TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
1743 /2022
Verbale d'udienza
All'udienza del 12/02/2025 alle ore 9.40 sono presenti per l'attore l'avv. Parte_1
MAINI ALESSANDRA e per il convenuto l'avv. Controparte_1
PUGLIESE GIUSEPPE.
L'avv. Maini precisa le conclusioni come da atto di citazione.
L'avv. Pugliese precisa le conclusioni come da note conclusionali.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti.
Alle ore 9.47 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito delle udienze odierne dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Uscita dalla camera di consiglio alle ore 16.40 decide la causa dando lettura ad aula vuota dell'allegata sentenza e provvedendo al contestuale deposito nel fascicolo telematico
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 1743/2022 avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali promossa da:
) rappresentata e difesa MAINI ALESSANDRA Parte_1 P.IVA_1
-attrice- contro
) rappresentata e difesa PUGLIESE GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
- Convenuto –
§§§
Conclusioni per l'attrice opponente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito ed in via principale
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale di Imperia per infondatezza, incertezza ed inesigibilità del credito ex adverso azionato, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, revocare lo stesso;
Nel merito ed in via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, revocare il decreto ingiuntivo opposto e ridurre il credito ex adverso azionato nella misura ritenuta di giustizia, ponendo altresì, in compensazione, l'eventuale somma riconosciuta a favore della in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale;
in via riconvenzionale
2 - accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere la somma, a titolo di risarcimento del danno/rimborso Parte_1 pari ad € 18.000,00 oltre accessori di legge, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, per i motivi tutti esposti in narrativa, anche in compensazione con le somme eventualmente dovute a favore di controparte.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per testi sulle circostante di cui all'atto di citazione, da intendersi integralmente trascritte con anteposizione della locuzione “Vero che” con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare, nelle redigende memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., di cui si chiede, sin d'ora, la concessione dei relativi termini. Si chiede infine ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno patito dall'odierna parte attrice.
SI INDICANO QUALI TESTIMONI:
- dott.ssa , res.in Ventimiglia;
Testimone_1
- Rag. , res. in Ventimiglia;
Testimone_2
- Sig. , res. in Ventimiglia. “ Tes_3
Conclusioni per il convenuto opposto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premesse le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, respingere in quanto destituita di ogni fondamento giuridico l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall
[...] per tutti i motivi di cui in narrativa, stante l'intervenuta decadenza nei confronti del subappaltatore ex Controparte_2 art. 1670 c.c. e la natura confessoria ex artt. 2720 e 2730 c.c. della fattura ingiunta a seguito della mancata contestazione della stessa, avverso il decreto ingiuntivo n. 333/22 concesso al dal Tribunale di Controparte_1
Imperia, Dott.ssa Badano, in data 29 giugno 2022, da confermarsi in ogni sua parte. Con vittoria delle competenze legali anche del giudizio di opposizione.” fatto e svolgimento del giudizio
1) Con atto di citazione ritualmente notificato la dava atto di aver ricevuto tramite pec la Parte_1 notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e emesso dall'intestato Tribunale n. 323/2022, nella procedimento monitorio RGN 860/2022, con il quale veniva ingiunto alla stessa di pagare: “… la somma complessiva di € 10.500,00 oltre interessi legali dalla data del 30.12.2014 fino al saldo, oltre le spese del presente procedimento che si liquidano, tenuto conto del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in complessivi Euro
685,50, di cu Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50 per sborsi, oltre al 15% sul compenso, ex art. 2 citato D.M., oltre C.P.A. ed IVA come per legge, oltre alle successive occorre. Avvisa parte debitrice che nel termine di gg. 40 dalla notifica di ricorso e decreto potrà proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. di fronte a questo Tribunale …”.
2) in data 08.09.2022 la provvedeva a notificare, al procuratore costituito del Parte_1 CP_1 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rassegnando le seguenti conclusioni:-
[...] accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto emesso dal
Giudice del Tribunale di Imperia per infondatezza, incertezza ed inesigibilità del credito ex adverso azionato, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, revocare lo stesso;
Nel merito ed in via subordinata 3 - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, revocare il decreto ingiuntivo opposto e ridurre il credito ex adverso azionato nella misura ritenuta di giustizia, ponendo altresì, in compensazione, l'eventuale somma riconosciuta a favore della in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale;
in via riconvenzionale - accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere la somma, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno/rimborso pari ad € 18.000,00 oltre accessori di legge, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, per i motivi tutti esposti in narrativa, anche in compensazione con le somme eventualmente dovute a favore di controparte.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio nonché accessori di legge.”
