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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 539 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e promossa
[...]
con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. TORRETTI MIKOL VIA CIRO MENOTTI 121 63019 SANT'ELPIDIO A MARE
con gli Avvocati ANDREA GENTILI E CRISTINA Parte_2 P.IVA_2
ARGENTIERI domicilio digitale
APPELLANTI
CONTRO
DICHIARA - CP_1 C.F._1 ON
- con l'Avv. MASSUCCI C.F._2 Controparte_3 C.F._3
WALTER VIA GIOVANNI XXIII° N. 5 PEDASO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 12/2022 del 15/01/2022
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
AR , e hanno citato l' CP_1 ON Controparte_3 [...]
ed il per sentirli condannare al risarcimento di Controparte_4 Parte_2
tutti i danni subiti in conseguenza dell'interruzione del trattamento fisiochinesiterapico svolto nella struttura convenzionata del che era stato adottato nei confronti del Parte_3
per un suo parziale recupero, essendo affetto da tetraparesi spastica, ipertonica Controparte_3
distonica, ipoevoluzione psichica, neuropatia ottica per encefalopatia ipossica da distress respiratorio in neonato pretermine.
Entrambi i convenuti si sono costituiti resistendo.
Il Tribunale ha così deciso:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto:
2) condanna le parti convenute e al risarcimento dei danni, in favore Parte_1 Parte_2
di parte attrice (rappresentato dall'amministratore di sostegno ), Parte_4 ON
con riconoscimento di una somma pari ad € 67.455,00 , oltre rivalutazione ed interessi, calcolati sulla somma devalutata alla data dell'evento, fino al saldo effettivo, e secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) condanna le parti convenute e al risarcimento dei danni, in favore Parte_1 Parte_2
di parte attrice e nella misura di € 10.000,00 cadauno, oltre Parte_5 ON
rivalutazione ed interessi dal dovuto (2006) all'effettivo soddisfo;
4) visto il D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018, condanna le parti convenute e alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in favore delle parti attrici, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 13.975,00 , oltre spese forfettarie, IVA e Cpa come per legge.
5) pone definitivamente a carico delle parti convenute e le spese Parte_1 Parte_2
delle CTU medico legali.
Ha impugnato la sentenza l' , con citazione notificata il 24.05.2022: la conseguente causa ha Pt_1
preso il numero 539 del 2022 rg;
ha impugnato la stessa sentenza il con citazione Parte_2
notificata il 14.07.2022 : la conseguente causa ha preso il numero 739/2022 rg.
Gli appelli sono stati riuniti con ordinanza del 21.03.2023.
I motivi di appello dell' e del coincidono, fatta eccezione per il primo motivo formulato Pt_1 Pt_2
dall'azienda sanitaria, che lamenta il rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità passiva in capo pagina 2 di 9 all' pertanto si tratterà inizialmente quest'ultimo e di seguito, congiuntamente gli altri motivi Pt_1
comuni.
L' ha sollevato, per la prima volta in comparsa conclusionale di primo grado, eccezione di Parte_1
difetto di titolarità passiva rispetto alla domanda risarcitoria formulata dagli attori, sostenendo non avere alcuna responsabilità di gestione del Centro e perciò non poterle imputare alcuna Parte_3
negligenza.
Dunque non contesta la propria legittimazione passiva (l' è come tale legittimamente evocata Pt_1 Pt_1
in giudizio) ma la fondatezza della pretesa degli attori, per non essere tenuta a fare alcunché (nella gestione del Centro Montessori).
Lamenta quindi l'appellante che il primo giudice ha errato nel rifiutare di prendere in esame tale eccezione, ritenendola tardiva, in quanto l'eccezione sarebbe rilevabile d'ufficio, vertendosi in materia di «ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio» e mirando a prevenire una sentenza “inutiliter data” citando al proposito la nota sentenza della Corte di Cassazione S.U. n.n. 2951 del 2016.
In conclusione, con riguardo al regime giuridico delle contestazioni che il convenuto può sollevare in ordine alla sussistenza della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore, le Sezioni Unite secondo l' le qualificano quali mere difese, con la conseguenza per cui le stesse sono proponibili Pt_1
in ogni fase del giudizio, senza peraltro che la contumacia o la tardiva costituzione della parte possano assumere valore di non contestazione o alterare gli ordinari oneri probatori.
Questa Corte osserva che il punto in tema di legittimazione ad agire (o contraddire ) e titolarità attiva (o passiva) del diritto (o dell'obbligo) è stato fatto dalle Sezioni Unita con la sentenza n. 2951 del 2016
(citata dall'appellante) che merita di seguito riassumere: la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
pagina 3 di 9 la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, proponibile a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio; la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Nel caso di specie, l' non ha negato che gli appellati possano far valere il loro diritto al Pt_1
risarcimento (ovviamente ricorrendone i presupposti, che la stessa azienda sanitaria peraltro contesta) ma ha negato la sussistenza a suo carico di un obbligo di assistenza: tuttavia lo ha fatto sollevando la questione in conclusionale, e dopo che nei precedenti scritti difensivi si è difesa ritenendo la sospensione del trattamento fisioterapico indifferente rispetto alle condizioni di salute del . CP_3
La deduzione è stata svolta dopo che erano maturate le preclusioni anche assertive fissate dall'art. 183 vecchio rito, ergo è tardiva.
Pertanto la decisione del primo giudice sul punto va confermata.
Primo motivo comune: errato rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Entrambi gli appellanti lamentano che il primo giudice ha errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione del danno contrattuale (prescrizione decennale), e nel non qualificare il danno ai genitori come extracontrattuale (omettendo quindi di applicare la prescrizione quinquennale).
Gli appellati eccepiscono la tardività dell'eccezione svolta dal che tuttavia è stata proposta Pt_2
tempestivamente in comparsa di risposta.
Va innanzitutto stabilito il dies a quo del decorso del termine, che l'art. 2935 c.c. individua nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
E' evidente che il diritto al risarcimento del danno, può essere fatto valere dal giorno in cui si abbia consapevolezza di aver subito un danno.
pagina 4 di 9 Quindi non può condividersi la tesi degli appellanti per cui a fronte della interruzione del trattamento nel 2002, nel 2003 essendo il ragazzo peggiorato (aveva all'epoca 12 anni) gli appellati avrebbero dovuto riconnettere il peggioramento alla negligente interruzione del trattamento e quindi rivendicare i conseguenti danni.
Le condizioni di salute del ragazzo erano tali che un peggioramento poteva ritenersi fisiologico (e tale argomento sarà oggetto di approfondita discussione nel motivo circa le critiche alla ctu).
Solo anni dopo l'interruzione della terapia, precisamente nell'ottobre del 2006, lo specialista neurologo dr. affermò e motivò scientificamente che l'interruzione del trattamento aveva frenato l'attività Per_1
riduttiva delle complicanze cliniche, con conseguente danno al ragazzo.
Quindi da tale momento si può ritenere maturata la consapevolezza della lesione del proprio diritto e da tale momento decorrono i 10 anni del termine di prescrizione per la responsabilità contrattuale, per il ragazzo ed i cinque del termine di prescrizione per la responsabilità extracontrattuale per i genitori (è pacifica la responsabilità extracontrattuale verso i congiunti, non avendo gli stessi alcun rapporto contrattuale con le strutture sanitarie).
La citazione notificata nel 2014 è quindi tempestiva per il AR , e tardiva per i genitori. Persona_2
Si dovrà pertanto riformare la sentenza escludendo il diritto al risarcimento per i medesimi.
Secondo motivo comune: Violazione dell'art 2697 cc e dell'art 1218 cc in tema di prova del nesso di causalità, ovvero errato recepimento di Ctu contraddittoria e manifestamente errata.
Terzo motivo comune: Errata liquidazione del danno riconosciuto, in quanto “danno non risarcibile”. Violazione dei principi che regolano il risarcimento del danno.
I motivi, connessi, si esamineranno congiuntamente.
Il primo giudice ha basato la sua decisione sulla Ctu medico legale, la quale ha riconosciuto che l'interruzione del trattamento fisioterapico ha determinato un peggioramento della condizioni di salute del ragazzo, con un'incidenza di invalidità permanente del 15%.
Gli appellanti protestano che il ragazzo, a quel tempo era già invalido al 100 %, che la patologia che dalla nascita lo affliggeva era destinata a peggiorare comunque, e che il Ctu pur confermando tali circostanze e perviene contraddittoriamente alle contestate conclusioni, acriticamente recepite dal giudice.
