CASS
Ordinanza 30 agosto 2022
Ordinanza 30 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/08/2022, n. 25529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25529 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 21539-2021 proposto da: SANITA’ DI OP IO, domiciliato in ROMA, VIA CARLO DENINA n. 50, nello studio dell’avv. MASSIMO IANNI FICORILLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti GERMANO NUZZO e ROBERTA DI MI
- ricorrente -
contro TA EN, TA NN, TA DO e TA ZO
- intimati -
avverso la sentenza n. 20259/2014 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 25/09/2014; Civile Ord. Sez. 6 Num. 25529 Anno 2022 Presidente: BERTUZZI MARIO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 30/08/2022 2 di 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Sanità Di TO IO propone ricorso per la correzione di errore materiale, lamentando che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20259/2014, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da Vita NA, NN, ED e RE avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 729/2007, abbia perpetrato l’errore commesso dal giudice di seconde cure, il quale aveva omesso di comprendere in una delle quote divisionali un cespite immobiliare oggetto della divisione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente procedimento di correzione. La parte istante ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di improcedibilità, o in subordine di inammissibilità, del ricorso. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità, poiché l’eventuale errore non è stato commesso dalla Corte di Cassazione, la quale si è limitata a rigettare il ricorso principale dichiarando assorbito l’incidentale, ma semmai dalla Corte di Appello. L’odierna istanza, dunque, non mira alla correzione di un errore materiale proprio della decisione di questa Corte, bensì all’integrazione della statuizione di merito resa dalla Corte distrettuale all’esito del relativo giudizio. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3 di 3 Nulla per le spese, trattandosi di giudizio introdotto nelle forme del procedimento di correzione di errore materiale.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta
- ricorrente -
contro TA EN, TA NN, TA DO e TA ZO
- intimati -
avverso la sentenza n. 20259/2014 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 25/09/2014; Civile Ord. Sez. 6 Num. 25529 Anno 2022 Presidente: BERTUZZI MARIO Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 30/08/2022 2 di 3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Sanità Di TO IO propone ricorso per la correzione di errore materiale, lamentando che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20259/2014, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da Vita NA, NN, ED e RE avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila n. 729/2007, abbia perpetrato l’errore commesso dal giudice di seconde cure, il quale aveva omesso di comprendere in una delle quote divisionali un cespite immobiliare oggetto della divisione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente procedimento di correzione. La parte istante ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE Il Relatore ha avanzato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di improcedibilità, o in subordine di inammissibilità, del ricorso. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità, poiché l’eventuale errore non è stato commesso dalla Corte di Cassazione, la quale si è limitata a rigettare il ricorso principale dichiarando assorbito l’incidentale, ma semmai dalla Corte di Appello. L’odierna istanza, dunque, non mira alla correzione di un errore materiale proprio della decisione di questa Corte, bensì all’integrazione della statuizione di merito resa dalla Corte distrettuale all’esito del relativo giudizio. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto al ricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3 di 3 Nulla per le spese, trattandosi di giudizio introdotto nelle forme del procedimento di correzione di errore materiale.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta