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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6777 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del suo legale rappresentante “pro Parte_1
tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Durante ed
Emma Favia, elettivamente domiciliata in Bari, Corso Cavour n.130
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
amministratore e legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pugliese, elettivamente domiciliato in Bari, Via V.N. De Nicolò n. 48
APPELLATO
--------------------------
All' udienza del 2 dicembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Il 21 ottobre 2016 il Giudice di Pace di Bari emetteva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale condannava la “ al pagamento, in favore dell'istante Parte_1
della somma complessiva Controparte_1
di € 4.372,47, oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria.
Nel ricorso monitorio il aveva lamentato il mancato CP_1
pagamento, da parte dell'ingiunta, di oneri condominiali relativi agli anni 2012- 2016, come da bilanci di gestione regolarmente approvati dall'assemblea dei condomini.
Proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. la “ Parte_1
eccependo la totale infondatezza della avversa pretesa creditoria,
basata sull'erroneo presupposto della appartenenza della ingiunta al Condominio istante.
Conveniva in giudizio l'opposto Condominio chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnato monitorio,
la revoca del medesimo, con ogni conseguenza in ordine al regolamento delle spese di lite.
Il Giudice di Pace, con decreto depositato il 16 dicembre 2016,
sospendeva la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il eccependo: Controparte_1
la improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura di mediazione ex D.Lgs n. 28/2010; la maturata decadenza dall'impugnazione delle delibere assembleari per decorso del termine ex art. 1137 2° co. c.c.; la incompetenza per valore del giudice adito, posto che, con la contestazione della qualità di condomino, l'opponente aveva chiesto un accertamento e proposto pag. 2/8 una domanda di valore indeterminato, devoluta alla cognizione del
Tribunale; la appartenenza della “ al Parte_1
Condominio creditore.
Insisteva chiedendo, previa revoca della concessa sospensione della esecutorietà dell'impugnato monitorio: dichiararsi improcedibile l'opposizione; rigettarsi la stessa perché infondata nel merito;
in via subordinata, affermarsi la incompetenza per valore del giudice adito.
Il tutto, con vittoria delle spese di lite e con condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria.
All'esito di un iter processuale inutilmente lungo e caratterizzato da verbali di udienza redatti, con la colpevole tolleranza del giudice, a mo' di memorie difensive, con argomentazioni delle parti inutilmente ridondanti ed in buona parte inconferenti e con una CTU prima ammessa e poi, poiché non gradita alle parti, implicitamente revocata, il Giudice di Pace, con sentenza n. 242/20 depositata il 29
gennaio 2020, rigettava l'opposizione, confermava l'impugnato monitorio e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la “
[...]
, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. Pt_1
1117, 1117 bis e 2697 c.c., nonché l'assoluto difetto di motivazione da parte del primo giudice.
pag. 3/8 In particolare, ribadiva di non avere mai fatto del CP_1
“creditore” e faceva rilevare come detta circostanza non fosse mai stata provata dall'appellato.
Lamentava, inoltre, come del tutto erroneamente il Giudice di Pace avesse ritenuto la , pur non facente parte del Parte_1
tenuta, al fine di evitare una pronuncia di sussistenza CP_1
del debito, ad impugnare, ex art. 1137 c.c., le delibere condominiali poste a base del ricorso monitorio.
Formulava istanza di sospensione, ex art. 283 c.p.c., della sentenza appellata, con offerta di cauzione ai sensi dell'art. 119 c.p.c..
Concludeva chiedendo l'accoglimento del gravame, con ogni conseguenza di legge e con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio il opponendosi Controparte_2
alla richiesta di inibitoria e deducendo la inammissibilità, ex artt.
348 bis e 342 c.p.c. dell'appello e comunque la sua infondatezza.
Chiedeva la condanna dell'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ed al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore anticipatario.
Con ordinanza del 9 novembre 2021 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata per carenza dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”.
L'appello, pur non inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nella formulazione vigente al momento della proposizione del gravame (perchè contenente i requisiti di forma previsti dalla prima pag. 4/8 delle norme citate e perché non privo di una ragionevole probabilità
di essere accolto) non è fondato e deve essere rigettato.
Premesso che (sin da Cass. 29/8/1994, n. 7569; più di recente:
Cass. 23/7/2020 n. 15696), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale di assemblea condominiale nonché dei relativi documenti e che, sempre nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state eventualmente impugnate
(Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26629; Cass. 24/8/2005, n. 17206),
questo giudice aderisce e richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale non può essere oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento di spese condominiali la questione dell'appartenenza, o meno, al condominio intimante del condomino opponente (Cass. 17/10/2017, n. 24431;
Cass. 22/6/2017, n. 15550).
