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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 03.03.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3614/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Deposito”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Verusio Parte_1 C.F._1
Carlo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in EG SA alla Via C.
Battisti n. 64; ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
D'ippolito Nicola, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in EG SA alla Via Mercadante n. 23; resistente
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 07.12.2023 deduceva: Parte_1
- di aver proceduto ad offerta reale con Ufficiale Giudiziario in data 28.09.2023 a favore di
, a mezzo di due assegni circolari per € 9.250,00 cadauno tratti su Poste CP_1
Italiane;
- che la creditrice rifiutava di ricevere il pagamento, come da verbale del 02.10.2023;
- che l'obbligazione scaturiva da alcune vicende giudiziarie intercorse tra le parti e conclusesi, all'esito delle successive impugnazioni in appello e davanti la Cassazione, con
1 il passaggio in giudicato il 06.07.2023 della sentenza n. 748/2020 resa dal Tribunale di
Brindisi;
- che a seguito del rifiuto manifestato dalla creditrice si comunicava alla stessa che le suddette somme sarebbero state depositate presso la filiale della Controparte_2
di EG SA il giorno 26.10.2023 alle ore 10.30;
- che alla data e all'orario fissato dall'Ufficiale Giudiziario per il deposito, la creditrice intimata non compariva e la somma non prelevata veniva, dunque, depositata su un conto corrente acceso a suo nome presso l'istituto bancario;
- che veniva data ulteriore comunicazione di tale adempimento alla creditrice con comunicazione rifiutata il 10.11.2023;
- che in tal modo la procedura di offerta reale era conclusa.
Per assolvere all'offerta reale e perfezionare il procedimento di deposito il ricorrente anticipava, a titolo di spese, l'importo complessivo di € 1.257,91.
Per questi motivi
chiedeva che venisse accertata e dichiarata la validità dell'offerta reale nonché la regolarità del deposito perfezionatosi, come da verbale, il 26.10.2023 e di conseguenza che venisse dichiarata la mora credendi della creditrice con CP_1
liberazione del ricorrente dalla obbligazione di pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.05.2024 si costituiva in giudizio la resistente, , la quale dopo aver ricostruito l'intera vicenda giudiziaria sottesa CP_1 alla offerta reale, argomentando in ordine alla incoerenza dell'offerta reale proposta rispetto al titolo giudiziale, insisteva per il rigetto della domanda principale.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione in atti e all'udienza del
03.03.2025 veniva decisa dopo la discussione delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con il presente giudizio l'odierno ricorrente ha chiesto accertarsi l'avvenuta messa in mora del creditore per la mancata accettazione dell'offerta eseguita nei modi previsti dall'art. 1209 e seguenti c.c.
Come noto, il creditore è in mora quando non riceve, senza legittimo motivo, il pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge. In particolare, se l'obbligazione ha ad oggetto somme di denaro l'offerta deve essere reale. Laddove il creditore rifiuti di accettare
2 l'offerta o non si presenti per riceverla, l'ufficiale giudiziario può procedere a depositare la somma presso un istituto di credito e il deposito, una volta accettato o dichiarato valido con sentenza, non può essere più ritirato, così liberando il debitore dalla sua obbligazione.
Affinché l'offerta sia valida occorre, secondo il disposto dell'art. 1208 c.c., che:
“1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato”.
L'art. 1212 c.c. dispone, invece, che il deposito è valido se sussistono i seguenti requisiti:
“1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata”.
Nel caso in esame, è stato condannato con sentenza del Tribunale di Brindisi Parte_1 del 15.06.2020 alla corresponsione in favore di della somma di € CP_1
17.610,15, al cui pagamento adempiva con offerta reale della somma di € 18.500,00 mediante due assegni, tratti su Poste Italiane, di € 9.250,00 cadauno.
Dal verbale del 02.10.2023, redatto dall'ufficiale giudiziario procedente, emerge che rifiutava l'offerta poiché incongrua. A seguito del rifiuto espresso, CP_1
l'ufficiale giudiziario con preavviso di deposito di offerta reale del 12.10.2023, mediante consegna di copia a mani proprie, comunicava la data del deposito delle somme presso la
3 di EG SA. Il giorno 26.10.2023, all'ora prefissata, Controparte_2
nessuno si presentava per il ritiro della somma che, pertanto, veniva depositata con apertura di conto corrente a favore di . La notifica del relativo verbale di CP_1
deposito veniva rifiutata dalla creditrice in data 10.11.2023.
Alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente emerge che tanto l'offerta reale quanto il successivo deposito sono stati eseguiti regolarmente dovendosi, a questo punto, dichiarare il creditore in mora. Ne consegue, dunque, la piena validità del pagamento nelle predette forme e la liberazione del ricorrente dalla sua obbligazione.
Alla convalida dell'offerta e del deposito consegue la condanna del creditore al pagamento delle spese sostenute per eseguirla, pari a complessive € 1.128,00 come documentalmente attestato.
Infine, prive di pregio, perché coperte da giudicato, sono le argomentazioni mosse dalla resistente in seno alla comparsa di costituzione e risposta, le quali ad avviso della stessa avrebbero giustificato il rifiuto del pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 ridotti del 50%, vista l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000 (fase studio €
460, fase introduttiva € 389, fase decisionale € 851), da liquidarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
contro , così provvede:
[...] CP_1
- accerta e dichiara valida l'offerta reale eseguita da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché il deposito della somma di € 18.500,00 su c/c n. 068-330-1350648 del
[...]
26.10.2023 acceso presso la , filiale di EG SA (Br); Controparte_2
- per l'effetto, dichiara il creditore, , in mora dalla data dell'offerta reale e CP_1 dichiara estinta l'obbligazione a carico di nascente dal rapporto giuridico per Parte_1
cui è causa;
4 - condanna al pagamento in favore di delle spese occorse per CP_1 Parte_1 il procedimento di offerta reale e deposito, per complessive € 1.128,00;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in CP_1 favore di che si liquidano in complessive € 1.982,08 di cui € 282,08 per spese Parte_1 ed € 1.700,00 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
dispone la distrazione di tali somme in favore del procuratore costituito, Avv. Verusio
Carlo, dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 03.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 03.03.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3614/2023 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Deposito”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Verusio Parte_1 C.F._1
Carlo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in EG SA alla Via C.
Battisti n. 64; ricorrente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
D'ippolito Nicola, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in EG SA alla Via Mercadante n. 23; resistente
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 07.12.2023 deduceva: Parte_1
- di aver proceduto ad offerta reale con Ufficiale Giudiziario in data 28.09.2023 a favore di
, a mezzo di due assegni circolari per € 9.250,00 cadauno tratti su Poste CP_1
Italiane;
- che la creditrice rifiutava di ricevere il pagamento, come da verbale del 02.10.2023;
- che l'obbligazione scaturiva da alcune vicende giudiziarie intercorse tra le parti e conclusesi, all'esito delle successive impugnazioni in appello e davanti la Cassazione, con
1 il passaggio in giudicato il 06.07.2023 della sentenza n. 748/2020 resa dal Tribunale di
Brindisi;
- che a seguito del rifiuto manifestato dalla creditrice si comunicava alla stessa che le suddette somme sarebbero state depositate presso la filiale della Controparte_2
di EG SA il giorno 26.10.2023 alle ore 10.30;
- che alla data e all'orario fissato dall'Ufficiale Giudiziario per il deposito, la creditrice intimata non compariva e la somma non prelevata veniva, dunque, depositata su un conto corrente acceso a suo nome presso l'istituto bancario;
- che veniva data ulteriore comunicazione di tale adempimento alla creditrice con comunicazione rifiutata il 10.11.2023;
- che in tal modo la procedura di offerta reale era conclusa.
Per assolvere all'offerta reale e perfezionare il procedimento di deposito il ricorrente anticipava, a titolo di spese, l'importo complessivo di € 1.257,91.
Per questi motivi
chiedeva che venisse accertata e dichiarata la validità dell'offerta reale nonché la regolarità del deposito perfezionatosi, come da verbale, il 26.10.2023 e di conseguenza che venisse dichiarata la mora credendi della creditrice con CP_1
liberazione del ricorrente dalla obbligazione di pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.05.2024 si costituiva in giudizio la resistente, , la quale dopo aver ricostruito l'intera vicenda giudiziaria sottesa CP_1 alla offerta reale, argomentando in ordine alla incoerenza dell'offerta reale proposta rispetto al titolo giudiziale, insisteva per il rigetto della domanda principale.
