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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 935/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio n. R.G. 935/20
TRA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IANNANTUONO ENZO, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE II,
115 71038 PIETRA MONTECORVINO, presso il difensore avv. IANNANTUONO ENZO
ATTRICE in RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Parte_1
), (C.F. ), già eredi di C.F._3 Controparte_2 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. CESARINI LUCIO elettivamente Persona_1 domiciliato in C/O AVV. L. BATTIANTE 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. CESARINI
LUCIO
MASSELLI Filomena in qualità di erede di deceduto nelle Persona_2 more del giudizio e a propria volta parte del giudizio medesimo in proprio e nella qualità di erede pagina 1 di 10 di (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
AGNUSDEI GIUSEPPE elettivamente domiciliato in C/O AVV. LO MUZIO GRAZIA - VIA
LECCE, 2 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. AGNUSDEI GIUSEPPE
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
), eredi di C.F._7 Persona_3
CONVENUTI CONTUMACI in RIASSUNZIONE in seguito a rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, 6^ Sez. Civile - 2 con ordinanza n. 10348/2020.
All'esito dell'udienza collegiale del 01.10.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima ex art. 537 ss. c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con citazione in riassunzione l'odierna attrice ha chiesto di:
“1) dichiararsi aperta la successione testata di nato ad [...] il [...] e Controparte_2 deceduto a Lucera il 10.6.1986;
2) dichiararsi che gli acquisti effettuati da con atti per notar del 5 Persona_1 Per_4 marzo 1963, trascritti il 18 marzo 1963 ai nn. 6476/52035 e 6474/52037, e la costruzione della palazzina intestata allo stesso sono in realtà donazioni indirette in quanto il Persona_1 prezzo del trasferimento del fondo edificabile e le spese di realizzazione della palazzina sono stati pagati con danaro appartenente a suo padre Controparte_2
3) procedersi alla formazione e alla valutazione della massa ereditaria, ivi compresi i beni oggetto delle donazioni indirette, o, in subordine e salvo gravame, senza comprendervi tali beni oggetto dei trasferimenti di cui al precedente capo 2), e quindi, quantificata la quota di legittima spettante a , dichiararsi che tale quota è stata lesa per la insufficienza della donazione Parte_1 operata in favore della istante da Controparte_2
4) procedersi alla integrazione dei beni donati alla istante al fine di conseguire la legittima ad essa spettante con ogni consequenziale provvedimento di condanna in danno a chi di dovere;
5) ordinarsi a chi di dovere di rendere il conto dei frutti percetti;
pagina 2 di 10 6) condannare gli appellati al pagamento dei compensi professionali, al rimborso delle spese vive anticipate, delle spese forfettarie, del contributo a favore della C.N.A. e dell'I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Enzo Iannantuono che si dichiara antistatario, relativi tanto a quelli del primo e secondo grado del giudizio di merito, quanto a quelli del primo giudizio di legittimità, a quelli del primo giudizio di rinvio, a quelli del secondo giudizio di legittimità e a quelli dell'attuale secondo giudizio di rinvio” (cfr. testualmente conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione).
2. - Con distinte comparse si costituivano, rispettivamente, CP_1 CP_2
e in qualità di eredi di
[...] Parte_1 Persona_1
in proprio e quale erede di e, per lui, nelle Persona_2 Controparte_3 more deceduto, Tutti chiedevano il rigetto delle domande proposte dalla Persona_5 riassumente.
Nessuno si costituiva per e , eredi di Controparte_6 Controparte_4 Persona_3
e di essi va dichiarata la contumacia.
4. - Celebratesi le udienze di rito, contestate le reciproche deduzioni e richieste, venivano formulate due proposte conciliative a cui la riassumente non aderiva.
5.1. - Fissata la nuova udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La riassunzione consegue all'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord.
10348/20201) che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, tracciava il perimetro della cognizione di questa Corte di merito evidenziando quanto segue. <<…La Corte d'appello ha accertato che l'acquisto del fondo edificabile da parte di , con gli atti del 5 Persona_1 marzo 1963 per notar era avvenuto con mezzi del defunto, il quale aveva poi edificato, Per_4 sempre a sue spese, l'edificio realizzato sul fondo acquistato in nome del figlio.>> con conseguente <<…duplice liberalità indiretta posta in essere dal de cuius in favore del figlio 1 Si tratta della seconda ordinanza di rinvio. La prima (n. 15387/2014), interpretando il disposto di cui all'art. 564 c.c., rimise la causa a questa Corte affermando la legittimazione dell'odierna riassumente, nella sua qualità di legittimaria, ad agire nei confronti dei coeredi per la riduzione delle disposizioni lesive della legittima. pagina 3 di 10 . La prima realizzata secondo il noto schema dell'acquisto dell'immobile con denaro Per_1 del disponente ed intestazione ad altro soggetto per spirito di liberalità (Cass., S.U., n.
