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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Udienza del 2.4.2025 R.G. N. 130/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da e eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 con l'Avv. Yvonne Messi;
RICORRENTE contro
CP_1 con l'Avvocatura Distrettuale ed elettivamente domiciliato in Bergamo, via Matris Dominis n. 14
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale.
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FATTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo sezione Lavoro depositato il 19 gennaio 2024, il sig. Parte_2 ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
, chiedendo di accertare e dichiarare l'origine professionale della malattia
[...]
“mesotelioma pleurico” da cui è affetto e di quantificare il danno patito nella misura del 50% e condannare a corrispondere le provvidenze economiche per invalidità permanente ex art. 13 CP_1
d.lgs. 38/2000 a far tempo dalla domanda amministrativa, oltre interessi da ogni singola rata al saldo, con vittoria di spese e distrazione.
A sostegno della propria pretesa esponeva di essere stato esposto ad amianto in conseguenza delle mansioni svolte in , in particolare Parte_3
- di aver dispiegato mansioni di operaio metalmeccanico addetto alla conduzione di macchine utensili per le lavorazioni delle parti metalliche del sistema frenante
1 - di aver svolto operazioni di riduzione dello spessore e dell'ampiezza delle pinze che presentavano parti in amianto,
- di essersi occupato anche del montaggio delle pinze: infatti le pastiglie dei freni, che all'epoca erano in amianto, venivano lavorate manualmente dagli operai, limate, sbavate e forate per inserirle correttamente all'interno delle pinze,
- che si produceva molta polvere da tali lavorazioni e non erano previsti sistemi di aspirazione e utilizzo di DPI,
- di essere affetto da mesotelioma pleurico
- che il Registro IO AR ha ritenuto il caso come mesotelioma certo di eziologia professionale certa
- che, a seguito di denuncia da parte dell' Controparte_3
CP_
in data 24.02.2023 il faceva istanza all' di riconoscimento
[...] Parte_2
- della malattia professionale per mesotelioma pleurico.
- che la domanda veniva respinta anche a seguito di ricorso amministrativo
Si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e CP_1 in diritto. In particolare, osservava che le mansioni del ricorrente sono variate durante il rapporto di lavoro alle dipendenze di Brembo s.p.a., che gli impianti ove ha lavorato il ricorrente erano probabilmente non realizzati amianto considerato l'epoca abbastanza recente di costruzione, che la ATS evidenziava che nella relazione aziendale non vi erano elementi che potessero caratterizzare l'eventuale presenza di amianto all'interno delle aree produttive e che, sulla base delle informazioni ricevute dall'azienda, la consulenza tecnica riteneva non superato il limite di 0.1 ff/cm3 per i lavoratori CP_1 addetti al montaggio delle pastiglie nel corpo pinza-freno
Con note del 12.3.24 è stato riferito il decesso di in data 31/01/2024 a Persona_1
Bergamo e, pertanto si sono costituiti in e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
[...]
Assunte le prove e acquisita C.T.U. medico-legale e disposta la trattazione scritta dell'udienza, il
Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note e repliche depositate - ha deciso la controversia come da sentenza ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha riferito di aver avuto contatto per l'intera propria vita lavorativa con amianto e sue polveri in assenza di qualsivoglia protezione respiratoria e di aver conseguentemente contratto mesotelioma pleurico.
2 Ai fini dell'accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore, nel corso del giudizio, sono stati sentiti i testi di parte ricorrente e parte convenuta:
Il teste di parte ricorrente ha riferito: Testimone_1
“ho lavorato per la freni Brembo dal marzo 1973 fino al 2004 per 31 anni con mansioni di operaio, alla fine un po' di preparatore macchine. Io stavo in officina, lavoravo i pezzi sulle macchine, prima semiautomatiche poi quelle a controllo numerico. Io ho lavorato l'amianto, c'erano le pastiglie fatte di amianto, facevamo le forature. Con la foratura c'era la polvere, lavoravamo con l'acqua chimica che non faceva andare in giro la polvere, ma la teneva lì. Non c'era polvere.
