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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 281 terdecies del c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 7715/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Curto del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via
Susa n. 30 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2
residente in [...] convenuto contumace
OGGETTO: contratto di mutuo ex art. 1813 del codice civile;
domanda di restituzione somme.
1 CONCLUSIONI: all'udienza del 16.4.2025 alla presenza della sola parte attrice sono state precisate le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“In via istruttoria:
- ammettere i capi di prova dedotti per interrogatorio formale, interpello e testimoni Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. Controparte_1
circa la restituzione delle somme ricevute, a titolo di prestito
[...] infruttifero, dalla IG.ra , pari ad euro 63.000,00, Persona_1 utili per l'acquisto del diritto di proprietà dell'immobile sito in Torino, via Sarre n. 11”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice in atto di citazione ha Parte_1
rappresentato quanto segue:
1) essa attrice e il convenuto Parte_1 [...]
sono legati da vincolo parentale;
Controparte_1
2) il convenuto a fine 2019 si è messo alla ricerca di un immobile dove potersi stabile;
nel frattempo egli era ospitato presso la dimora di essa attrice;
3) per mezzo di essa attrice, egli è altresì venuto a conoscenza della volontà della sig.ra (vicina di casa dell'attrice Persona_2 Parte_1
di cedere la proprietà di un immobile sito in Torino alla via Sarre n. 11 al prezzo di € 68.000,00;
4) in considerazione della difficoltà del convenuto di accedere al mercato del credito, essa attrice si è offerta di Parte_1
2 prestare al convenuto medesimo - a titolo non oneroso – la somma necessaria all'acquisto del bene immobile in questione;
5) nel giugno del 2023 il convenuto ha quindi Controparte_1
acquistato la proprietà del bene immobile citato - contraddistinto catastalmente al Foglio n. 1227, n. 85, sub 1, cat. A3 - e la connessa pertinenza;
6) per tale acquisto essa attrice ha fornito n. 2 assegni circolari il n.
4900672930 e il n. 5900311390 rispettivamente di € 15.000,00 e di €
48.000,00 indicanti quale ordinante l'odierna attrice e quale beneficiaria la sig.ra ; Persona_3
7) conseguentemente il convenuto si è impegnato a Controparte_1
restituire (senza previsione di interesse alcuno) l'importo ricevuto a titolo di prestito infruttifero, versando a mani dell'attrice l'importo di € 250,00 al mese a far data dal mese di luglio 2020 (ritenendo detto importo compatibile con le condizioni economiche in cui in allora versava il convenuto), con previsione di aumentare l'importo con il reperimento di attività lavorativa meglio retribuita;
8) in adempimento degli accordi assunti, il convenuto CP_1
ha provveduto alla restituzione di complessivi € 3.000,00 versando
[...]
detta somma a mani dell'odierna attrice;
9) l'ultimo versamento risale al luglio 2021;
10) successivamente il convenuto non ha più nulla provveduto a restituire, rappresentando all'attrice di essere in difficoltà economiche e chiedendo alla stessa di potere attendere.
Alla luce di quanto sopra, la parte attrice ha Parte_1
quindi promosso il presente giudizio al fine di ottenere dal convenuto la restituzione della somma di € 63.000,00 in Controparte_1
allora mutuata.
3 Il convenuto , dal canto suo, pur Controparte_1
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali di parte attrice e l'ammissione di interrogatorio formale ex art. 230 del c.p.c. (v.
l'ordinanza del 12.2.2025 e il verbale dell'udienza del 16.4.2025).
3. Sul merito della causa.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In particolare, la pretesa creditoria avanzata dalla parte attrice è legittima e fondata, e ciò in ragione delle seguenti considerazioni:
1) come è noto per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, che venga dedotto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l'avvenuta consegna di danaro o altre cose fungibili, ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l'obbligo della restituzione: solo quando risultino accertati sia l'uno che l'altro elemento può dirsi adempiuto l'onere della prova del fatto costitutivo, a norma dell'art 2697 cod. civ. (v., per tutte, Cass. 267/1977; cfr. anche Cass. 2062/1982, Cass. 3642/2004 e Cass. 12119/2003);
2) nel caso in esame la prova della erogazione delle somme in parola
è dimostrata dalle distinte degli assegni circolari prodotte in atti (v. il doc.
n. 2 del fascicolo di parte attrice), nonché dall'atto pubblico di compravendita immobiliare del 18 giugno 2020 (Rep. n. 4977, Racc. n.