9282/1992). La seconda, dipendente dall'attività di edificazione, in quanto avvenuta con mezzi del genitore sul terreno già di proprietà del figlio per effetto della precedente donazione indiretta
(Cass. n. 4381/1992). Il de cuius poi, con atto pubblico del 17 aprile 1972, donò alla figlia
un terreno in agro di Lucera. Con il medesimo atto trasferì al fratello Pt_1 Pt_1
la proprietà del terreno appena ricevuto in donazione dal padre;
a sua Per_1 Per_1 volta trasferì alla sorella uno degli appartamenti compresi nella palazzina edificata dal defunto sul suolo di proprietà di , precisamente dell'appartamento al secondo piano abitato da Per_1
fin dall'inizio in conformità alla volontà paterna. La Corte si è accorta che le porzioni Pt_1 oggetto di permuta, benché dichiarate di uguale valore, non erano tali, in quanto il valore del fondo, al tempo dell'aperta successione, era di € 34.848,47, mentre il valore dell'appartamento, secondo la stima del consulente, ammontava al medesimo momento a 132.783,82. Acclarato il divario di valore la Corte ha ravvisato che, nel rapporto fra i due fratelli, non c'era alcuna ragione che potesse giustificare la sproporzione. Quindi — è questa la autentica ratio decidendi della sentenza impugnata - la spiegazione della sproporzione non poteva che essere ricercata che nel collegamento fra i due negozi, i quali, nella loro combinazione, sortirono il risultato di rendere " proprietaria non già del fondo bensì dell'appartamento, che già abitava". Pt_1
…omissis… I risultati dello schema negoziale in concreto attuato (donazione del terreno seguita da permuta fra i fratelli) e quello alternativo attuabile (permuta fra genitore e figlio e poi donazione del genitore ad ) non sono affatto equivalenti dal punto di vista giuridico. In Pt_1 base alla fattispecie in concreto realizzata , con riferimento all'appartamento, è avente Pt_1 causa non del de cuius, ma del fratello, mentre in base alla fattispecie ipotizzata come equivalente l'appartamento sarebbe pervenuto ad non dal fratello, ma dal genitore, e Pt_1 non ci sarebbero stati dubbi sulla identificazione dell'oggetto donato ai fini della riunione fittizia
e della collazione. Insomma è un dato inconfutabile che la permuta ha avuto per oggetto beni che non appartenevano al de cuius, ma ai due figli: ha trasferito il fondo oggetto di Pt_1 donazione diretta appena ricevuto dal genitore, ricevendo in cambio una delle porzioni oggetto della donazione indiretta fatta dal comune genitore al fratello.>> (testualmente dall'ordinanza di rinvio). pagina 4 di 10 Ciò permette di ritenere acclarata l'esistenza di una donazione indiretta fatta dal genitore defunto,
al figlio (ormai defunto anch'egli) con conseguente lesione della Controparte_2 Per_1 legittima spettante ad odierna riassumente, come pure è acclarato che abbia Pt_1 Pt_1 ricevuto l'appartamento in donazione dal fratello, appartamento di gran lunga superiore al valore del terreno da lei donato a lui in occasione dell'operazione immobiliare.
Ne deriva che, accertata la non riconducibilità al genitore della donazione dell'appartamento e dovendosi uniformare al disposto del Supremo Collegio, questa Corte non può che prendere atto della ricostruzione contenuta nell'ordinanza di rinvio con conseguente sottrazione dell'appartamento donato da ad alla valutazione complessiva dell'asse Per_1 Pt_1 ereditario.
I punti 1) e 2) della domanda introduttiva, possono pertanto ritenersi pacifici.
7. Ciò detto giova ora passare all'esame della segnalata lesione di legittima (punto 3) della domanda) per verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la riduzione delle disposizioni lesive.