3) L'attrice opponente contestava il credito vantato da parte del fallimento, allegando l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto, nonché sollevando l'eccezione di inadempimento e formulava altresì richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza al comportamento della CTM in bonis.
4) Si costituiva in giudizio il convenuto opposto istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“respingere in quanto destituita di ogni fondamento giuridico l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall' per tutti i motivi di cui in narrativa, stante l'intervenuta decadenza nei confronti del Controparte_2 subappaltatore ex art. 1670 cc e la natura confessoria ex artt. 2720 e 2730 cc della fattura ingiunta a seguito della mancata contestazione della stessa, avverso il decreto ingiuntivo n. 333/22 concesso al dal Controparte_1
Tribunale di Imperia, Dott. Badano, in data 29 giugno 2022, da confermassi in ogni sua parte. Con vittoria delle compente legali anche del giudici di opposizione”;
5) Il allegava che le prestazioni erano state svolte a regola dell'arte e che la fattura CP_1 emessa risultava registrata nella contabilità della ditta fallita e che la stessa, quindi, costituiva piena prova nei confronti di entrambe le parti;
contestava la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente
7) Il Giudice precedentemente incaricato della trattazione alla prima udienza rigettava l'istanza di provvisorietà del decreto ingiuntivo proposta dal convenuto opposta e assegnava termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita fissando udienza al 15.03.2023.
8) Le parti davano atto che la procedura di negoziazione assista, aveva avuto esisto negativo ed all'udienza del 15.0.3.2023 parte attrice opponente chiedeva la concessione dei termini 183 c. 6 cpc, mentre parte convenuta opposta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice incaricato della trattazione concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc e fissava udienza al 26.09.2023; all'esito del deposito delle memorie ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.02.2025.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente con provvedimento del 14.8.2024, l'esponente differiva la data di udienza al 12.02.2025 ex art. 281 sexies cpc, concedendo termine per note conclusive sino al 22.01.2025 4 Motivi della decisione
La domanda dispiegata dall'attrice opponente è parzialmente fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Varrà in via preliminare rilevare come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (ex multis Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006).
Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Cont Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione svolta dal fallimento (attore in senso sostanziale) è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte
(negoziale o legale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001
n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Deve osservarsi come il preteso debitore evocato in giudizio per il pagamento può limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento delle obbligazioni.
Secondo i principi espressi dalla già citata Sentenza a SU 13533/2001 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel 5 caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, l'exceptio inadimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, né l'espressa invocazione della norma in questione, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice di merito che non è censurabile in sede di legittimità, purché risulti ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale (Cass. Sez. 2,
29/09/2009, n. 20870; Cass. Sez. 2, 05/08/2002, n. 11728).
In altri arresti la Suprema Corte ha altresì precisato con principi che la scrivente fa propri: “la parte evocata, in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c.. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali” (Cass. 4/11/2009, n. 23345)”.
La difesa di parte attrice opponente contiene a chiare lettere un'eccezione di inadempimento rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo per l'appalto azionato con il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto verificarsi il soddisfacimento del rispettivo onere probatorio incombente sulle parti.
In tal senso va specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
Ancora, è bene notare che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, 6 impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
Deve rilevarsi come nel costituirsi in giudizio non ha contestato il contratto d'appalto, Parte_1 ma ha affermato il mancato completamento delle opere commissionate rectius l'abbandono del cantiere, allegando l'intervenuto pagamento dell'importo di Euro 3.000,00 per le prestazioni rese prima della risoluzione contrattuale.
Da un lato, quindi, deve ritenersi provata la fonte legale da cui deriva il credito azionato in giudizio, dal dall'altro occorre verificare, stante la precisa eccezione di inadempimento sollevata Controparte_1 dall'attrice opponente, se è stato soddisfatto l'onere dell'esatto adempimento.
Ora, nel caso di specie non è dato dubitare che il contratto d'appalto fosse quello depositato da parte opponente sub doc. 2 in quanto la circostanza non è contestata.
