TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/07/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 9 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 10 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4963, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. LUCCI MARIO,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. RUPERTO CLAUDIA,
- resistente/opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980, la sussistenza dei quali era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di
A.T.P.O.
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione.
Acquisita la documentazione relativa al procedimento di A.T.P.O. già espletato fra le parti, è stata disposta, in parziale accoglimento delle istanze della odierna parte ricorrente, una integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase, in ragione della ulteriore documentazione medica prodotta dalla odierna parte ricorrente e avente data di formazione sopravvenuta alla conclusione del procedimento di A.T.P.O. (come tale acquisibile al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c.).
Il consulente chiamato ad effettuare la predetta integrazione ha ritenuto che, alla luce dell'evoluzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, per come risultanti dalle suddette nuove acquisizioni documentali, quest'ultima sia entrata in possesso dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della
L. n. 18/1980 a decorrere dal 1.09.2023 (vd. integrazione dell'elaborato peritale depositata dal consulente incaricato in data 29.07.2024).
Apparendo le valutazioni svolte dal consulente tecnico razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per discostarsene, e pertanto il ricorso in opposizione deve essere parzialmente accolto, nei limiti di cui sopra.
2 Tenuto conto della decorrenza dell'invalidità accertata dal consulente incaricato (decorrenza successiva alla domanda amministrativa), le spese di lite della presente fase di opposizione devono essere interamente compensate: difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (Cassazione civile sez. VI 21 dicembre 2016 n. 26565).
Le spese di lite relative alla fase di A.T.P.O. sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P.O. e al presente giudizio di opposizione sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della odierna parte resistente, sia ex art. 152 disp. att. c.p.c. sia in ragione della soccombenza parziale di quest'ultima nel presente giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• dichiara la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980 a decorrere dal
1.09.2023;
• rigetta il ricorso nella restante parte;
• compensa le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione;
• dichiara l'irripetibilità delle spese di lite relative alla fase di A.T.P.O.;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 10 luglio 2025
Il giudice
3 dott. Claudio Silvestrini
4