Questa Corte rileva che il Ctu ha ampiamente motivato le proprie conclusioni, anche rispondendo alle osservazioni dei periti di parte.
In risposta alle osservazioni del Prof. il Ctu, previo consulto con l'ausiliario Dott. Persona_3
, si è così espresso : Per_4
pagina 5 di 9 “Si concorda con il dott. per quanto riguarda la non adeguata gestione che il Centro Per_1 Parte_3
ha avuto del caso in questione in particolare per quanto riguarda la mancanza di adeguati controlli clinici e strumentali che avrebbero potuto anticipare i tempi dell'intervento chirurgico sulla colonna vertebrale.
È verosimile che l'interruzione della fisiochinesiterapia abbia avuto un ruolo causale nel determinismo delle retrazioni muscolo-tendinee e delle rigidità articolari limitatamente agli arti e solo in parte minima e non significativa al rachide viste le caratteristiche evolutive della grave patologia spastico-distonica.”
In risposta alla consulente di parte Dr.ssa il Ctu ha dedotto : Per_5
“a proposito dei commenti sull'inaccettabilità di conclusioni di tipo probabilistico è appena il caso di ricordare come in tema riabilitativo motorio non esistono in letteratura certezze basate sull'evidenza, in particolare nel caso specifico della paralisi cerebrale infantile (vedasi citazioni bibliografiche).”
In risposta alle osservazioni della Dr.ssa il Ctu ha chiarito: Per_6
“si stigmatizza il fatto che la Dr.ssa nell'elencare le strategie atte a contrastare la spasticità Per_6
e quindi prevenire le retrazioni tendinee e le rigidità articolari, si focalizza sull'efficacia della terapia farmacologica e dell'uso della SI OT minimizzando o negando il ruolo della fisiochinesiterapia sulla base di citazioni di letteratura, che come prima detto, è di fatto priva di evidenze scientifiche ma ricca solo di riferimenti aneddotici o di considerazioni filosofiche.
Preciso che in tema di trattamento della spasticità con SI OT (il sottoscritto ha un'esperienza ventennale in materia ivi compreso il trattamento della paralisi cerebrale infantile) è prassi consolidata abbinare lo stesso al trattamento fisiochinesiterapico intensivo proprio allo scopo di contrastare retrazioni tendinee e rigidità articolari.
Infine, a conforto di quanto sostenuto, non si può trascurare la prescrizione di riprendere il trattamento fisiochinesiterapico da parte degli specialisti del Centro di alta specializzazione (IRCCS) per la medicina riabilitativa “Eugenio Medea” di Lecco.”.
Pertanto, richiamato dal giudice a chiarire le proprie conclusioni, il Ctu ha scritto:
“La fisiochinesiterapia in casi del genere, assieme alla terapia farmacologica ed eventualmente all'uso di SI OT (peraltro ipotizzata e mai praticata nel caso specifico), ha come prima finalità la prevenzione ed il trattamento delle rigidità articolari e delle retrazioni tendinee.
Non si rileva alcun ragionevole motivo per cui tale trattamento, nel caso sub iudice, sia stato sospeso e per così lungo tempo.
Si conferma pertanto il giudizio precedente ovvero che è altamente probabile che tale condotta sia stata foriera, se non del determinismo, quantomeno dell'aggravamento delle retrazioni e delle rigidità muscolo-scheletriche rilevate sul di all'atto della visita. Pt_4
pagina 6 di 9 Si conferma in definitiva il giudizio di alta probabilità di sussistenza di nesso di causa tra la prolungata sospensione della fisiochinesiterapia e la presenza ovvero aggravamento delle retrazioni muscolo- tendinee/rigidità articolari, specie a livello di anche e ginocchia.”
La relazione del perito è chiara, approfonditamente motivata, non presenta vizi logici e dunque condivisibile.
A questo punto, si pone il problema, sollevato dagli appellanti, di giustificare come possa considerarsi aver subito un danno una persona già invalida al 100% e come giustificare, poi un danno del 15% come deciso dal primo giudice.
Non può essere dubitato che il danno subito dal ragazzo è consistito nel peggioramento delle proprie già gravi, condizioni di salute: è dunque da condividere la qualificazione di danno iatrogeno operata dal primo giudice.
Non è contestato che, al momento di essere affidato alle cure del il era in Parte_3 CP_3
grado di mantenere la postura eretta e la deambulazione sebbene con ausili e tutori.
Dopo la sospensione del trattamento da parte del Centro Montessori, sono progressivamente peggiorate le disfunzioni motorie spastico-distoniche con conseguente aggravamento della disabilità e confinamento permanente in carrozzina.
Secondo gli appellanti, vi è in atti certificazione medica che attribuisce al ragazzo, prima delle cure del una invalidità al 100%. Parte_3
In verità tale documentazione è costituita dal verbale di accertamento dello stato di handicap, del luglio
2001, dove pur dando atto della gravità delle patologie, non è espressa alcuna percentuale e sopratutto è ben chiarito che “il giudizio non ha carattere definitivo e non ha valore giuridico”.
Quindi, posto che una limitata attività poteva essere svolta dal ragazzo all'ingresso presso il Centro
Montessori, si ritiene congrua la misura dell'80% valutata dal Ctu ante sinistro e quindi del pari congrua la misura del 15% dell'aggravamento.
Non si possono condividere le argomentazioni degli appellanti, che vorrebbero far conseguire alle indubbiamente gravissime condizioni del paziente l'impossibilità di cagionargli un danno.
Solo ai morti non può farsi danno, ma il ragazzo era vivo e le sue patologie potevano essere oggetto di cure che ne limitassero l'afflittività e ne contrastassero il peggioramento: questo era il compito per anni svolto dal specializzato nella cura di persone affette da patologie gravissime (quali Parte_3
quelle dell'appellato), dunque negare la possibilità di cagionare danno a questi pazienti, in ultima analisi proclama la inutilità dell'esistenza stessa dei centri come il che quindi in tal caso Parte_3
sarebbero pagati per un'attività inutile.
pagina 7 di 9 E' evidente che gli appellanti non ritengono ciò, quindi si deve considerar certo che le cure avrebbero dovuto avere un effetto positivo.
Nel caso di specie l'effetto positivo non poteva consistere nella guarigione, su questo sono tutti d'accordo: ma poteva consistere in un miglioramento od in un rallentamento del peggioramento: obiettivi conseguibili, ma sfuggiti a causa dell'interruzione del trattamento fisioterapico.
Il primo giudice, fidandosi della proposta avanzata dal Ctu, stima la percentuale di danno nel 15%: si tratta di una valutazione che muove dalla considerazione della vicenda clinica, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato e di ogni altro indice presente nella situazione concreta della parte lesa, apprezzabile in funzione della perimetrazione del contenuto specifico delle possibilità perdute, valutate congiuntamente ad ogni ulteriore aspetto morale che concorre a descrivere il danno non patrimoniale sulla base delle risultanze e delle allegazioni offerte dalla parte.
Questa Corte condivide la liquidazione del primo giudice, che si fonda sulle tabelle di Milano e che deve qui confermarsi.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono parzialmente accogliersi gli appelli dell e del Pt_1
e la parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del Pt_2 primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis): dunque CP_5
rimane totalmente vittorioso ed allo stesso dovranno essere rimborsate le spese di entrambi i gradi
[...] di giudizio, mentre , siccome soccombenti dovranno rimborsare Controparte_6 ON agli appellanti le spese del doppio grado, come liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
e ei Parte_1 Parte_2
confronti di , e , Controparte_3 ON Controparte_6
così provvede: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda di ON
, siccome prescritta, Controparte_6
condanna e al pagamento delle spese del ON Controparte_6
doppio grado di giudizio a favore di Parte_1
e , che liquida per ciascuno per il primo grado in euro 14.103,00 e
[...] Parte_2
per l'appello in euro 9.99100, oltre per entrambi 15% s.g. cassa ed iva di legge, condanna e Parte_1 [...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore di Pt_2 Controparte_3
pagina 8 di 9 che liquida per il primo grado in euro 14.103,00 oltre spese vive e per l'appello in euro 9.99100, oltre
15% s.g. cassa ed iva di legge pone a carico di Parte_1
le spese di Ctu come liquidate dal primo giudice. Parte_2
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 539 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 26.11.2024 e promossa
[...]