Indiscussa la qualità di erede legittimaria di quale figlia del de cuius Parte_1 al fine di verificare la lesione della legittima a lei spettante sul patrimonio Controparte_2 del padre, va necessariamente calcolato il valore dell'asse ereditario secondo le regole stabilite dall'art. 556 c.c.
A tal fine, nel precedente grado di giudizio venne disposta C.T.U.
Degli esiti di quella C.T.U.2, che riunì tutti i lasciti di (ivi comprese le Controparte_2
donazioni) al fine di calcolare la massa ereditaria, la riassumente (pag. 19, memoria di replica del
19.12.2024) risulta avere condiviso le conclusioni dal momento che richiede, a titolo di reintegrazione della quota di legittima lesa3, la somma di euro 72.483,68. Si tratta del valore cui il
C.T.U. è pervenuto sottraendo quanto spettante all'attrice titolo di legittima e quanto ricevuto dalla stessa a titolo di donazione dal de cuius (il valore del terreno donato alla istante dal de cuius nel 1972 pari ad euro 34.847,47). Cfr. pag. 34 C.T.U. cit.
La somma anzidetta, di euro 72.483,68, che rappresenta il contro valore della legittima non ricevuta, va posta a carico dei coeredi legittimari che hanno percepito lasciti (per testamento e donazione) superiori a quanto loro spettante e in proporzione di essi.
Seguendo le regole di cui all'art. 555, co. 2 e 559 c.c., vanno ridotte prima le disposizioni testamentarie per poi ridurre le donazioni partendo dall'ultima di esse.
Secondo gli accertamenti della richiamata C.T.U., i due coeredi legittimari che hanno ricevuto quote superiori alla legittima, sono, rispettivamente, e Persona_1
Il primo ha ricevuto, oltre alle donazioni, anche un lascito Persona_2 testamentario che però, essendo stato gravato dall'onere di corresponsione del contro valore in denaro in favore della coerede non viene preso in considerazione quale disposizione da Per_3 ridurre.
Si procede pertanto alla riduzione delle donazioni effettuate4 dal de cuius partendo dall'ultima di esse, entro i limiti del supero individuati dal C.T.U. 4 Che, peraltro, nel detto testamento, oltre a dispensare i coeredi dalla collazione nei limiti della disponibile, previde e volle che essi, ove lesi nella legittima, preferissero l'integrazione in contanti e non già in natura, cfr. testamento pubblico di in atti. Controparte_2 pagina 6 di 10 Ebbene, l'ultima donazione effettuata in vita dal genitore dei germani è quella CP_2 del 13 luglio 1973, in favore di con atto per notar . Persona_2 Per_6
Essa viene ridotta nei limiti di euro 2.080,08, quale quota eccedente la disponibile. La donazione da ridurre, di seguito, è poi quella più remota, effettuata in favore di Persona_1 come risultante dagli atti, del 13 marzo 1972, per il restante importo di euro 70.403,06, anch'essa quale quota eccedente la disponibile.
8. La lesione della legittima di come calcolata alla data di apertura Parte_1 della successione, configura un debito di valore e va inoltre rivalutata in ragione dell'incremento del costo della vita da dì dell'aperta successione (10 giugno 1983) alla data della presente sentenza. Su di essa, di anno in anno, vanno poi calcolati gli interessi compensativi, qualificati come frutti civili non percepiti dal legittimario leso, a calcolarsi dal dì della domanda al saldo.
La Corte rammenta che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata ), da disporsi a far data dalla domanda (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10564 del 19/05/2005, Rv.
582480 – 01, fra le molte conformi).
Ne deriva che, calcolati già i frutti civili come sopra, non è dovuto il rendiconto dei frutti chiesto con il capo 4) della domanda che va pertanto respinto.
La Cassazione ha sul punto precisato che al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante pagina 7 di 10 dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
30485 del 19/12/2017, Rv. 647173 - 01)
6. - Circa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, in considerazione della mancata adesione alla proposta conciliativa (che teneva conto del fatto che la riassumente, se pur formalmente lesa nella legittima, comunque ha ritenuto un bene donatole dal fratello che il padre aveva Per_1 inteso farle avere tramite il meccanismo negoziale posto in essere al fine di compensarla del minor valore del terreno avuto in donazione) e della reiezione del capo 4) della domanda, esse possono essere compensate in ragione di 1/3. I restanti 2/3, sono posti a carico degli eredi di e degli eredi di in percentuale alle Persona_1 Persona_2 dazioni che gli stessi sono tenuti a corrispondere per la reintegrazione della quota di legittima.