Non usavamo la mascherina, non ce l'avevamo. conosco il signor è del mio paese, è arrivato in qualche anno dopo di me, è stato tanto anche lui. Parte_2 Pt_3
Lui lavorava in sala montaggio, montava la pastiglia sulla pinza, non c'era l'acqua la pastiglia era asciutta. Lui non forava le pastiglie a quanto ne so. La pastiglia era montata sulla pinza e poi venivano inviate alle case automobilistiche.
In sala montaggio non ho mai lavorato, ma credo ci fosse la polvere di aminato perché si soffiavano e dovevano essere belle pulite le pastiglie per essere montate.
Appena arrivato aveva altra mansione, ma non mi ricordo bene.
Poi è rimasto in sala montaggio fino alla pensione.
La calibratrice serve per far girare dritto il disco se storto si corregge con piombo. Anche lì c'era la polvere non di amianto però, alla calibratrice non si lavorava con l'acqua.
Il trapano multiplo serve per forare il disco, c'era la polvere, a volte si usava l'acqua dipendeva dall'entità della lavorazione. Si perforava il disco di acciaio ghisa, non so dire se c'era l'amianto.
Le macchine transfer sono usate per un po' di tutto si lavorava con l'acqua, non credo si usassero per lavorare pezzi non amianto. Tante cose non si sapeva cosa c'era dentro.
L'amianto era presente nelle pastiglie frenanti nelle altre non so e non ricordo.
L'amianto era presente fino alla fine anni 70 e inizio 80. Il ricorrente ha lavorato qualche anno in officina (pochi anni), poi sempre in sala montaggio fino a che è andato in pensione.
Il ricorrente non beveva e fumava”:
Il teste di parte resistente ha riferito Testimone_2
“Sono direttore dello stabilimento moto di della brembo spa da settembre 2021, dal 2008 lavoro in brembo. Pt_4
Io so che c'era l'amianto, ho fatto la relazione di cui al doc. 5 della memoria.
Secondo la mia relazione, il ricorrente sarebbe potuto essere stato a contatto con amianto nel montaggio di pinze dei freni fino al 1991, poi era vietato l'utilizzo di amianto. Il ricorrente ha iniziato a lavorare nel reparto solo dal 1992.
Io credo la mansione fosse mettere le pinze e mettere le pastiglie all'interno delle pinze freno.
Io so le mansioni solo in base a quello della cartella personale HR. Ho indicazioni dal 1976-77, poi un buco e nuova indicazione dal 1988 un riscontro per carteggio con medico del lavoro in stabilimento di con attribuzione mansioni Pt_4 su macchine tranfer con liquido refrigerante, l'avevano valutato per asma bronchiale professionale non riconosciuto.
3 Poi altri riscontri sul 1991, ma è situazione confusa con dimissioni del e accettate, ma non è effettivamente Parte_2 concluso il rapporto di lavoro. C'era scritto motivi personali. Mai attuate.
Poi richiesta per mansioni guardia giurata, poi accettata, ma non ho capito cosa è successo e poi ha rinunciato e gli è stato concesso periodo di prova a inizio 1992 su montaggio pastiglie, lì può essere entrato in contatto con pastiglie che possono contenere amianto. Io so che sulle norme tecniche brembo dal maggio 1991 non ci sarebbe più dovuto essere amianto, deduco che non ci sarebbe più dovuto essere in effetti.
Quanto al periodo dal 1977 - 1988, se ci fosse stato cambiamento da lavorazione a montaggio ci sarebbe dovuto essere indicazione, in quegli anni avremmo dovuto trovarne traccia, ma non posso dare conferma, a sensazione non so. Non ho questo tipo di evidenza.
Quanto alle polveri nello stabile, non so nulla sullo stabilimento di paladino operante dal 1960 a 1988. Non ho trovato relazione tecnica. era un grande stabile unico dove c'era tutto, intendo si svolgevano tutte le mansioni. era un Pt_4 Pt_4 unico stabile, paladina non so come fosse organizzato.
