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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 26/03/2020, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2020
N. 01679/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2020, proposto dai signori MB LL, ET OR, ON NI, ZI IA, IO UN, MA UN, RE CA, ZI RI, BE TE, OS DO, LU LI, CR IU, ON NZ, AR TA, LU IO ER, DE IN, TE CH, AR CO, NI ER, IO LA, IR MA CA, RA LA, AO NN OR, DA UR, LE OL, EP VE, AR NO, BE GN, RE GA, RE LL, MO IS, SA LA, EG LL, LU UF, TE IO, AO UA, CA VI, RC SB, LU CA, TE SE, CO OL, RE OL, LU GG, rappresentati e difesi dall'avvocato Fernando Gallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, non costituito in giudizio;
nei confronti
i signori AO IA e UN IN, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12605/2019, resa tra le parti, concernente l’esclusione dalla "Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", bandita con D.M. n. 238 del 14/11/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami in data 20 novembre 2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a. e visto l’art. 84, comma 1, d.l. n. 18 del 2020;
Considerato che l’art. 2, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97 prevede che "solo il personale volontario iscritto nell’elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga";
Considerato altresì, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, che l’elenco in cui erano iscritti i vigili del fuoco volontari prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 2017, non coincide con i due elenchi istituiti successivamente;
Ritenuto pertanto – e prescindono in questa fase dalla verifica, in rito, della tardività e ammissibilità del ricorso di primo grado e dei relativi motivi aggiunti – che l’istanza di sospensione cautelare non possa essere accolta;
Ritenuto di dover fissare la camera di consiglio collegiale alla data del 16 aprile 2020;
P.Q.M.
Respinge l’appello cautelare come in epigrafe proposto.
Fissa la camera di consiglio collegiale alla data del 16 aprile 2020.
Spese compensate.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 26 marzo 2020.
| Il Consigliere delegato |
| Giulia Ferrari |
IL SEGRETARIO