con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. TORRETTI MIKOL VIA CIRO MENOTTI 121 63019 SANT'ELPIDIO A MARE
con gli Avvocati ANDREA GENTILI E CRISTINA Parte_2 P.IVA_2
ARGENTIERI domicilio digitale
APPELLANTI
CONTRO
DICHIARA - CP_1 C.F._1 ON
- con l'Avv. MASSUCCI C.F._2 Controparte_3 C.F._3
WALTER VIA GIOVANNI XXIII° N. 5 PEDASO .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 12/2022 del 15/01/2022
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
AR , e hanno citato l' CP_1 ON Controparte_3 [...]
ed il per sentirli condannare al risarcimento di Controparte_4 Parte_2
tutti i danni subiti in conseguenza dell'interruzione del trattamento fisiochinesiterapico svolto nella struttura convenzionata del che era stato adottato nei confronti del Parte_3
per un suo parziale recupero, essendo affetto da tetraparesi spastica, ipertonica Controparte_3
distonica, ipoevoluzione psichica, neuropatia ottica per encefalopatia ipossica da distress respiratorio in neonato pretermine.
Entrambi i convenuti si sono costituiti resistendo.
Il Tribunale ha così deciso:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto:
2) condanna le parti convenute e al risarcimento dei danni, in favore Parte_1 Parte_2
di parte attrice (rappresentato dall'amministratore di sostegno ), Parte_4 ON
con riconoscimento di una somma pari ad € 67.455,00 , oltre rivalutazione ed interessi, calcolati sulla somma devalutata alla data dell'evento, fino al saldo effettivo, e secondo le modalità indicate in parte motiva;
3) condanna le parti convenute e al risarcimento dei danni, in favore Parte_1 Parte_2
di parte attrice e nella misura di € 10.000,00 cadauno, oltre Parte_5 ON
rivalutazione ed interessi dal dovuto (2006) all'effettivo soddisfo;
4) visto il D.M. n. 55 del 2014, come aggiornato sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018, condanna le parti convenute e alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in favore delle parti attrici, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 13.975,00 , oltre spese forfettarie, IVA e Cpa come per legge.
5) pone definitivamente a carico delle parti convenute e le spese Parte_1 Parte_2
delle CTU medico legali.
Ha impugnato la sentenza l' , con citazione notificata il 24.05.2022: la conseguente causa ha Pt_1
preso il numero 539 del 2022 rg;
ha impugnato la stessa sentenza il con citazione Parte_2
notificata il 14.07.2022 : la conseguente causa ha preso il numero 739/2022 rg.
Gli appelli sono stati riuniti con ordinanza del 21.03.2023.
I motivi di appello dell' e del coincidono, fatta eccezione per il primo motivo formulato Pt_1 Pt_2
dall'azienda sanitaria, che lamenta il rigetto dell'eccezione di difetto di titolarità passiva in capo pagina 2 di 9 all' pertanto si tratterà inizialmente quest'ultimo e di seguito, congiuntamente gli altri motivi Pt_1
comuni.
L' ha sollevato, per la prima volta in comparsa conclusionale di primo grado, eccezione di Parte_1
difetto di titolarità passiva rispetto alla domanda risarcitoria formulata dagli attori, sostenendo non avere alcuna responsabilità di gestione del Centro e perciò non poterle imputare alcuna Parte_3
negligenza.
Dunque non contesta la propria legittimazione passiva (l' è come tale legittimamente evocata Pt_1 Pt_1
in giudizio) ma la fondatezza della pretesa degli attori, per non essere tenuta a fare alcunché (nella gestione del Centro Montessori).
Lamenta quindi l'appellante che il primo giudice ha errato nel rifiutare di prendere in esame tale eccezione, ritenendola tardiva, in quanto l'eccezione sarebbe rilevabile d'ufficio, vertendosi in materia di «ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio» e mirando a prevenire una sentenza “inutiliter data” citando al proposito la nota sentenza della Corte di Cassazione S.U. n.n. 2951 del 2016.
In conclusione, con riguardo al regime giuridico delle contestazioni che il convenuto può sollevare in ordine alla sussistenza della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore, le Sezioni Unite secondo l' le qualificano quali mere difese, con la conseguenza per cui le stesse sono proponibili Pt_1
in ogni fase del giudizio, senza peraltro che la contumacia o la tardiva costituzione della parte possano assumere valore di non contestazione o alterare gli ordinari oneri probatori.