Quando è emerso il tema amianto lo stabile era già stato lasciato. Pt_5
Dal 1988 al 1995 il ricorrente ha lavorato in e lì escludo esistenza amianto. Pt_4
Il è stato esposto dal 1997 al 2002 a amaianto quando ha lavorato ad forse anche un Parte_2 Parte_6 periodo nel 1995, e lì è stato esposto ad amianto considerata la presenza di amianto nel tetto pari a circa 4000 mq fatto di eternit, ma dalle indagini sullo stato del manufatto svolte nel periodo dal 1998 al 2004 e i risultati di indagini ambientali su aria respirata nel medesimo periodo e condivise con ATS è meerso che la copertura non rilasciava materiale e che i livelli di fibre era 100 volte sotto i limiti di legge e non era pericolo per le persone che lavoravano. L'amianto non era a diretto contatto perché tra l'eternit e l'ambiente di lavoro c'era tetto di cemento.”.
Dall'istruttoria è emerso che il ricorrente nel periodo in cui ha lavorato presso nella sala montaggio, che costituisce la maggior parte dell'esperienza lavorativa del decuius, è entrato in contatto frequentemente con amianto “In sala montaggio non ho mai lavorato, ma credo ci fosse la polvere di amianto perché si soffiavano e dovevano essere belle pulite le pastiglie per essere montate.” (teste di parte ricorrente), il teste di parte convenuta ha iniziato a lavorare in dal 2008, ma il decuis si è dimesso per raggiungimento dei requisiti Pt_3 pensionistici nel 2002. Quanto alle mansioni, lo stesso teste di parte convenuta ha riferito non poter deporre in modo certo sulle mansioni svolte dal ricorrente in ragione delle lunghe omissioni di notizie sul ricorrente dagli archivi delle risrse umane con una serie di notizie contrastanti e incoerenti con i fatti certi quali il lavoro continuativo del sig. alle dipendenze della dal 1976 al 2002. Parte_2 Pt_3
Inoltre, il teste di parte convenuta ha confermato la sussistenza di amianto e della relativa polvere durante le lavorazioni dei freni “Secondo la mia relazione, il ricorrente sarebbe potuto essere stato a contatto con amianto nel montaggio di pinze dei freni fino al 1991, poi era vietato l'utilizzo di amianto. Il ricorrente ha iniziato a lavorare nel reparto solo dal 1992.” e “Io so le mansioni solo in base a quello della cartella pensonale HR. Ho indicazioni dal 1976-77, poi un buco e nuova indicazione dal 1988 un riscontro per carteggio con medico del lavoro in
4 stabilimento di con attribuzione mansioni su macchine tranfer con liquido refrigerante, l'avevano valutato per asma Pt_4 bronchiale professionale non riconosciuto.
Poi altri riscontri sul 1991, ma è situazione confusa con dimissioni del e accettate, ma non è effettivamente Parte_2 concluso il rapporto di lavoro. C'era scritto motivi personali. Mai attuate.
Poi richiesta per mansioni guardia giurata, poi accettata, ma non ho capito cosa è successo e poi ha rinunciato e gli è stato concesso periodo di prova a inizio 1992 su montaggio pastiglie, lì può essere entrato in contatto con pastiglie che possono contenere amianto. Io so che sulle norme tecniche brembo dal maggio 1991 non ci sarebbe più dovuto essere amianto, deduco che non ci sarebbe più dovuto essere in effetti.
Quanto al periodo dal 1977 - 1988, se ci fosse stato cambiamento da lavorazione a montaggio ci sarebbe dovuto essere indicazione, in quegli anni avremmo dovuto trovarne traccia, ma non posso dare conferma, a sensazione non so. Non ho questo tipo di evidenza.”
Per valutare se la patologia del lavoratore sia causalmente ricollegabile all'esposizione a fibre di amianto derivante dall'attività lavorativa svolta con le modalità accertate nel corso di causa, è stata disposta
C.T.U. cui questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire.
Della consulenza, infatti, si condividono tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura. Nel complesso, la ricostruzione dei fatti e l'analisi dell'incidenza degli stessi sull'esposizione al rischio amianto appare molto completa, coerente e attendibile, al punto che si ritiene sufficiente trascrivere i soli passaggi essenziali dell'elaborato peritale (che deve, comunque, intendersi ivi interamente richiamato).
In ordine alle mansioni svolte dal ricorrente e all'esposizione all'amianto nel luogo di lavoro, il consulente ha premesso “anamnesi negativa per esposizione extraprofessionale ad amianto” e che dalla stessa consulenza tecnica dell' “Per quanto riguarda la manipolazione delle pastiglie freno erano possibili fonti di CP_1 potenziale rischio amianto le operazioni di montaggio delle pastiglie nel corpo pinza di fresatura o rettifica e nelle prove di laboratorio al banco per freni a disco.”.
