Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 01/10/2025, n. 16920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16920 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16920/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08028/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8028 del 2022, proposto da
Centro Edil Cerreto Snc di LI AR & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Livio Lavitola, Paolo Pittori e Michela Urbani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
della D.D. prot. 424413 del 2/5/2022 (doc.1), con cui la Regione Lazio ha disposto l'improcedibilità e la conseguente archiviazione della domanda di autorizzazione paesaggistica prot. 617613 del 13/7/2020 presentata in seno al procedimento di VIA per il rinnovo dell'autorizzazione per attività di coltivazione di cava di blocchetti di peperino nel Comune di Canale Monterano, loc. Barzoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Centro Edil Cerreto ha impugnato il provvedimento (prot. 424413) del 2 maggio 2022 con cui la Regione Lazio ha disposto l’improcedibilità e la conseguente archiviazione della domanda di autorizzazione paesaggistica, presentata nell’ambito del procedimento di VIA per il rinnovo dell’autorizzazione per attività di coltivazione di cava di blocchetti di peperino nel Comune di Canale Monterano.
La società ricorrente è proprietaria di una cava di peperino ubicata nel Comune di Canale Monterano e in località Barzoli ai piedi del monte Cerreto, in area catastalmente distinta al fg. 26, p.lle 10, 40 (attuale 139), 42 (attuale 137), 82, 83 e 84.
Il provvedimento impugnato si inquadra nel procedimento relativo all’ultima richiesta di proroga, successiva a precedenti autorizzazioni all’estrazione già rilasciate dal Comune.
Detta richiesta di proroga era motivata in considerazione del rallentamento dei ritmi di estrazione e che era finalizzata al solo completamento del piano di coltivazione e recupero ambientale autorizzato, già eseguito per circa l’80%.
Successivamente all’avvio dell’attività di estrazione risalente agli anni ’70 del secolo scorso il perimetro della cava era stato interessato da un vincolo paesaggistico ai sensi della sopravvenuta legge 431/1985 che, a sua volta, aveva l’effetto di incidere solo una piccola porzione di area che ricadeva nella fascia di rispetto del Fosso delle Sette Cannelle.
Più in particolare, in base al PTPR approvato, l’area di estrazione era stata ricompresa in parte (per il settore meridionale) nella fascia di rispetto dei corsi delle acque pubbliche (ex art. 142, lett. c, d.lgs. 42/04).
A parere della società ricorrente la coltivazione eseguita negli anni passati non aveva interessato l’area sottoposta a vincolo paesaggistico ed è quindi per tale motivo che, in sede di presentazione dell’istanza dell’ultimo rinnovo e nell’ambito della procedura di VIA, è stata formulata anche una richiesta di Autorizzazione Paesaggistica con riferimento alla necessità di procedere alla coltivazione del giacimento presente nella particella n. 82.
Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. il travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 146, d.lgs. 42/2004, oltre all’eccesso di potere per violazione della circolare ministeriale n. 16721 del 13 settembre 2010; stante il fatto che la coltivazione eseguita negli anni passati non ha interessato l’area sottoposta a vincolo paesaggistico e che solo oggi si chiede l’avvio della coltivazione del giacimento presente nella particella n. 82 in parte vincolata, deriva l’illogicità della richiesta regionale circa la legittimità paesaggistica della prima autorizzazione e di quelle successive (dal 1989 al 2015) e della successiva archiviazione e, ciò, per la dirimente considerazione che non vi sono state, nel passato, attività di trasformazione dell’area in grado di incidere sullo stato dei luoghi, come tali rilevanti sotto il profilo paesaggistico;
2. la violazione dell’art. 167, d.lgs. 42/04, oltre all’eccesso di potere per violazione della circolare ministeriale prot. 3622 del 2.2.2022, del principio di proporzionalità e del divieto di aggravamento procedimentale, in quanto sarebbe abnorme la scelta dirigenziale di archiviare il procedimento di autorizzazione paesaggistica nella fase “preparatoria”, sottraendo all’organo politico la valutazione in termini sostanziali della complessiva compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici dell’area;
3. l’incompetenza e la violazione dell’art. 27 bis, d.lgs. 152/06 e della D.G.R. n. 132/2018, in quanto l’improcedibilità, con effetti sull’intero procedimento di rinnovo, è stata disposta al di fuori della sua naturale sede nell’ambito del procedimento di Via e delle relative garanzie partecipative:
Nel ricorso così proposto si è costituita la Regione Lazio che ha contestato le censure dedotte, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 26 settembre 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Dalla documentazione in atti è possibile desumere che la società ricorrente è stata risultata destinataria di una serie di autorizzazioni alla coltivazione, avendo il Comune di Canale Monterano rilasciato l’autorizzazione n. 1/89 alla prosecuzione dell’attività estrattiva di materiale di blocchetti di peperino per la durata di anni 20, poi prorogata rispettivamente di ulteriori cinque anni con i provvedimenti prot. 5711/2010 e prot. 11770/2015.
1.2 Il presente procedimento si inquadra quindi nell’ultima richiesta di proroga dell’autorizzazione già in essere, motivata dal rallentamento dei ritmi di estrazione del peperino e finalizzata al solo completamento del piano di coltivazione e recupero ambientale autorizzato, già eseguito per circa l’80%.
