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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 70505/2017 e RG 16940/2019 (cause riunite)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in primo grado iscritte ai nn. 70505 e del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, e 16940 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertenti
TRA
– già Parte_1 [...]
e, quindi, già Controparte_1 [...]
– (P.I. e per essa Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(P.I. , nella sua qualità di mandataria con Controparte_3 P.IVA_2 rappresentanza, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pedrizzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Dè Cestari n. 34
- Ricorrente/Opposta - contro la società in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michela Masoero e Gabriele Varrasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Piazza Solferino n. 20.
- Resistente/Opponente -
Nonché contro e , e per esse la mandataria Controparte_5 Controparte_6 CP_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. ) rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. Mario Zurlo ed elettivamente domiciliata al seguente indirizzo digitale:
Email_1
- Intervenuta –
Nonché contro
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Torino, via Giannone n. Controparte_8 P.IVA_3
10, in persona del liquidatore pro tempore;
(C.F. ), nata il [...] a [...]; Parte_2 C.F._1
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._2
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_4 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michela Masoero e Gabriele Varrasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Piazza Solferino n. 20.
- Attori opponenti -
Oggetto: leasing;
opposizione decreto ingiuntivo n. 27209/2018 del Tribunale civile Roma.
Conclusioni delle parti come in atti.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati la a evocato in giudizio la società per ivi sentire Parte_1 CP_4 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456
c.c. a far data dal 01/07/2016, del contratto di leasing per inadempimento della Controparte_4 all'obbligazione di versamento dei canoni di locazione finanziaria e per l'effetto, condannare, quest'ultima, al rilascio immediato, in favore della ricorrente, per tutte le motivazioni di cui in premessa, dell'immobile oggetto della locazione finanziaria sopra descritto e precisamente: fabbricato ad uso commerciale, edificato ad un piano fuori terra, oltre piano interrato, confinante con residua proprietà della parte venditrice, cortile comune e muri perimetrali a due lati;
detto fabbricato risulta composto come segue: al piano terreno (1° f.t.) locali somministrazione, cucina, dispensa, spogliatoio, disimpegni e servizi con vano scala di accesso al piano interrato;
al piano interrato: locale cantinato. Nel Catasto Fabbricati, detto immobile, risulta censito al Foglio 9 – numero 177 – sub. 2 – Via Bove n. 4 piano S1-T Categ. C/1 – Classe 2 – mq 245 – superficie catastale 225 – rendita euro 5.871,08; condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge”. Si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti conclusioni: CP_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
In via preliminare - Considerata la natura delle seguenti domande riconvenzionali e istruttorie, disporre la conversione del rito sommario in rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 702bis s.s. c.p.c.; In via principale -
Rigettare le domande di parte avversaria in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale - Accertare e dichiarare l'integrale nullità del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318 per i motivi esposti in narrativa, e per gli effetti - condannare
[...]
alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore di di tutte le Parte_1 Controparte_4 somme da quest'ultima versate in favore della ricorrente, per un totale pari ad euro 476.838,47, nonché oltre interessi legali maturati e maturandi al dì del saldo. - Accertare e dichiarare il diritto di ex art 1592 c.c. ad essere indennizzata per i costi di ristrutturazione sostenuti Controparte_4
e per gli effetti, - condannare a corrispondere in favore di Parte_1 [...]
a titolo di indennizzo la somma di euro 588.500,00; - accertare e dichiarare CP_4
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318 e conseguentemente, in forza di quanto disposto dall'art. 1526 c.c., - In via riconvenzionale subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accertamento e declaratoria di nullità integrale del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318, condannare Parte_1 alla restituzione in favore di di tutti i canoni versati da quest'ultima, per
[...] Controparte_4
un importo complessivo pari ad euro 476.838,47, nonché oltre interessi legali maturati e maturandi al dì del saldo, fatto salvo eventualmente il diritto di all'equo Parte_1
compenso per l'uso del bene. - Accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815 c.c. dell'art. 4 del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318 per il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e per gli effetti, - condannare alla restituzione in Parte_1
favore di ex art. 2033 c.c. di tutti gli interessi indebitamente percepiti, per un Controparte_4
totale pari ad euro 60.021,95. - Accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318 relativa alla determinazione del tasso leasing, per violazione di quanto disposto dall'art. 117 T.U.B., e per gli effetti, - condannare
[...]
alla restituzione in favore di degli interessi indebitamente Parte_1 Controparte_4
percepiti per un importo complessivo pari ad euro 48.684,54, nonché oltre interessi legali maturati
e maturandi al dì del saldo. - Dichiarare e condannare a rifondere Parte_1
integralmente alla le spese di lite, ivi compresi rimborso forfetario, IVA e CPA Controparte_4 come per legge”.
