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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/12/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De CA Presidente Relatore
GI ER CE
Valeria Monti CE ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1194/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/03/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TONDINI FRANCA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Affidarsi la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori Per_1 con collocamento abitativo prevalente della stessa presso la madre nel nuovo alloggio ove la stessa andrà a trasferirsi con la minore.
2) Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, che saranno, quindi, assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia medesima, precisando che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando la minore stia con l'uno o l'altro genitore. 3) Salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze della minore e dei suoi impegni sportivi e/o scolastici ed extrascolastici, i rapporti padre-figlia saranno regolati come segue: - durante la settimana il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia CP_1 orientativamente il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 sino all'indomani mattina allorché la riaccompagnerà a scuola in periodo scolastico o dalla madre e/o dai nonni in periodo non scolastico;
- il sig. potrà vedere e tenere la figlia con sé a fine CP_1 settimana alternati il sabato, dalle ore 09:00 in periodo non scolastico o dal termine delle lezioni in periodo scolastico, sino al lunedì mattina allorché la riaccompagnerà a scuola in periodo scolastico o dalla madre e/o dai nonni in periodo non scolastico;
- ferme le visite settimanali sopra previste la minore trascorrerà con il padre: • 3 giorni anche non consecutivi durante le festività Pasquali e i genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo; • 7/8 giorni anche non consecutivi durante le vacanze Natalizie e i genitori avranno cura di suddividere e alternare i giorni durante il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio, in modo che la minore trascorra le festività principali alternativamente con l'uno o con l'altro genitore e così di seguito per gli anni successivi. • due/tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, che dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dalla madre in relazione alle vacanze che intende trascorrere con la figlia. In ogni caso i genitori dovranno comunicarsi oltre ai periodi di cui sopra anche l'indirizzo del luogo in cui si recheranno con la figlia;
- la minore trascorrerà con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del suo compleanno, analogamente avverrà per la madre nel giorno del suo compleanno e della festa della mamma, nel mentre per il compleanno della minore e per ogni altro evento o cerimonia che la riguardi, la stessa, salvo diversi accordi dei genitori, trascorrerà la giornata sia con l'uno che con l'altra, alternativamente dalle 08:30 alle 15:30 e dalle 15:30 alle 22:00, fatta salva la presenza di entrambi i genitori alla cerimonia e/o all'evento; - entrambi i genitori potranno chiamare o videochiamare la figlia tutti i giorni quando è con l'altro.
4) Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente Controparte_1 alla sig.ra la somma di euro 400,00 a titolo di concorso per il mantenimento della Pt_1 minore e ciò a decorrere dal deposito dell'emananda sentenza, salvo che non ricorra l'ipotesi prevista di seguito alla condizione n. 10. Detta somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese di competenza e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici Istat.
5) Dirsi tenuto il sig. al pagamento in via esclusiva e quindi nella misura del CP_1 100% di tutte le spese straordinarie per la minore come disciplinate e previste nel protocollo adottato dall'adito Tribunale, già sottoscritto dalle parti e prodotto con il fascicolo introduttivo di giudizio.
6) Disporsi che per le spese proposte dalla sig.ra che richiedano il preventivo Pt_1 accordo, la stessa debba inviare al sig. richiesta scritta di adesione in cui sia CP_1 specificata la tipologia di spesa e il suo esatto ammontare e che il sig. debba CP_1 fornire risposta scritta entro 10 giorni dalla ricezione, in difetto della quale la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere sostenuta interamente dal sig. CP_1 come sopra convenuto.
7) Per le spese sanitarie urgenti che non necessitino di essere concordate in ragione della loro urgenza dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione. 8) Disporsi che l'assegno unico e universale per la figlia sia interamente percepito dalla sig.ra e a tal fine il sig. si impegna a fornire gli eventuali necessari Pt_1 CP_1 consensi.
9) Dirsi obbligato il sig. a corrispondere alla sig.ra , Controparte_1 Parte_1 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. n. 898/1970, l'importo di euro 200.000,00 da versarsi in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 5 giorni dal deposito dell'emananda sentenza;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione, effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa e, quindi, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 5 della L. n. 898/1970.
10) A condizione del puntuale pagamento della somma di cui sopra dirsi tenuta la sig.ra a rilasciare entro 30 giorni dal deposito dell'emananda sentenza la casa Parte_1 coniugale che tornerà, dunque, nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. CP_1
. In difetto di corresponsione della somma di euro 200.000,00 sopra prevista,
[...] la sig.ra fermo il suo diritto di procedere esecutivamente per il relativo recupero Pt_1 potrà, a sua scelta insindacabile, continuare a vivere unitamente alla figlia nella casa coniugale e ciò sino a quando la somma non sia stata versata e/o recuperata, con conseguente obbligo del sig. di contribuire, per tutto detto periodo, al CP_1 mantenimento della stessa e della figlia e al pagamento di tutte le spese e utenze relative al predetto immobile come previsto nelle condizioni di separazione.
11) La sig.ra si impegna sin d'ora a comunicare al sig. l'indirizzo del Pt_1 CP_1 nuovo alloggio ove si trasferirà con la minore non appena reperito.
12) Le parti si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione a conseguire il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio e ciò anche per la figlia minore.
13) Le parti danno atto di non aver ulteriori questioni economiche da definire.
14) Spese di causa compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CAVRIANA (MN) in data 07/07/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2018) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVRIANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
SI De CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De CA Presidente Relatore
GI ER CE
Valeria Monti CE ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1194/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/03/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TONDINI FRANCA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) Affidarsi la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori Per_1 con collocamento abitativo prevalente della stessa presso la madre nel nuovo alloggio ove la stessa andrà a trasferirsi con la minore.
2) Disporsi che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale in modo condiviso con particolare riguardo alle decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, che saranno, quindi, assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia medesima, precisando che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando la minore stia con l'uno o l'altro genitore. 3) Salvo diversi accordi tra le parti e nel rispetto delle esigenze della minore e dei suoi impegni sportivi e/o scolastici ed extrascolastici, i rapporti padre-figlia saranno regolati come segue: - durante la settimana il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia CP_1 orientativamente il martedì e il giovedì dalle ore 18:00 sino all'indomani mattina allorché la riaccompagnerà a scuola in periodo scolastico o dalla madre e/o dai nonni in periodo non scolastico;
- il sig. potrà vedere e tenere la figlia con sé a fine CP_1 settimana alternati il sabato, dalle ore 09:00 in periodo non scolastico o dal termine delle lezioni in periodo scolastico, sino al lunedì mattina allorché la riaccompagnerà a scuola in periodo scolastico o dalla madre e/o dai nonni in periodo non scolastico;
- ferme le visite settimanali sopra previste la minore trascorrerà con il padre: • 3 giorni anche non consecutivi durante le festività Pasquali e i genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo; • 7/8 giorni anche non consecutivi durante le vacanze Natalizie e i genitori avranno cura di suddividere e alternare i giorni durante il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio, in modo che la minore trascorra le festività principali alternativamente con l'uno o con l'altro genitore e così di seguito per gli anni successivi. • due/tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo, che dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 maggio di ogni anno. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dalla madre in relazione alle vacanze che intende trascorrere con la figlia. In ogni caso i genitori dovranno comunicarsi oltre ai periodi di cui sopra anche l'indirizzo del luogo in cui si recheranno con la figlia;
- la minore trascorrerà con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del suo compleanno, analogamente avverrà per la madre nel giorno del suo compleanno e della festa della mamma, nel mentre per il compleanno della minore e per ogni altro evento o cerimonia che la riguardi, la stessa, salvo diversi accordi dei genitori, trascorrerà la giornata sia con l'uno che con l'altra, alternativamente dalle 08:30 alle 15:30 e dalle 15:30 alle 22:00, fatta salva la presenza di entrambi i genitori alla cerimonia e/o all'evento; - entrambi i genitori potranno chiamare o videochiamare la figlia tutti i giorni quando è con l'altro.
4) Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere mensilmente Controparte_1 alla sig.ra la somma di euro 400,00 a titolo di concorso per il mantenimento della Pt_1 minore e ciò a decorrere dal deposito dell'emananda sentenza, salvo che non ricorra l'ipotesi prevista di seguito alla condizione n. 10. Detta somma dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese di competenza e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici Istat.
5) Dirsi tenuto il sig. al pagamento in via esclusiva e quindi nella misura del CP_1 100% di tutte le spese straordinarie per la minore come disciplinate e previste nel protocollo adottato dall'adito Tribunale, già sottoscritto dalle parti e prodotto con il fascicolo introduttivo di giudizio.
6) Disporsi che per le spese proposte dalla sig.ra che richiedano il preventivo Pt_1 accordo, la stessa debba inviare al sig. richiesta scritta di adesione in cui sia CP_1 specificata la tipologia di spesa e il suo esatto ammontare e che il sig. debba CP_1 fornire risposta scritta entro 10 giorni dalla ricezione, in difetto della quale la spesa si intenderà autorizzata e dovrà, quindi, essere sostenuta interamente dal sig. CP_1 come sopra convenuto.
7) Per le spese sanitarie urgenti che non necessitino di essere concordate in ragione della loro urgenza dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione. 8) Disporsi che l'assegno unico e universale per la figlia sia interamente percepito dalla sig.ra e a tal fine il sig. si impegna a fornire gli eventuali necessari Pt_1 CP_1 consensi.
9) Dirsi obbligato il sig. a corrispondere alla sig.ra , Controparte_1 Parte_1 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L. n. 898/1970, l'importo di euro 200.000,00 da versarsi in un'unica soluzione a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 5 giorni dal deposito dell'emananda sentenza;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione, effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa e, quindi, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 5 della L. n. 898/1970.
10) A condizione del puntuale pagamento della somma di cui sopra dirsi tenuta la sig.ra a rilasciare entro 30 giorni dal deposito dell'emananda sentenza la casa Parte_1 coniugale che tornerà, dunque, nella piena ed esclusiva disponibilità del sig. CP_1
. In difetto di corresponsione della somma di euro 200.000,00 sopra prevista,
[...] la sig.ra fermo il suo diritto di procedere esecutivamente per il relativo recupero Pt_1 potrà, a sua scelta insindacabile, continuare a vivere unitamente alla figlia nella casa coniugale e ciò sino a quando la somma non sia stata versata e/o recuperata, con conseguente obbligo del sig. di contribuire, per tutto detto periodo, al CP_1 mantenimento della stessa e della figlia e al pagamento di tutte le spese e utenze relative al predetto immobile come previsto nelle condizioni di separazione.
11) La sig.ra si impegna sin d'ora a comunicare al sig. l'indirizzo del Pt_1 CP_1 nuovo alloggio ove si trasferirà con la minore non appena reperito.
12) Le parti si concedono sin d'ora reciproca autorizzazione a conseguire il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti validi per l'espatrio e ciò anche per la figlia minore.
13) Le parti danno atto di non aver ulteriori questioni economiche da definire.
14) Spese di causa compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CAVRIANA (MN) in data 07/07/2018 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2018) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAVRIANA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
SI De CA