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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/10/2025, n. 4180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4180 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. CO CE Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. NO BR Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1035 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patro- Parte_1 C.F._1
cinio dell'avv. MIRTO PAOLA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. COMPAGNO MAURIZIO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 9 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 8/2/2024, della sentenza non definitiva n. 773/2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Ciò posto, con riferimento al contributo al mantenimento in fa- vore dei figli maggiorenni e , occorre premettere Per_1 Per_2
che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione e di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esi- genze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimen- tare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, spor- tivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla oppor- tuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali-
- 2 -
tà reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 05/03/ 2018, n. 5088; Cass. 22/06/2016, n.
12952).
Tanto premesso, nel caso in esame, la figlia maggiorenne Per_3
[.
, nata a [...] il [...], nelle more della definizione del giudizio, ha completato gli studi fuori dalla Sicilia, conseguendo la laurea ed un master e, rientrata a Palermo nella casa coniugale, a partire da ottobre 2024, è stata assunta a tempo indeterminato pres- so una società del padre, la Brancamedia S.r.l., con una retribuzione mensile pari ad € 1.333,00 (vedi doc. lettera di assunzione, comunica- zione Unilav e cedolino).
Alla luce di ciò, può ritenersi che la medesima abbia raggiunto l'indipendenza economica.
- 3 -
Il figlio maggiore della coppia , invece, si è trasferito Per_2
a Roma per un master universitario e non risulta ancora economi- camente autosufficiente.
Per tale ragione e alla luce delle superiori considerazioni, per- mane l'obbligo a carico di ciascun genitore di provvedere al mante- nimento del solo figlio , non ancora economicamente au- Per_2
tosufficiente.
In particolare, tenuto conto delle rispettive disponibilità reddi- tuali e patrimoniali e in conformità a quanto già statuito in sede presidenziale, i genitori concorreranno al pagamento delle spese da sostenere nell'interesse dello stesso, nella misura del 70% Parte_1
e del restante 30% .
[...] CP_1
❖❖❖
Consegue al raggiungimento della indipendenza economica della figlia , tornata a vivere con la madre, la revoca Per_1
dell'assegnazione della casa familiare in favore della dispo- CP_1
sta in sede di separazione.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della legge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non au- tosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di as- segnazione della casa coniugale, il cui godimento sarà pertanto re-
- 4 -
golato in base al titolo di proprietà.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, invece, va evidenziato che la sussistenza di una spe- requazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo consolidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone preliminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il co- niuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
- 5 -
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i pre- supposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione con- tributivo-compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economica- mente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, an- che in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvi- mento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il ricono- scimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, già desti- nataria di una contributo al mantenimento in sede di separazione consensuale, valorizzandone la funzione contributivo- compensativa, essendosi dedicata la anche alla cura della CP_1
famiglia durante il matrimonio.
In particolare, nel caso in esame, in sede di separazione consen- suale nel 2020, è stato riconosciuto in favore della resistente un con- tributo al mantenimento a carico dell'odierno ricorrente, pari ad €
750,00 mensili.
Nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha solleci- tato la revoca del suddetto contributo, evidenziando i redditi perce-
- 6 -
piti dalla resistente quale impiegata presso la Provincia di Palermo e l'abilitazione alla professione di architetto, comunque posseduta dalla medesima.
Il ricorrente ha allegato, altresì, che la sarebbe divenuta, CP_1
per successione dei genitori, proprietaria esclusiva di un immobile di 7 vani .
Ora, nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto la dichiarazione dei redditi del 2019, per il 2018, da cui risulta un reddito complessi- vo di € 113.039,00 e del 2020, per il 2019, da cui risulta un reddito complessivo di € 138.697,00 (v. all. “dich. Redditi 2019 e 2020”, depositati con il ricorso introduttivo).
La invero svolge attività lavorativa alle dipendenze del- CP_1
la Provincia di Palermo e ha depositato la dichiarazione dei redditi: del 2019, per il 2018, da cui risulta un reddito complessivo di €
23.642,00; del 2021, per il 2020, da cui risulta un reddito complessivo di € 32.253,00; del 2022, per il 2021, da cui risulta un reddito com- plessivo di € 31.914,00 (v. all. alla memoria di costituzione).
Da tale documentazione è possibile dedurre il reddito da lavoro dipendente della CP_1
Non risulta prodotta documentazione reddituale aggiornata.