Questa Corte osserva che il punto in tema di legittimazione ad agire (o contraddire ) e titolarità attiva (o passiva) del diritto (o dell'obbligo) è stato fatto dalle Sezioni Unita con la sentenza n. 2951 del 2016
(citata dall'appellante) che merita di seguito riassumere: la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
pagina 3 di 9 la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, proponibile a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio; la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Nel caso di specie, l' non ha negato che gli appellati possano far valere il loro diritto al Pt_1
risarcimento (ovviamente ricorrendone i presupposti, che la stessa azienda sanitaria peraltro contesta) ma ha negato la sussistenza a suo carico di un obbligo di assistenza: tuttavia lo ha fatto sollevando la questione in conclusionale, e dopo che nei precedenti scritti difensivi si è difesa ritenendo la sospensione del trattamento fisioterapico indifferente rispetto alle condizioni di salute del . CP_3
La deduzione è stata svolta dopo che erano maturate le preclusioni anche assertive fissate dall'art. 183 vecchio rito, ergo è tardiva.
Pertanto la decisione del primo giudice sul punto va confermata.
Primo motivo comune: errato rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Entrambi gli appellanti lamentano che il primo giudice ha errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione del danno contrattuale (prescrizione decennale), e nel non qualificare il danno ai genitori come extracontrattuale (omettendo quindi di applicare la prescrizione quinquennale).
Gli appellati eccepiscono la tardività dell'eccezione svolta dal che tuttavia è stata proposta Pt_2
tempestivamente in comparsa di risposta.
Va innanzitutto stabilito il dies a quo del decorso del termine, che l'art. 2935 c.c. individua nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
E' evidente che il diritto al risarcimento del danno, può essere fatto valere dal giorno in cui si abbia consapevolezza di aver subito un danno.
pagina 4 di 9 Quindi non può condividersi la tesi degli appellanti per cui a fronte della interruzione del trattamento nel 2002, nel 2003 essendo il ragazzo peggiorato (aveva all'epoca 12 anni) gli appellati avrebbero dovuto riconnettere il peggioramento alla negligente interruzione del trattamento e quindi rivendicare i conseguenti danni.
Le condizioni di salute del ragazzo erano tali che un peggioramento poteva ritenersi fisiologico (e tale argomento sarà oggetto di approfondita discussione nel motivo circa le critiche alla ctu).
Solo anni dopo l'interruzione della terapia, precisamente nell'ottobre del 2006, lo specialista neurologo dr. affermò e motivò scientificamente che l'interruzione del trattamento aveva frenato l'attività Per_1
riduttiva delle complicanze cliniche, con conseguente danno al ragazzo.
Quindi da tale momento si può ritenere maturata la consapevolezza della lesione del proprio diritto e da tale momento decorrono i 10 anni del termine di prescrizione per la responsabilità contrattuale, per il ragazzo ed i cinque del termine di prescrizione per la responsabilità extracontrattuale per i genitori (è pacifica la responsabilità extracontrattuale verso i congiunti, non avendo gli stessi alcun rapporto contrattuale con le strutture sanitarie).
La citazione notificata nel 2014 è quindi tempestiva per il AR , e tardiva per i genitori. Persona_2
Si dovrà pertanto riformare la sentenza escludendo il diritto al risarcimento per i medesimi.
Secondo motivo comune: Violazione dell'art 2697 cc e dell'art 1218 cc in tema di prova del nesso di causalità, ovvero errato recepimento di Ctu contraddittoria e manifestamente errata.
Terzo motivo comune: Errata liquidazione del danno riconosciuto, in quanto “danno non risarcibile”. Violazione dei principi che regolano il risarcimento del danno.
I motivi, connessi, si esamineranno congiuntamente.
Il primo giudice ha basato la sua decisione sulla Ctu medico legale, la quale ha riconosciuto che l'interruzione del trattamento fisioterapico ha determinato un peggioramento della condizioni di salute del ragazzo, con un'incidenza di invalidità permanente del 15%.
Gli appellanti protestano che il ragazzo, a quel tempo era già invalido al 100 %, che la patologia che dalla nascita lo affliggeva era destinata a peggiorare comunque, e che il Ctu pur confermando tali circostanze e perviene contraddittoriamente alle contestate conclusioni, acriticamente recepite dal giudice.