3800) a rogito del Notaio dott. (v. doc. n. 1 del fascicolo Persona_4
di parte attrice) (nel quale i suddetti assegni sono menzionati quali mezzi di pagamento utilizzati per il saldo del prezzo), dai quali complessivamente si evince che il prezzo dell'immobile acquistato dalla parte convenuta
è stato effettivamente pagato con i predetti Controparte_1
4 assegni rilasciati dall'attrice per un importo pari alla Parte_1
somma di € 63.000,00;
3) allo stesso modo, se è pur vero che ai fini della ripartizione dell'onere probatorio del contratto di mutuo non è in sé sufficiente fornire prova della mera consegna di una somma di denaro, è anche vero che l'assunzione dell'obbligazione di restituzione della stessa può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione dell'accordo scritto, ma anche mediante elementi presuntivi tra i quali la mancata allegazione da parte del convenuto di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (v. Cass. 8829/2023);
4) inoltre, il prestito di denaro all'odierno convenuto
[...]
non è stato contestato, né dallo stesso convenuto in Controparte_1
sede stragiudiziale, dopo il ricevimento di apposita lettera di diffida (v. il doc. n. 3 del fascicolo attoreo), né nel presente giudizio, stante l'omessa costituzione e la mancata risposta all'interrogatorio formale ex art. 230 del c.p.c. ritualmente disposto in corso di causa (v. il verbale del 16.4.2025 in cui si dà atto della mancata comparizione e risposta ad opera dell'odierno convenuto);
5) nella fattispecie qui delibata i fatti dedotti in giudizio dalla parte attrice possono invero ritenersi ammessi ex art. 232 del c.p.c. anche a seguito della mancata risposta del convenuto contumace all'interrogatorio formale disposto, stante la rituale notifica ai sensi dell'art. 292 c.p.c. della relativa ordinanza ammissiva (v. ex multis Cass. 15389/2005, Cass.
4019/2003 e Cass. 5089/1993);
6) nel caso in esame trova peraltro applicazione il disposto di cui all'articolo 1819 del codice civile che legittima, in caso di mancato rispetto delle scadenze rateali, la richiesta della restituzione dell'intero, e ciò tenuto anche conto che dal 2021 non vi è stato alcun versamento ciò da cui deve
5 inferirsi il peggioramento delle condizioni economiche del convenuto oppure il consolidamento della radicata intenzione di non adempiere.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, il convenuto deve dunque essere condannato al Controparte_1
pagamento a titolo di restituzione, in favore dell'attrice Parte_1
, della somma di € 60.000,00.
[...]
Nulla va disposto in punto di interessi non essendovi al riguardo specifica domanda di parte.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori argomentazioni e istanze avanzate in atti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00
a € 260.000,00) (il valore di causa va individuato nella somma oggetto della domanda pari ad € 60.000,00), e ciò in ragione della natura delle questioni trattate e della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale nonché mediante espletamento di interrogatorio formale connotato da mancata risposta;
la parte convenuta è rimasta contumace) nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.276,00
b) fase introduttiva → € 814,00
c) fase istruttoria → € 2.835,00
d) fase decisionale → € 2.127,00
6 - per un totale di € 7.052,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna il convenuto al Controparte_1
pagamento a titolo di restituzione, in favore dell'attrice Parte_1
, della somma di € 60.000,00.
[...]
2) Condanna il convenuto alla Controparte_1
rifusione, in favore dell'attrice , delle spese di Parte_1
giudizio che liquida in € 759,00 per esposti e € 7.052,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 14 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ex art. 281 terdecies del c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 7715/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Curto del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via
Susa n. 30 parte attrice
e
Controparte_1
(c.f. ) C.F._2
residente in [...] convenuto contumace
OGGETTO: contratto di mutuo ex art. 1813 del codice civile;
domanda di restituzione somme.