La stessa oggi risulta anche proprietaria, a seguito di at- CP_1
to di divisione conseguente alla successione dei genitori, di un im- mobile sito in Palermo, in viale Strasburgo, che, nella prospettazio- ne offerta dalla medesima resistente, necessiterebbe di una comples- sa ristrutturazione.
- 7 -
Occorre, però, considerare la revoca della assegnazione della ca- sa coniugale.
Invero, la revoca dell'assegnazione della casa familiare costitui- sce elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, in quanto essa incide negativamente (e, normalmente, in modo rilevante) sulla situazione economica della parte nei cui con- fronti viene disposta.
In generale, “In tema di divorzio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge costituisce so- pravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l'assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscet- tibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedi- mento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito (Cass ordinanza n.
7961/2024)”.
Va rilevata, in ogni caso, la tardività della documentazione ine- rente ulteriori attività lavorative svolte dalla depositata da CP_1
parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 5 giugno 2025.
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, valoriz- zando la diversa finalità dell'assegno divorzile rispetto al contributo al mantenimento previsto in sede di separazione, tenuto conto della
- 8 -
durata del matrimonio (celebrato nel 1994), dell'età della resistente
(60 anni), del contributo dato dalla medesima alla comunità familia- re, delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambe le parti, nonché della revoca della assegnazione della casa coniugale, va previsto, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 750,00 a titolo di assegno divorzile.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della parziale soccombenza reciproca, nonché dei mutamenti intervenuti in corso di causa, si reputano sussistenti i presupposti per compensare inte- gralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi compreso il sub pro- cedimento introdotto.
❖❖❖
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara ciascuna delle parti tenuta al pagamento delle spese da sostenere per il figlio maggiorenne , nella misura del Per_2
70% e del 30% . Parte_1 CP_1
• revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo via U.
Giordano n. 174, in favore di;
CP_1
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1
favore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di €
750,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, an- nualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
- 9 -
• Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 23/10/2025
Il Giudice est.
NO BR
- 10 -
Il Presidente
CO CE
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. CO CE Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. NO BR Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1035 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patro- Parte_1 C.F._1
cinio dell'avv. MIRTO PAOLA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. COMPAGNO MAURIZIO parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte per l'udienza del 9 giugno 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 8/2/2024, della sentenza non definitiva n. 773/2024, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Ciò posto, con riferimento al contributo al mantenimento in fa- vore dei figli maggiorenni e , occorre premettere Per_1 Per_2
che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione e di divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esi- genze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimen- tare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, spor- tivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla oppor- tuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali-
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tà reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 05/03/ 2018, n. 5088; Cass. 22/06/2016, n.
12952).
Tanto premesso, nel caso in esame, la figlia maggiorenne Per_3
[.
, nata a [...] il [...], nelle more della definizione del giudizio, ha completato gli studi fuori dalla Sicilia, conseguendo la laurea ed un master e, rientrata a Palermo nella casa coniugale, a partire da ottobre 2024, è stata assunta a tempo indeterminato pres- so una società del padre, la Brancamedia S.r.l., con una retribuzione mensile pari ad € 1.333,00 (vedi doc. lettera di assunzione, comunica- zione Unilav e cedolino).
Alla luce di ciò, può ritenersi che la medesima abbia raggiunto l'indipendenza economica.
- 3 -
Il figlio maggiore della coppia , invece, si è trasferito Per_2
a Roma per un master universitario e non risulta ancora economi- camente autosufficiente.
Per tale ragione e alla luce delle superiori considerazioni, per- mane l'obbligo a carico di ciascun genitore di provvedere al mante- nimento del solo figlio , non ancora economicamente au- Per_2
tosufficiente.
In particolare, tenuto conto delle rispettive disponibilità reddi- tuali e patrimoniali e in conformità a quanto già statuito in sede presidenziale, i genitori concorreranno al pagamento delle spese da sostenere nell'interesse dello stesso, nella misura del 70% Parte_1
e del restante 30% .
[...] CP_1
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Consegue al raggiungimento della indipendenza economica della figlia , tornata a vivere con la madre, la revoca Per_1
dell'assegnazione della casa familiare in favore della dispo- CP_1
sta in sede di separazione.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della legge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non au- tosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di as- segnazione della casa coniugale, il cui godimento sarà pertanto re-
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golato in base al titolo di proprietà.
