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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 13/11/2024, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. 133/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 133/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Tortorella e dall'Avv. Matilde Cionini, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Lorenzo Lupo Timini, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale in sede.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] Le parti ed i loro procuratori chiedono che la causa venga trattenuta alla decisione collegiale che recepisca integralmente l'accordo di separazione come compendiato nell'odierno verbale”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 6.9.2003, e si unirono in Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in Chieti (CH), in regime di separazione dei beni (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chieti dell'anno 2003, N. 90, P. II, Seria
A); dalla loro unione nacquero i figli (il 2.4.2006) e (il 3.10.2009). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 24.1.2023, la ha chiesto al Tribunale di Pt_1
pronunciare la separazione coniugale, con addebito della stessa al marito, alle seguenti condizioni:
“[…] In via d' urgenza e provvisoria 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale sita in Francavilla al Mare alla Viale Nettuno n. 33, comprensiva di tutte le pertinenze quali il garage, nonché gli arredi, tappezzerie, elettrodomestici e suppellettili, alla IG.ra , la quale vi abiterà unitamente ai due figli minori e Parte_1 Per_1
; 3) affidare e ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la Per_2 Per_1 Per_2
madre; […] 4) quanto ai tempi di permanenza presso il genitore non collocatario prevedere che i minori stiano: [si v. la specifica disciplina regolamentata a pagg. 13 e 14 del ricorso introduttivo] 5) disporre in capo al IG. l'obbligo di versare in favore della ricorrente a titolo Controparte_1 di contributo nel mantenimento dei figli minori un assegno mensile di € 300,00 per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat;
6) disporre che il IG.
sostenga nella misura del 100% le spese straordinarie in favore dei minori, Controparte_1
come suddivise come da Protocollo del CNF;
7) disporre in capo al IG. Controparte_1
l'obbligo di versare in favore della ricorrente a titolo di contributo nel mantenimento della medesima pagina 2 di 7 un assegno mensile di € 400,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat […] con vittoria delle spese di giudizio”.
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 22.2.23 Controparte_1
– ha chiesto anch'egli una pronuncia di separazione, alle seguenti, diverse condizioni: “[…] ➢ i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; ➢ assegnazione della casa coniugale, in proprietà di soli 2/9 del IG.
[...]
sita in Francavilla al Mare al Viale Nettuno n. 33, con tutti gli arredi e i corredi ivi esistenti, CP_1
salvo gli effetti personali, alla IG.ra quale genitore collocatario in via prevalente Parte_1 dei figli e , con imputazione dei costi dell'appartamento (utenze e oneri condominiali) Per_1 Per_2
a carico del soggetto a cui si attribuisce il diritto di abitazione;
➢ i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
i coniugi s'impegnino a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute e lo studio dei figli, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore sarà autonomo nelle decisioni;
➢ il IG. in applicazione del principio generale dell'affidamento congiunto, CP_1
e fatta salva la facoltà dei genitori di tenere presso di sé i figli minori ogniqualvolta questi decideranno di stare con il padre o con la madre, avrà diritto di visita dei figli secondo le seguenti modalità: [si v. la specifica, diversa disciplina regolamentata a pag. 11 della comparsa] ➢ il IG.
[...] corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 15 del mese, € 400,00 mensili, CP_1 Parte_1 rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento dei figli (€ 200,00 per figlio) […]; ➢ le spese straordinarie, tanto quelle obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione […] quanto quelle non obbligatorie e subordinate al consenso dei coniugi […] saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; per le spese straordinarie da concertarsi tra i coniugi si stabilisce che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto
(anche a mezzo sms o con messaggio “whatsapp”) nell'immediatezza della richiesta ed al massimo in
7 giorni, stabilendo che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
➢ attribuzione del diritto al percepimento degli assegni familiari per i figli in esclusivo favore della IG.ra Parte_1
; ➢ attribuzione del diritto al percepimento delle borse di studio per i figli in esclusivo favore
[...] della IG.ra ; ➢ vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per Parte_1 legge”.