Nel caso che ci occupa il contratto stipulato in data 27.10.2014 aveva ad oggetto, (art. 3): “opere di scavo, carico e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta rientranti nella categoria OS1”, attività da eseguirsi presso il cantiere sito in 06500 Mentone 17, Route de Gorbio “Residence Eden Park”;
L'importo del contratto di subappalto veniva pattuito tra le parti a corpo in € 30.000,00 oltre T.V.A, così come indicato all'art.
4. Le parti pattuivano all'art. 7 del medesimo contratto le modalità di pagamento, ovvero: € 3.000,00 entro la prima settimana lavorativa, € 3.000,00 entro la seconda settimana lavorativa, € 3.000,00 entro la terza settimana lavorativa. Contabilità dei lavori a fine mese liquidabile a 30 gg, dedotti eventuali acconti.
Come detto parte attrice opponente ha allegato che la convenuta opposta in bonis abbandonava il cantiere dopo una settimana, che il contratto veniva risolto a norma dell'art. 9 senza applicazione le penali contrattualmente pattuite. Dava altresì atto di aver provveduto al saldo della prima trance pattuita sebbene i lavori eseguiti non fossero adeguati.
Nel caso in esame, per verificare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento opposta all'ingiunzione di pagamento dell'appalto l'attore doveva unicamente allegare l'inadempimento rimanendo a carico dell'opposto dimostrare di avere eseguito opere conformi al contratto stipulato.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio non ha contestato il pagamento di Euro 3.000 da parte dell'attrice apponente non ha contestato che la avesse abbandonato il cantiere dopo una CP_1 settimana, né l'intevenuta risoluzione di diritto conseguentemente trova applicazione il disposto dell'art. 115 c.p.c.
Il principio di "non contestazione" di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009) integra un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione 7 del thema probandum, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti - in quanto diretta ad escludere i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova (c.d. relevatio ab onere probandi) - come tale non applicabile alla non contestazione derivante dalla contumacia della parte
(Cass. 461/2015, 42035/2021, 14589/2022).
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare dove si applica anche al curatore nonostante la sua terzietà, poiché la mancata contestazione - che implica un contegno ammissivo esplicito, o quantomeno un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con un intento di disconoscimento (Cass. 34435/2021) - non è equiparabile alla confessione, né implica la disponibilità del diritto (Cass. 14589/2022,
11047/2015), pur dovendo coordinarsi con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. 17731/2022, 14589/2022, Corte di cassazione Sezione I civile
Ordinanza 25 marzo 2024, n. 7945). A maggior ragione deve applicarsi detto principio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti del . CP_1
Peraltro nessuna prova è stata offerta da parte dell'opponente in merito al completamento delle opere come pattuite in contratto.
Non è sufficiente ai fini della prova del completamento delle opere e della legittimità della fattura emessa il solo estratto del libro giornale. Non è neppure stata prodotta in atti la fattura con la descrizione dell'attività che la stessa era volta a coprire.
Occorre altresì rimarcare che sulla base della registrazione del libro giornale la fattura sarebbe stata emessa in data 31/12/2014 ossia poco prima della dichiarazione di fallimento.
Non risulta quindi provato che il credito vantato dal sia dovuto, non essendo a tal Controparte_1 fine sufficiente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la semplice produzione del libro giornale (peraltro non autenticato) della convenuta opposta in bonis.
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
La domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente è per contro infondata.
L'attrice ha allegato che a seguito dell'abbandono del cantiere da parte di avrebbe sostenuto CP_1 spese pari ad Euro 8.000,00 quale maggior importo pagato alla ditta incaricata di finire lo scavo, Euro
7625,00 per utilizzo delle proprie maestranze, Euro 3.000,00 corrisposte a CTM per i lavori svolti nella prima settimana nonostante gli stessi non fossero completi.
Con riferimento alla pretesa differenza tra il costo sostenuto pari ad Euro 25.000,00 ed il minor costo per le medesime lavorazioni pari ad Euro 17.000,00 la stessa è una mera affermazione labiale di parte attrice non essendovi neppure un principio di prova in merito a detto asserito maggior costo e comunque sulla base del doc. 5 di parte attrice opponente si evince che fosse un Controparte_3
8 fornitore abituale di parte attrice ed appare inverosimile che abbia applicato un importo addirittura superiore a quello di mercato.
Quanto al costo per i propri dipendenti lo stesso risulta documentato con un foglio unilateralmente emesso da parte attrice senza nessuna documentazione inerenti paghe o simili e non è stata fornita la prova della loro presenza sul cantiere, peraltro non è dato in alcun modo evincere se gli stessi sarebbero comunque – ove provata la loro presenza – stati necessari anche nel caso di continuazione dell'appalto con CP_1
Quanto infine alla domanda di Euro 3.000,00 per l'importo pagato a er la prima settimana di CP_1 lavorazioni la stessa più che quale domanda di risarcimento del danno deve intendersi quale domanda di restituzione.
Invero è la stessa parte ricorrente a riportare “ provvedeva al pagamento nei confronti della Parte_1
CTM della fattura 55/2014 rispettando gli accordi precedentemente intercorsi tra le parti” ed ancora a pag. 8 “La aveva dunque prontamente corrisposto il primo pagamento pari ad € 3.000.00, così come Parte_1 pattuito nel contratto di subappalto, stante l'effettiva esecuzione di una parte dei lavori concordati, anche se non eseguiti a regola d'arte, così come verrà ampiamente dimostrato nel presente giudizio. Conseguentemente a causa della rinuncia alla prosecuzione dei lavori da parte della ditta subappaltatrice, dopo una sola settimana dall'inizio delle opere, la società subappaltante non ha quindi corrisposto più nulla, atteso che nessun lavoro era più stato eseguito, poiché il contratto era da ritenersi risolto e stante l'abbandono del cantiere posto in essere dalla CP_1
E' quindi la stessa parte attrice a quantificare la congruità dell'importo per i lavori eseguiti.
Anche l'art. 9 del contratto prevedeva espressamente in caso di risoluzione la corresponsione degli importi dovuti per le opere eseguite.
Stante la reciproca soccombenza compensa le spese di lite tra le parti
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
- In accoglimento della dispiegata opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 323/2022 emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento rg 860/2022.
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice opponente.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Addì, 12/2/2024
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
9
1743 /2022
Verbale d'udienza
All'udienza del 12/02/2025 alle ore 9.40 sono presenti per l'attore l'avv. Parte_1
MAINI ALESSANDRA e per il convenuto l'avv. Controparte_1
PUGLIESE GIUSEPPE.
L'avv. Maini precisa le conclusioni come da atto di citazione.
L'avv. Pugliese precisa le conclusioni come da note conclusionali.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti.
Alle ore 9.47 si ritira in camera di consiglio per la decisione dando atto che darà lettura della sentenza all'esito delle udienze odierne dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Uscita dalla camera di consiglio alle ore 16.40 decide la causa dando lettura ad aula vuota dell'allegata sentenza e provvedendo al contestuale deposito nel fascicolo telematico
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale ordinario di Imperia in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile n° 1743/2022 avente ad oggetto Altri istituti e leggi speciali promossa da:
) rappresentata e difesa MAINI ALESSANDRA Parte_1 P.IVA_1
-attrice- contro
) rappresentata e difesa PUGLIESE GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
- Convenuto –
§§§
Conclusioni per l'attrice opponente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito ed in via principale
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice del Tribunale di Imperia per infondatezza, incertezza ed inesigibilità del credito ex adverso azionato, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, revocare lo stesso;
Nel merito ed in via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, revocare il decreto ingiuntivo opposto e ridurre il credito ex adverso azionato nella misura ritenuta di giustizia, ponendo altresì, in compensazione, l'eventuale somma riconosciuta a favore della in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale;
in via riconvenzionale
2 - accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere la somma, a titolo di risarcimento del danno/rimborso Parte_1 pari ad € 18.000,00 oltre accessori di legge, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, per i motivi tutti esposti in narrativa, anche in compensazione con le somme eventualmente dovute a favore di controparte.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi prova per testi sulle circostante di cui all'atto di citazione, da intendersi integralmente trascritte con anteposizione della locuzione “Vero che” con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare, nelle redigende memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., di cui si chiede, sin d'ora, la concessione dei relativi termini. Si chiede infine ammettersi consulenza tecnica d'ufficio per accertare il danno patito dall'odierna parte attrice.