Esse vengono liquidate nei valori minimi in ragione del valore della causa (scaglione da €.
52.001,00 a 260.000,00) secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 ss.mm. attualmente vigenti, a tenore dell'orientamento del giudice di legittimità secondo cui <in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché
a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.>> (cfr. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 - 02). Ne deriva che, trattandosi, nella pagina 8 di 10 specie, di riforma della originaria decisione resa in prime cure, la liquidazione va fatta secondo i criteri vigenti al momento dell'emissione della presente sentenza e, in particolare:
1) per proc. n. 410/1992 Tribunale di Lucera (definito con sentenza nr. 216/2000), le spese si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e
I.V.A, come per legge;
2) proc. n. 1563/2000 Corte di Appello di Bari (definito con sentenza nr. 896/2007), le spese si liquidano in complessivi euro 7.160,00 per compensi, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e
I.V.A, come per legge;
3) proc. n. 23660/2008 Corte di Cassazione (definito con sentenza nr. 15387/2014), le spese si liquidano in complessivi euro 3.828,00, per compensi, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e
I.V.A, come per legge;
4) proc. n. 1528/2014 Corte di Appello di Bari (definito con sentenza nr. 1445/2018), le spese si liquidano in complessivi euro 7.160,00, per compensi, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e
I.V.A, come per legge;
5) proc. n. 31853/2018 Corte di Cassazione (sentenza nr. 10348/2020), le spese si liquidano per compensi, in complessivi euro 3.828,00, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e I.V.A, come per legge;
6) per la presente fase di merito, le spese si liquidano per compensi in complessivi euro 7.160,00, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e I.V.A, come per legge.
Gli importi risultanti vanno compensati per 1/3 e i restanti 2/3 vanno posti a carico delle parti soccombenti e, in particolare, a carico eredi di sono posti i 2/3 delle Persona_2 spese come sopra calcolate nella misura del 2,87% e a carico eredi di Persona_1 sono posti i 2/3 delle spese come sopra calcolate nella misura del 97,13%, essendo questo il grado di rispettiva soccombenza.
Nulla si dispone in ordine alle spese processuali dei convenuti contumaci.
In pari misura sono compensate anche le spese per le disposte C.T.U.; i restanti due terzi sono posti a carico dei predetti eredi dei legittimari in proporzione alle dazioni suddette.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 la Corte di Appello di Bari, disattesa ogni diversa istanza, motivo, eccezione o deduzione, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 10348/2020, pubblicata il 01.06.2020, con la quale è stata annullata la sentenza n. 1445/2018 depositata il
21.08.2018 dalla Corte d'Appello di Bari che aveva respinto l'appello avverso la sentenza nr.
216/2000, sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1. dichiara la contumacia di e;
Controparte_4 Controparte_5
2. accoglie l'appello avverso la sentenza n. 216/2000 e, per l'effetto, dichiara aperta la successione di deceduto a Lucera il 10.06.1986; Controparte_2
3. accertata la lesione della legittima, dichiara che per la sua reintegrazione spetta a nata ad [...] il [...], la somma di euro 72.483,68; Parte_1
4. condanna gli eredi degli appellati e Persona_2 Persona_1
, a corrispondere, a (n. il 02/03/1942),
[...] Parte_1 rispettivamente, la somma di euro 2.080,08 e di euro 70.403,06, oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell'aperta successione alla sentenza e interessi compensativi sulla somma di anno in anno rivalutata, decorrenti della domanda al saldo;
5. liquida le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, per compensi, in complessivi euro
36.188,00, compensandole per 1/3 e pone i restanti 2/3 a carico dei soccombenti in proporzione del rispettivo grado di soccombenza come calcolato in parte motiva, oltre
CAP, RSG al 15% e IVA come per legge;
6. compensa in ragione di 1/3 le spese per le disposte C.T.U. e pone i restanti due terzi a carico dei soccombenti come sopra e col rispettivo grado indicato in parte motiva.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della prima sezione civile il 11 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta Il Presidente
Maria Mitola
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Di cui la riassumente ha in parte ripetutamente chiesto la declaratoria di nullità per poi concludere nei termini che si diranno. 3 Pari euro 107.331,15. pagina 5 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio n. R.G. 935/20
TRA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IANNANTUONO ENZO, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE II,
115 71038 PIETRA MONTECORVINO, presso il difensore avv. IANNANTUONO ENZO
ATTRICE in RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Parte_1
), (C.F. ), già eredi di C.F._3 Controparte_2 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. CESARINI LUCIO elettivamente Persona_1 domiciliato in C/O AVV. L. BATTIANTE 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. CESARINI
LUCIO
MASSELLI Filomena in qualità di erede di deceduto nelle Persona_2 more del giudizio e a propria volta parte del giudizio medesimo in proprio e nella qualità di erede pagina 1 di 10 di (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._5
AGNUSDEI GIUSEPPE elettivamente domiciliato in C/O AVV. LO MUZIO GRAZIA - VIA
LECCE, 2 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. AGNUSDEI GIUSEPPE
CONVENUTI in RIASSUNZIONE
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._6 Controparte_5
), eredi di C.F._7 Persona_3
CONVENUTI CONTUMACI in RIASSUNZIONE in seguito a rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, 6^ Sez. Civile - 2 con ordinanza n. 10348/2020.
