Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 7394/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. EFFRETTI RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
e con l'avv. DI STEFANO ANNAMARIA CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
1. “I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI CON L'OBBLIGO DEL MUTUO RISPETTO.
2. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI , e . I figli Per_1 Per_2 Per_3
minori , e vengono affidati ad entrambi i genitori. Questi ultimi Per_1 Per_2 Per_3
avranno residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. I genitori, per
, e e nel loro prioritario interesse, si impegnano a collaborare tra Per_1 Per_2 Per_3
di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi gli anzidetti, la
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3. RESPONSABILITA' GENITORIALE. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art.337 ter del codice civile.
Ragion per cui le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte, nel rispetto del comune e concorde progetto educativo, da entrambi i genitori fatta comunque salva per ognuno di questi e sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza dei minori , e , la facoltà di Per_1 Per_2 Per_3
interloquire. Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse per i minori , e relative Per_1 Per_2 Per_3 all'istruzione, all'educazione ed alla salute degli stessi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , e . Per_1 Per_2 Per_3
4. FREQUENTAZIONE DI OL, VA e DILETTA CON IL PADRE, IG.
. Il IG. incontrerà e si intratterrà con , CP_1 CP_1 Per_1
e , al pari della madre, due fine settimana al mese (a settimane alterne); Per_2 Per_3
nello specifico, nel fine settimana spettante al papà, dal giovedì (dalle ore 18.00/18.30) e sino al lunedì mattina;
il papà avrà cura di prelevare i ragazzi nella giornata del giovedì e di riaccompagnarli a scuola il lunedì mattina. La settimana nella quale il week-end sarà di pertinenza della mamma, il IG. si intratterrà e pernotterà con i propri ragazzi dal CP_1 giovedì sera dalle ore 18.00/18.30 al venerdì mattina. Nelle giornate di “pertinenza” del papà sarà quest'ultimo ad occuparsi delle eIGenze dei ragazzi siano esse scolastiche, sportive o ludiche nonché alle eIGenze mediche legate al loro stato di salute. Durante le vacanze natalizie , e trascorreranno con il padre, annualmente ed Per_1 Per_2 Per_3
a rotazione, la metà delle giornate di vacanza destinate alla pausa natalizia. Per l'anno
2023 , e hanno trascorso con la madre il periodo compreso dal Per_1 Per_2 Per_3
giorno 22/12/2023 al giorno 28/12/2023 incluso. Dal giorno 29 dicembre e sino al giorno 6 gennaio 2024, i ragazzi si sono intrattenuti invece con il papà; dall'anno successivo si invertiranno i giorni come sopra specificati. Si precisa che i IG.ri e Parte_1
accordano sin da ora la loro reciproca autorizzazione all'eventuale CP_1 effettuazione, di anno in anno, di un viaggio (condotto da uno o dall'altro genitore con i ragazzi) per l'intero periodo natalizio (generalmente coincidente con la sospensione scolastica quindi dal giorno 22 dicembre al giorno 6 gennaio). In tal caso, previa verifica delle eIGenze e dei desideri dei ragazzi nonché della disponibilità dei genitori, sarà cura di questi ultimi informarsi a vicenda sul detto viaggio non oltre il giorno 8 dicembre dell'anno
2 che interessa. I genitori accordano altresì, sin da ora, ulteriore e reciproca autorizzazione a che i figli possano ritardare il loro accesso scolastico nel mese di gennaio;
il tempo dell'eventuale ritardo sarà concordato dai genitori. Durante le vacanze pasquali , Per_1
e trascorreranno, annualmente ed a rotazione tra padre e madre, con Per_2 Per_3
l'uno o con l'altro genitore, i giorni di vacanza destinati alla pausa pasquale. Per
l'annualità 2024, , e trascorreranno le festività pasquali con il Per_1 Per_2 Per_3
padre, IG. . Durante le vacanze estive, in seguito ad accordo da CP_1
raggiungersi, previa rispettiva comunicazione scritta da inoltrarsi entro il giorno 31 maggio di ogni anno in ordine al “quando”, , e trascorreranno Per_1 Per_2 Per_3
con il papà e con la mamma quattro settimane, anche non consecutive. Ogni altra principale festività dell'anno, salvo differenti accordi tra i coniugi, verrà trascorsa, da
, e con ciascun genitore, singolarmente, secondo il criterio Per_1 Per_2 Per_3 dell'alternanza. La festa del papà verrà trascorsa dai ragazzi con il primo;
la festa della mamma verrà trascorsa dai ragazzi con quest'ultima. Oltre quanto previsto e sopraddetto, fermi restando i futuri impegni scolastici e le eIGenze, tutte, di , e Per_1 Per_2
, il IG. vedrà e terrà con sé , e nei termini e Per_3 CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
nei modi che potranno, ampiamente, seppur di volta in volta, essere concordati dai genitori nel rispetto dei desideri e delle eIGenze dei minori stessi.
5. ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE FAMILIARE. L'abitazione familiare sita in
Brescia, Corsia Del Gambero n.18 (interno 2), di proprietà della IG.ra , Parte_1
continuerà ad essere abitata con mobili e suppellettili dalla IG.ra Parte_1
unitamente ai figli , e . Il IG. , dal mese di aprile Per_1 Per_2 Per_3 CP_1 dell'anno 2023, già ha provveduto a trasferirsi altrove. Si specifica che, con riferimento alle spese condominiali della detta abitazione ed al loro pagamento, sarà la sola IG.ra Parte_1
a provvedervi.
[...]
6. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI , Per_1
e . Il IG. contribuirà al versamento di una somma Per_2 Per_3 CP_1 mensile a titolo di concorso nel mantenimento dei figli pari ad €3.600,00 (€1.200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese attraverso bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra
, sino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti. Il IG. Parte_1
si impegna altresì a contribuire, alle vacanze (estive ed invernali) dei figli CP_1 assumendosene il costo in luogo della IG.ra , nella misura di €4.000,00 Parte_1 per le vacanze estive e di altrettanta ed uguale somma (€4.000,00) per le vacanze invernali
3 della famiglia. I detti importi non verranno devoluti per intero in occasione delle sopraddette vacanze ma pro quota ovvero €1.000,00 per ogni componente della famiglia che deciderà di effettuare la vacanza, ivi compresa la mamma la cui presenza, per l'erogazione concordata, sarà conditio sine qua non. Si precisa altresì, con riferimento a
, la maggiore dei tre figli seppur non ancora maggiorenne, essere la stessa in Per_1
possesso di una carta prepagata (per le di lei piccole eIGenze) alimentata mensilmente dal papà.
7. SPESE STRAORDINARIE. Il IG. provvederà al versamento del 100% delle CP_1
spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli , e Per_1 Per_2 Per_3
secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia (cfr. doc.12
Protocollo spese in uso presso il Tribunale di Brescia). Per quanto concerne la scuola, il IG. si impegna a sostenere le spese tutte (rette comprese) delle scuole private CP_1
attualmente frequentate dai figli e/o che gli stressi frequenteranno al termine del corrente anno di studi. Il IG. e la IG.ra concordano altresì che le CP_1 Parte_1 spese per l'abbigliamento dei figli saranno a carico del IG. ; quest'ultimo CP_1 procederà all'acquisto del detto abbigliamento unitamente alla IG.ra con Parte_1
la quale verrà deciso, oltre alla fissazione di un tetto annuale di spesa, il luogo ove effettuare gli acquisti. Il IG. si impegna, altresì, a consegnare alla IG.ra CP_1
una carta prepagata dell'importo di Euro 2.000,00 che verrà utilizzata Parte_1
dalla stessa per le ulteriori spese necessarie per i minori, oltre alle straordinarie, con obbligo di rendicontazione in capo alla IG.ra mediante esibizione della lista dei Pt_1
movimenti. La ricarica della detta carta andrà concordata da entrambi i coniugi.
8. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DELLA IG.RA : Parte_1 nell'ambito del procedimento separativo: nessuna richiesta economica.
9. CONTRIBUTO NEL MANTENIMENTO DELLA IG.RA
Parte_1 nell'ambito del procedimento divorzile: i ricorrenti intendono definitivamente concordare, così come previsto dall'art.5 L.898/1970, in considerazione del contributo personale dato dalla IG.ra alla famiglia, la liquidazione in un'unica soluzione
Parte_1 dell'assegno periodico mediante il versamento una tantum da parte del IG. CP_1 della somma di €450.000,00 a favore della IG.ra . La predetta somma,
Parte_1 verrà erogata come di seguito;
€150.000,00 (già erogata a far data dal mese di giugno dell'anno 2024 e di cui la IG.ra , con la sottoscrizione delle presenti note,
Parte_1 ne rilascia, in ordine al ricevimento, ampia e liberatoria quietanza); €100.000,00 (già erogata a far data dal mese di marzo del corrente anno e di cui la IG.ra Parte_2
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[...] con la sottoscrizione delle presenti note, ne rilascia, in ordine al ricevimento, ampia e liberatoria quietanza); €100.000,00 entro la fine del mese di giugno dell'anno 2026;
€100.000,00 entro la fine del mese di marzo dell'anno 2027; tutte le predette somme verranno versate dal IG. a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente CP_1
intestato alla IG.ra . Parte_1
10. il IG. si farà inoltre carico di sostenere il pagamento dei premi assicurativi CP_1
della Polizza n.110510141 Compagnia Groupama Spa - Ramo Ospedaliere;
della Polizza
n.113318014 Compagnia Groupama Spa - Ramo Infortuni;
della Polizza n.113318059
Compagnia Groupama Spa - Ramo R.C.T. Famiglia nonché della Polizza n.113318090
Compagnia Groupama Spa - Ramo Infortuni impegnandosi i coniugi ad indicare quali beneficiari i figli allorquando gli stessi diventeranno maggiorenni.
11. Il IG. , in riferimento all'atto n.22424881815 dell'Agenzia delle Entrate di CP_1
Brescia riguardante la rateizzazione delle imposte relative all'anno 2017 della IG.ra si è impegnato ed ha provveduto a versare le seguenti rate: Pt_1
a. Rata n.17 scadenza 02.04.2024 importo Euro 2.498,63;
b. Rata n.18 scadenza 01.07.2024 importo Euro 2.498,63;
c. Rata n.19 scadenza 30.09.2024 importo Euro 2.498,63;
d. Rata n.20 scadenza 31.12.2024 importo Euro 2.498,63.
12. I coniugi sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione della pronuncia conforme alle presenti condizioni, riconoscendo di non avervi interesse.
13. I coniugi, sin da ora, danno l'assenso per il rilascio dei documenti che necessitano all'espatrio proprio e dei figli minori tutti autorizzando senza riserve eventuali viaggi all'estero propri e dei figli minori nonché a prestare il proprio consenso per necessari rinnovi ed espatri.
14. I coniugi dichiarano concordemente che le condizioni indicate nel presente ricorso avranno per loro efficacia vincolante sin dalla data di sottoscrizione del detto ricorso avanti i rispettivi difensori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/12/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 337 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i
5 presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 11 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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