Il CTU ha illustrato:
“il mesotelioma maligno è un tumore raro che può colpire la pleura, il peritoneo, il pericardio e la tunica vaginale del testicolo;
la cavità pleurica è la sede primitiva, la latenza media tra esposizione all'agente biologico e la manifestazione di malattia è molto lunga ed è di circa 30-40 anni e l'età media d'insorgenza varia tra i 50 e i 60 anni e la sopravvivenza media dall'epoca della diagnosi è di circa 12 mesi (ad eccezione in casi di diagnosi precoce, della varietà istologica, dello stadio del tumore e di eventuali trattamenti chemioterapici). Per quanto riguarda l'etiologia, i dati scientifici sono concordi nel non attribuire tutti i mesoteliomi all'amianto, che rappresenta il principale ma non unico fattore di rischio, soltanto nel
70% dei casi (circa) una esposizione professionale o ambientale all'amianto è documentabile, nel restante 30% dei casi nessuna esposizione ad amianto è documentabile e le concentrazioni di fibre di amianto misurate nel tessuto polmonare non sono superiori a quelle presenti nella popolazione generale.
5 L'entità e le conseguenze dell'impiego dell'amianto e dell'esposizione a questo materiale dei lavoratori impiegati in numerose lavorazioni sono studiate anche mediante il Registro dei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati
(Re.Na.M) istituito presso l'ISPESL dal Decreto del Consiglio dei Ministri n. 308 del 10/12/02. Mediante tale registro viene effettuata una sorveglianza epidemiologica ed in ogni regione è istituito un Centro Operativo con compiti di identificazione di tutti i casi di mesotelioma incidenti sul proprio territorio e di analisi della storia professionale, residenziale, ambientale dei soggetti ammalati e rappresenta un prezioso ed efficace strumento di prevenzione primaria perché permette di individuare circostanze di esposizione ancora scarsamente documentate. Il Settore Ricerca Certificazione CP_ e Verifica, Dipartimento di Medicina del Lavoro, dell' svolge una funzione di coordinamento, indirizzo e collegamento della rete di sorveglianza epidemiologica del mesotelioma.”
In relazione al decuius ha evidenziato
“Nel caso in oggetto, in data 10/11/23, i sanitari del registro IO AR (Struttura Complessa della
Clinica del Lavoro Devoto di Milano) hanno espresso diagnosi di “Mesotelioma Maligno certo” e certificando l'esposizione ad amianto come “professionale certa”.
Anche il parere, relativo ai benefici previdenziali dei dipendenti della Ditta Brembo, della Parte_7 dell'8/9/03, dopo una dettagliata descrizione dell'attività lavorativa, se pur in mancanza di dati completi certi, concludeva con l'esposizione ad amianto (se pur orientativamente non superato il limite di 0,1 ff/cm3- requisito necessario per i benefici previdenziali) per i lavoratori addetti al montaggio delle pastiglie nel corpo pinza-freno per i lavoratori del magazzino addetti alla movimentazione delle pastiglie, per i lavoratori addetti alle rettifiche e/o fresature e per i lavoratori addetti alle prove al banco e anche per gli addetti alla fusione delle pinze che utilizzavano il materiale pastoso bianco e i materassini.”.
Il Ctu ha, quindi, concluso:
“In conclusione, a parere del sottoscritto, è quantomeno “più probabile che non” che il mesotelioma da cui è risultato affetto il ricorrente, possa essere causalmente correlato all'attività lavorativa svolta presso l'Azienda Freni Brembo, in particolare risulta in atti che il sig. è stato esposto professionalmente all'inalazione di fibre di amianto, anche Parte_2 durante la lavorazione delle parti metalliche del sistema frenante con contatto diretto con le pastiglie dei freni in amianto, la loro limatura e foratura per inserirle correttamente all'interno delle pinze, che presentavano parti in amianto e comunque è stato quantomeno addetto al controllo qualità delle pinze di varie dimensioni che prelevava da apposite scatole, le maneggiava per valutarne la correttezza dello spessore e la presenza di eventuali sbavature, che, se presenti, provvedeva ad eliminare fresandole con specifico raschietto. CP_ Si valuta il danno biologico, all'epoca della denuncia di malattia professionale all con il 50%.”.
