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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG 1629/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Virginia Manfroni Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 03/03/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
17/09/2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PANATO ELENA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
SA ALESSANDRO, SA RA STEFANO e SA RA
LI, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
1 OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 17/09/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 18.07.2023 e autorizzato dal
Procuratore presso la Procura di Verona in data 20.07.2023 venivano regolate le condizioni della separazione tra le parti;
- preso atto che ora le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice all'udienza del 17/09/2025, accettando di modificare tali condizioni in un senso maggiormente aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 18.07.2023 e autorizzato dal Procuratore presso la Procura di Verona in data
20.07.2023, così dispone:
1. Pone in capo al signor il contributo al mantenimento per i figli nella misura di Pt_1 euro 1.350,00 mensili, rivalutabili TA (pari a euro 675,00 a figlio), e sua decorrenza dal mese di ottobre 2025, con la stessa percentuale di ripartizione delle spese straordinarie come da accordi di separazione.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025
Si comunichi.
La GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni Antonella Guerra
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Virginia Manfroni Giudice rel.
Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 03/03/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
17/09/2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PANATO ELENA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso introduttivo,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
SA ALESSANDRO, SA RA STEFANO e SA RA
LI, presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE RESISTENTE
1 OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 17/09/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
- Rilevato che con accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 18.07.2023 e autorizzato dal
Procuratore presso la Procura di Verona in data 20.07.2023 venivano regolate le condizioni della separazione tra le parti;
- preso atto che ora le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice all'udienza del 17/09/2025, accettando di modificare tali condizioni in un senso maggiormente aderente alle rispettive condizioni economico patrimoniali all'attualità;
- ritenuto che, infine, quanto alle spese di lite, possa operare la compensazione totale ex art. 92 comma 2 cpc, in considerazione della natura della causa e dell'accordo raggiunto tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale modifica dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 18.07.2023 e autorizzato dal Procuratore presso la Procura di Verona in data
20.07.2023, così dispone:
1. Pone in capo al signor il contributo al mantenimento per i figli nella misura di Pt_1 euro 1.350,00 mensili, rivalutabili TA (pari a euro 675,00 a figlio), e sua decorrenza dal mese di ottobre 2025, con la stessa percentuale di ripartizione delle spese straordinarie come da accordi di separazione.
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, così deciso nella camera di consiglio del 17.9.2025
Si comunichi.
La GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni Antonella Guerra
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