All'esito dell'udienza collegiale del 01.10.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima ex art. 537 ss. c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con citazione in riassunzione l'odierna attrice ha chiesto di:
“1) dichiararsi aperta la successione testata di nato ad [...] il [...] e Controparte_2 deceduto a Lucera il 10.6.1986;
2) dichiararsi che gli acquisti effettuati da con atti per notar del 5 Persona_1 Per_4 marzo 1963, trascritti il 18 marzo 1963 ai nn. 6476/52035 e 6474/52037, e la costruzione della palazzina intestata allo stesso sono in realtà donazioni indirette in quanto il Persona_1 prezzo del trasferimento del fondo edificabile e le spese di realizzazione della palazzina sono stati pagati con danaro appartenente a suo padre Controparte_2
3) procedersi alla formazione e alla valutazione della massa ereditaria, ivi compresi i beni oggetto delle donazioni indirette, o, in subordine e salvo gravame, senza comprendervi tali beni oggetto dei trasferimenti di cui al precedente capo 2), e quindi, quantificata la quota di legittima spettante a , dichiararsi che tale quota è stata lesa per la insufficienza della donazione Parte_1 operata in favore della istante da Controparte_2
4) procedersi alla integrazione dei beni donati alla istante al fine di conseguire la legittima ad essa spettante con ogni consequenziale provvedimento di condanna in danno a chi di dovere;
5) ordinarsi a chi di dovere di rendere il conto dei frutti percetti;
pagina 2 di 10 6) condannare gli appellati al pagamento dei compensi professionali, al rimborso delle spese vive anticipate, delle spese forfettarie, del contributo a favore della C.N.A. e dell'I.V.A., come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Enzo Iannantuono che si dichiara antistatario, relativi tanto a quelli del primo e secondo grado del giudizio di merito, quanto a quelli del primo giudizio di legittimità, a quelli del primo giudizio di rinvio, a quelli del secondo giudizio di legittimità e a quelli dell'attuale secondo giudizio di rinvio” (cfr. testualmente conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione).
2. - Con distinte comparse si costituivano, rispettivamente, CP_1 CP_2
e in qualità di eredi di
[...] Parte_1 Persona_1
in proprio e quale erede di e, per lui, nelle Persona_2 Controparte_3 more deceduto, Tutti chiedevano il rigetto delle domande proposte dalla Persona_5 riassumente.
Nessuno si costituiva per e , eredi di Controparte_6 Controparte_4 Persona_3
e di essi va dichiarata la contumacia.
4. - Celebratesi le udienze di rito, contestate le reciproche deduzioni e richieste, venivano formulate due proposte conciliative a cui la riassumente non aderiva.
5.1. - Fissata la nuova udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La riassunzione consegue all'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord.
10348/20201) che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, tracciava il perimetro della cognizione di questa Corte di merito evidenziando quanto segue. <<…La Corte d'appello ha accertato che l'acquisto del fondo edificabile da parte di , con gli atti del 5 Persona_1 marzo 1963 per notar era avvenuto con mezzi del defunto, il quale aveva poi edificato, Per_4 sempre a sue spese, l'edificio realizzato sul fondo acquistato in nome del figlio.>> con conseguente <<…duplice liberalità indiretta posta in essere dal de cuius in favore del figlio 1 Si tratta della seconda ordinanza di rinvio. La prima (n. 15387/2014), interpretando il disposto di cui all'art. 564 c.c., rimise la causa a questa Corte affermando la legittimazione dell'odierna riassumente, nella sua qualità di legittimaria, ad agire nei confronti dei coeredi per la riduzione delle disposizioni lesive della legittima. pagina 3 di 10 . La prima realizzata secondo il noto schema dell'acquisto dell'immobile con denaro Per_1 del disponente ed intestazione ad altro soggetto per spirito di liberalità (Cass., S.U., n.