1 CONCLUSIONI: all'udienza del 16.4.2025 alla presenza della sola parte attrice sono state precisate le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“In via istruttoria:
- ammettere i capi di prova dedotti per interrogatorio formale, interpello e testimoni Nel merito in via principale:
- accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. Controparte_1
circa la restituzione delle somme ricevute, a titolo di prestito
[...] infruttifero, dalla IG.ra , pari ad euro 63.000,00, Persona_1 utili per l'acquisto del diritto di proprietà dell'immobile sito in Torino, via Sarre n. 11”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice in atto di citazione ha Parte_1
rappresentato quanto segue:
1) essa attrice e il convenuto Parte_1 [...]
sono legati da vincolo parentale;
Controparte_1
2) il convenuto a fine 2019 si è messo alla ricerca di un immobile dove potersi stabile;
nel frattempo egli era ospitato presso la dimora di essa attrice;
3) per mezzo di essa attrice, egli è altresì venuto a conoscenza della volontà della sig.ra (vicina di casa dell'attrice Persona_2 Parte_1
di cedere la proprietà di un immobile sito in Torino alla via Sarre n. 11 al prezzo di € 68.000,00;
4) in considerazione della difficoltà del convenuto di accedere al mercato del credito, essa attrice si è offerta di Parte_1
2 prestare al convenuto medesimo - a titolo non oneroso – la somma necessaria all'acquisto del bene immobile in questione;
5) nel giugno del 2023 il convenuto ha quindi Controparte_1
acquistato la proprietà del bene immobile citato - contraddistinto catastalmente al Foglio n. 1227, n. 85, sub 1, cat. A3 - e la connessa pertinenza;
6) per tale acquisto essa attrice ha fornito n. 2 assegni circolari il n.
4900672930 e il n. 5900311390 rispettivamente di € 15.000,00 e di €
48.000,00 indicanti quale ordinante l'odierna attrice e quale beneficiaria la sig.ra ; Persona_3
7) conseguentemente il convenuto si è impegnato a Controparte_1
restituire (senza previsione di interesse alcuno) l'importo ricevuto a titolo di prestito infruttifero, versando a mani dell'attrice l'importo di € 250,00 al mese a far data dal mese di luglio 2020 (ritenendo detto importo compatibile con le condizioni economiche in cui in allora versava il convenuto), con previsione di aumentare l'importo con il reperimento di attività lavorativa meglio retribuita;
8) in adempimento degli accordi assunti, il convenuto CP_1
ha provveduto alla restituzione di complessivi € 3.000,00 versando
[...]
detta somma a mani dell'odierna attrice;
9) l'ultimo versamento risale al luglio 2021;
10) successivamente il convenuto non ha più nulla provveduto a restituire, rappresentando all'attrice di essere in difficoltà economiche e chiedendo alla stessa di potere attendere.
Alla luce di quanto sopra, la parte attrice ha Parte_1
quindi promosso il presente giudizio al fine di ottenere dal convenuto la restituzione della somma di € 63.000,00 in Controparte_1
allora mutuata.
3 Il convenuto , dal canto suo, pur Controparte_1
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio così rimanendo contumace.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali di parte attrice e l'ammissione di interrogatorio formale ex art. 230 del c.p.c. (v.
l'ordinanza del 12.2.2025 e il verbale dell'udienza del 16.4.2025).
3. Sul merito della causa.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
In particolare, la pretesa creditoria avanzata dalla parte attrice è legittima e fondata, e ciò in ragione delle seguenti considerazioni:
1) come è noto per provare l'esistenza di un contratto di mutuo, che venga dedotto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l'avvenuta consegna di danaro o altre cose fungibili, ma occorre altresì dimostrare che la consegna è stata effettuata per un titolo che implichi l'obbligo della restituzione: solo quando risultino accertati sia l'uno che l'altro elemento può dirsi adempiuto l'onere della prova del fatto costitutivo, a norma dell'art 2697 cod. civ. (v., per tutte, Cass. 267/1977; cfr. anche Cass. 2062/1982, Cass. 3642/2004 e Cass. 12119/2003);
2) nel caso in esame la prova della erogazione delle somme in parola
è dimostrata dalle distinte degli assegni circolari prodotte in atti (v. il doc.
n. 2 del fascicolo di parte attrice), nonché dall'atto pubblico di compravendita immobiliare del 18 giugno 2020 (Rep. n. 4977, Racc. n.