SI INDICANO QUALI TESTIMONI:
- dott.ssa , res.in Ventimiglia;
Testimone_1
- Rag. , res. in Ventimiglia;
Testimone_2
- Sig. , res. in Ventimiglia. “ Tes_3
Conclusioni per il convenuto opposto:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premesse le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, respingere in quanto destituita di ogni fondamento giuridico l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall
[...] per tutti i motivi di cui in narrativa, stante l'intervenuta decadenza nei confronti del subappaltatore ex Controparte_2 art. 1670 c.c. e la natura confessoria ex artt. 2720 e 2730 c.c. della fattura ingiunta a seguito della mancata contestazione della stessa, avverso il decreto ingiuntivo n. 333/22 concesso al dal Tribunale di Controparte_1
Imperia, Dott.ssa Badano, in data 29 giugno 2022, da confermarsi in ogni sua parte. Con vittoria delle competenze legali anche del giudizio di opposizione.” fatto e svolgimento del giudizio
1) Con atto di citazione ritualmente notificato la dava atto di aver ricevuto tramite pec la Parte_1 notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e emesso dall'intestato Tribunale n. 323/2022, nella procedimento monitorio RGN 860/2022, con il quale veniva ingiunto alla stessa di pagare: “… la somma complessiva di € 10.500,00 oltre interessi legali dalla data del 30.12.2014 fino al saldo, oltre le spese del presente procedimento che si liquidano, tenuto conto del D.M. 55/2014 e successive modifiche, in complessivi Euro
685,50, di cu Euro 540,00 per compenso ed Euro 145,50 per sborsi, oltre al 15% sul compenso, ex art. 2 citato D.M., oltre C.P.A. ed IVA come per legge, oltre alle successive occorre. Avvisa parte debitrice che nel termine di gg. 40 dalla notifica di ricorso e decreto potrà proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. di fronte a questo Tribunale …”.
2) in data 08.09.2022 la provvedeva a notificare, al procuratore costituito del Parte_1 CP_1 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rassegnando le seguenti conclusioni:-
[...] accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto emesso dal
Giudice del Tribunale di Imperia per infondatezza, incertezza ed inesigibilità del credito ex adverso azionato, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, revocare lo stesso;
Nel merito ed in via subordinata 3 - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande avversarie, revocare il decreto ingiuntivo opposto e ridurre il credito ex adverso azionato nella misura ritenuta di giustizia, ponendo altresì, in compensazione, l'eventuale somma riconosciuta a favore della in accoglimento della domanda Parte_1 riconvenzionale;
in via riconvenzionale - accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere la somma, a titolo Parte_1 di risarcimento del danno/rimborso pari ad € 18.000,00 oltre accessori di legge, ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia, per i motivi tutti esposti in narrativa, anche in compensazione con le somme eventualmente dovute a favore di controparte.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio nonché accessori di legge.”
3) L'attrice opponente contestava il credito vantato da parte del fallimento, allegando l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto, nonché sollevando l'eccezione di inadempimento e formulava altresì richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza al comportamento della CTM in bonis.
4) Si costituiva in giudizio il convenuto opposto istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“respingere in quanto destituita di ogni fondamento giuridico l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall' per tutti i motivi di cui in narrativa, stante l'intervenuta decadenza nei confronti del Controparte_2 subappaltatore ex art. 1670 cc e la natura confessoria ex artt. 2720 e 2730 cc della fattura ingiunta a seguito della mancata contestazione della stessa, avverso il decreto ingiuntivo n. 333/22 concesso al dal Controparte_1
Tribunale di Imperia, Dott. Badano, in data 29 giugno 2022, da confermassi in ogni sua parte. Con vittoria delle compente legali anche del giudici di opposizione”;
5) Il allegava che le prestazioni erano state svolte a regola dell'arte e che la fattura CP_1 emessa risultava registrata nella contabilità della ditta fallita e che la stessa, quindi, costituiva piena prova nei confronti di entrambe le parti;
contestava la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente
7) Il Giudice precedentemente incaricato della trattazione alla prima udienza rigettava l'istanza di provvisorietà del decreto ingiuntivo proposta dal convenuto opposta e assegnava termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita fissando udienza al 15.03.2023.
8) Le parti davano atto che la procedura di negoziazione assista, aveva avuto esisto negativo ed all'udienza del 15.0.3.2023 parte attrice opponente chiedeva la concessione dei termini 183 c. 6 cpc, mentre parte convenuta opposta chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice incaricato della trattazione concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc e fissava udienza al 26.09.2023; all'esito del deposito delle memorie ritenendo la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.02.2025.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente con provvedimento del 14.8.2024, l'esponente differiva la data di udienza al 12.02.2025 ex art. 281 sexies cpc, concedendo termine per note conclusive sino al 22.01.2025 4 Motivi della decisione
La domanda dispiegata dall'attrice opponente è parzialmente fondata nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Varrà in via preliminare rilevare come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (ex multis Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006).
Secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Cont Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione svolta dal fallimento (attore in senso sostanziale) è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte
(negoziale o legale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001
n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Deve osservarsi come il preteso debitore evocato in giudizio per il pagamento può limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento delle obbligazioni.
Secondo i principi espressi dalla già citata Sentenza a SU 13533/2001 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel 5 caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, l'exceptio inadimpleti contractus, di cui all'art. 1460 c.c., al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, né l'espressa invocazione della norma in questione, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice di merito che non è censurabile in sede di legittimità, purché risulti ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale (Cass. Sez. 2,
29/09/2009, n. 20870; Cass. Sez. 2, 05/08/2002, n. 11728).
In altri arresti la Suprema Corte ha altresì precisato con principi che la scrivente fa propri: “la parte evocata, in giudizio per il pagamento di una prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c.. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità essenziali” (Cass. 4/11/2009, n. 23345)”.
La difesa di parte attrice opponente contiene a chiare lettere un'eccezione di inadempimento rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo per l'appalto azionato con il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto verificarsi il soddisfacimento del rispettivo onere probatorio incombente sulle parti.
In tal senso va specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore.
Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
Ancora, è bene notare che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, 6 impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
Deve rilevarsi come nel costituirsi in giudizio non ha contestato il contratto d'appalto, Parte_1 ma ha affermato il mancato completamento delle opere commissionate rectius l'abbandono del cantiere, allegando l'intervenuto pagamento dell'importo di Euro 3.000,00 per le prestazioni rese prima della risoluzione contrattuale.
Da un lato, quindi, deve ritenersi provata la fonte legale da cui deriva il credito azionato in giudizio, dal dall'altro occorre verificare, stante la precisa eccezione di inadempimento sollevata Controparte_1 dall'attrice opponente, se è stato soddisfatto l'onere dell'esatto adempimento.
Ora, nel caso di specie non è dato dubitare che il contratto d'appalto fosse quello depositato da parte opponente sub doc. 2 in quanto la circostanza non è contestata.
Nel caso che ci occupa il contratto stipulato in data 27.10.2014 aveva ad oggetto, (art. 3): “opere di scavo, carico e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta rientranti nella categoria OS1”, attività da eseguirsi presso il cantiere sito in 06500 Mentone 17, Route de Gorbio “Residence Eden Park”;
L'importo del contratto di subappalto veniva pattuito tra le parti a corpo in € 30.000,00 oltre T.V.A, così come indicato all'art.
4. Le parti pattuivano all'art. 7 del medesimo contratto le modalità di pagamento, ovvero: € 3.000,00 entro la prima settimana lavorativa, € 3.000,00 entro la seconda settimana lavorativa, € 3.000,00 entro la terza settimana lavorativa. Contabilità dei lavori a fine mese liquidabile a 30 gg, dedotti eventuali acconti.
Come detto parte attrice opponente ha allegato che la convenuta opposta in bonis abbandonava il cantiere dopo una settimana, che il contratto veniva risolto a norma dell'art. 9 senza applicazione le penali contrattualmente pattuite. Dava altresì atto di aver provveduto al saldo della prima trance pattuita sebbene i lavori eseguiti non fossero adeguati.
Nel caso in esame, per verificare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento opposta all'ingiunzione di pagamento dell'appalto l'attore doveva unicamente allegare l'inadempimento rimanendo a carico dell'opposto dimostrare di avere eseguito opere conformi al contratto stipulato.
Il convenuto nel costituirsi in giudizio non ha contestato il pagamento di Euro 3.000 da parte dell'attrice apponente non ha contestato che la avesse abbandonato il cantiere dopo una CP_1 settimana, né l'intevenuta risoluzione di diritto conseguentemente trova applicazione il disposto dell'art. 115 c.p.c.
Il principio di "non contestazione" di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009) integra un fatto processuale che opera ai soli fini della delimitazione 7 del thema probandum, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti - in quanto diretta ad escludere i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova (c.d. relevatio ab onere probandi) - come tale non applicabile alla non contestazione derivante dalla contumacia della parte
(Cass. 461/2015, 42035/2021, 14589/2022).