9282/1992). La seconda, dipendente dall'attività di edificazione, in quanto avvenuta con mezzi del genitore sul terreno già di proprietà del figlio per effetto della precedente donazione indiretta
(Cass. n. 4381/1992). Il de cuius poi, con atto pubblico del 17 aprile 1972, donò alla figlia
un terreno in agro di Lucera. Con il medesimo atto trasferì al fratello Pt_1 Pt_1
la proprietà del terreno appena ricevuto in donazione dal padre;
a sua Per_1 Per_1 volta trasferì alla sorella uno degli appartamenti compresi nella palazzina edificata dal defunto sul suolo di proprietà di , precisamente dell'appartamento al secondo piano abitato da Per_1
fin dall'inizio in conformità alla volontà paterna. La Corte si è accorta che le porzioni Pt_1 oggetto di permuta, benché dichiarate di uguale valore, non erano tali, in quanto il valore del fondo, al tempo dell'aperta successione, era di € 34.848,47, mentre il valore dell'appartamento, secondo la stima del consulente, ammontava al medesimo momento a 132.783,82. Acclarato il divario di valore la Corte ha ravvisato che, nel rapporto fra i due fratelli, non c'era alcuna ragione che potesse giustificare la sproporzione. Quindi — è questa la autentica ratio decidendi della sentenza impugnata - la spiegazione della sproporzione non poteva che essere ricercata che nel collegamento fra i due negozi, i quali, nella loro combinazione, sortirono il risultato di rendere " proprietaria non già del fondo bensì dell'appartamento, che già abitava". Pt_1
…omissis… I risultati dello schema negoziale in concreto attuato (donazione del terreno seguita da permuta fra i fratelli) e quello alternativo attuabile (permuta fra genitore e figlio e poi donazione del genitore ad ) non sono affatto equivalenti dal punto di vista giuridico. In Pt_1 base alla fattispecie in concreto realizzata , con riferimento all'appartamento, è avente Pt_1 causa non del de cuius, ma del fratello, mentre in base alla fattispecie ipotizzata come equivalente l'appartamento sarebbe pervenuto ad non dal fratello, ma dal genitore, e Pt_1 non ci sarebbero stati dubbi sulla identificazione dell'oggetto donato ai fini della riunione fittizia
e della collazione. Insomma è un dato inconfutabile che la permuta ha avuto per oggetto beni che non appartenevano al de cuius, ma ai due figli: ha trasferito il fondo oggetto di Pt_1 donazione diretta appena ricevuto dal genitore, ricevendo in cambio una delle porzioni oggetto della donazione indiretta fatta dal comune genitore al fratello.>> (testualmente dall'ordinanza di rinvio). pagina 4 di 10 Ciò permette di ritenere acclarata l'esistenza di una donazione indiretta fatta dal genitore defunto,
al figlio (ormai defunto anch'egli) con conseguente lesione della Controparte_2 Per_1 legittima spettante ad odierna riassumente, come pure è acclarato che abbia Pt_1 Pt_1 ricevuto l'appartamento in donazione dal fratello, appartamento di gran lunga superiore al valore del terreno da lei donato a lui in occasione dell'operazione immobiliare.
Ne deriva che, accertata la non riconducibilità al genitore della donazione dell'appartamento e dovendosi uniformare al disposto del Supremo Collegio, questa Corte non può che prendere atto della ricostruzione contenuta nell'ordinanza di rinvio con conseguente sottrazione dell'appartamento donato da ad alla valutazione complessiva dell'asse Per_1 Pt_1 ereditario.
I punti 1) e 2) della domanda introduttiva, possono pertanto ritenersi pacifici.
7. Ciò detto giova ora passare all'esame della segnalata lesione di legittima (punto 3) della domanda) per verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la riduzione delle disposizioni lesive.
Indiscussa la qualità di erede legittimaria di quale figlia del de cuius Parte_1 al fine di verificare la lesione della legittima a lei spettante sul patrimonio Controparte_2 del padre, va necessariamente calcolato il valore dell'asse ereditario secondo le regole stabilite dall'art. 556 c.c.