Questa Corte rileva che il Ctu ha ampiamente motivato le proprie conclusioni, anche rispondendo alle osservazioni dei periti di parte.
In risposta alle osservazioni del Prof. il Ctu, previo consulto con l'ausiliario Dott. Persona_3
, si è così espresso : Per_4
pagina 5 di 9 “Si concorda con il dott. per quanto riguarda la non adeguata gestione che il Centro Per_1 Parte_3
ha avuto del caso in questione in particolare per quanto riguarda la mancanza di adeguati controlli clinici e strumentali che avrebbero potuto anticipare i tempi dell'intervento chirurgico sulla colonna vertebrale.
È verosimile che l'interruzione della fisiochinesiterapia abbia avuto un ruolo causale nel determinismo delle retrazioni muscolo-tendinee e delle rigidità articolari limitatamente agli arti e solo in parte minima e non significativa al rachide viste le caratteristiche evolutive della grave patologia spastico-distonica.”
In risposta alla consulente di parte Dr.ssa il Ctu ha dedotto : Per_5
“a proposito dei commenti sull'inaccettabilità di conclusioni di tipo probabilistico è appena il caso di ricordare come in tema riabilitativo motorio non esistono in letteratura certezze basate sull'evidenza, in particolare nel caso specifico della paralisi cerebrale infantile (vedasi citazioni bibliografiche).”
In risposta alle osservazioni della Dr.ssa il Ctu ha chiarito: Per_6
“si stigmatizza il fatto che la Dr.ssa nell'elencare le strategie atte a contrastare la spasticità Per_6
e quindi prevenire le retrazioni tendinee e le rigidità articolari, si focalizza sull'efficacia della terapia farmacologica e dell'uso della SI OT minimizzando o negando il ruolo della fisiochinesiterapia sulla base di citazioni di letteratura, che come prima detto, è di fatto priva di evidenze scientifiche ma ricca solo di riferimenti aneddotici o di considerazioni filosofiche.
Preciso che in tema di trattamento della spasticità con SI OT (il sottoscritto ha un'esperienza ventennale in materia ivi compreso il trattamento della paralisi cerebrale infantile) è prassi consolidata abbinare lo stesso al trattamento fisiochinesiterapico intensivo proprio allo scopo di contrastare retrazioni tendinee e rigidità articolari.
Infine, a conforto di quanto sostenuto, non si può trascurare la prescrizione di riprendere il trattamento fisiochinesiterapico da parte degli specialisti del Centro di alta specializzazione (IRCCS) per la medicina riabilitativa “Eugenio Medea” di Lecco.”.
Pertanto, richiamato dal giudice a chiarire le proprie conclusioni, il Ctu ha scritto:
“La fisiochinesiterapia in casi del genere, assieme alla terapia farmacologica ed eventualmente all'uso di SI OT (peraltro ipotizzata e mai praticata nel caso specifico), ha come prima finalità la prevenzione ed il trattamento delle rigidità articolari e delle retrazioni tendinee.
Non si rileva alcun ragionevole motivo per cui tale trattamento, nel caso sub iudice, sia stato sospeso e per così lungo tempo.
Si conferma pertanto il giudizio precedente ovvero che è altamente probabile che tale condotta sia stata foriera, se non del determinismo, quantomeno dell'aggravamento delle retrazioni e delle rigidità muscolo-scheletriche rilevate sul di all'atto della visita. Pt_4
pagina 6 di 9 Si conferma in definitiva il giudizio di alta probabilità di sussistenza di nesso di causa tra la prolungata sospensione della fisiochinesiterapia e la presenza ovvero aggravamento delle retrazioni muscolo- tendinee/rigidità articolari, specie a livello di anche e ginocchia.”
La relazione del perito è chiara, approfonditamente motivata, non presenta vizi logici e dunque condivisibile.
A questo punto, si pone il problema, sollevato dagli appellanti, di giustificare come possa considerarsi aver subito un danno una persona già invalida al 100% e come giustificare, poi un danno del 15% come deciso dal primo giudice.
Non può essere dubitato che il danno subito dal ragazzo è consistito nel peggioramento delle proprie già gravi, condizioni di salute: è dunque da condividere la qualificazione di danno iatrogeno operata dal primo giudice.