3800) a rogito del Notaio dott. (v. doc. n. 1 del fascicolo Persona_4
di parte attrice) (nel quale i suddetti assegni sono menzionati quali mezzi di pagamento utilizzati per il saldo del prezzo), dai quali complessivamente si evince che il prezzo dell'immobile acquistato dalla parte convenuta
è stato effettivamente pagato con i predetti Controparte_1
4 assegni rilasciati dall'attrice per un importo pari alla Parte_1
somma di € 63.000,00;
3) allo stesso modo, se è pur vero che ai fini della ripartizione dell'onere probatorio del contratto di mutuo non è in sé sufficiente fornire prova della mera consegna di una somma di denaro, è anche vero che l'assunzione dell'obbligazione di restituzione della stessa può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione dell'accordo scritto, ma anche mediante elementi presuntivi tra i quali la mancata allegazione da parte del convenuto di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (v. Cass. 8829/2023);
4) inoltre, il prestito di denaro all'odierno convenuto
[...]
non è stato contestato, né dallo stesso convenuto in Controparte_1
sede stragiudiziale, dopo il ricevimento di apposita lettera di diffida (v. il doc. n. 3 del fascicolo attoreo), né nel presente giudizio, stante l'omessa costituzione e la mancata risposta all'interrogatorio formale ex art. 230 del c.p.c. ritualmente disposto in corso di causa (v. il verbale del 16.4.2025 in cui si dà atto della mancata comparizione e risposta ad opera dell'odierno convenuto);
5) nella fattispecie qui delibata i fatti dedotti in giudizio dalla parte attrice possono invero ritenersi ammessi ex art. 232 del c.p.c. anche a seguito della mancata risposta del convenuto contumace all'interrogatorio formale disposto, stante la rituale notifica ai sensi dell'art. 292 c.p.c. della relativa ordinanza ammissiva (v. ex multis Cass. 15389/2005, Cass.
4019/2003 e Cass. 5089/1993);
6) nel caso in esame trova peraltro applicazione il disposto di cui all'articolo 1819 del codice civile che legittima, in caso di mancato rispetto delle scadenze rateali, la richiesta della restituzione dell'intero, e ciò tenuto anche conto che dal 2021 non vi è stato alcun versamento ciò da cui deve
5 inferirsi il peggioramento delle condizioni economiche del convenuto oppure il consolidamento della radicata intenzione di non adempiere.
Alla luce delle sopra svolte argomentazioni e considerazioni, il convenuto deve dunque essere condannato al Controparte_1
pagamento a titolo di restituzione, in favore dell'attrice Parte_1
, della somma di € 60.000,00.
[...]
Nulla va disposto in punto di interessi non essendovi al riguardo specifica domanda di parte.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori argomentazioni e istanze avanzate in atti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dall'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00
a € 260.000,00) (il valore di causa va individuato nella somma oggetto della domanda pari ad € 60.000,00), e ciò in ragione della natura delle questioni trattate e della limitata attività processuale svolta (la causa è stata istruita in via meramente documentale nonché mediante espletamento di interrogatorio formale connotato da mancata risposta;
la parte convenuta è rimasta contumace) nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.276,00
b) fase introduttiva → € 814,00
c) fase istruttoria → € 2.835,00
d) fase decisionale → € 2.127,00
6 - per un totale di € 7.052,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna il convenuto al Controparte_1
pagamento a titolo di restituzione, in favore dell'attrice Parte_1
, della somma di € 60.000,00.
[...]
2) Condanna il convenuto alla Controparte_1
rifusione, in favore dell'attrice , delle spese di Parte_1
giudizio che liquida in € 759,00 per esposti e € 7.052,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 14 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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