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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa CA Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 318/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Bogoni ed elettivamente domiciliata presso la stessa in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michela CP_1 C.F._2
Marangon ed elettivamente domiciliato presso la stessa in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, senza alcun addebito;
2) I coniugi vivranno separati, libro ognuno di fissare la residenza ive reputa opportuno;
3) La figlia CA, nata l'[...] e affetta da disabilità grave, resterà collocata presso la madre;
4) La casa coniugale, sita in Porto Viro Via Foscolo 17, è assegnata alla IG.ra PT
, che ivi vivrà con la figlia CA;
[...]
5) Il IG. si obbliga, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, a CP_1 continuare a pagare la quota di metà della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale di competenza della IG.ra , fermo restando l'obbligo di pagare PT la quota di sua spettanza;
6) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese e sempre a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'assegno di 100,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI;
7) L'assegno unico e universale erogato dall'INPS in favore di sarà Parte_2 percepito a metà tra i genitori della stessa;
8) Il IG. si obbliga a trasferire alla IG.ra entro 30 giorni CP_1 Parte_1 dal deposito della sentenza di separazione, a titolo di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, l'autovettura Dacia Duster targata FM096AN;
1 9) La causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione del processo in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 26-2-2025 ai sensi degli artt. 473 bis.14 e 473 bis.47 c.p.c. ss. c.p.c., avanti il Tribunale di Rovigo, chiedeva in cumulo ex art. 473 Parte_1 bis.49 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il 27-4-1991 a Donada (RO), con atto CP_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Viro (RO) al n 8, Parte II, Serie A, anno 1991, ed esponeva che:
- dal matrimonio erano nati i figli , nata il [...], CA, nata l'[...] e ER
, nato il [...]; Per_2
- la residenza coniugale era stata fissata in un immobile sito a Porto Viro (RO), in comproprietà fra i coniugi;
- da tempo il aveva manifestato crescente disinteresse nei confronti della moglie CP_1
e dei figli, tanto che aveva abbandonato l'abitazione familiare;
- la figlia aveva a sua volta formato un nuovo nucleo familiare, mentre il figlio ER
aveva di recente reperito occupazione come operaio con contratto a tempo Per_2 determinato;
- la figlia CA, invalida al 100 % con diagnosi di “trisomia 21 con ritardo mentale grave”, necessitava di continue cure mediche anche in conseguenza di ulteriori problemi di salute, quali “insufficienza polmonare severa” e una “patologia infiammatoria intestinale”, cui si aggiungevano patologie cardiache e renali, ed era seguita dal Centro di Salute Mentale dell'ULLS ; Parte_3
- proprio per far fronte alle incombenze familiari, e in particolare alle necessità della figlia CA, cui la ricorrente si era fatta carico in via pressoché esclusiva in costanza di matrimonio, la non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa, sicché PT chiedeva che fosse statuito l'obbligo del marito di corrisponderle un assegno di mantenimento, dal momento che il , oltre ad essere titolare di un trattamento CP_1 pensionistico, continuava a prestare attività lavorativa stagionale.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo l'assegnazione della casa coniugale, nonché affidamento esclusivo della figlia CA e la regolamentazione del diritto di visita paterno. Quanto alle richieste economiche, domandava che fosse posto a carico del marito l'obbligo del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, sino all'estinzione, nonché un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in proprio favore dell'ammontare di 400,00 euro mensili, oltre all'attribuzione integrale dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS per la figlia CA.