Non è contestato che, al momento di essere affidato alle cure del il era in Parte_3 CP_3
grado di mantenere la postura eretta e la deambulazione sebbene con ausili e tutori.
Dopo la sospensione del trattamento da parte del Centro Montessori, sono progressivamente peggiorate le disfunzioni motorie spastico-distoniche con conseguente aggravamento della disabilità e confinamento permanente in carrozzina.
Secondo gli appellanti, vi è in atti certificazione medica che attribuisce al ragazzo, prima delle cure del una invalidità al 100%. Parte_3
In verità tale documentazione è costituita dal verbale di accertamento dello stato di handicap, del luglio
2001, dove pur dando atto della gravità delle patologie, non è espressa alcuna percentuale e sopratutto è ben chiarito che “il giudizio non ha carattere definitivo e non ha valore giuridico”.
Quindi, posto che una limitata attività poteva essere svolta dal ragazzo all'ingresso presso il Centro
Montessori, si ritiene congrua la misura dell'80% valutata dal Ctu ante sinistro e quindi del pari congrua la misura del 15% dell'aggravamento.
Non si possono condividere le argomentazioni degli appellanti, che vorrebbero far conseguire alle indubbiamente gravissime condizioni del paziente l'impossibilità di cagionargli un danno.
Solo ai morti non può farsi danno, ma il ragazzo era vivo e le sue patologie potevano essere oggetto di cure che ne limitassero l'afflittività e ne contrastassero il peggioramento: questo era il compito per anni svolto dal specializzato nella cura di persone affette da patologie gravissime (quali Parte_3
quelle dell'appellato), dunque negare la possibilità di cagionare danno a questi pazienti, in ultima analisi proclama la inutilità dell'esistenza stessa dei centri come il che quindi in tal caso Parte_3
sarebbero pagati per un'attività inutile.
pagina 7 di 9 E' evidente che gli appellanti non ritengono ciò, quindi si deve considerar certo che le cure avrebbero dovuto avere un effetto positivo.
Nel caso di specie l'effetto positivo non poteva consistere nella guarigione, su questo sono tutti d'accordo: ma poteva consistere in un miglioramento od in un rallentamento del peggioramento: obiettivi conseguibili, ma sfuggiti a causa dell'interruzione del trattamento fisioterapico.
Il primo giudice, fidandosi della proposta avanzata dal Ctu, stima la percentuale di danno nel 15%: si tratta di una valutazione che muove dalla considerazione della vicenda clinica, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato e di ogni altro indice presente nella situazione concreta della parte lesa, apprezzabile in funzione della perimetrazione del contenuto specifico delle possibilità perdute, valutate congiuntamente ad ogni ulteriore aspetto morale che concorre a descrivere il danno non patrimoniale sulla base delle risultanze e delle allegazioni offerte dalla parte.
Questa Corte condivide la liquidazione del primo giudice, che si fonda sulle tabelle di Milano e che deve qui confermarsi.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono parzialmente accogliersi gli appelli dell e del Pt_1
e la parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del Pt_2 primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis): dunque CP_5
rimane totalmente vittorioso ed allo stesso dovranno essere rimborsate le spese di entrambi i gradi
[...] di giudizio, mentre , siccome soccombenti dovranno rimborsare Controparte_6 ON agli appellanti le spese del doppio grado, come liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
e ei Parte_1 Parte_2
confronti di , e , Controparte_3 ON Controparte_6
così provvede: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda di ON
, siccome prescritta, Controparte_6
condanna e al pagamento delle spese del ON Controparte_6
doppio grado di giudizio a favore di Parte_1
e , che liquida per ciascuno per il primo grado in euro 14.103,00 e
[...] Parte_2
per l'appello in euro 9.99100, oltre per entrambi 15% s.g. cassa ed iva di legge, condanna e Parte_1 [...]
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore di Pt_2 Controparte_3
pagina 8 di 9 che liquida per il primo grado in euro 14.103,00 oltre spese vive e per l'appello in euro 9.99100, oltre
15% s.g. cassa ed iva di legge pone a carico di Parte_1
le spese di Ctu come liquidate dal primo giudice. Parte_2
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 aprile 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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