4. Al termine della fase presidenziale, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 12.3.23, a pagina 3 di 7 scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.3.23: ha assegnato la casa coniugale alla
; ha disposto l'affido condiviso dei due figli ai genitori, con collocazione prevalente degli Pt_1
stessi dalla madre, presso la casa coniugale;
ha disciplinato il diritto di visita tra padre e figli;
ha posto a carico del un assegno mensile di €. 500,00, di cui €. 400,00 per i figli ed il residuo per la CP_1
moglie.
5. Il processo è proseguito per il merito innanzi al sottoscritto Presidente, quale Giudice Istruttore deIGnato, con udienza fissata per il giorno 12.6.2023, sostituita con il deposito telematico di sintetiche note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
6. Nel prosieguo del giudizio: sono stati concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma
VI c.p.c.; sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria documentale;
visto il ricorso ex art. 709, comma IV c.p.c. depositato dalla , con ordinanza del 30.7.23 è stata parzialmente Pt_1 modificata l'ordinanza presidenziale (in punto di versamento degli assegni familiari da parte del resistente in favore della ricorrente e di regolamentazione del diritto di visita paterno); con ordinanza del 4.4.24, il sottoscritto Presidente – esaminate le proposte avanzate dai coniugi e constatato il minimo divario tra le stesse – ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.; vista la sostanziale accettazione, ad opera di entrambe le parti, della proposta conciliativa del Giudice – residuando minimo contrasto esclusivamente in ordine alla ripartizione monetaria (tra la ricorrente ed i figli) dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente – sono stati concessi plurimi rinvii della causa, al fine di consentire alle parti di addivenire ad un definitivo accordo di conciliazione;
all'udienza dell'11.11.24, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un definitivo accordo di separazione alle condizioni compendiate nel verbale della stessa udienza e hanno, dunque, precisato le conclusioni;
7. La causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
pagina 4 di 7 8.1 In primo luogo, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
8.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale all'udienza del 6.3.23.
9. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, esso prevede quanto segue: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, IGg. e Parte_1
, i quali vivranno separatamente, nel pieno e reciproco rispetto.
2. La casa Controparte_1
coniugale sita in Francavilla al Mare al Viale Nettuno n. 33, di proprietà per 2/9 del IG. CP_1
con accessori, pertinenze, mobili, arredi e suppellettili, sarà assegnata alla IG.ra , la quale vi Pt_1
rimarrà a vivere unitamente ai figli e , di anni 18 e 15. 3. , unica figlia minore, Per_1 Per_2 Per_2
sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della medesima.
5. Il padre frequenterà la minore secondo tempi e modalità di seguito specificate: a) durante la settimana - durante la pausa pranzo - nella giornata del martedì o del venerdì, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e lavorativi del IG. b) trascorrerà con il padre due week end alternati al CP_1 Per_2
mese, con pernotto, dalle ore 20,00 del sabato alle ore 21,30 della domenica, quando, dopo cena, farà rientro a casa dalla madre;
c) Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, la cena della Vigilia di Natale con un genitore, ed il pranzo di Natale con l'altro. Il giorno di Natale del
2024 la minore starà con il padre. trascorrerà ad anni alterni il 31 dicembre con pernotto con Per_2 un genitore ed il 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 21,30 con l'altro. Il 31 dicembre del 2024 verrà trascorso con la madre. d) In occasione delle altre festività natalizie, vista la ricorrenza del compleanno del IG. il 26 dicembre e della IG.ra il 1° gennaio, CP_1 Pt_1 Per_2
trascorrerà, ogni anno, il giorno di Santo Stefano, dalle ore 10,00 alle ore 21,30, con il padre e, ogni anno, il 1° gennaio con la madre. e) La minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. Il giorno di Pasqua 2025 spetterà alla madre. f)
Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni non consecutivi, Per_2
frazionabili in due settimane non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. g) Il
pagina 5 di 7 principio dell'alternanza annuale vale per qualsiasi altra festività non espressamente menzionata, ivi compresi i compleanni dei figli che, qualora fosse possibile, verranno festeggiati unitamente ad entrambi i genitori. h) I tempi di frequentazione di cui ai punti che precedono devono essere effettivamente spesi da ciascun genitore. […] le parti, per mere finalità conciliative e transattive, si accordano a che l'importo mensile di €. 650,00 [posto a carico del , a titolo di CP_1 mantenimento della prole e della ricorrente, da versarsi “entro il giorno 5 di ogni mese” alla
RI sia destinato per €. 500,00 al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascuno) e per €.