Tale principio è stato ritenuto applicabile anche nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare dove si applica anche al curatore nonostante la sua terzietà, poiché la mancata contestazione - che implica un contegno ammissivo esplicito, o quantomeno un comportamento incompatibile, logicamente e giuridicamente, con un intento di disconoscimento (Cass. 34435/2021) - non è equiparabile alla confessione, né implica la disponibilità del diritto (Cass. 14589/2022,
11047/2015), pur dovendo coordinarsi con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. 17731/2022, 14589/2022, Corte di cassazione Sezione I civile
Ordinanza 25 marzo 2024, n. 7945). A maggior ragione deve applicarsi detto principio in sede di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti del . CP_1
Peraltro nessuna prova è stata offerta da parte dell'opponente in merito al completamento delle opere come pattuite in contratto.
Non è sufficiente ai fini della prova del completamento delle opere e della legittimità della fattura emessa il solo estratto del libro giornale. Non è neppure stata prodotta in atti la fattura con la descrizione dell'attività che la stessa era volta a coprire.
Occorre altresì rimarcare che sulla base della registrazione del libro giornale la fattura sarebbe stata emessa in data 31/12/2014 ossia poco prima della dichiarazione di fallimento.
Non risulta quindi provato che il credito vantato dal sia dovuto, non essendo a tal Controparte_1 fine sufficiente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la semplice produzione del libro giornale (peraltro non autenticato) della convenuta opposta in bonis.
L'opposizione deve, pertanto, essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
La domanda riconvenzionale proposta dall'attrice opponente è per contro infondata.
L'attrice ha allegato che a seguito dell'abbandono del cantiere da parte di avrebbe sostenuto CP_1 spese pari ad Euro 8.000,00 quale maggior importo pagato alla ditta incaricata di finire lo scavo, Euro
7625,00 per utilizzo delle proprie maestranze, Euro 3.000,00 corrisposte a CTM per i lavori svolti nella prima settimana nonostante gli stessi non fossero completi.
Con riferimento alla pretesa differenza tra il costo sostenuto pari ad Euro 25.000,00 ed il minor costo per le medesime lavorazioni pari ad Euro 17.000,00 la stessa è una mera affermazione labiale di parte attrice non essendovi neppure un principio di prova in merito a detto asserito maggior costo e comunque sulla base del doc. 5 di parte attrice opponente si evince che fosse un Controparte_3
8 fornitore abituale di parte attrice ed appare inverosimile che abbia applicato un importo addirittura superiore a quello di mercato.
Quanto al costo per i propri dipendenti lo stesso risulta documentato con un foglio unilateralmente emesso da parte attrice senza nessuna documentazione inerenti paghe o simili e non è stata fornita la prova della loro presenza sul cantiere, peraltro non è dato in alcun modo evincere se gli stessi sarebbero comunque – ove provata la loro presenza – stati necessari anche nel caso di continuazione dell'appalto con CP_1
Quanto infine alla domanda di Euro 3.000,00 per l'importo pagato a er la prima settimana di CP_1 lavorazioni la stessa più che quale domanda di risarcimento del danno deve intendersi quale domanda di restituzione.
Invero è la stessa parte ricorrente a riportare “ provvedeva al pagamento nei confronti della Parte_1
CTM della fattura 55/2014 rispettando gli accordi precedentemente intercorsi tra le parti” ed ancora a pag. 8 “La aveva dunque prontamente corrisposto il primo pagamento pari ad € 3.000.00, così come Parte_1 pattuito nel contratto di subappalto, stante l'effettiva esecuzione di una parte dei lavori concordati, anche se non eseguiti a regola d'arte, così come verrà ampiamente dimostrato nel presente giudizio. Conseguentemente a causa della rinuncia alla prosecuzione dei lavori da parte della ditta subappaltatrice, dopo una sola settimana dall'inizio delle opere, la società subappaltante non ha quindi corrisposto più nulla, atteso che nessun lavoro era più stato eseguito, poiché il contratto era da ritenersi risolto e stante l'abbandono del cantiere posto in essere dalla CP_1
E' quindi la stessa parte attrice a quantificare la congruità dell'importo per i lavori eseguiti.
Anche l'art. 9 del contratto prevedeva espressamente in caso di risoluzione la corresponsione degli importi dovuti per le opere eseguite.
Stante la reciproca soccombenza compensa le spese di lite tra le parti
PQM
Il Tribunale di Imperia ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
- In accoglimento della dispiegata opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 323/2022 emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento rg 860/2022.
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte attrice opponente.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Addì, 12/2/2024
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
9