1.3 Ritenendo che solo sull’area oggetto dell’istanza più recente risultasse vigente un vincolo paesaggistico, il 18 aprile 2019 la ricorrente ha presentato un’istanza di attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 27 bis, d.lgs. 152/06, finalizzata al contestuale ottenimento del rinnovo dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava.
1.4 Detta procedura veniva poi sospesa dopo la prima riunione della conferenza di servizi, stante la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica.
1.5 Proprio nell’ambito del procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica dell’ultima proroga, la Regione Lazio, con la nota (prot. 546873) del 22 giugno 2021 ha richiesto la documentazione integrativa riferita alle precedenti concessioni, ritenendo necessario acquisire “ la legittimità paesaggistica della prima autorizzazione, del proseguimento dell’attività nel 1989 con Piano Paesaggistico vigente e le successive proroghe negli anni 2010 e 2015 con vigente anche il PTPR ”.
1.6 Tale richiesta è stata riscontrata sia dal proponente che dal Comune di Canale Monterano, ricostruendo l’intero iter autorizzatorio a monte della richiesta di rinnovo ed evidenziando che l’area di coltivazione non risultava essere gravata da vincoli paesaggistici.
1.7 La Regione Lazio con il provvedimento impugnato ha arrestato la fase di valutazione di compatibilità Paesaggistica, dichiarando l’improcedibilità e archiviando il procedimento di autorizzazione paesaggistica ritenendo “… che per il rilascio dell’autorizzazione n. 1 del 29.07.1989 e delle successive proroghe non è stata prodotta documentazione attestante la legittimità paesaggistica ”.
1.8 Sul punto è dirimente constatare che il provvedimento ora impugnato non è stato preceduto da un preavviso di rigetto, privando di fatto la ricorrente delle garanzie procedimentali di cui all’art. 10 bis, L. n. 241/90.
1.9 Si consideri, inoltre, che il provvedimento ora impugnato non è stato adottato nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (che infatti era stato sospeso), ma risulta emanato dalla Regione Lazio autonomamente, nell’ambito della richiesta di autorizzazione paesaggistica riferita all’ultimo lotto.
2. Sul punto un costante orientamento ha avuto modo di chiarire che “ nell'ambito del procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, è essenziale che la partecipazione del privato preceda il provvedimento finale. Il preavviso di rigetto e la possibilità per il privato di contestare i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione rappresentano un adeguato rispetto delle norme procedurali stabilite dagli artt. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e 10-bis della L. n. 241 del 1990 (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sentenza, 11/08/2023, n. 4792)”.
2.1 Nella fase di partecipazione procedimentale la ricorrente avrebbe potuto chiedere la regolarizzazione dell’attività di cava con l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica postuma, in applicazione dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004 e, ciò, qualora risultasse comunque provato che l’area di estrazione incidesse su un’area effettivamente vincolata.
2.2 Il Ministero della Cultura con la nota (prot. 3622) del 2 febbraio 2022 ha chiarito (proprio con riferimento alle attività estrattive) che sussiste la possibilità di accertare ex post la compatibilità paesaggistica per le coltivazioni che abbiano prodotto “un limitatissimo impatto sui valori paesaggistici”.
Più in particolare il Ministero ha chiarito che in termini generali “le tipologie di interventi, per le quali è possibile accertare ex post la compatibilità paesaggistica, sono … quelle rispetto a cui … si può in astratto ipotizzare che non ledano se non in modo tendente all’irrilevanza i beni tutelati”, può allora ammettersi l’esperibilità del procedimento di autorizzazione postuma laddove non vi sia stata una “cospicua attività di estrazione” e quindi ove, “ad esempio, la coltivazione non autorizzata sia appena agli inizi, e si sono realizzati interventi estremamente contenuti”.
2.3 È altrettanto dirimente constatare che sono rimaste incontestate le argomentazioni della ricorrente, laddove ha sostenuto che negli anni precedenti non erano state realizzate trasformazioni esteriormente percepibili delle aree vincolate, fattispecie quest’ultima che avrebbe potuto essere chiarita proprio consentendo alla stessa ricorrente di depositare memorie e perizie.
2.4 La necessità di una partecipazione procedimentale, idonea a chiarire le aree effettivamente interessate dal vincolo, doveva ritenersi particolarmente necessaria in una fattispecie come quella in esame laddove si è inteso incidere sulle autorizzazioni già rilasciate, contraddicendo espressamente quanto in precedenza affermato dal Comune.
Quest’ultimo, infatti, nelle precedenti autorizzazioni all’attività di coltivazione aveva ritenuto di non considerare rilevante il vincolo paesaggistico, poiché i Piani di Coltivazione di volta in volta proposti e autorizzati non riguardavano la zona vincolata.
2.5 Ne consegue come risulta evidente come il provvedimento ora impugnato, risulta inficiato da un evidente difetto di istruttoria oltreché alla violazione dei principi di trasparenza e partecipazione procedimentale.
2.6 In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui alla parte motiva.
Condanna la Regione Lazio al pagamento di euro 2.000,00 (duemila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Luca Biffaro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO