il sanarsi della nullità ai sensi dell'art. 157 c.p.c., trattandosi di nullità relativa;
tuttavia, in primo grado la non aveva sollevato l'eccezione in questione. PT
3.2 Nel merito, l' ribadiva la valenza probatoria del verbale di accertamento in relazione ai fatti avvenuti in presenza di pubblico ufficiale e alle dichiarazioni rese da terzi, qualora avvalorate da ulteriori elementi esterni, come nel caso di specie;
pertanto, l'appellante avrebbe dovuto contestare il contenuto di quanto riferito da terzi con specifica prova contraria, non asserendo semplicemente la sussistenza di un interesse di fatto o il livore di un teste.
L' evidenziava poi come il giudice di prime cure avesse valutato CP_1
l'attendibilità delle dichiarazioni anche in concreto attraverso il confronto con le altre dichiarazioni e con gli elementi fattuali emersi dal verbale d'accertamento, da cui derivava l'inconsistenza del rilievo della che PT lamentava la mancata analisi dell'allegato 15.
Con specifico riferimento alla testimonianza della SI.ra , l' Pt_2 metteva in luce come l'intervenuta conciliazione non lasciasse supporre alcunché in merito alla sussistenza dei diritti vantati dalla medesima e, in aggiunta a ciò, riteneva non rilevante al fine di dimostrare l'occasionalità dell'attività svolta il supporto della nell'allestimento del locale;
Pt_2 concludeva evidenziando il passaggio in cui la teste dichiarava di non fissare gli appuntamenti con i clienti, a dimostrazione della sua subordinazione alle eSIenze altrui.
Analogamente non pertinenti, secondo l' , erano le circostanze CP_1 addotte da controparte in merito al ritardato inizio dell'attività lavorativa: evidenziava come la stessa controparte ammettesse l'esecuzione di alcune prestazioni lavorative antecedenti alla conclusione dei lavori;
inoltre, considerava superflua la testimonianza del consulente del lavoro, essendo possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa anche qualora gli adempimenti amministrativi non fossero stati ultimati.
Quanto alla oltre alle testimonianze delle lavoratrici, l'ammissione di Per_1 controparte in merito alle giornate lavorate dalla teste nel mese di febbraio sarebbe la dimostrazione di un rapporto di lavoro subordinato non avente i caratteri di occasionalità.
5 Infine, l' concludeva presentando appello incidentale relativamente alla parte in cui il primo giudice accoglieva le doglianze di controparte inerenti alla SI.ra . CP_2
Il giudice avrebbe infatti errato nella valutazione delle testimonianze, dalle quali sarebbe emerso come la sarebbe stata soggetta al medesimo CP_2 trattamento delle altre lavoratrici, non svolgendo mansioni differenti o riconducibili a ruoli apicali di una struttura;
a ulteriore conforto sussisterebbe la successiva assunzione della medesima, con decorrenza 1 giugno 2012, come lavoratrice subordinata, pur non essendo emerso alcun mutamento della sua figura.
4. La controversia, la cui prima udienza fissata al 9/6/2022 è stata rinviata per ragioni organizzative al 17/11/2022, al 11/5/2023 e al 20/6/2024; è stata quindi trattata nel corso dell'udienza del 6/2/2025 e definitivamente decisa.
*
5. L'appello presentato dalla è in parte fondato e pertanto deve PT essere parzialmente accolto;
l'appello incidentale proposto dall' è CP_1 infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
6. Preliminarmente il Collegio dà atto che non è stato impugnato il capo della sentenza inerente alla posizione della lavoratrice in merito alla _2 quale l'odierna appellante ha ammesso l'iniziale irregolarità del rapporto di lavoro.
7. Il primo motivo d'appello, relativo alla posizione della lavoratrice
[...]
, merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono. Pt_2
7.1. Non vi è dubbio che la – aldilà di quanto dalla stessa dichiarato Pt_2 anche in sede testimoniale - abbia lavorato presso il centro estetico gestito, almeno formalmente, dalla Di ciò vi è conferma nelle allegazioni PT della stessa e, inoltre, nella documentazione dalla medesima PT dimessa in giudizio e nelle difese assunte in sede precontenziosa allorquando la nell'opporsi alla contestazione mossagli dall' (doc. 2), PT dichiarava e documentava (doc. 14) che l aveva lavorato presso di sé Pt_2 per una decina di giorni (dal 2 al 14 gennaio, con esclusione delle giornate del 6, 7 e 8 gennaio) per un totale di 59 ore.
6 7.2. Ora, venendo alla prima contestazione esplicitata dalla PT afferente alla prova della subordinazione della – in effetti sussistendo Pt_2 dubbi, di cui si dirà in appresso, in ordine a simile qualificazione con riferimento al periodo antecedente al 2 gennaio -, rileva il Collegio come questa si ricavi, innanzitutto, dalla tipologia della prestazione resa dalla in quanto svolta presso struttura evidentemente organizzata dalla Pt_2 ed inoltre dall'orario evidentemente imposto dall'appellante alla PT
(doc. 14), al fatto che la lavoratrice sia stata chiaramente remunerata Pt_2 in relazione all'orario di lavoro svolto e non in rapporto alla tipologia e quantità di trattamenti effettuati a singoli clienti (doc. 14) ed in considerazione del fatto che la stessa all'atto dello spontaneo allontanamento della PT
(che ha dichiarato di non venire retribuita e, per ciò, di avere lasciato Pt_2 il lavoro), la ha ritenuta – come da telegramma di cui sempre al doc. 14 – dimissionaria, con ciò utilizzando la espressione che certamente PT tradisce il modo da parte della stessa di considerare il rapporto – di lavoro subordinato, appunto – intercorso tra sé e la lavoratrice . Pt_2
Indiretta conferma di ciò, inoltre, la si ricava dalle dichiarazioni – rese a sit – della - colei che è chiaramente succeduta alla dapprima in Per_1 Pt_2 nero e poi, evidentemente senza alcun mutamento delle mansioni, in regola essendo stata assunta quale dipendente - la quale ha affermato di aver sentito parlare dalla e dalla della . Ora, che la sia PT CP_2 Pt_2 Per_1 intervenuta presso il centro estetico della in sostituzione della PT
è evidente sia in ragione delle tempistiche sia in considerazione del Pt_2 fatto che la ha presso il detto centro estetico assunto, in luogo della Per_1
, la qualifica di responsabile tecnico. Pertanto, se la che ha Pt_2 Per_1 sostituito l' , ha operato (ad un certo punto) quale dipendente, ne Pt_2 viene che anche l' ha operato presso il centro estetico della Pt_2 PT con il medesimo ruolo e qualificazione;
quindi con rapporto di lavoro subordinato.
Le suddette circostanze, certamente indiziarie, consentono, in quanto gravi, precise e concordanti, di validare le affermazioni della e, quindi, Pt_2 anche le conclusioni (circa la subordinazione) alle quali sono pervenuti dapprima l' e, poi, il Tribunale di Verona.
7.3. Quanto alla durata del rapporto, valgono le seguenti considerazioni.
7 Risulta pacifico, in quanto coincidenti le informazioni rese dalla e PT dalla , che quest'ultima abbia lavorato presso il centro estetico Pt_2 quantomeno nel periodo intercorrente tra il 2 e il 14 gennaio, esclusi i giorni 6, 7 e 8 gennaio, per un totale di 59 ore.
