Articolo 30 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Articolo 29Articolo 31
Versione
11 marzo 1989
Art. 30. (Equipollenza dei titoli) 1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresi' i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle universita' italiane.
Entrata in vigore il 11 marzo 1989
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