150,00 per il mantenimento della . […] 8. Ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% Pt_1
le spese straordinarie per i figli, come divise e disciplinate dal Protocollo Famiglia del CNF. 9.
L'assegno unico familiare sarà integralmente percepito dalla IG.ra . 10. Le somme Parte_1
eventualmente percepite da e a titolo di borse di studio saranno gestite in via Per_1 Per_2
esclusiva dalla IG.ra . 11. Le parti provvederanno a comunicarsi reciprocamente eventuali Pt_1
cambi di residenza o domicilio e si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio; diversamente il consenso all'espatrio verrà comunicato di volta in volta. 12. Le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti verranno interamente compensati fra le parti”.
10. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso, risultano conformi tanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, quanto alla tutela dei rapporti non patrimoniali tra costoro e i figli e alle eIGenze economiche di questi ultimi.
11. Le spese di lite vanno compensate, come da accordo delle parti.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 133/2023 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio civile a Chieti (CH) il 6.9.2023 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Chieti dell'anno 2003, N. 90, P. II, Seria A).
DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata tra le parti con l'accordo consensuale di separazione compendiato nel verbale di udienza dell'11.11.2024.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Chieti il 12.11.2024.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 12.11.2024
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 133/2023 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Parte_1 C.F._1
Tortorella e dall'Avv. Matilde Cionini, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Lorenzo Lupo Timini, elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale in sede.
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.11.2024, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] Le parti ed i loro procuratori chiedono che la causa venga trattenuta alla decisione collegiale che recepisca integralmente l'accordo di separazione come compendiato nell'odierno verbale”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. In data 6.9.2003, e si unirono in Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in Chieti (CH), in regime di separazione dei beni (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Chieti dell'anno 2003, N. 90, P. II, Seria
A); dalla loro unione nacquero i figli (il 2.4.2006) e (il 3.10.2009). Per_1 Per_2
2. Con ricorso depositato telematicamente in data 24.1.2023, la ha chiesto al Tribunale di Pt_1
pronunciare la separazione coniugale, con addebito della stessa al marito, alle seguenti condizioni:
“[…] In via d' urgenza e provvisoria 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale sita in Francavilla al Mare alla Viale Nettuno n. 33, comprensiva di tutte le pertinenze quali il garage, nonché gli arredi, tappezzerie, elettrodomestici e suppellettili, alla IG.ra , la quale vi abiterà unitamente ai due figli minori e Parte_1 Per_1
; 3) affidare e ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente presso la Per_2 Per_1 Per_2
madre; […] 4) quanto ai tempi di permanenza presso il genitore non collocatario prevedere che i minori stiano: [si v. la specifica disciplina regolamentata a pagg. 13 e 14 del ricorso introduttivo] 5) disporre in capo al IG. l'obbligo di versare in favore della ricorrente a titolo Controparte_1 di contributo nel mantenimento dei figli minori un assegno mensile di € 300,00 per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat;
6) disporre che il IG.
sostenga nella misura del 100% le spese straordinarie in favore dei minori, Controparte_1
come suddivise come da Protocollo del CNF;
7) disporre in capo al IG. Controparte_1
l'obbligo di versare in favore della ricorrente a titolo di contributo nel mantenimento della medesima pagina 2 di 7 un assegno mensile di € 400,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat […] con vittoria delle spese di giudizio”.
3. – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 22.2.23 Controparte_1
– ha chiesto anch'egli una pronuncia di separazione, alle seguenti, diverse condizioni: “[…] ➢ i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; ➢ assegnazione della casa coniugale, in proprietà di soli 2/9 del IG.
[...]
sita in Francavilla al Mare al Viale Nettuno n. 33, con tutti gli arredi e i corredi ivi esistenti, CP_1
salvo gli effetti personali, alla IG.ra quale genitore collocatario in via prevalente Parte_1 dei figli e , con imputazione dei costi dell'appartamento (utenze e oneri condominiali) Per_1 Per_2
a carico del soggetto a cui si attribuisce il diritto di abitazione;
➢ i figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
i coniugi s'impegnino a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute e lo studio dei figli, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore sarà autonomo nelle decisioni;
➢ il IG. in applicazione del principio generale dell'affidamento congiunto, CP_1
e fatta salva la facoltà dei genitori di tenere presso di sé i figli minori ogniqualvolta questi decideranno di stare con il padre o con la madre, avrà diritto di visita dei figli secondo le seguenti modalità: [si v. la specifica, diversa disciplina regolamentata a pag. 11 della comparsa] ➢ il IG.
[...] corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 15 del mese, € 400,00 mensili, CP_1 Parte_1 rivalutabili secondo l'indice Istat, per il mantenimento dei figli (€ 200,00 per figlio) […]; ➢ le spese straordinarie, tanto quelle obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione […] quanto quelle non obbligatorie e subordinate al consenso dei coniugi […] saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; per le spese straordinarie da concertarsi tra i coniugi si stabilisce che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto
(anche a mezzo sms o con messaggio “whatsapp”) nell'immediatezza della richiesta ed al massimo in
7 giorni, stabilendo che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
➢ attribuzione del diritto al percepimento degli assegni familiari per i figli in esclusivo favore della IG.ra Parte_1
; ➢ attribuzione del diritto al percepimento delle borse di studio per i figli in esclusivo favore
[...] della IG.ra ; ➢ vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per Parte_1 legge”.
4. Al termine della fase presidenziale, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 12.3.23, a pagina 3 di 7 scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.3.23: ha assegnato la casa coniugale alla
; ha disposto l'affido condiviso dei due figli ai genitori, con collocazione prevalente degli Pt_1
stessi dalla madre, presso la casa coniugale;
ha disciplinato il diritto di visita tra padre e figli;
ha posto a carico del un assegno mensile di €. 500,00, di cui €. 400,00 per i figli ed il residuo per la CP_1
moglie.
5. Il processo è proseguito per il merito innanzi al sottoscritto Presidente, quale Giudice Istruttore deIGnato, con udienza fissata per il giorno 12.6.2023, sostituita con il deposito telematico di sintetiche note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
6. Nel prosieguo del giudizio: sono stati concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma
VI c.p.c.; sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria documentale;
visto il ricorso ex art. 709, comma IV c.p.c. depositato dalla , con ordinanza del 30.7.23 è stata parzialmente Pt_1 modificata l'ordinanza presidenziale (in punto di versamento degli assegni familiari da parte del resistente in favore della ricorrente e di regolamentazione del diritto di visita paterno); con ordinanza del 4.4.24, il sottoscritto Presidente – esaminate le proposte avanzate dai coniugi e constatato il minimo divario tra le stesse – ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.; vista la sostanziale accettazione, ad opera di entrambe le parti, della proposta conciliativa del Giudice – residuando minimo contrasto esclusivamente in ordine alla ripartizione monetaria (tra la ricorrente ed i figli) dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente – sono stati concessi plurimi rinvii della causa, al fine di consentire alle parti di addivenire ad un definitivo accordo di conciliazione;
all'udienza dell'11.11.24, le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un definitivo accordo di separazione alle condizioni compendiate nel verbale della stessa udienza e hanno, dunque, precisato le conclusioni;
7. La causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
pagina 4 di 7 8.1 In primo luogo, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, nei rispettivi atti processuali.