Con provvedimento del 06.02.2018 il precedente giudicante disponeva il mutamento del rito. Successivamente, con provvedimento del 23.06.2021, al presente giudizio veniva riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo nelle more proposta dalla e dai garanti sig.ri Controparte_4
e nonché dalla avverso il Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_8
decreto ingiuntivo n. 27209/2018 con il quale il Tribunale di Roma ingiungeva ai medesimi il pagamento, in solido fra loro, a favore di della somma di euro Parte_1
98.161,24, a titolo di canoni di locazione finanziaria ed interessi relativi al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. AL/3071130318, oltre interessi come da domanda e spese ed onorari di procedura;
Nella causa riunita (RGN 16940/2019) la unitamente ai fideiussori, Controparte_4 rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, richiesta o deduzione, In via preliminare - disporsi la riunione ex art. 274 c.p.c. tra il presente giudizio di opposizione e il giudizio pendente R.G. n. 70505/2017 innanzi al Tribunale di
Roma – VIII Sezione Civile – Giudice Dott. Fulvio Vallillo, considerato il regime di connessione ex art. 32 c.p.c.; in via preliminare subordinata - disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio di opposizione in attesa della definizione del giudizio pendente R.G. n.
70505/2017, considerato il carattere di pregiudizialità del giudizio pendente R.G. n. 70505/2017.
Nel merito - accertare e dichiarare l'integrale nullità del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318 (cfr. doc. 2) per i motivi esposti in narrativa, e per gli effetti - accertare e dichiarare ex art. 1939 c.c. la conseguente nullità della fideiussione (cfr. doc. 1) stipulata dagli odierni attori in opposizione in favore della e per gli Parte_1
effetti - revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 27209/2018 del 28.12.2018 emesso dal Tribunale di Roma – R.G. n. 75094/2018 – Giudice Dott. Francesco Frettoni, dichiarando gli odierni attori in opposizione liberati da qualunque obbligazione nei confronti della per nullità del rapporto intercorrente tra le parti. In via subordinata Parte_1
e nel merito Nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, - limitare e contenere la somma dovuta alla nel minor importo pari a euro Pt_1 Parte_1
63.241,20, oltre interessi adeguatamente ricalcolati, per i motivi esposti in narrativa”.
Nella stessa causa (RGN 16940/2019) si costituiva - già Parte_1 [...]
e, quindi, già Controparte_9
- e per essa Controparte_2 Controparte_10
rassegnando le seguenti conclusioni: “…- in via preliminare, ritenuta l'opposizione priva di
[...]
prova scritta e di non facile pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, Voglia rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma dell'opposto decreto;
- in via subordinata, di voler condannare le parti opponenti, alla minor o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi. - con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
Nelle more del giudizio, in data 19.05.2022, si costituiva in giudizio e Controparte_5 [...]
, e per esse la mandataria rassegnando le seguenti conclusioni: CP_6 CP_7
“facendo proprie e reiterando tutte le difese, eccezioni, domande ed istanze, anche in via istruttoria, già formulate dalla Cedente negli scritti difensivi depositati nonché richiamando le conclusioni formulate dalla , per il tramite della propria mandataria, in entrambi i giudizi Pt_1
e, per l'effetto, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis: IN RELAZIONE AL GIUDIZIO R.G. 70505/2017 Nel merito Accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. a far data dal 01.07.2016, del contratto di leasing per inadempimento della all'obbligazione di versamento dei canoni di Controparte_4
locazione finanziaria e per l'effetto, condannare la al rilascio immediato, in Controparte_4
favore della per il tramite della mandataria , per tutte le Controparte_6 CP_7 motivazioni di cui in premessa, dell'immobile oggetto della locazione finanziaria sopra descritto e precisamente: fabbricato ad uso commerciale, edificato ad un piano fuori terra, oltre piano interrato, confinante con residua proprietà della parte venditrice, cortile comune e muri perimetrali a due lati;
detto fabbricato risulta composto come segue: al piano terreno (1° f.t.) locali somministrazione, cucina, dispensa, spogliatoio, disimpegni e servizi con vano scala di accesso al piano interrato;
al piano interrato: locale cantinato. Nel Catasto Fabbricati, detto immobile, risulta così attualmente censito, a seguito della soppressione del sub.2 in esito alla divisione del
06/08/2008 : - al Foglio 9 – mappale 177 – sub.7 – Via Bove n. 4 piano S1-T Categ. C/1 – Classe 2
– mq 300 – superficie catastale 200 – rendita euro 7.189,00; - al Foglio 9 – mappale 177, sub. 8
Via Bove, 4, - Piano 1 cat. A/2, classe 1, 3 vani rendita Euro 216,91 già identificati al Catasto
Fabbricati come Foglio 9 – numero 177 – sub. 2 – Via Bove n. 4 piano S1-T - Categ. C/1 – Classe 2
– mq 245 – superficie catastale 225 – rendita euro 5.871,08. IN RELAZIONE AL GIUDIZIO R.G.N.
16940/2019 In via preliminare: Ritenuta l'opposizione priva di prova scritta e di non facile pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: Rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma dell'opposto decreto;
In via subordinata: Condannare le parti opponenti, alla minor o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi”.
Al termine della fase istruttoria, all'udienza del 24.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione Con il contratto AL3071130318, stipulato in data 27.6.2007, la ha Controparte_2
concesso in locazione finanziaria alla un immobile ad uso commerciale sito nel CP_4
Comune di Robassomero (TO). Il contratto di locazione finanziaria immobiliare, prevedeva un corrispettivo complessivo di € 983.363,00 oltre IVA, da corrispondersi in n. 180 canoni mensili consecutivi di cui un primo canone di € 106.800,00 oltre IVA e n. 179 canoni mensili di € 4.897,00 oltre IVA ciascuno ed un “interesse moratorio pattuito in 8 punti oltre l'Euribor vigente alle singole inadempienze”; Successivamente sono stati convenuti quattro atti integrativi. Con i primi due
(rispettivamente del 01.08.2007 e 08.04.2008) è stato variato il corrispettivo totale della locazione, ridotto prima ad Euro 858.663,50 oltre imposte e poi aumentato ad Euro 941.590,50 oltre imposte.
Conseguentemente sono stati rimodulati i canoni e ricalcolato il prezzo dell'opzione di riscatto, restando invariate tutte le altre condizioni.
Con il terzo atto integrativo del 01.03.2012 è stata convenuta la data di decorrenza del contratto di leasing (01.03.2012), a seguito della consegna dell'immobile avvenuta in data 18.1.2012.
Infine, con il quarto atto integrativo del 05.11.2014 è stata prolungata la durata del contratto da 180
a 193 mesi, con conseguente rimodulazione dei canoni, restando invariate tutte le altre condizioni.
Per il suddetto contratto di locazione finanziaria immobiliare, i Sig.ri: , Parte_2 Parte_3
e la , hanno rilasciato alla Banca fidejussione. Parte_4 Controparte_8
Ricostruita così brevemente la vicenda oggetto del presente giudizio, in primo luogo, deve rilevarsi la fondatezza della domanda della ricorrente di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare per inadempimento dell'utilizzatrice.
Il principio giurisprudenziale affermato con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
13533 del 30.10.2001, può dirsi ormai assolutamente consolidato (in senso conforme, si sono pronunciate, tra le tantissime: Cass. sez. 1, n. 15677 del 3/07/2009 e n. 15659 del 15/07/2011; sez.
2, n. 9351 del 19/04/2007, n. 26953 del 11/11/2008 e n. 13685 del 21/05/2019; sez. 3, n. 8615 del
12/04/2006, n. 3373 del 12/02/2010 e n. 826 del 20/01/2015) e sostiene che «il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento».
Tale principio – assolutamente condivisibile, oltre che, come detto, ormai pacifico – si fonda sulla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., nonché sui principi di vicinanza della prova e di impossibilità di fornire la prova di un fatto negativo. Pertanto, nel caso di specie, una volta che la ha fornito la prova della Parte_1
conclusione del contratto, è per essa sufficiente dedurre l'inadempimento della controparte all'obbligazione su di essa gravante, spettando poi a quest'ultima allegare prima e provare poi, il proprio regolare adempimento. La ricorrente ha altresì prodotto l'estratto conto della posizione contabile della con il prospetto dei canoni versati e di quelli scaduti e non pagati (all. CP_4
10 del ricorso).
A fronte di tali prove e deduzioni, la parte convenuta non ha nemmeno contestato le circostanze ex adverso allegate, limitandosi ad eccepire, la presunta nullità del contratto.
Sussiste, quindi, l'inadempimento della utilizzatrice alla propria obbligazione;
ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali del contratto, risulta verificata la fattispecie di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
A tal fine la si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, con Parte_1
raccomandata del 18.05.2016 di cui al doc. all. 7 del ricorso, ove veniva anche intimata la restituzione dell'immobile in questione.
Da ultimo si rileva che la risoluzione ex art. 1456 c.c. opera di diritto, sicché la pronuncia del
Tribunale è meramente dichiarativa e non costitutiva, limitandosi a prendere atto della risoluzione già intervenuta nei termini di contratto.
Sulle contestazioni e difese della parte convenuta, si rileva l'infondatezza e l'inidoneità ad inficiare la riconosciuta risoluzione contrattuale.
Sul punto in particolare si osserva che ove pure si accogliesse la tesi di parte convenuta, secondo cui il contratto di leasing concluso tra le parti sarebbe nullo, la conseguenza di tale declaratoria sarebbe pur sempre l'obbligo della società convenuta di restituire l'immobile alla proprietaria, dal momento che l'utilizzatrice lo deterrebbe sine titulo, sicché tale eccezione non è idonea a paralizzare la domanda di restituzione del bene, unica richiesta formulata dalla ricorrente in relazione all'inadempimento contrattuale.
Occorre altresì precisare che parte ricorrente ha documentato l'inadempimento dell'utilizzatore il quale, a sua volta, non ha negato il mancato pagamento, limitandosi ad asserire la sussistenza di un proprio controcredito per spese di ristrutturazione del bene le quali, tuttavia, per accordi tra le parti
– art. 14 del contratto - risultano a suo carico, con diritto del concedente di divenire proprietario, in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c., delle opere incorporate nel bene senza che l'utilizzatore possa richiedere alcun rimborso o indennizzo per le stesse.
A seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c. della in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, e e per esse la mandataria Controparte_6 CP_7 risulta che quest'ultima, cessionaria in blocco dei rapporti contrattuali di leasing già facenti capo alla , nonché dei beni concessi in locazione, è la attuale titolare del Parte_1 diritto reale sull'immobile locato oggetto del contratto in questione.
Pertanto, la è tenuta al rilascio immediato, libero da persone e cose, in favore Controparte_4 della per il tramite della mandataria dell'immobile oggetto della Controparte_6 CP_7
locazione finanziaria sopra descritto e precisamente: fabbricato ad uso commerciale, edificato ad un piano fuori terra, oltre piano interrato, confinante con residua proprietà della parte venditrice, cortile comune e muri perimetrali a due lati;
detto fabbricato risulta composto come segue: al piano terreno
(1° f.t.) locali somministrazione, cucina, dispensa, spogliatoio, disimpegni e servizi con vano scala di accesso al piano interrato;
al piano interrato: locale cantinato. Nel Catasto Fabbricati, detto immobile, risulta così attualmente censito, a seguito della soppressione del sub.2 in esito alla divisione del 06.08.2008: - al Foglio 9 – mappale 177 – sub.7 – Via Bove n. 4 piano S1-T Categ.
