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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8368/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5261/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8368/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 1261/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della RT, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2018 ricevuto notificato il 19 febbraio 2024 nella presunta qualità di erede di Nominativo_2, defunto nel 2012, sostenendo in primis la propria carenza di legittimazione passiva.
Non si era costituiva la controparte
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso preso atto della prova della carenza di legittimazione del contribuente, e compensando le spese con la seguente motivazione: “Nel comportamento della resistente che non ha contestato le prospettazioni avversarie e che ha potuto verificare l'obiezione del difetto di legittimazione passiva solo attraverso la rinuncia all'eredità d'epoca successiva la notifica dell'atto impugnato si apprezzano ragioni significative e serie per compensare le spese del giudizio.”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, oltre alla condanna al risarcimento ex art. 96.cp.c.,nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Non si è costituita controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una idonea motivazione sul punto, atteso che la motivazione sopra riporatat si scontra con gli elementi fattuali acquisiti al giudizio.
Va rilevato che in uno con il ricorso risulta depositata la denuncia di successione presentata il 7 dicembre
2020 presso l'Agenzia Entrate di Caserta, mentre l'avviso di accertamento esecutivo è del 13 novembre
2023; che l'attuale ricorrente appellante è il fratello del de cuis, deceduto con regolare famiglia a carico;
elementi che non portano alla individuazione del Ricorrente_1 quel legittimato passivo.
L'appello va pertanto accolto parzialmente, con esclusione della richiesta condanna al risarcimento ex art. 96 c. p.c., atteso che non risulta integrata la colpa grave posta a base, in alternativa alla mala fede, del richiesto risarcimento, in quanto solo nel 2020 risulta presentata una denuncia di successione per un decesso del 2012; né l'atto impugnato risulta avere prodotto altre conseguenze se non quelle della necessità di impugnarlo, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
Va pertanto disposta la condanna della appellata RT al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 390,00 per il I grado ed in Euro 205,00 per il II grado, già compensate per tale grado per il 50% in ragione del parziale accoglimento dell'appello, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie parzialmente l'appello. Condanna la appellata
RT al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 390,00 per il I grado ed in Euro 205,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8368/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 03/10/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5261/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8368/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 1261/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti della RT, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2018 ricevuto notificato il 19 febbraio 2024 nella presunta qualità di erede di Nominativo_2, defunto nel 2012, sostenendo in primis la propria carenza di legittimazione passiva.
Non si era costituiva la controparte
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso preso atto della prova della carenza di legittimazione del contribuente, e compensando le spese con la seguente motivazione: “Nel comportamento della resistente che non ha contestato le prospettazioni avversarie e che ha potuto verificare l'obiezione del difetto di legittimazione passiva solo attraverso la rinuncia all'eredità d'epoca successiva la notifica dell'atto impugnato si apprezzano ragioni significative e serie per compensare le spese del giudizio.”
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, oltre alla condanna al risarcimento ex art. 96.cp.c.,nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Non si è costituita controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame non risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, né il giudice di primo grado ha fornito una idonea motivazione sul punto, atteso che la motivazione sopra riporatat si scontra con gli elementi fattuali acquisiti al giudizio.
Va rilevato che in uno con il ricorso risulta depositata la denuncia di successione presentata il 7 dicembre
2020 presso l'Agenzia Entrate di Caserta, mentre l'avviso di accertamento esecutivo è del 13 novembre
2023; che l'attuale ricorrente appellante è il fratello del de cuis, deceduto con regolare famiglia a carico;
elementi che non portano alla individuazione del Ricorrente_1 quel legittimato passivo.
L'appello va pertanto accolto parzialmente, con esclusione della richiesta condanna al risarcimento ex art. 96 c. p.c., atteso che non risulta integrata la colpa grave posta a base, in alternativa alla mala fede, del richiesto risarcimento, in quanto solo nel 2020 risulta presentata una denuncia di successione per un decesso del 2012; né l'atto impugnato risulta avere prodotto altre conseguenze se non quelle della necessità di impugnarlo, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
Va pertanto disposta la condanna della appellata RT al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 390,00 per il I grado ed in Euro 205,00 per il II grado, già compensate per tale grado per il 50% in ragione del parziale accoglimento dell'appello, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie parzialmente l'appello. Condanna la appellata
RT al pagamento delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 390,00 per il I grado ed in Euro 205,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.