Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona dei magistrati: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause civili di secondo grado causa riunite e iscritte al numero r.g. 7870/2019 relative all' appello avverso la sentenza n. 1984/2019 del Tribunale di Velletri, vertenti tra
(Avv. Alfiero Costantini); Parte_1
- appellante nel giudizio NRG 7870/2019 –
E
(Avv. Moreno Biagi); Controparte_1
- appellato nel giudizio NRG 7870/2019 e nel giudizio NRG 7/2020 –
E
Controparte_2
(Avv. Piefrancesco Damasco);
[...]
- appellato nel giudizio NRG 7870/2019 e appellante nel giudizio NRG 7/2020-
OGGETTO: risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1984/2019, il tribunale di Velletri ha accolto la domanda proposta da per il risarcimento dei danni subiti a causa di un infortunio in Controparte_1 data 16 ottobre 2013, che sarebbe stato determinato dallo stato del manto stradale, condannando il al pagamento della somma di euro 15222,58, per Parte_1
Pagina 1
Avverso detta sentenza ha proposto appello il , deducendo: Parte_1
1. “ violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., nonché degli artt. 228 c.p.c. e 2730 c.c. – mancato raggiungimento della prova del nesso di causalità”, poichè dalle prove orali acquisite non può ritenersi provato il nesso causale (posto che “la risposta fornita dalla parte all'interrogatorio deferitole, come non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa, cosi non è idonea neppure ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere probatorio, il quale continua a gravare sulla parte attrice”, mentre “ “ le dichiarazioni rese dai testimoni non possono ritenersi, da sole, sufficienti al raggiungimento della prova del nesso causale”);
2. in subordine, violazione/omessa applicazione dell'art. 1227 c.c. , stante il concorso della vittima nella determinazione dell'evento,
3. “errate considerazioni e valutazioni contenute nella CTU medico legale”, “non essendo stato in grado il CTU di accertare la compatibilità delle lesioni lamentate dall'odierna appellata, con la dinamica del sinistro come esposta nell'ambito della narrativa degli atti processuali, e per nulla confermata dalle stesse (per nulla illuminanti) prove testimoniali”;
4. violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo stato liquidato anche il danno patrimoniale per le spese mediche, “posto che il rimborso delle stesse non è stato affatto chiesto dall'attrice”.
Sull'appello proposto dall (su cui infra), inoltre rilevava in corso di causa che CP_2
“In effetti, del tutto immotivatamente il Tribunale ha rigettato la domanda dispiegata dall' . Invero, una volta (se pur erroneamente) accolta la domanda attorea, ben CP_2 avrebbe dovuto il Tribunale vagliare la domanda dispiegata dall'Istituto per effetto del pagamento dallo stesso effettuato a beneficio della Sig.ra per CP_1
l'infortunio per cui è causa, qualificato come “in itinere”, poiché nei limiti in cui l'importo richiesto in via risarcitoria al di , è (parzialmente) Pt_1 Pt_1 sovrapponibile all'indennizzo corrisposto dall' . CP_2
Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda proposta, ovvero il riconoscimento del concorso di colpa e comunque con esclusione del danno patrimoniale, con condanna della alla restituzione in Controparte_1 favore del delle somme che, nelle more del presente giudizio, Parte_1 sono state corrisposte in esecuzione della gravata sentenza. In ordine all'atto di appello dispiegato dall' “nell'ipotesi di conferma totale ovvero parziale CP_2 della condanna disposta in primo grado, accertata la surrogazione dell' nei CP_2 diritti creditori dell'attrice, limitare detta surrogazione al mero risarcimento del danno biologico permanente (con esclusione del danno biologico temporaneo, in quanto non indennizzabile dall e delle spese mediche in quanto non richieste CP_2 dall'attrice), rigettando per l'effetto, nei limiti suddetti, la domanda formulata dalla
Pagina 2 Sig.ra per carenza di legittimazione attiva;
ad ogni modo, per Controparte_1
l'effetto della accertata surroga, condannare la Sig.ra a Controparte_1 corrispondere all' quanto dalla stessa (indebitamente) percepito dal CP_2 Pt_1 [...]