C/1 – Classe 2 – mq 300 – superficie catastale 200 – rendita euro 7.189,00; - al Foglio 9 – mappale
177, sub. 8 Via Bove, 4, - Piano 1 cat. A/2, classe 1, 3 vani rendita Euro 216,91 già identificati al
Catasto Fabbricati come Foglio 9 – numero 177 – sub. 2 – Via Bove n. 4 piano S1-T - Categ. C/1 –
Classe 2 – mq 245 – superficie catastale 225 – rendita euro 5.871,08.
Con riferimento all'opposizione proposta dalla società la stessa risulta infondata e CP_4
deve essere rigettata.
In particolare, in merito alla presunta inesattezza dei conteggi del debito scaduto, la società opponente, non contestando il proprio inadempimento, contesta la correttezza dei conteggi del debito scaduto, non fornendo tuttavia idonea prova a riguardo.
A tal proposito, si evidenzia che la fattura n. 362878 pari ad € 5.795,99, risulta pagata e non richiesta, come si evince dalla colonna “Imp. Credito” dell'estratto ex art. 50 TUB che riporta, alla pag. 2, importo credito pari a 0,00 (Cfr. All. n. 10 fascicolo monitorio). Pertanto, la contestazione è infondata.
Per quanto riguarda le altre due fatture, le stesse risultano pagate solo in parte dall'incasso degli effetti indicati. Pertanto, la contestazione relativa al pagamento delle citate tre fatture riportate dalla nel saldo insoluto è frutto di una errata lettura dell'estratto ex art. 50 TUB e di una diversa CP_1
attribuzione dei pagamenti che quindi lascia invariato il saldo residuo.
Lamenta l'utilizzatrice altresì la mancata indicazione del TAEG nel contratto di leasing de quo.
A tal proposito si rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice, non è prevista l'indicazione dell' nelle operazioni di locazione finanziaria, poiché ciò che rileva ai fini Pt_5 della trasparenza è l'indicazione del corrispettivo costituito dai canoni e dall'opzione finale di acquisto.
Deve, infine, essere respinta anche la doglianza relativa alla nullità della garanzia fideiussoria. A tal proposito si osserva, infatti, che la garanzia rilasciata è a prima e semplice richiesta, con rinuncia dei garanti a sollevare eccezioni. Secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 3947/2010) la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione. La parte opposta ha provato la sussistenza del rapporto obbligatorio principale, che trae origine dal contratto di locazione finanziaria e dalla garanzia, correttamente esercitando le proprie ragioni di credito nei confronti dei garanti, in ragione della validità ed efficacia delle clausole relative al contenuto della garanzia, specificatamente approvate ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
- In accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente nel giudizio RGN 70505/2017, condanna la società alla immediata restituzione dell'immobile oggetto della CP_4
locazione finanziaria e precisamente: fabbricato ad uso commerciale, edificato ad un piano fuori terra, oltre piano interrato, confinante con residua proprietà della parte venditrice, cortile comune e muri perimetrali a due lati;
detto fabbricato risulta composto come segue: al piano terreno (1° f.t.) locali somministrazione, cucina, dispensa, spogliatoio, disimpegni e servizi con vano scala di accesso al piano interrato;
al piano interrato: locale cantinato. Nel Catasto Fabbricati, detto immobile, risulta così attualmente censito, a seguito della soppressione del sub.2 in esito alla divisione del 06/08/2008: - al Foglio 9 – mappale 177 – sub.7 – Via Bove n. 4 piano S1-T Categ.
C/1 –Classe 2 – mq 300 – superficie catastale 200 – rendita euro 7.189,00;- al Foglio 9 – mappale
177, sub. 8 Via Bove, 4, - Piano 1 cat. A/2, classe 1, 3 vani rendita Euro 216,91 già identificati al
Catasto Fabbricati come Foglio 9 – numero 177 – sub. 2 – Via Bove n. 4 piano S1-T - Categ. C/1 –
Classe 2 – mq 245 – superficie catastale 225 – rendita euro 5.871,08, in favore di CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, e e per esse la
[...] Controparte_6
mandataria CP_7
- Rigetta l'opposizione formulata dalla società dalla CP_4 CP_8
, dai sig.rri nel
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio RGN 16940/2019, per quanto indicato in parte motiva, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 27209/2018 del Tribunale civile di Roma;
- Condanna la , nonché i fideiussori la , sig.rri CP_4 Controparte_8
, in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_5 [...]
e per esse la mandataria delle spese di lite, per i giudizi riuniti, CP_6 CP_7 che liquida in complessivi € 13.430,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
Roma, 20/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in primo grado iscritte ai nn. 70505 e del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, e 16940 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertenti
TRA
– già Parte_1 [...]
e, quindi, già Controparte_1 [...]
– (P.I. e per essa Controparte_2 P.IVA_1 [...]
