Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 4274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4274 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04274/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02084/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2084 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Falvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
Prefettura di Milano - U.T.G., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di emersione di lavoro irregolare ex art. 103 del D.Lgs. n. 34/2020 presentata in favore della ricorrente, emesso dalla Prefettura di Milano e notificato in data 11.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa LE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-, cittadina peruviana, espone di essere stata destinataria di una domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, presentata per la sua regolarizzazione in qualità di collaboratrice familiare, attività svolta fino all’ospedalizzazione della datrice di lavoro nel mese di maggio 2021. Quest’ultima si sarebbe poi rifiutata di rispondere alla convocazione della Prefettura di Milano e comparire dinanzi allo Sportello Unico dell’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, negando di aver presentato l’istanza di emersione in favore della signora -OMISSIS- e di aver fruito delle sue prestazioni lavorative.
2. Con il presente gravame, la ricorrente impugna il provvedimento della Prefettura di Milano che ha disposto il rigetto della succitata istanza di emersione sul presupposto dell’insussistenza di un effettivo rapporto di lavoro con l’originaria datrice, non essendo state rinvenute dall’amministrazione procedente, all’esito delle verifiche effettuate, le comunicazioni obbligatorie presso l’I.N.P.S. in ordine alla costituzione e alla cessazione del predetto rapporto lavorativo. Pertanto, sebbene la ricorrente avesse reperito un’ulteriore occupazione e si fosse presentata alla convocazione della Prefettura di Milano per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con un nuovo datore di lavoro, non sarebbe stato comunque possibile procedere al subentro di quest’ultimo o rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione a fronte della mancata formalizzazione del precedente rapporto di lavoro con il datore intestatario dell’istanza di emersione.
3. A sostegno del gravame deduce vizi di violazione di legge, eccesso di potere e travisamento dei fatti, evidenziando che la Prefettura di Milano non avrebbe applicato le disposizioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno del 17 novembre 2020, n. 4623, secondo cui l’amministrazione potrebbe rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di interruzione del rapporto di lavoro, né tantomeno avrebbe considerato che la mancata trasmissione all’I.N.P.S. delle comunicazioni obbligatorie in ordine alla costituzione e alla cessazione del rapporto lavorativo risulterebbe imputabile esclusivamente alla parte datoriale e non potrebbe rilevare a danno della dipendente incolpevole, sulla quale si riverserebbero gli effetti negativi di detto inadempimento. La ricorrente ha quindi precisato di aver presentato, in data 29.07.2024, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano – Sezione lavoro contro l’originaria datrice a tutela della propria posizione, per il riconoscimento del rapporto lavorativo e per il pagamento delle differenze retributive, dei contributi previdenziali e del T.F.R.
4. Si è costituita l’amministrazione intimata per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
5. All’esito della camera di consiglio del 25.09.2024 fissata per la trattazione della domanda cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS-/2024 questo Tribunale ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, evidenziando come il perfezionamento della procedura di emersione fosse all’attualità “ ostacolato dall’indisponibilità della originaria datrice di lavoro a presentarsi alla convocazione dinanzi agli Uffici della Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, negando essa di aver presentato la relativa istanza in favore della ricorrente, nonché dall’inesistenza delle formali comunicazioni che la predetta datrice avrebbe dovuto inoltrare in ordine alla costituzione e cessazione del rapporto lavorativo ”. Inoltre, considerando che la signora -OMISSIS- ha per parte sua “ adito il Tribunale di Milano contro la datrice per il riconoscimento del rapporto di lavoro, il pagamento delle differenze retributive, dei contributi previdenziali e del T.F.R. in suo favore, con udienza fissata per il 5.11.2024 ”, è stato ritenuto che il rigetto dell’istanza di emersione dovesse “ fondarsi su un più compiuto accertamento in ordine all’effettiva sussistenza del rapporto lavorativo che avrebbe impegnato la ricorrente e ora disconosciuto dalla datrice, a prescindere dagli aspetti legati alla mancanza di formalizzazione del medesimo, che potranno eventualmente essere oggetto di regolarizzazione ”.
6. Parte ricorrente ha successivamente depositato ulteriore documentazione relativa alla vicenda contenziosa dinanzi al Giudice del Lavoro in vista della trattazione di merito del ricorso e, alla pubblica udienza del 16.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-/2025, rilevato che dopo lo svolgimento dell’udienza del 4.03.2025 dinanzi al Tribunale Civile di Milano-Sezione Lavoro non erano stati forniti gli opportuni aggiornamenti in ordine allo stato del giudizio o ai suoi eventuali esiti, questo Tribunale ha richiesto alla ricorrente chiarimenti in merito, da depositarsi entro il termine all’uopo assegnato.
8. In data 23.07.2025, in adempimento del succitato ordine istruttorio, la difesa della signora -OMISSIS- ha versato in atti documentazione relativa a detta vicenda contenziosa e, alla successiva udienza pubblica del 18.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è fondato.
10. Risulta dagli atti di causa, a seguito della produzione documentale effettuata da parte ricorrente, che il giudizio incardinato da quest’ultima dinanzi al giudice del Lavoro è stato dichiarato estinto all’esito dell’udienza del 4.03.2025, essendo stato raggiunto “ un accordo a definizione integrale del contenzioso in corso, oltre che di ogni ulteriore controversia insorta e/o che possa insorgere tra le stesse con riferimento al rapporto di lavoro intercorso ”. In particolare, in detta sede le parti si sono date “ reciprocamente atto che tra le medesime è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di natura domestica a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021, con inquadramento della ricorrente nel livello-categoria A ai sensi del CCNL Lavoro Domestico ed orario di lavoro di 25 ore settimanali ”, obbligandosi la datrice di lavoro a “ richiedere formalmente la regolarizzazione del Rapporto all’INPS, effettuando le relative comunicazioni di denuncia, iscrizione e cessazione dello Stesso ” (cfr. doc.1 della ricorrente, produzione del 23.07.2025), come poi effettivamente avvenuto (cfr. doc. 4 della ricorrente, produzione del 23.07.2025).
11. Sulla scorta di quanto precede, è stata oggettivamente accertata l’esistenza di un rapporto lavorativo intercorso tra la ricorrente e l’originaria datrice titolare della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 del D.L. n. 34/2020, dovendosi imputare la mancanza delle tempestive comunicazioni all’I.N.P.S. in ordine alla costituzione e cessazione del rapporto lavorativo all’esclusivo inadempimento della parte datoriale ai propri obblighi di legge. Ne consegue, pertanto, l’erroneità del presupposto fattuale su cui si è fondato il provvedimento impugnato, ovvero l’insussistenza del rapporto lavorativo denunciato ai fini della regolarizzazione della ricorrente, dovendosi per contro riconoscere che quest’ultima ha effettivamente prestato la propria attività professionale a favore del soggetto dichiarante dal 1.07.2020 fino al 30.06.2021.
12. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato, dovendo l’amministrazione rideterminarsi alla luce dei contenuti della presente sentenza.
13. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti alla luce delle peculiarità del caso di specie, considerando, in particolare, che la determinazione dell’amministrazione si è basata sulle risultanze delle verifiche effettuate presso l’I.N.P.S., come visto inficiate dall’irregolare condotta della datrice di lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BR AT, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
LE AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AM | BR AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.