La causa veniva istruita sulla base della documentazione in atti e all'udienza del
03.03.2025 veniva decisa dopo la discussione delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con il presente giudizio l'odierno ricorrente ha chiesto accertarsi l'avvenuta messa in mora del creditore per la mancata accettazione dell'offerta eseguita nei modi previsti dall'art. 1209 e seguenti c.c.
Come noto, il creditore è in mora quando non riceve, senza legittimo motivo, il pagamento offertogli nei modi indicati dalla legge. In particolare, se l'obbligazione ha ad oggetto somme di denaro l'offerta deve essere reale. Laddove il creditore rifiuti di accettare
2 l'offerta o non si presenti per riceverla, l'ufficiale giudiziario può procedere a depositare la somma presso un istituto di credito e il deposito, una volta accettato o dichiarato valido con sentenza, non può essere più ritirato, così liberando il debitore dalla sua obbligazione.
Affinché l'offerta sia valida occorre, secondo il disposto dell'art. 1208 c.c., che:
“1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato”.
L'art. 1212 c.c. dispone, invece, che il deposito è valido se sussistono i seguenti requisiti:
“1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata al creditore e contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;
2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;
3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito;
4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l'invito a ritirare la cosa depositata”.
Nel caso in esame, è stato condannato con sentenza del Tribunale di Brindisi Parte_1 del 15.06.2020 alla corresponsione in favore di della somma di € CP_1
17.610,15, al cui pagamento adempiva con offerta reale della somma di € 18.500,00 mediante due assegni, tratti su Poste Italiane, di € 9.250,00 cadauno.
Dal verbale del 02.10.2023, redatto dall'ufficiale giudiziario procedente, emerge che rifiutava l'offerta poiché incongrua. A seguito del rifiuto espresso, CP_1
l'ufficiale giudiziario con preavviso di deposito di offerta reale del 12.10.2023, mediante consegna di copia a mani proprie, comunicava la data del deposito delle somme presso la
3 di EG SA. Il giorno 26.10.2023, all'ora prefissata, Controparte_2
nessuno si presentava per il ritiro della somma che, pertanto, veniva depositata con apertura di conto corrente a favore di . La notifica del relativo verbale di CP_1
deposito veniva rifiutata dalla creditrice in data 10.11.2023.
Alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente emerge che tanto l'offerta reale quanto il successivo deposito sono stati eseguiti regolarmente dovendosi, a questo punto, dichiarare il creditore in mora. Ne consegue, dunque, la piena validità del pagamento nelle predette forme e la liberazione del ricorrente dalla sua obbligazione.
Alla convalida dell'offerta e del deposito consegue la condanna del creditore al pagamento delle spese sostenute per eseguirla, pari a complessive € 1.128,00 come documentalmente attestato.
Infine, prive di pregio, perché coperte da giudicato, sono le argomentazioni mosse dalla resistente in seno alla comparsa di costituzione e risposta, le quali ad avviso della stessa avrebbero giustificato il rifiuto del pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 ridotti del 50%, vista l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000 (fase studio €
460, fase introduttiva € 389, fase decisionale € 851), da liquidarsi in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
contro , così provvede:
[...] CP_1
- accerta e dichiara valida l'offerta reale eseguita da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché il deposito della somma di € 18.500,00 su c/c n. 068-330-1350648 del
[...]
26.10.2023 acceso presso la , filiale di EG SA (Br); Controparte_2
- per l'effetto, dichiara il creditore, , in mora dalla data dell'offerta reale e CP_1 dichiara estinta l'obbligazione a carico di nascente dal rapporto giuridico per Parte_1
cui è causa;
4 - condanna al pagamento in favore di delle spese occorse per CP_1 Parte_1 il procedimento di offerta reale e deposito, per complessive € 1.128,00;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in CP_1 favore di che si liquidano in complessive € 1.982,08 di cui € 282,08 per spese Parte_1 ed € 1.700,00 per competenze oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
dispone la distrazione di tali somme in favore del procuratore costituito, Avv. Verusio
Carlo, dichiaratosi antistatario.
Brindisi, 03.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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