(P.I. , nella sua qualità di mandataria con Controparte_3 P.IVA_2 rappresentanza, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pedrizzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Dè Cestari n. 34
- Ricorrente/Opposta - contro la società in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michela Masoero e Gabriele Varrasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Piazza Solferino n. 20.
- Resistente/Opponente -
Nonché contro e , e per esse la mandataria Controparte_5 Controparte_6 CP_7 in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.I. ) rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. Mario Zurlo ed elettivamente domiciliata al seguente indirizzo digitale:
Email_1
- Intervenuta –
Nonché contro
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Torino, via Giannone n. Controparte_8 P.IVA_3
10, in persona del liquidatore pro tempore;
(C.F. ), nata il [...] a [...]; Parte_2 C.F._1
(C.F. ), nata il [...] a [...] Parte_3 C.F._2
(C.F. ), nata il [...] a [...], Parte_4 C.F._3
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michela Masoero e Gabriele Varrasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Torino, Piazza Solferino n. 20.
- Attori opponenti -
Oggetto: leasing;
opposizione decreto ingiuntivo n. 27209/2018 del Tribunale civile Roma.
Conclusioni delle parti come in atti.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis e pedissequo decreto di fissazione udienza ritualmente notificati la a evocato in giudizio la società per ivi sentire Parte_1 CP_4 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456
c.c. a far data dal 01/07/2016, del contratto di leasing per inadempimento della Controparte_4 all'obbligazione di versamento dei canoni di locazione finanziaria e per l'effetto, condannare, quest'ultima, al rilascio immediato, in favore della ricorrente, per tutte le motivazioni di cui in premessa, dell'immobile oggetto della locazione finanziaria sopra descritto e precisamente: fabbricato ad uso commerciale, edificato ad un piano fuori terra, oltre piano interrato, confinante con residua proprietà della parte venditrice, cortile comune e muri perimetrali a due lati;
detto fabbricato risulta composto come segue: al piano terreno (1° f.t.) locali somministrazione, cucina, dispensa, spogliatoio, disimpegni e servizi con vano scala di accesso al piano interrato;
al piano interrato: locale cantinato. Nel Catasto Fabbricati, detto immobile, risulta censito al Foglio 9 – numero 177 – sub. 2 – Via Bove n. 4 piano S1-T Categ. C/1 – Classe 2 – mq 245 – superficie catastale 225 – rendita euro 5.871,08; condannare la società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge”. Si costituiva in giudizio la società rassegnando le seguenti conclusioni: CP_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
In via preliminare - Considerata la natura delle seguenti domande riconvenzionali e istruttorie, disporre la conversione del rito sommario in rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c. ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 702bis s.s. c.p.c.; In via principale -
Rigettare le domande di parte avversaria in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale - Accertare e dichiarare l'integrale nullità del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318 per i motivi esposti in narrativa, e per gli effetti - condannare
[...]
alla restituzione ex art. 2033 c.c. in favore di di tutte le Parte_1 Controparte_4 somme da quest'ultima versate in favore della ricorrente, per un totale pari ad euro 476.838,47, nonché oltre interessi legali maturati e maturandi al dì del saldo. - Accertare e dichiarare il diritto di ex art 1592 c.c. ad essere indennizzata per i costi di ristrutturazione sostenuti Controparte_4
e per gli effetti, - condannare a corrispondere in favore di Parte_1 [...]
a titolo di indennizzo la somma di euro 588.500,00; - accertare e dichiarare CP_4
l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318 e conseguentemente, in forza di quanto disposto dall'art. 1526 c.c., - In via riconvenzionale subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accertamento e declaratoria di nullità integrale del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318, condannare Parte_1 alla restituzione in favore di di tutti i canoni versati da quest'ultima, per
[...] Controparte_4
un importo complessivo pari ad euro 476.838,47, nonché oltre interessi legali maturati e maturandi al dì del saldo, fatto salvo eventualmente il diritto di all'equo Parte_1
compenso per l'uso del bene. - Accertare e dichiarare la nullità ex art. 1815 c.c. dell'art. 4 del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318 per il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e per gli effetti, - condannare alla restituzione in Parte_1
favore di ex art. 2033 c.c. di tutti gli interessi indebitamente percepiti, per un Controparte_4
totale pari ad euro 60.021,95. - Accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318 relativa alla determinazione del tasso leasing, per violazione di quanto disposto dall'art. 117 T.U.B., e per gli effetti, - condannare
[...]
alla restituzione in favore di degli interessi indebitamente Parte_1 Controparte_4
percepiti per un importo complessivo pari ad euro 48.684,54, nonché oltre interessi legali maturati
e maturandi al dì del saldo. - Dichiarare e condannare a rifondere Parte_1
integralmente alla le spese di lite, ivi compresi rimborso forfetario, IVA e CPA Controparte_4 come per legge”.