Più nello specifico, va ribadito che non può essere oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento di spese condominiali, emesso sulla base di delibera assembleare di approvazione del relativo stato di ripartizione, la questione pag. 5/8 dell'appartenenza al condominio intimante del condomino opponente.
Ove, infatti, si intenda controvertere sull'esistenza o meno del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. in ordine ad una unità immobiliare di proprietà esclusiva integrante porzione di un complesso edilizio, e, quindi, sulla ravvisabilità del collegamento funzionale e strutturale di tale proprietà individuale con le parti comuni dell'edificio condominiale di cui all'art. 1117 c.c., con conseguente obbligo di contribuzione alle spese ex art.1123 c.c., è necessaria la partecipazione di tutti i condomini a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario (Cass.
14/2/2018, n. 3626; Cass. 18/4/2003).
I sopra citati arresti giurisprudenziali, una volta allegate le delibere assembleari alla base del ricorso monitorio ed accertata, per mancata impugnazione, la loro validità ed efficacia, inducono a ritenere non esaminabile ed estranea all'oggetto del presente giudizio la questione relativa all''appartenenza dell'appellante al appellato. CP_1
Alla luce di quanto rilevato, ogni altra questione appare irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
A mero titolo di completezza espositiva va infine evidenziato come la giurisprudenza citata dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni
(Cass. 29/9/2017, n. 22856; Cass. sez. lav. 18/4/2019, n. 10850)
sia del tutto inconferente al caso di specie, riguardando la stessa la pag. 6/8 ben diversa ipotesi di azione esecutiva azionata da un terzo nei confronti di un condominio.
Non si ravvisano i presupposti per condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 3° co. c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i medi tariffari previsti nel D.M. n. 147/2022,
come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi anticipatario.
L'appellante va infine condannata al pagamento, ex art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115/2002, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
“ , in persona del suo legale rappresentante “pro Parte_1
tempore” nei confronti del in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, avverso la sentenza n. 242/20, depositata il 29 gennaio 2020, del Giudice di
Pace di Bari, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente, per l'effetto,
l'impugnata sentenza;
2) Rigetta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 3° co. c.p.c.;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del procuratore dell'appellato che si dichiara anticipatario, delle spese dl pag. 7/8 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.701,00,
oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
4) Condanna l'appellante al pagamento, ex art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
Bari, 13 marzo 2025 Il Giudice
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 6777 dell'anno 2020 del
Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
in persona del suo legale rappresentante “pro Parte_1
tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Durante ed
Emma Favia, elettivamente domiciliata in Bari, Corso Cavour n.130
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo Controparte_1
amministratore e legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Pugliese, elettivamente domiciliato in Bari, Via V.N. De Nicolò n. 48
APPELLATO
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All' udienza del 2 dicembre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione, alle parti, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
Il 21 ottobre 2016 il Giudice di Pace di Bari emetteva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale condannava la “ al pagamento, in favore dell'istante Parte_1
della somma complessiva Controparte_1
di € 4.372,47, oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria.
Nel ricorso monitorio il aveva lamentato il mancato CP_1
pagamento, da parte dell'ingiunta, di oneri condominiali relativi agli anni 2012- 2016, come da bilanci di gestione regolarmente approvati dall'assemblea dei condomini.
Proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. la “ Parte_1
eccependo la totale infondatezza della avversa pretesa creditoria,
basata sull'erroneo presupposto della appartenenza della ingiunta al Condominio istante.
Conveniva in giudizio l'opposto Condominio chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnato monitorio,
la revoca del medesimo, con ogni conseguenza in ordine al regolamento delle spese di lite.
Il Giudice di Pace, con decreto depositato il 16 dicembre 2016,
sospendeva la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il eccependo: Controparte_1
la improcedibilità dell'opposizione per mancato esperimento della procedura di mediazione ex D.Lgs n. 28/2010; la maturata decadenza dall'impugnazione delle delibere assembleari per decorso del termine ex art. 1137 2° co. c.c.; la incompetenza per valore del giudice adito, posto che, con la contestazione della qualità di condomino, l'opponente aveva chiesto un accertamento e proposto pag. 2/8 una domanda di valore indeterminato, devoluta alla cognizione del
Tribunale; la appartenenza della “ al Parte_1
Condominio creditore.
Insisteva chiedendo, previa revoca della concessa sospensione della esecutorietà dell'impugnato monitorio: dichiararsi improcedibile l'opposizione; rigettarsi la stessa perché infondata nel merito;
in via subordinata, affermarsi la incompetenza per valore del giudice adito.
Il tutto, con vittoria delle spese di lite e con condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria.
All'esito di un iter processuale inutilmente lungo e caratterizzato da verbali di udienza redatti, con la colpevole tolleranza del giudice, a mo' di memorie difensive, con argomentazioni delle parti inutilmente ridondanti ed in buona parte inconferenti e con una CTU prima ammessa e poi, poiché non gradita alle parti, implicitamente revocata, il Giudice di Pace, con sentenza n. 242/20 depositata il 29
gennaio 2020, rigettava l'opposizione, confermava l'impugnato monitorio e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la “
[...]
, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. Pt_1
1117, 1117 bis e 2697 c.c., nonché l'assoluto difetto di motivazione da parte del primo giudice.
pag. 3/8 In particolare, ribadiva di non avere mai fatto del CP_1
“creditore” e faceva rilevare come detta circostanza non fosse mai stata provata dall'appellato.
Lamentava, inoltre, come del tutto erroneamente il Giudice di Pace avesse ritenuto la , pur non facente parte del Parte_1
tenuta, al fine di evitare una pronuncia di sussistenza CP_1
del debito, ad impugnare, ex art. 1137 c.c., le delibere condominiali poste a base del ricorso monitorio.
Formulava istanza di sospensione, ex art. 283 c.p.c., della sentenza appellata, con offerta di cauzione ai sensi dell'art. 119 c.p.c..
Concludeva chiedendo l'accoglimento del gravame, con ogni conseguenza di legge e con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva in giudizio il opponendosi Controparte_2
alla richiesta di inibitoria e deducendo la inammissibilità, ex artt.
348 bis e 342 c.p.c. dell'appello e comunque la sua infondatezza.
Chiedeva la condanna dell'appellante al risarcimento del danno da lite temeraria ed al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore anticipatario.
Con ordinanza del 9 novembre 2021 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata per carenza dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”.
L'appello, pur non inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nella formulazione vigente al momento della proposizione del gravame (perchè contenente i requisiti di forma previsti dalla prima pag. 4/8 delle norme citate e perché non privo di una ragionevole probabilità
di essere accolto) non è fondato e deve essere rigettato.
Premesso che (sin da Cass. 29/8/1994, n. 7569; più di recente:
Cass. 23/7/2020 n. 15696), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale di assemblea condominiale nonché dei relativi documenti e che, sempre nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state eventualmente impugnate
(Cass. sez. un. 18/12/2009, n. 26629; Cass. 24/8/2005, n. 17206),
questo giudice aderisce e richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale non può essere oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento di spese condominiali la questione dell'appartenenza, o meno, al condominio intimante del condomino opponente (Cass. 17/10/2017, n. 24431;
Cass. 22/6/2017, n. 15550).
Più nello specifico, va ribadito che non può essere oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento di spese condominiali, emesso sulla base di delibera assembleare di approvazione del relativo stato di ripartizione, la questione pag. 5/8 dell'appartenenza al condominio intimante del condomino opponente.
Ove, infatti, si intenda controvertere sull'esistenza o meno del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c. in ordine ad una unità immobiliare di proprietà esclusiva integrante porzione di un complesso edilizio, e, quindi, sulla ravvisabilità del collegamento funzionale e strutturale di tale proprietà individuale con le parti comuni dell'edificio condominiale di cui all'art. 1117 c.c., con conseguente obbligo di contribuzione alle spese ex art.1123 c.c., è necessaria la partecipazione di tutti i condomini a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario (Cass.
14/2/2018, n. 3626; Cass. 18/4/2003).
I sopra citati arresti giurisprudenziali, una volta allegate le delibere assembleari alla base del ricorso monitorio ed accertata, per mancata impugnazione, la loro validità ed efficacia, inducono a ritenere non esaminabile ed estranea all'oggetto del presente giudizio la questione relativa all''appartenenza dell'appellante al appellato. CP_1
Alla luce di quanto rilevato, ogni altra questione appare irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
A mero titolo di completezza espositiva va infine evidenziato come la giurisprudenza citata dall'appellante a sostegno delle proprie ragioni
(Cass. 29/9/2017, n. 22856; Cass. sez. lav. 18/4/2019, n. 10850)
sia del tutto inconferente al caso di specie, riguardando la stessa la pag. 6/8 ben diversa ipotesi di azione esecutiva azionata da un terzo nei confronti di un condominio.
Non si ravvisano i presupposti per condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 3° co. c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i medi tariffari previsti nel D.M. n. 147/2022,
come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi anticipatario.
L'appellante va infine condannata al pagamento, ex art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115/2002, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
“ , in persona del suo legale rappresentante “pro Parte_1
tempore” nei confronti del in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, avverso la sentenza n. 242/20, depositata il 29 gennaio 2020, del Giudice di
Pace di Bari, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente, per l'effetto,
l'impugnata sentenza;
2) Rigetta la richiesta di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 3° co. c.p.c.;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del procuratore dell'appellato che si dichiara anticipatario, delle spese dl pag. 7/8 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.701,00,
oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
4) Condanna l'appellante al pagamento, ex art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115/2002, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato per la proposizione dell'impugnazione.
Bari, 13 marzo 2025 Il Giudice
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