In relazione al periodo antecedente, circoscrivibile tra i mesi di ottobre, in cui la viene nominata “responsabile tecnico” (doc. 16 itl), e dicembre Pt_2
2011, alla luce delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori (doc. 15 itl), il Collegio rileva l'incongruità intercorrente tra il periodo lavorato – 37.5 ore settimanali per tre mesi – e la retribuzione percepita dalla medesima, di soli € 200, per quanto ripetutamente sollecitata. In aggiunta a ciò, dal verbale d'udienza del 13 febbraio 2019 avanti al giudice di prime cure emergono l'indeterminatezza e la saltuarietà delle attività svolte dall in tale Pt_2 periodo, che non è plausibile abbiano occupato la lavoratrice a tempo pieno fino all'apertura del centro estetico. Quest'ultima, infatti, era inevitabilmente connessa alla ricezione dei materiali necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa e al completamento della ristrutturazione dell'immobile, che, come ampiamente documentato dalla (doc. 8, 9, 10 e 15), si sono conclusi PT nel dicembre 2011. Pertanto, l'apertura al pubblico del centro estetico è riconducibile al 2 gennaio 2012.
Né d'altronde è pensabile che un'attività svolto per così limitato tempo, certamente frazionato, e funzionale alla messa in opera del luogo di lavoro, possa essersi svolta secondo i canoni della subordinazione essendo invero più plausibile una differente tipologia di rapporto;
ciò, come sopra detto, fino all'inizio dell'attività tipica del centro estetico gestito dalla PT
7.4. Posto quanto sopra, il primo motivo di appello deve trovare accoglimento limitatamente alla durata del rapporto di lavoro intercorso tra la e la PT
, dovendosi qui infine solo rilevare come in effetti la sanzione Pt_2 comminata alla – che non ne contesta la quantificazione sotto altri PT profili - sia stata determinata anche alla luce della complessiva durata del rapporto di lavoro (quindi da rideterminarsi, non per 85 giorni bensì per soli 10 giorni di effettivo lavoro dal 2 al 14 gennaio)
8. Il secondo motivo d'appello, inerente alla posizione della lavoratrice
[...]
è infondato. Per_1
8 Con riferimento alla l'appellante ne contesta la incapacità a Per_1 testimoniare ed inoltre il fatto che dall'intervenuta conciliazione sia possibile ricavare informazioni in merito alla qualità e quantità del rapporto antecedentemente alla sua trasformazione in rapporto di lavoro subordinato. Ritiene poi l'appellante come la qualificazione del rapporto in tale preliminare periodo (certamente nel mese di febbraio 2012) non possa essere desunto dal fatto che la è stata poi assunta nel mese di marzo 2012 (essendosi la Per_1 nei fatti dimessa a giugno 2012). Per_1
Ora, quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro tra la e la PT già nel mese di febbraio 2012 non vi è dubbio alcuno. La stessa Per_1 di fatto lo conferma anche in ricorso d'appello collocando l'inizio PT del rapporto di lavoro in data 4/2/2012, proprio come affermato dalla Per_1
La in particolare, che certamente conferma la corresponsione della PT somma di € 400,00 alla per l'attività svolta a febbraio 2012, non prende Per_1 in alcun modo precisa posizione a contrasto dell'avversa allegazione di , in tal modo confermando le tesi sostenute dalla parte appellata, prim'ancora, dalla all'atto della denuncia del lavoro nero svolto (doc. 1 itl) e nel Per_1 momento in cui ha reso sommarie informazioni (doc. 14 le quali, al pari della testimonianza resa, oltre ad essere riscontrate dalle stesse difese della ben possono essere utilizzate secondo quanto affermato da cass. PT civ. 32290/2022 a mente della quale <quanto alla dedotta incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c., essa si verifica, in linea generale, solo quando il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo (salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste), né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. 8 giugno 2012, n. 9353; Cass. 5 gennaio 2018, n. 167); peraltro, nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, questa Corte (pure avendo anche diversamente ritenuto: Cass. 26 febbraio 2009, n. 4651; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3051; Cass. 11 marzo 2015, n. 14123) reputa, con indirizzo più recente che, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'obbligo contributivo, il lavoratore, i cui
9 contributi siano stati omessi, sia incapace a testimoniare, non essendo, tuttavia, preclusa al giudice la possibilità, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., di interrogarlo liberamente sui fatti di causa (Cass. 25 gennaio 2016, n. 1256; Cass. 11 settembre 2018, n. 22074)>>.
