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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8893 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 22325/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Augusto Ferro e l'Avv. Carolina Ferro presso i quali ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Cossi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sant'Antimo (NA), in data 22.2.2013 (anno 2013, atto n. 8, parte 1) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, all'udienza del 29.10.2025 avanti al Giudice Delegato, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile a Sant'Antimo (NA) il 22.02.2013 (atto iscritto nei registri dello stato civile del comune di Sant'Antimo A. 2013-N.
8-P.1);
2. Decorso il termine di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio da e con rito civile a Sant'Antimo (NA) il Parte_1 Parte_2
22.02.2013 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di sant'Antimo A. 2013- N.
8-P.1); 3. Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e, all'udienza del 29.10.2025, hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla pagina 2 di 3 Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Sant'Antimo (NA) in Parte_2 data 22.2.2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Valentina Maderna. Così deciso in Milano, il
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott.Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.6.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Augusto Ferro e l'Avv. Carolina Ferro presso i quali ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Cossi presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Sant'Antimo (NA), in data 22.2.2013 (anno 2013, atto n. 8, parte 1) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, all'udienza del 29.10.2025 avanti al Giudice Delegato, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile a Sant'Antimo (NA) il 22.02.2013 (atto iscritto nei registri dello stato civile del comune di Sant'Antimo A. 2013-N.
8-P.1);
2. Decorso il termine di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio da e con rito civile a Sant'Antimo (NA) il Parte_1 Parte_2
22.02.2013 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di sant'Antimo A. 2013- N.
8-P.1); 3. Spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e, all'udienza del 29.10.2025, hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla pagina 2 di 3 Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Sant'Antimo (NA) in Parte_2 data 22.2.2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Antimo (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Valentina Maderna. Così deciso in Milano, il
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott.Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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