A tal fine, nel precedente grado di giudizio venne disposta C.T.U.
Degli esiti di quella C.T.U.2, che riunì tutti i lasciti di (ivi comprese le Controparte_2
donazioni) al fine di calcolare la massa ereditaria, la riassumente (pag. 19, memoria di replica del
19.12.2024) risulta avere condiviso le conclusioni dal momento che richiede, a titolo di reintegrazione della quota di legittima lesa3, la somma di euro 72.483,68. Si tratta del valore cui il
C.T.U. è pervenuto sottraendo quanto spettante all'attrice titolo di legittima e quanto ricevuto dalla stessa a titolo di donazione dal de cuius (il valore del terreno donato alla istante dal de cuius nel 1972 pari ad euro 34.847,47). Cfr. pag. 34 C.T.U. cit.
La somma anzidetta, di euro 72.483,68, che rappresenta il contro valore della legittima non ricevuta, va posta a carico dei coeredi legittimari che hanno percepito lasciti (per testamento e donazione) superiori a quanto loro spettante e in proporzione di essi.
Seguendo le regole di cui all'art. 555, co. 2 e 559 c.c., vanno ridotte prima le disposizioni testamentarie per poi ridurre le donazioni partendo dall'ultima di esse.
Secondo gli accertamenti della richiamata C.T.U., i due coeredi legittimari che hanno ricevuto quote superiori alla legittima, sono, rispettivamente, e Persona_1
Il primo ha ricevuto, oltre alle donazioni, anche un lascito Persona_2 testamentario che però, essendo stato gravato dall'onere di corresponsione del contro valore in denaro in favore della coerede non viene preso in considerazione quale disposizione da Per_3 ridurre.
Si procede pertanto alla riduzione delle donazioni effettuate4 dal de cuius partendo dall'ultima di esse, entro i limiti del supero individuati dal C.T.U. 4 Che, peraltro, nel detto testamento, oltre a dispensare i coeredi dalla collazione nei limiti della disponibile, previde e volle che essi, ove lesi nella legittima, preferissero l'integrazione in contanti e non già in natura, cfr. testamento pubblico di in atti. Controparte_2 pagina 6 di 10 Ebbene, l'ultima donazione effettuata in vita dal genitore dei germani è quella CP_2 del 13 luglio 1973, in favore di con atto per notar . Persona_2 Per_6
Essa viene ridotta nei limiti di euro 2.080,08, quale quota eccedente la disponibile. La donazione da ridurre, di seguito, è poi quella più remota, effettuata in favore di Persona_1 come risultante dagli atti, del 13 marzo 1972, per il restante importo di euro 70.403,06, anch'essa quale quota eccedente la disponibile.
8. La lesione della legittima di come calcolata alla data di apertura Parte_1 della successione, configura un debito di valore e va inoltre rivalutata in ragione dell'incremento del costo della vita da dì dell'aperta successione (10 giugno 1983) alla data della presente sentenza. Su di essa, di anno in anno, vanno poi calcolati gli interessi compensativi, qualificati come frutti civili non percepiti dal legittimario leso, a calcolarsi dal dì della domanda al saldo.
La Corte rammenta che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti (nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata ), da disporsi a far data dalla domanda (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10564 del 19/05/2005, Rv.
582480 – 01, fra le molte conformi).
Ne deriva che, calcolati già i frutti civili come sopra, non è dovuto il rendiconto dei frutti chiesto con il capo 4) della domanda che va pertanto respinto.
La Cassazione ha sul punto precisato che al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante pagina 7 di 10 dal mancato godimento del bene e, peraltro, il possessore di un bene in forza di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, che è originariamente valido e tale rimane fino a quando non sia esercitata l'azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina l'inefficacia. (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
30485 del 19/12/2017, Rv. 647173 - 01)
6. - Circa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, in considerazione della mancata adesione alla proposta conciliativa (che teneva conto del fatto che la riassumente, se pur formalmente lesa nella legittima, comunque ha ritenuto un bene donatole dal fratello che il padre aveva Per_1 inteso farle avere tramite il meccanismo negoziale posto in essere al fine di compensarla del minor valore del terreno avuto in donazione) e della reiezione del capo 4) della domanda, esse possono essere compensate in ragione di 1/3. I restanti 2/3, sono posti a carico degli eredi di e degli eredi di in percentuale alle Persona_1 Persona_2 dazioni che gli stessi sono tenuti a corrispondere per la reintegrazione della quota di legittima.
Esse vengono liquidate nei valori minimi in ragione del valore della causa (scaglione da €.
52.001,00 a 260.000,00) secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 ss.mm. attualmente vigenti, a tenore dell'orientamento del giudice di legittimità secondo cui <in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché
a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.>> (cfr. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839 - 02). Ne deriva che, trattandosi, nella pagina 8 di 10 specie, di riforma della originaria decisione resa in prime cure, la liquidazione va fatta secondo i criteri vigenti al momento dell'emissione della presente sentenza e, in particolare:
1) per proc. n. 410/1992 Tribunale di Lucera (definito con sentenza nr. 216/2000), le spese si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e
I.V.A, come per legge;
2) proc. n. 1563/2000 Corte di Appello di Bari (definito con sentenza nr. 896/2007), le spese si liquidano in complessivi euro 7.160,00 per compensi, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e
I.V.A, come per legge;
3) proc. n. 23660/2008 Corte di Cassazione (definito con sentenza nr. 15387/2014), le spese si liquidano in complessivi euro 3.828,00, per compensi, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e
I.V.A, come per legge;
4) proc. n. 1528/2014 Corte di Appello di Bari (definito con sentenza nr. 1445/2018), le spese si liquidano in complessivi euro 7.160,00, per compensi, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e
I.V.A, come per legge;
5) proc. n. 31853/2018 Corte di Cassazione (sentenza nr. 10348/2020), le spese si liquidano per compensi, in complessivi euro 3.828,00, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e I.V.A, come per legge;
6) per la presente fase di merito, le spese si liquidano per compensi in complessivi euro 7.160,00, oltre esborsi, R.S.G. al 15%, C.A.P. e I.V.A, come per legge.
Gli importi risultanti vanno compensati per 1/3 e i restanti 2/3 vanno posti a carico delle parti soccombenti e, in particolare, a carico eredi di sono posti i 2/3 delle Persona_2 spese come sopra calcolate nella misura del 2,87% e a carico eredi di Persona_1 sono posti i 2/3 delle spese come sopra calcolate nella misura del 97,13%, essendo questo il grado di rispettiva soccombenza.
Nulla si dispone in ordine alle spese processuali dei convenuti contumaci.
In pari misura sono compensate anche le spese per le disposte C.T.U.; i restanti due terzi sono posti a carico dei predetti eredi dei legittimari in proporzione alle dazioni suddette.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 la Corte di Appello di Bari, disattesa ogni diversa istanza, motivo, eccezione o deduzione, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 10348/2020, pubblicata il 01.06.2020, con la quale è stata annullata la sentenza n. 1445/2018 depositata il
21.08.2018 dalla Corte d'Appello di Bari che aveva respinto l'appello avverso la sentenza nr.
216/2000, sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
1. dichiara la contumacia di e;
Controparte_4 Controparte_5
2. accoglie l'appello avverso la sentenza n. 216/2000 e, per l'effetto, dichiara aperta la successione di deceduto a Lucera il 10.06.1986; Controparte_2
3. accertata la lesione della legittima, dichiara che per la sua reintegrazione spetta a nata ad [...] il [...], la somma di euro 72.483,68; Parte_1
4. condanna gli eredi degli appellati e Persona_2 Persona_1
, a corrispondere, a (n. il 02/03/1942),
[...] Parte_1 rispettivamente, la somma di euro 2.080,08 e di euro 70.403,06, oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell'aperta successione alla sentenza e interessi compensativi sulla somma di anno in anno rivalutata, decorrenti della domanda al saldo;
5. liquida le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, per compensi, in complessivi euro
36.188,00, compensandole per 1/3 e pone i restanti 2/3 a carico dei soccombenti in proporzione del rispettivo grado di soccombenza come calcolato in parte motiva, oltre
CAP, RSG al 15% e IVA come per legge;
6. compensa in ragione di 1/3 le spese per le disposte C.T.U. e pone i restanti due terzi a carico dei soccombenti come sopra e col rispettivo grado indicato in parte motiva.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della prima sezione civile il 11 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Maria Grazia Caserta Il Presidente
Maria Mitola
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Di cui la riassumente ha in parte ripetutamente chiesto la declaratoria di nullità per poi concludere nei termini che si diranno. 3 Pari euro 107.331,15. pagina 5 di 10