Con provvedimento del 06.02.2018 il precedente giudicante disponeva il mutamento del rito. Successivamente, con provvedimento del 23.06.2021, al presente giudizio veniva riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo nelle more proposta dalla e dai garanti sig.ri Controparte_4
e nonché dalla avverso il Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_8
decreto ingiuntivo n. 27209/2018 con il quale il Tribunale di Roma ingiungeva ai medesimi il pagamento, in solido fra loro, a favore di della somma di euro Parte_1
98.161,24, a titolo di canoni di locazione finanziaria ed interessi relativi al contratto di locazione finanziaria immobiliare n. AL/3071130318, oltre interessi come da domanda e spese ed onorari di procedura;
Nella causa riunita (RGN 16940/2019) la unitamente ai fideiussori, Controparte_4 rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, richiesta o deduzione, In via preliminare - disporsi la riunione ex art. 274 c.p.c. tra il presente giudizio di opposizione e il giudizio pendente R.G. n. 70505/2017 innanzi al Tribunale di
Roma – VIII Sezione Civile – Giudice Dott. Fulvio Vallillo, considerato il regime di connessione ex art. 32 c.p.c.; in via preliminare subordinata - disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio di opposizione in attesa della definizione del giudizio pendente R.G. n.
70505/2017, considerato il carattere di pregiudizialità del giudizio pendente R.G. n. 70505/2017.
Nel merito - accertare e dichiarare l'integrale nullità del contratto di locazione finanziaria immobiliare AL3071130318 (cfr. doc. 2) per i motivi esposti in narrativa, e per gli effetti - accertare e dichiarare ex art. 1939 c.c. la conseguente nullità della fideiussione (cfr. doc. 1) stipulata dagli odierni attori in opposizione in favore della e per gli Parte_1
effetti - revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 27209/2018 del 28.12.2018 emesso dal Tribunale di Roma – R.G. n. 75094/2018 – Giudice Dott. Francesco Frettoni, dichiarando gli odierni attori in opposizione liberati da qualunque obbligazione nei confronti della per nullità del rapporto intercorrente tra le parti. In via subordinata Parte_1
e nel merito Nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo opposto, - limitare e contenere la somma dovuta alla nel minor importo pari a euro Pt_1 Parte_1
63.241,20, oltre interessi adeguatamente ricalcolati, per i motivi esposti in narrativa”.
Nella stessa causa (RGN 16940/2019) si costituiva - già Parte_1 [...]
e, quindi, già Controparte_9
- e per essa Controparte_2 Controparte_10
rassegnando le seguenti conclusioni: “…- in via preliminare, ritenuta l'opposizione priva di
[...]
prova scritta e di non facile pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, Voglia rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma dell'opposto decreto;
- in via subordinata, di voler condannare le parti opponenti, alla minor o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi. - con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
Nelle more del giudizio, in data 19.05.2022, si costituiva in giudizio e Controparte_5 [...]
, e per esse la mandataria rassegnando le seguenti conclusioni: CP_6 CP_7
“facendo proprie e reiterando tutte le difese, eccezioni, domande ed istanze, anche in via istruttoria, già formulate dalla Cedente negli scritti difensivi depositati nonché richiamando le conclusioni formulate dalla , per il tramite della propria mandataria, in entrambi i giudizi Pt_1
e, per l'effetto, rassegna le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis: IN RELAZIONE AL GIUDIZIO R.G. 70505/2017 Nel merito Accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. a far data dal 01.07.2016, del contratto di leasing per inadempimento della all'obbligazione di versamento dei canoni di Controparte_4
locazione finanziaria e per l'effetto, condannare la al rilascio immediato, in Controparte_4
favore della per il tramite della mandataria , per tutte le Controparte_6 CP_7 motivazioni di cui in premessa, dell'immobile oggetto della locazione finanziaria sopra descritto e precisamente: fabbricato ad uso commerciale, edificato ad un piano fuori terra, oltre piano interrato, confinante con residua proprietà della parte venditrice, cortile comune e muri perimetrali a due lati;
detto fabbricato risulta composto come segue: al piano terreno (1° f.t.) locali somministrazione, cucina, dispensa, spogliatoio, disimpegni e servizi con vano scala di accesso al piano interrato;
al piano interrato: locale cantinato. Nel Catasto Fabbricati, detto immobile, risulta così attualmente censito, a seguito della soppressione del sub.2 in esito alla divisione del
06/08/2008 : - al Foglio 9 – mappale 177 – sub.7 – Via Bove n. 4 piano S1-T Categ. C/1 – Classe 2
– mq 300 – superficie catastale 200 – rendita euro 7.189,00; - al Foglio 9 – mappale 177, sub. 8
Via Bove, 4, - Piano 1 cat. A/2, classe 1, 3 vani rendita Euro 216,91 già identificati al Catasto
Fabbricati come Foglio 9 – numero 177 – sub. 2 – Via Bove n. 4 piano S1-T - Categ. C/1 – Classe 2
– mq 245 – superficie catastale 225 – rendita euro 5.871,08. IN RELAZIONE AL GIUDIZIO R.G.N.
16940/2019 In via preliminare: Ritenuta l'opposizione priva di prova scritta e di non facile pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: Rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, con conferma dell'opposto decreto;
In via subordinata: Condannare le parti opponenti, alla minor o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre ulteriori interessi”.
Al termine della fase istruttoria, all'udienza del 24.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione Con il contratto AL3071130318, stipulato in data 27.6.2007, la ha Controparte_2
concesso in locazione finanziaria alla un immobile ad uso commerciale sito nel CP_4
Comune di Robassomero (TO). Il contratto di locazione finanziaria immobiliare, prevedeva un corrispettivo complessivo di € 983.363,00 oltre IVA, da corrispondersi in n. 180 canoni mensili consecutivi di cui un primo canone di € 106.800,00 oltre IVA e n. 179 canoni mensili di € 4.897,00 oltre IVA ciascuno ed un “interesse moratorio pattuito in 8 punti oltre l'Euribor vigente alle singole inadempienze”; Successivamente sono stati convenuti quattro atti integrativi. Con i primi due
(rispettivamente del 01.08.2007 e 08.04.2008) è stato variato il corrispettivo totale della locazione, ridotto prima ad Euro 858.663,50 oltre imposte e poi aumentato ad Euro 941.590,50 oltre imposte.
Conseguentemente sono stati rimodulati i canoni e ricalcolato il prezzo dell'opzione di riscatto, restando invariate tutte le altre condizioni.
Con il terzo atto integrativo del 01.03.2012 è stata convenuta la data di decorrenza del contratto di leasing (01.03.2012), a seguito della consegna dell'immobile avvenuta in data 18.1.2012.
Infine, con il quarto atto integrativo del 05.11.2014 è stata prolungata la durata del contratto da 180
a 193 mesi, con conseguente rimodulazione dei canoni, restando invariate tutte le altre condizioni.
Per il suddetto contratto di locazione finanziaria immobiliare, i Sig.ri: , Parte_2 Parte_3
e la , hanno rilasciato alla Banca fidejussione. Parte_4 Controparte_8
Ricostruita così brevemente la vicenda oggetto del presente giudizio, in primo luogo, deve rilevarsi la fondatezza della domanda della ricorrente di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare per inadempimento dell'utilizzatrice.
Il principio giurisprudenziale affermato con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
13533 del 30.10.2001, può dirsi ormai assolutamente consolidato (in senso conforme, si sono pronunciate, tra le tantissime: Cass. sez. 1, n. 15677 del 3/07/2009 e n. 15659 del 15/07/2011; sez.
2, n. 9351 del 19/04/2007, n. 26953 del 11/11/2008 e n. 13685 del 21/05/2019; sez. 3, n. 8615 del
12/04/2006, n. 3373 del 12/02/2010 e n. 826 del 20/01/2015) e sostiene che «il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento».
Tale principio – assolutamente condivisibile, oltre che, come detto, ormai pacifico – si fonda sulla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., nonché sui principi di vicinanza della prova e di impossibilità di fornire la prova di un fatto negativo. Pertanto, nel caso di specie, una volta che la ha fornito la prova della Parte_1
conclusione del contratto, è per essa sufficiente dedurre l'inadempimento della controparte all'obbligazione su di essa gravante, spettando poi a quest'ultima allegare prima e provare poi, il proprio regolare adempimento. La ricorrente ha altresì prodotto l'estratto conto della posizione contabile della con il prospetto dei canoni versati e di quelli scaduti e non pagati (all. CP_4
10 del ricorso).
A fronte di tali prove e deduzioni, la parte convenuta non ha nemmeno contestato le circostanze ex adverso allegate, limitandosi ad eccepire, la presunta nullità del contratto.
Sussiste, quindi, l'inadempimento della utilizzatrice alla propria obbligazione;
ai sensi dell'art. 19 delle condizioni generali del contratto, risulta verificata la fattispecie di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
A tal fine la si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, con Parte_1
raccomandata del 18.05.2016 di cui al doc. all. 7 del ricorso, ove veniva anche intimata la restituzione dell'immobile in questione.
Da ultimo si rileva che la risoluzione ex art. 1456 c.c. opera di diritto, sicché la pronuncia del
Tribunale è meramente dichiarativa e non costitutiva, limitandosi a prendere atto della risoluzione già intervenuta nei termini di contratto.
Sulle contestazioni e difese della parte convenuta, si rileva l'infondatezza e l'inidoneità ad inficiare la riconosciuta risoluzione contrattuale.
Sul punto in particolare si osserva che ove pure si accogliesse la tesi di parte convenuta, secondo cui il contratto di leasing concluso tra le parti sarebbe nullo, la conseguenza di tale declaratoria sarebbe pur sempre l'obbligo della società convenuta di restituire l'immobile alla proprietaria, dal momento che l'utilizzatrice lo deterrebbe sine titulo, sicché tale eccezione non è idonea a paralizzare la domanda di restituzione del bene, unica richiesta formulata dalla ricorrente in relazione all'inadempimento contrattuale.
Occorre altresì precisare che parte ricorrente ha documentato l'inadempimento dell'utilizzatore il quale, a sua volta, non ha negato il mancato pagamento, limitandosi ad asserire la sussistenza di un proprio controcredito per spese di ristrutturazione del bene le quali, tuttavia, per accordi tra le parti
– art. 14 del contratto - risultano a suo carico, con diritto del concedente di divenire proprietario, in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c., delle opere incorporate nel bene senza che l'utilizzatore possa richiedere alcun rimborso o indennizzo per le stesse.
A seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c. della in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, e e per esse la mandataria Controparte_6 CP_7 risulta che quest'ultima, cessionaria in blocco dei rapporti contrattuali di leasing già facenti capo alla , nonché dei beni concessi in locazione, è la attuale titolare del Parte_1 diritto reale sull'immobile locato oggetto del contratto in questione.
Pertanto, la è tenuta al rilascio immediato, libero da persone e cose, in favore Controparte_4 della per il tramite della mandataria dell'immobile oggetto della Controparte_6 CP_7
locazione finanziaria sopra descritto e precisamente: fabbricato ad uso commerciale, edificato ad un piano fuori terra, oltre piano interrato, confinante con residua proprietà della parte venditrice, cortile comune e muri perimetrali a due lati;
detto fabbricato risulta composto come segue: al piano terreno
(1° f.t.) locali somministrazione, cucina, dispensa, spogliatoio, disimpegni e servizi con vano scala di accesso al piano interrato;
al piano interrato: locale cantinato. Nel Catasto Fabbricati, detto immobile, risulta così attualmente censito, a seguito della soppressione del sub.2 in esito alla divisione del 06.08.2008: - al Foglio 9 – mappale 177 – sub.7 – Via Bove n. 4 piano S1-T Categ.
C/1 – Classe 2 – mq 300 – superficie catastale 200 – rendita euro 7.189,00; - al Foglio 9 – mappale
177, sub. 8 Via Bove, 4, - Piano 1 cat. A/2, classe 1, 3 vani rendita Euro 216,91 già identificati al
Catasto Fabbricati come Foglio 9 – numero 177 – sub. 2 – Via Bove n. 4 piano S1-T - Categ. C/1 –
Classe 2 – mq 245 – superficie catastale 225 – rendita euro 5.871,08.
Con riferimento all'opposizione proposta dalla società la stessa risulta infondata e CP_4
deve essere rigettata.
In particolare, in merito alla presunta inesattezza dei conteggi del debito scaduto, la società opponente, non contestando il proprio inadempimento, contesta la correttezza dei conteggi del debito scaduto, non fornendo tuttavia idonea prova a riguardo.
A tal proposito, si evidenzia che la fattura n. 362878 pari ad € 5.795,99, risulta pagata e non richiesta, come si evince dalla colonna “Imp. Credito” dell'estratto ex art. 50 TUB che riporta, alla pag. 2, importo credito pari a 0,00 (Cfr. All. n. 10 fascicolo monitorio). Pertanto, la contestazione è infondata.
Per quanto riguarda le altre due fatture, le stesse risultano pagate solo in parte dall'incasso degli effetti indicati. Pertanto, la contestazione relativa al pagamento delle citate tre fatture riportate dalla nel saldo insoluto è frutto di una errata lettura dell'estratto ex art. 50 TUB e di una diversa CP_1
attribuzione dei pagamenti che quindi lascia invariato il saldo residuo.
Lamenta l'utilizzatrice altresì la mancata indicazione del TAEG nel contratto di leasing de quo.
A tal proposito si rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice, non è prevista l'indicazione dell' nelle operazioni di locazione finanziaria, poiché ciò che rileva ai fini Pt_5 della trasparenza è l'indicazione del corrispettivo costituito dai canoni e dall'opzione finale di acquisto.
Deve, infine, essere respinta anche la doglianza relativa alla nullità della garanzia fideiussoria. A tal proposito si osserva, infatti, che la garanzia rilasciata è a prima e semplice richiesta, con rinuncia dei garanti a sollevare eccezioni. Secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. 3947/2010) la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione. La parte opposta ha provato la sussistenza del rapporto obbligatorio principale, che trae origine dal contratto di locazione finanziaria e dalla garanzia, correttamente esercitando le proprie ragioni di credito nei confronti dei garanti, in ragione della validità ed efficacia delle clausole relative al contenuto della garanzia, specificatamente approvate ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
- In accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente nel giudizio RGN 70505/2017, condanna la società alla immediata restituzione dell'immobile oggetto della CP_4
locazione finanziaria e precisamente: fabbricato ad uso commerciale, edificato ad un piano fuori terra, oltre piano interrato, confinante con residua proprietà della parte venditrice, cortile comune e muri perimetrali a due lati;
detto fabbricato risulta composto come segue: al piano terreno (1° f.t.) locali somministrazione, cucina, dispensa, spogliatoio, disimpegni e servizi con vano scala di accesso al piano interrato;
al piano interrato: locale cantinato. Nel Catasto Fabbricati, detto immobile, risulta così attualmente censito, a seguito della soppressione del sub.2 in esito alla divisione del 06/08/2008: - al Foglio 9 – mappale 177 – sub.7 – Via Bove n. 4 piano S1-T Categ.
C/1 –Classe 2 – mq 300 – superficie catastale 200 – rendita euro 7.189,00;- al Foglio 9 – mappale
177, sub. 8 Via Bove, 4, - Piano 1 cat. A/2, classe 1, 3 vani rendita Euro 216,91 già identificati al
Catasto Fabbricati come Foglio 9 – numero 177 – sub. 2 – Via Bove n. 4 piano S1-T - Categ. C/1 –
Classe 2 – mq 245 – superficie catastale 225 – rendita euro 5.871,08, in favore di CP_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, e e per esse la
[...] Controparte_6
mandataria CP_7
- Rigetta l'opposizione formulata dalla società dalla CP_4 CP_8
, dai sig.rri nel
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio RGN 16940/2019, per quanto indicato in parte motiva, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 27209/2018 del Tribunale civile di Roma;
- Condanna la , nonché i fideiussori la , sig.rri CP_4 Controparte_8
, in solido tra loro, al pagamento in Parte_2 Parte_3 Parte_4 favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_5 [...]
e per esse la mandataria delle spese di lite, per i giudizi riuniti, CP_6 CP_7 che liquida in complessivi € 13.430,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
Roma, 20/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.