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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 17.2.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 959 /2024 R.G.L., avente ad oggetto “Naspi”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. PARATORE CARLO MARIA;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. VETRI ALESSANDRA;
CP_1
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Premessa
Con ricorso depositato in data 29.1.2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di avere rifiutato il trasferimento oltre 50 km disposto dalla datrice di lavoro, nella sede di CE per Controparte_2
chiusura del punto vendita di Catania, San Giuseppe la Rena, cui esso era assegnato, in quanto implicante un peggioramento delle condizioni di lavoro tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, ha dedotto di avere rassegnato le dimissioni per giusta causa e che la società aveva contestato la sussistenza della giusta causa dell'atto di recesso, comunicando all'ufficio di collocamento che le dimissioni erano state volontarie e di tal guisa precludendo ad essa ricorrente la possibilità di percepire la CP_3 Ha aggiunto l'istante di avere presentato la domanda amministrativa per ottenere la Naspi
CP_ e che l' aveva respinto la domanda, riconoscendo la legittimità del trasferimento e qualificando come volontario il rifiuto di essa lavoratrice di trasferirsi, con conseguente insussistenza della giusta causa delle dimissioni.
CP_ Quindi, parte ricorrente, argomentato in ordine all'illegittimità della condotta dell' e dedotto che il presupposto per l'accesso all'ammortizzatore sociale richiesto non andava ravvisato nella valutazione in ordine alla legittimità del trasferimento, quanto piuttosto nella perdita involontaria dell'occupazione, dedotta la sussistenza di quest'ultima per come discendente da una variazione notevolmente peggiorativa delle condizioni del rapporto di lavoro, ha chiesto volersi riconoscere il diritto «alla percezione della Naspi
CP_ giusta domanda del 10/7/2023 e conseguentemente condannare l' al pagamento di detta prestazione in suo favore dalla data della domanda».
CP_ Con memoria depositata lil 3.6.2024, si è costituito l' deducendo che la aveva CP_4
promosso ricorso ex art. 28 l. n 300/1970 per condotta antisindacale avverso
[...]
e che all'esito di tale giudizio, in ottemperanza al disposto del giudice, erano CP_2
state modificate le comunicazioni Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, con la
CP_ conseguenza che esso aveva potuto procedere alla liquidazione della Naspi anche nei confronti della parte ricorrente:” Si rappresenta, quindi, che è stata liquidata la prestazione richiesta ed effettuato il pagamento con disponibilità 30/5/2024 (doc.3)”.
L'Ente previdenziale ha quindi chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere.
In vista dell'udienza del 17.2.2025 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. hanno depositato note entrambi le parti e la causa viene decisa con la presente sentenza.
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2. Cessata materia del contendere
Sulla scorta della sopravvenuta situazione di fatto, rappresentata dalle parti e sopra riportata, va dichiarata cessata la materia del contendere avendo ricorrente ha infatti ottenuto il risultato utile che mirava a raggiungere attraverso la proposizione della domanda giudiziale.
Pacifico è tra le parti che l' abbia provveduto al riconoscimento e all'erogazione CP_1
della Naspi in favore della parte ricorrente in conseguenza alla modifica della comunicazione Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, posta in essere da in CP_2 ottemperanza a quanto disposto dall'intestato Tribunale con decreto del 10.4.2024 (R.G. 1508/2024) pronunciato ex art. 28 L. 300/1970.
Ritiene dunque il Tribunale che la sopravvenuta situazione di fatto (oltre a non essere stata contestata) soddisfa in modo pieno ed irretrattabile il diritto invocato dalla parte ricorrente, ossia quello di ottenere l'erogazione della con modalità tali che non CP_3
residua allo stato alcuna utilità della pronuncia di merito.
La soddisfazione del diritto fatto valere dalla parte ricorrente determina infatti l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Chiaro è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui «La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile (Cass. n. 909 del
2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito»
(v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto che parte ricorrente ha ottenuto il medesimo risultato utile cui mirava attraverso una pronuncia di merito, con la conseguenza che è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Spese
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99), ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n.
3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Al riguardo, reputa il Tribunale di aderire a quanto sul punto già affermato dall'Ufficio con la sentenza n. 457/2025 (est. dott.ssa Chiara Cunsolo), che richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che ha stabilito che «Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs.
22/2015, per quanto rileva in questa sede, “la è riconosciuta ai lavoratori che CP_3
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione […]”.
Nell'interpretare il suddetto requisito, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni avuto modo di affermare che la condizione di disoccupazione involontaria prescinde da una preventiva valutazione di legittimità o ingiustizia della determinazione del terzo che ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro, dovendo piuttosto tale condizione ravvisarsi in tutti i casi in cui si siano verificate modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, sicché la perdita dell'occupazione non sarebbe volontaria bensì indotta (cfr. App. Firenze n. 258/20213;
Trib. Torino n. 429/2023, Trib. Udine n. 73/2023; Trib. Milano n. 1072/2020).
L'applicazione di tali principi consente di risolvere positivamente, pur ai soli fini della soccombenza virtuale, il giudizio di probabile fondatezza della domanda di parte ricorrente, stante il mutamento rilevante della sede di lavoro disposto con il trasferimento dalla sede di Catania alla sede di CE (più di 700 km di distanza)»
(così, per tutte, sentenza n. 457/2025 (est. dott.ssa Chiara Cunsolo).
Ritiene tuttavia il Tribunale che ne possa essere disposta la compensazione per metà, tenuto conto del comportamento previdenziale dall'Ente che, pur solo a fronte della modifica dei certificati Unilav, ha riconosciuto ed erogato la prestazione richiesta.
A tal fine, giova osservare che le iniziative assunte dalla pubblica amministrazione in autotutela rappresentano non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso, preordinato a mantenere invariato il rapporto costi –benefici e ad assicurare la conformità dei comportamenti amministrativi alle regole giuridiche, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale.
Per la restante metà le spese sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione del parametro tabellare fino a € 26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; 10438/2023). Va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe emarginata, così statuisce:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti;
- condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si CP_1
liquidano, nella parte già dimidiata, in € 932,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore.
Catania, 17/02/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo