Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 360/2023 R.G.
Appello sentenza Tribunale Brindisi N. 567 del 4.4.23 Oggetto: spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Luisa SANTO Consigliere dott.ssa Mariantonietta ZINGRILLO Giudice ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 360.23 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Parte_1
OR De Felice e Giulio Insalata, domiciliatari;
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Marcella Mattia, domiciliataria
APPELLATO
All'udienza del 28.3.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, depositato il 29.5.2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale nei confronti dell' si era CP_1
ottenuto l'accoglimento della domanda (declaratoria di irripetibilità dell'importo di €
quantificate in € 1.200, oltre accessori e spese forfetarie.
Ha lamentato l'erroneità della decisione limitatamente all'entità dei compensi di lite in quanto non rispondente ai minimi tariffari. Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, delle spese nella misura prevista per lo scaglione oltre i 5.200 €, nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
L' nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sulla totale soccombenza dell' nel pregresso grado di CP_1
giudizio, così come pacifica, poiché non specificamente contestata, deve ritenersi l'indicazione di valore data alla controversia (€ 6.346); parimenti è a dirsi sulla applicazione dei parametri fissati dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni
L'entità delle spese liquidate (€1200) è, con ogni evidenza, inferiore ai minimi tariffari tenuto conto del citato valore della controversia;
l'importo spettante va ricalcolato alla stregua delle disposizioni ratione temporis vigenti (DM 55/2014) e quantificato in €
1.865 oltre IVA, CAP e spese forfetarie, quale minimo tariffario per la serialità della controversia e tenuto conto che nel giudizio in questione è mancata la fase istruttoria.
Le spese del presente giudizio sono poste a carico del soccombente istituto e rapportate ad un valore di € 665 (differenza fra l'importo di € 1200 stabilito in sentenza e quello di €
1865 qui riconosciuti), al minimo tariffario per la serialità della controversia e all'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 29.5.2023 da nei confronti dell' avverso la sentenza del 4.4.2023 n.567 Parte_1 CP_1
del Tribunale di Brindisi così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in € 1865 oltre accessori e spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata a OR
De Felice, detratto quanto eventualmente percepito;
conferma nel resto l'impugnata sentenza
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 247 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata e OR De Felice
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 28.3.2025
Il Presidente estensore