(a titolo di risarcimento del danno) nelle more del presente procedimento di Pt_1 appello, in ottemperanza alla sentenza gravata, nella misura che verrà accertata e ritenuta di giustizia da codesta Corte. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Con autonomo atto di appello la sentenza è stata impugnata anche dall CP_2
(causa n. 7/2020), che ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di esso istituto, senza peraltro alcuna motivazione, e ha chiesto
– stante il diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e ss. D.P.R. cit. “ accertarsi la civile integrale responsabilità del convenuto, nella causazione dell'evento infortunistico del 16.10.2013; accertarsi il quantum di conseguenze lesive temporanee e permanenti residuate in capo alla lavoratrice infortunata attrice ed accertarsi che siano causalmente riconducibili all'evento infortunistico del 9.8.2014; condannarsi il
, Parte_1 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore (comunque come meglio specificata in epigrafe), a pagare all' , la somma di € 9.001,76 salvo miglioramenti ex lege CP_2 disposti ed aggravamenti o quella diversa di giustizia oltre alla rivalutazione ed agli interessi di legge dall'esborso fino all'effettivo saldo;
spese, diritti ed onorari rifusi per entrambi i gradi di giudizio”. Analoga domanda è stata proposta con appello incidentale nel giudizio 7870/2019.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello del Controparte_1 Parte_1
e la inammissibilità e infondatezza della domanda dell' proposta anche
[...] CP_2 nei propri confronti. All'udienza cartolare del 27 giugno 2024, sulle note scritte depositate dalle parti, la Corte ha assegnato la causa in decisione. L'appello del è fondato, in relazione al motivo inerente la Parte_1 mancanza di prova del nesso causale tra lo stato della strada e la caduta della odierna appellata, assorbente ogni altro motivo (nonchè l'appello incidentale dell' . CP_2
Rileva a Corte che il preliminare accertamento ai fini della responsabilità dedotta dall'appellante ex artt. 2051 ovvero 2043 c.c., attiene alla verifica del nesso di causalità tra (lo stato del)la cosa altrui e l'evento dannoso.
Pagina 3 E' principio acquisito alla giurisprudenza di legittimità quello per cui “ ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760).
Orbene, nel caso in esame, posto che l'interrogatorio formale non fornisce alcuna prova sui fatti a sé favorevoli, dunque nessun elemento probatorio da esso può trarsi ai fini in oggetto, va rilevato che i testi escussi e hanno dichiarato, Tes_1 Tes_2 per quanto ivi rilevante, il primo, che: “posso riferire sulla caduta in quanto mi trovavo a pochi metri dall'accaduto e stavo parlando con il sig. e Testimone_3 avevo lo sguardo verso la sig.ra -, e che “ho visto la sig.ra cadere a CP_1 CP_1 tetra nei pressi della griglia. Ci siamo avvicinati per soccorrerla per terra era tutto pieno d'acqua … “; il secondo : “ ho visto la signora scivolare e subito sono andato a soccorrerla insieme al e posso riferire che c'era la griglia e le sconnessioni Tes_1 intorno alla stessa”'. In tale contesto, reputa la Corte che, anche alla luce della citata giurisprudenza, non sussista prova adeguata della ascrivibilità della caduta alle “sconnessioni” intorno alla griglia, atteso che essa non può dedursi dalla mera circostanza (l'unica desumibile oggettivamente da dette dichiarazioni) che, sul luogo ove si è verificato l'infortunio, fosse presente una insidia o comunque una irregolarità o dissesto nel manto stradale (cfr. tra le varie anche Cass. Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 : In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. - Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un Pt_1 fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente manutenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una diversa ricostruzione dell'accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo). Nel caso di specie, in presenza della astratta possibilità che la caduta sia avvenuta per una causa autonoma (la signora è stata vista peraltro “scivolare” , circostanza addebitabile anche alla pioggia e alla naturale scivolosità della strada) , e in mancanza di più specifiche emergenze probatorie sulle modalità di verificazione dell'infortunio, nessun inequivoco accertamento può trarsi dalle citate dichiarazioni testimoniali.
Pagina 4 Ne consegue che l'appello del deve essere accolto e in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta la domanda proposta da nel primo grado di giudizio, con la Controparte_1 condanna dell alla restituzione delle somme versate in esecuzione CP_1 della sentenza di primo grado, richieste dall'appellante Parte_1
(in applicazione dei principi di cui all'art. 336 c.p.c., ai fini della decorrenza degli interessi al tasso legale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nel caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all' interessato il diritto di essere reintegrato dall' “accipiens” dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto - cfr. Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 25589 del 17/12/2010; Sez. 5, Sentenza n. 9480 del 21/04/2010; Sez. 1, Ordinanza n. 23764 del 03/08/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021). Resta assorbita ogni altra domanda eccezione e difesa, nonché l'appello incidentale dell' che presuppone l'accertamento della responsabilità CP_2 del comune appellante, invece non ravvisabile per quanto detto. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, nei confronti del
, e sono liquidate nella misura del minimo tabellare Parte_1 tenuto conto del valore della causa e della scarsa complessità della vicenda di fatto e di diritto. Sono compensate rispetto all' che ha aderito CP_2 all'appello sul merito, e quindi alla domanda della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1 tribunale di Velletri n. 1984/2019, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta nel primo grado di giudizio da e condanna la stessa alla restituzione di Controparte_3 quanto percepito in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi al tasso legale dal pagamento all'effettiva restituzione, condanna al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_3 nei confronti del liquidate in euro 2500,00 oltre Parte_1 accessori di legge per il primo grado di giudizio, oltre alle spese di CTU, e in euro 1984,00 per compenso professionale ed euro 355,50 per spese, oltre accessori di legge, per il presente grado di giudizio, compensa le spese tra e le altre parti. CP_2
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante – in relazione alla causa riunita n. 7/2020 - CP_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
Pagina 5 per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 20 febbraio 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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