Circa la qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro, oltre alle considerazioni sopra svolte con riferimento alla ed al fatto che la Pt_2 stessa non chiarisca in termini netti come si sia sviluppata la PT relazione con la convincono le valutazioni svolte dal giudice del primo Per_1 grado che ha desunto la subordinazione con riferimento al mese di febbraio 2012 dalla regolarizzazione del rapporto, in assenza di un allegato mutamento dei modi della prestazione lavorativa, intervenuta nel mese di marzo 2012.
Inoltre, alla medesima conclusione conduce il fatto che certamente la Per_1 non aveva alcuna libertà gestoria ed auto-organizzativa come ben si ricava dalle dichiarazioni rese dall ed anche dal commercialista della Pt_2 nel momento di cui questi, sentiti come testimoni, hanno assegnato PT un simile ruolo ad altra dipendente, la , vista dal commercialista al pari CP_2 della e, quindi, come vera e propria socia occulta. PT
La stessa entità della somma che certamente la ha ricevuto con Per_1 riferimento all'attività svolta a febbraio 2012 non è dissimile, per entità, dalla retribuzione percepita nei mesi successivi (allorquando era in regola), anche ciò concorrendo a creare quel quadro indiziario, grave, preciso e concordante che consente di affermare che la anche prima del marzo 2012, operava Per_1 quale lavoratrice subordinata.
Il secondo motivo di appello deve, per quanto sopra, essere rigettato.
9. L'appello incidentale proposto dall' è infondato. CP_1
In merito alla qualificazione del rapporto lavorativo inerente alla , sono CP_2 convincenti le considerazioni del primo giudice, che non riconosceva la subordinazione della lavoratrice.
Va evidenziata in tal senso la testimonianza resa dal consulente del lavoro dell'appellante avanti al giudice di prime cure (verbale udienza 13.02.2019), che ricordava di essersi relazionato in tutte le occasioni, ad esclusione di una sola, con la e con la , che si qualificava e comportava come socia;
a PT CP_2 ulteriore suffragio concorrono le dichiarazioni delle lavoratrici ed Per_1
10 (doc. 1 e 14 itl), che riconoscevano nella una figura più che Pt_2 CP_2 direzionale per il centro estetico. Da ultima, va confermata la valutazione del primo giudice in merito all'inaffidabilità della in ragione del carattere CP_2 antitetico delle dichiarazioni rese in giudizio e, in ultima analisi, dell'evidente ruolo gestorio dalla stessa assunto più compatibile con la figura del titolare che di quella del dipendente.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto, l'appello incidentale va rigettato.
10. In ragione della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite devono essere in parte, come da dispositivo, compensate, pur risultando la parte appellante prevalentemente soccombente in quanto pur sempre debitrice, seppur in via limitata, di una somma di denaro. I costi di giudizio possono, nel resto, essere liquidati secondo i valori medi di scaglione tenuto conto del fatto che alcuna attività istruttoria si è resa necessaria nel presente grado di giudizio.
10.1. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 13 D.P.R 115/2002, sussistono i presupposti affinché parte appellata, visto il rigetto dell'appello incidentale, sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in accoglimento del primo motivo di appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dispone che l'appellata ridetermini la sanzione come stabilita in primo grado tenuto anche conto del fatto che la dipendente ha reso la propria prestazione lavorativa di Pt_2 carattere subordinato solamente nel periodo intercorrente tra il 2 ed il 14 gennaio 2012;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensate le spese di giudizio in ragione della metà, condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado nella residuale misura del 50% e le liquida, per l'intero, in € 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
11 presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellata che ha proposto appello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 6 febbraio 2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
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