8.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione del fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale all'udienza del 6.3.23.
9. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio, esso prevede quanto segue: “1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, IGg. e Parte_1
, i quali vivranno separatamente, nel pieno e reciproco rispetto.
2. La casa Controparte_1
coniugale sita in Francavilla al Mare al Viale Nettuno n. 33, di proprietà per 2/9 del IG. CP_1
con accessori, pertinenze, mobili, arredi e suppellettili, sarà assegnata alla IG.ra , la quale vi Pt_1
rimarrà a vivere unitamente ai figli e , di anni 18 e 15. 3. , unica figlia minore, Per_1 Per_2 Per_2
sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della medesima.
5. Il padre frequenterà la minore secondo tempi e modalità di seguito specificate: a) durante la settimana - durante la pausa pranzo - nella giornata del martedì o del venerdì, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e lavorativi del IG. b) trascorrerà con il padre due week end alternati al CP_1 Per_2
mese, con pernotto, dalle ore 20,00 del sabato alle ore 21,30 della domenica, quando, dopo cena, farà rientro a casa dalla madre;
c) Durante le festività natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, la cena della Vigilia di Natale con un genitore, ed il pranzo di Natale con l'altro. Il giorno di Natale del
2024 la minore starà con il padre. trascorrerà ad anni alterni il 31 dicembre con pernotto con Per_2 un genitore ed il 6 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 21,30 con l'altro. Il 31 dicembre del 2024 verrà trascorso con la madre. d) In occasione delle altre festività natalizie, vista la ricorrenza del compleanno del IG. il 26 dicembre e della IG.ra il 1° gennaio, CP_1 Pt_1 Per_2
trascorrerà, ogni anno, il giorno di Santo Stefano, dalle ore 10,00 alle ore 21,30, con il padre e, ogni anno, il 1° gennaio con la madre. e) La minore trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. Il giorno di Pasqua 2025 spetterà alla madre. f)
Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni non consecutivi, Per_2
frazionabili in due settimane non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. g) Il
pagina 5 di 7 principio dell'alternanza annuale vale per qualsiasi altra festività non espressamente menzionata, ivi compresi i compleanni dei figli che, qualora fosse possibile, verranno festeggiati unitamente ad entrambi i genitori. h) I tempi di frequentazione di cui ai punti che precedono devono essere effettivamente spesi da ciascun genitore. […] le parti, per mere finalità conciliative e transattive, si accordano a che l'importo mensile di €. 650,00 [posto a carico del , a titolo di CP_1 mantenimento della prole e della ricorrente, da versarsi “entro il giorno 5 di ogni mese” alla
RI sia destinato per €. 500,00 al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascuno) e per €.
150,00 per il mantenimento della . […] 8. Ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% Pt_1
le spese straordinarie per i figli, come divise e disciplinate dal Protocollo Famiglia del CNF. 9.
L'assegno unico familiare sarà integralmente percepito dalla IG.ra . 10. Le somme Parte_1
eventualmente percepite da e a titolo di borse di studio saranno gestite in via Per_1 Per_2
esclusiva dalla IG.ra . 11. Le parti provvederanno a comunicarsi reciprocamente eventuali Pt_1
cambi di residenza o domicilio e si danno il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio; diversamente il consenso all'espatrio verrà comunicato di volta in volta. 12. Le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti verranno interamente compensati fra le parti”.
10. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso, risultano conformi tanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi, quanto alla tutela dei rapporti non patrimoniali tra costoro e i figli e alle eIGenze economiche di questi ultimi.
11. Le spese di lite vanno compensate, come da accordo delle parti.
12. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 133/2023 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio civile a Chieti (CH) il 6.9.2023 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Chieti dell'anno 2003, N. 90, P. II, Seria A).
DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata tra le parti con l'accordo consensuale di separazione compendiato nel verbale di udienza dell'11.11.2024.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Chieti il 12.11.2024.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 12.11.2024
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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