Art. 30. (Equipollenza dei titoli) 1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresi' i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle universita' italiane.
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11 marzo 1989
11 marzo 1989
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Bari, sez. II, sentenza 11/02/2009, n. 249Provvedimento: N. 00877/1998 REG.RIC. N. 00249/2009 REG.SEN. N. 00877/1998 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 877 del 1998, proposto da: TE ME, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai, 29; contro Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio P. Nichil, con domicilio eletto presso Antonio P. Nichil in Bari, c/o Avv.L.Paccione via Q.Sella, 120; Azienda U.S.L. Fg/2; Procura della Repubblica Presso il …Leggi di più...
- violazione di legge·
- difetto di giurisdizione·
- diritto soggettivo·
- giurisdizione·
- iscrizione all'albo professionale·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- annullamento del provvedimento·
- compensazione delle spese di giudizio·
- eccesso di potere·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- interesse legittimo·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- art. 30, 32, 7 e 8 L. n. 56/89