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente, invece, va evidenziato che la sussistenza di una spe- requazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, anche alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del relativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo consolidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone preliminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il co- niuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
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In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i pre- supposti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione con- tributivo-compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economica- mente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, an- che in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvi- mento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il ricono- scimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, già desti- nataria di una contributo al mantenimento in sede di separazione consensuale, valorizzandone la funzione contributivo- compensativa, essendosi dedicata la anche alla cura della CP_1
famiglia durante il matrimonio.
In particolare, nel caso in esame, in sede di separazione consen- suale nel 2020, è stato riconosciuto in favore della resistente un con- tributo al mantenimento a carico dell'odierno ricorrente, pari ad €
750,00 mensili.
Nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha solleci- tato la revoca del suddetto contributo, evidenziando i redditi perce-
- 6 -
piti dalla resistente quale impiegata presso la Provincia di Palermo e l'abilitazione alla professione di architetto, comunque posseduta dalla medesima.
Il ricorrente ha allegato, altresì, che la sarebbe divenuta, CP_1
per successione dei genitori, proprietaria esclusiva di un immobile di 7 vani .
Ora, nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto la dichiarazione dei redditi del 2019, per il 2018, da cui risulta un reddito complessi- vo di € 113.039,00 e del 2020, per il 2019, da cui risulta un reddito complessivo di € 138.697,00 (v. all. “dich. Redditi 2019 e 2020”, depositati con il ricorso introduttivo).
La invero svolge attività lavorativa alle dipendenze del- CP_1
la Provincia di Palermo e ha depositato la dichiarazione dei redditi: del 2019, per il 2018, da cui risulta un reddito complessivo di €
23.642,00; del 2021, per il 2020, da cui risulta un reddito complessivo di € 32.253,00; del 2022, per il 2021, da cui risulta un reddito com- plessivo di € 31.914,00 (v. all. alla memoria di costituzione).
Da tale documentazione è possibile dedurre il reddito da lavoro dipendente della CP_1
Non risulta prodotta documentazione reddituale aggiornata.
La stessa oggi risulta anche proprietaria, a seguito di at- CP_1
to di divisione conseguente alla successione dei genitori, di un im- mobile sito in Palermo, in viale Strasburgo, che, nella prospettazio- ne offerta dalla medesima resistente, necessiterebbe di una comples- sa ristrutturazione.
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Occorre, però, considerare la revoca della assegnazione della ca- sa coniugale.
Invero, la revoca dell'assegnazione della casa familiare costitui- sce elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, in quanto essa incide negativamente (e, normalmente, in modo rilevante) sulla situazione economica della parte nei cui con- fronti viene disposta.
In generale, “In tema di divorzio, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge costituisce so- pravvenienza valutabile ai fini della revisione delle condizioni di divorzio, in quanto il relativo godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, riveste valore economico tanto per l'assegnatario, che ne viene privato con la revoca, quanto per l'altro ex coniuge, che se ne avvantaggia attraverso il compimento di attività suscet- tibili di valutazione economica, che gli erano state precluse col provvedi- mento di assegnazione, potendo lo stesso andarvi ad abitare o concederla in locazione o impiegarla per la produzione di reddito (Cass ordinanza n.
7961/2024)”.
Va rilevata, in ogni caso, la tardività della documentazione ine- rente ulteriori attività lavorative svolte dalla depositata da CP_1
parte ricorrente nelle note di trattazione scritta del 5 giugno 2025.
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, valoriz- zando la diversa finalità dell'assegno divorzile rispetto al contributo al mantenimento previsto in sede di separazione, tenuto conto della
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durata del matrimonio (celebrato nel 1994), dell'età della resistente
(60 anni), del contributo dato dalla medesima alla comunità familia- re, delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambe le parti, nonché della revoca della assegnazione della casa coniugale, va previsto, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 750,00 a titolo di assegno divorzile.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della parziale soccombenza reciproca, nonché dei mutamenti intervenuti in corso di causa, si reputano sussistenti i presupposti per compensare inte- gralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi compreso il sub pro- cedimento introdotto.
❖❖❖
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara ciascuna delle parti tenuta al pagamento delle spese da sostenere per il figlio maggiorenne , nella misura del Per_2
70% e del 30% . Parte_1 CP_1
• revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in Palermo via U.
Giordano n. 174, in favore di;
CP_1
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1
favore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di €
750,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, an- nualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
- 9 -
• Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 23/10/2025
Il Giudice est.
NO BR
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Il Presidente
CO CE