Il CTP di parte ricorrente ha concordato.
La CTU di parte convenuta ha osservato che non vi è certezza delle mansioni svolte dal decuius per ciascun periodo anche in considerazioni delle informazioni limitate fornite da e del solo Pt_3 eventuale contatto con l'amianto in occasionali lavorazioni.
6 Il Ctu ha condivisibimente preso posizione sulle osservazioni: “Il sottoscritto CTU, lette le osservazioni della Dr.ssa evidenzia che il CTP, correttamente, comunque riconosce che il sig. “ha svolto a Per_2 Parte_2 occasionali operazioni di rettifica e fresatura di alcune pastiglie freno imperfette che non si inserivano correttamente nel corpo delle pinze. non tutte le pastiglie, solo quelle imperfette e solo alcune tipologie utilizzate dalla Brembo spa in passato, acquistate già pronte all'utilizzo, che potevano contenere amianto”; che anche ATS Bergamo ha certificato che " NON si può escludere a priori l'esposizione lavorativa ad asbesto del in quanto storicamente, soprattutto negli anni Parte_2 precedenti agli anni novanta, le pastiglie dei freni risultavano essere composti da una mescola contenente una percentuale di asbesto”. Il CTP invece non ha tenuto conto anche delle 2 testimonianze in atti (una di parte ricorrente e l'altra di parte convenuta) che confermano comunque che anche in sala montaggio le pastiglie di amianto, prima di essere montate, dovevano essere belle pulite (si soffiavano a secco).
Anche la concludeva con l'esposizione ad amianto (se pur orientativamente non superato il Parte_7 limite di 0,1 ff/cm3 - requisito necessario per i benefici previdenziali) per i lavoratori addetti al montaggio delle pastiglie nel corpo pinza-freno per i lavoratori del magazzino addetti alla movimentazione delle pastiglie, per i lavoratori addetti alle rettifiche e/o fresature e per altre mansioni.
In data 10/11/23, i sanitari del registro IO hanno espresso diagnosi di “Mesotelioma Maligno Parte_7 certo” e certificando l'esposizione ad amianto come “professionale certa”.”.
Correttamente la parte ricorrente ha rilevato che in ambito civilistico la prova del nesso causale tra esposizione professionale e malattia denunciata consiste anche nella relazione probabilistica tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale ossia del "più probabile che non" (Cass. 8.10.2012, n. 17092, Cass. 16.01.2009 n. 975, Cass. 16.10.2007 n.
21619, Cass. 11.05.2009 n. 10741, Cass.
8.07.2010 n. 16123, Cass. 21.07.2011 n.15991)
Risulta pertanto accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra l'esposizione ad amianto sull'ambiente di lavoro del ricorrente e il mesotelioma pleurico che gli è stato diagnosticato.
***
Quanto alla decorrenza, come noto, secondo la giurisprudenza “in conformità del principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso, la rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale non può decorrere da data anteriore a quella della domanda amministrativa.” (Cass. 31.8.2011 n-
17909).
La domanda a è stata proposta il 24.2.23. CP_1
***
Quanto all'entità della menomazione, il CTU ha, come detto, considerando il grave danno subito, si ritiene che dalla malattia professionale in causa, derivi un grado di inabilità del 50%.
***
7 La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere CP_1 condannato al pagamento delle stesse nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario tenuto in considerazione che la domanda è stata integralmente accolta.
A carico dell'Ente Assicurativo, inoltre, deve essere definitivamente posto il compenso del CTU, liquidato nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e il mesotelioma pleurico diagnosticato;
- accerta e dichiara la natura professionale della malattia denunciata dal ricorrente ed i postumi complessivi conseguenti, pari al 50 % di danno biologico permanente ed ordina a la CP_1 corresponsione in favore della ricorrente del beneficio previsto ai sensi del d.lgs. 38/2000, nella corrispondente misura accertata per la patologia dal momento della proposizione della domanda (24.2.23), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di il compenso del C.T.U. dott. che liquida CP_1 Persona_3 in complessivi € 600,00 oltre accessori.
Bergamo, 2 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giulia Bertolino
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