Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 3138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa WANa Romanò Giudice rel. dott. Pietro Carè Giudice sentito il giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 3138/2024 promossa da
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lidia Vicchio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
– Questura di Cosenza - in persona del Ministro Controparte_1 rappresentante legale pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies
e ss. c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.6.2024, cittadino del Marocco, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cosenza il 16.4.2024 e notificato il 27.5.2024, con il quale è stata rigettata la sua istanza intesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del TUI.
Ha chiesto al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, di accertare il suo diritto al riconoscimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 TU Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 e art. 32, co. 3, D.Lgs. 25/2008, e per l'effetto ordinare alla Questura di Cosenza il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di anni 2 e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il - Questura della Provincia di Cosenza si è costituito in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto senza esprimere alcun parere.
Disposta ed espletata l'audizione personale del ricorrente, all'udienza del 24.01.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1.1 D.lgs. n.
286/1998, negato con provvedimento di rigetto qui impugnato. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n.
46, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito semplificato di cognizione in composizione collegiale ex art. 281-decies c.p.c. e 19- ter D.lgs. 150/2011.
Nel merito, il ricorrente di nazionalità marocchina deduce di aver lasciato il proprio Paese nel 2017, appena maggiorenne, in quanto il padre, manovale, non riusciva a garantire ai suoi 5 figli e a sua moglie, una vita dignitosa. Dopo un periodo trascorso in Spagna, egli giunge in Italia nel 2019; ha svolto diversi lavori, ma essendo privo di permesso di soggiorno, la sua attività lavorativa non è mai stata regolare.
Nel 2020 ha ricevuto una proposta lavorativa quale collaboratore domestico e ha avanzato istanza ai sensi dell'art. 103, co. 1, D.L. 34/2020; tuttavia, dopo aver atteso inutilmente quasi un anno sul territorio di Corigliano-Rossano in attesa della convocazione della Prefettura, si è spostato in Sicilia, per la raccolta degli agrumi.
In data 10.02.2023 ha presentato al Questore di Cosenza istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 TUI. La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di Crotone, tenuta ad esprimere parare sulla richiesta, nella seduta del
26.06.2023 ha espresso parere negativo, confermato anche a seguito delle memorie presentate dal richiedente in occasione della comunicazione del preavviso di rigetto. In particolare, la Commissione ha ritenuto che non sussistesse alcun elemento rilevante ai fini della ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 D.lgs. 286/1998 posto che la mera attività lavorativa non costituisce interesse apprezzabile ai fini dell'art. 8 CEDU. Conseguentemente la Questura di Cosenza, preso atto del predetto parere, ha rigettato l'istanza in quanto ha ritenuto non ricorressero motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso possa trovare accoglimento, avuto riguardo alla attuale situazione del ricorrente nel territorio italiano.
Ed invero, in primo luogo deve essere rilevato che il ricorso deve essere valutato alla stregua del parametro normativo di cui al citato D.L. 130/2020, convertito con L. n. 173 del 2020 (vigente ratione temporis), applicabile ratione temporis, atteso che l'istanza di protezione è stata formalizzata dal ricorrente in data 10.02.2023.
Come noto, in materia vi sono stati due interventi normativi che hanno inciso, modificANoli, sia sul d.lgs. nr. 286/1998, sia sul d.lgs. nr. 25 del 2008.
In particolare, il d.l. nr. 113 del 2018 ha disposto l'abrogazione della protezione c.d. umanitaria di cui agli art. 5, comma 6, TUI e 32, comma 3 ed introdotto alcune ipotesi di permesso di soggiorno per casi speciali, che solo in parte potevano tener luogo della vecchia protezione umanitaria, clausola aperta lasciata all'interpretazione degli operatori chiamati alla valutazione delle domANe di asilo.
Successivamente è entrato in vigore il d.l. nr. 130 del 2020, pubblicato nella GU del 21 ottobre del
2020 e convertito, con modifiche, con l. nr. 173 del 2020.
Tale ultimo testo normativo ha inciso anch'esso sull'art. 5, comma 6, TUI introducendo nuovamente il riferimento al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Ha poi implementato le fattispecie di applicazione del non refoulement, incidendo sull'art. 19 che è oggi così riscritto:
2
1.In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954,
n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domANa di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domANa di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Ciò posto in linea generale, nel caso di specie il ricorrente ha fondato la propria istanza sulla sua avvenuta integrazione socio-lavorativa.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinANo la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificANo tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”.
In particolare, con il riferimento “alla violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”, la nuova protezione speciale ha esteso il divieto di respingimento alle ipotesi di violazione di diritti fondamentali protetti dall'art. 8 CEDU in cui va inquadrata la cd. “integrazione sociale”, da valutarsi attualmente alla luce dei precisi indici dettati dalla norma.
La “vita privata” - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre
1992, NI c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo
3 presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
Alla “vita familiare” va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio
2014, D. e al. c. Belgio).
Dunque, “vita privata” e “vita familiare” esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU Sentenza BD,
CA AN BalkANali c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza Boujlifa c. Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99).
Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 Pt_2
c. Italia, là dove si afferma che “dal momento che l'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare",
l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Tanto trova conferma in una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione laddove si legge che: “la nuova norma, ispirata all'art. 8 CEDU, pur se non espressamente richiamato, introduce la
"protezione speciale" per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzANo, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine (Cass. 28316/2020).
4 Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “in riferimento all'istituto della protezione complementare, che ha sostituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5, comma sesto, e 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal
d.l. n. 113 del 2018, questa Corte ha recentemente affermato che la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio del richiedente, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, non richiede un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel suo Paese di origine (neppure nelle forme della c.d. comparazione attenuata con proporzionalità inversa delineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass., Sez.
Un., 9/09/2021, n. 24413; Cass., Sez. I, 10/01/2022, n. 465; 12/11/2021, n. 34095), dovendosi invece riconoscere un rilievo preminente all'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia, da valutarsi tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (cfr. Cass., Sez. VI, 8/06/ 2022, n. 18455; 10/03/2022, n.
786; Cass. 32023/2022).
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermANo la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del
1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, ad avviso del Collegio, possono ritenersi soddisfatti i richiamati presupposti, essendo il percorso di integrazione sociale compiuto dal ricorrente in Italia sufficientemente provato.
Dalla documentazione socio-lavorativa prodotta in atti e dalle dichiarazioni dallo stesso rilasciate in sede di audizione giudiziale possono trarsi indici significativi di stabilità e continuità lavorativa che connotano le relazioni del ricorrente, le quali contribuiscono a definire in modo rilevante la sfera della sua vita privata, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
A sostegno della propria domANa egli ha prodotto in giudizio: attestazione avvenuta domANa di emersione del 20 luglio 2020; comunicazione Unilav del 24.04.2023; comunicazione Unilav del
30.06.2023; comunicazione Unilav del 31.07.2023; comunicazione Unilav del 27.10.2023; comunicazione Unilav del 29.12.2023; buste paga da aprile - dicembre 2023; buste paga gennaio - aprile 2024; trasmissione domANa di indennità di disoccupazione agricola del 06.02.2024; iscrizione
5 al SSN;
tessera sanitaria;
attivazione carta prepagata presso BPER di Corigliano Calabro;
certificati dei Carichi pendenti e Casellario giudiziale;
contratto di locazione, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
certificato di residenza del Comune di Corigliano-Rossano; carta di identità; tessera A.S.C. (Attività sportive confederate) 2023/2024; certificazione medica per conseguimento della patente di guida categoria B;
Certificazioni Uniche del 2024; comunicazione Unilav dell'08.10.2024; - comunicazione Unilav del 12.11.2024; buste paga di ottobre, novembre e dicembre
2024.
In sede di audizione giudiziale ha dichiarato: “In Italia vivo a Schiavonea in una casa in locazione con altre 2 persone con cui divido le spese. Lavoro come bracciante agricolo. Pratico sport dilettantistico.
Ho imparato la lingua da solo perché ho vissuto diverso tempo in Spagna e le due lingue sono molto simili. In Marocco è rimasta la mia famiglia, i miei genitori e i miei fratelli, che sento e aiuto economicamente. Frequento diversi amici con cui esco e gioco a calcio”.
Emerge, pertanto, che il ricorrente sin dal suo ingresso in Italia si è adoperato per trovare un lavoro e da allora ha sempre lavorato con continuità con contratti di lavoro a tempo determinato di volta in volta prorogati. Tale occupazione gli consente di vivere dignitosamente in Italia in una casa in locazione e anche di aiutare economicamente la sua famiglia rimasta nel paese di origine. Si è impegnato nell'apprendimento della lingua italiana tanto da essere in grado di svolgere l'audizione giudiziale senza ausilio dell'interprete. Ha, infine, rappresentato di avere amici che frequenta nel tempo libero e di praticare sport a livello dilettantistico.
È indubbio, pertanto, che il ricorrente abbia costruito nel territorio italiano una propria identità sociale, per le attività sociali e di lavoro sino ad oggi svolte e per le conseguenti relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui vive.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine che ha lasciato inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese di origine dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificANo tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Tali elementi, unitariamente considerati, sono indici di una situazione in Italia la cui lesione, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale e dalla Questura, non è consentita proprio ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in mancanza anche di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente quali fattori di comparazione menzionati dal legislatore ai fini del bilanciamento con le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero. Pericoli che non sono emersi in giudizio, considerato che né il né il PM CP_1 hanno rilevato condizioni ostative al riguardo ed esse non possono altrimenti essere conosciute dal
Collegio.
A tal proposito si rileva che il ricorrente ha prodotto in giudizio il Certificato dei Carichi Pendenti e il
Certificato del Casellario Giudiziale datati 29.5.2024 da cui non risultano carichi pendenti o procedimenti a suo carico.
La relativa domANa, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di al rilascio di Parte_1 un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 co.
1.1 d.lgs. n. 286/1998;
6 -compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 03.02.2025
Il Giudice rel.
Dr.ssa WANa Romanò
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Il Presidente
Dr.ssa Maria Concetta Belcastro