2. Con decreto depositato il 27-2-2025 il Presidente fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 17-6-2025, assegnava al convenuto termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473 bis.14 co.3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
2 3. Con comparsa di risposta il 13-5-2025 si costituiva in giudizio che, pur CP_1 aderendo alle domande di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulate dalla ricorrente, contestava la ricostruzione della crisi coniugale prospettata dalla . In particolare, il resistente sosteneva che il rapporto PT coniugale era stato sin dall'origine conflittuale, ma che ciononostante egli si era sempre prodigato per tutte le necessità familiari e in particolare di tutte le eIGenze della figlia CA, affetta da disabilità grave. Affermava inoltre che, dopo l'ennesima lite verificatasi tra i coniugi nel mese di novembre del 2024, era stata la ad PT impedirgli di rientrare nell'abitazione coniugale, avendo la stessa provveduto a cambiare la serratura della porta di ingresso, e di essere stato pertanto costretto a trasferirsi presso l'abitazione della madre. Il deduceva altresì che, da quel momento, la CP_1 ricorrente gli aveva impedito per mesi di frequentare la figlia CA, malgrado lo stretto legame esistente fra la stessa e il padre.
Sotto il profilo economico, il convenuto deduceva di percepire una pensione mensile di 1.100,00 euro, ma di essere gravato dall'onere del rimborso delle rate del mutuo (650,00 euro al mese) e da altri esborsi mensili dell'ammontare di 400,00 euro, a fronte di finanziamenti contratti per necessità familiari. Formulava inoltra la domanda di affidamento condiviso della figlia CA, dichiarandosi disposto a contribuire al mantenimento della stessa mediante il versamento della somma mensile di 200,00 euro, oltre al pagamento di metà delle spese straordinarie, con attribuzione integrale dell'assegno unico e universale alla ricorrente, ma chiedeva che fosse posto a carico di quest'ultima il pagamento integrale delle rate del mutuo.
4. Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e disposta l'acquisizione d'ufficio della documentazione reddituale del resistente con riferimento agli ultimi tre anni d'imposta, all'udienza del 17-6-2025, il giudice relatore, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, formulava una proposta conciliativa, cui le parti aderivano, sicché, all'esito della discussione orale della causa, i rispettivi difensori precisavano le conclusioni in forma congiunta con rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. La domanda di separazione personale, proposta da , ai sensi dell'art. Parte_1
151 co. 1 c.c., deve trovare accoglimento, essendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza del 17-6-2025, nonché tenuto conto della pregressa separazione di fatto.
6. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla collocazione della figlia CA, affetta da disabilità grave, nonché alla regolamentazione dei rispettivi rapporti economici sono conformi alla legge. In particolare, va ricordato che non deve farsi luogo ad affidamento della giovane, atteso che, in materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. (Cass. civ. Sez. 1, n. 2670/2023).
3 7. Le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore come da separata ordinanza, dovendo il processo proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8. La pronuncia delle spese di lite è rinviata alla statuizione definitiva.
p.q.m.
decidendo nella causa n. 318/2025 R.G. promossa da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio il 27-4-1991 a Donada (RO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Viro (RO) al n. 8, Parte II, Serie A, anno 1991;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Viro (RO) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e analiticamente riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritti;
- rimette le parti innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza.
Rovigo, 18 giugno 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
4
riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa CA Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 318/2025 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Bogoni ed elettivamente domiciliata presso la stessa in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michela CP_1 C.F._2
Marangon ed elettivamente domiciliato presso la stessa in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi, senza alcun addebito;
2) I coniugi vivranno separati, libro ognuno di fissare la residenza ive reputa opportuno;
3) La figlia CA, nata l'[...] e affetta da disabilità grave, resterà collocata presso la madre;
4) La casa coniugale, sita in Porto Viro Via Foscolo 17, è assegnata alla IG.ra PT
, che ivi vivrà con la figlia CA;
[...]
5) Il IG. si obbliga, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, a CP_1 continuare a pagare la quota di metà della rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale di competenza della IG.ra , fermo restando l'obbligo di pagare PT la quota di sua spettanza;
6) Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese e sempre a titolo di contributo al mantenimento della stessa, l'assegno di 100,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT FOI;
7) L'assegno unico e universale erogato dall'INPS in favore di sarà Parte_2 percepito a metà tra i genitori della stessa;
8) Il IG. si obbliga a trasferire alla IG.ra entro 30 giorni CP_1 Parte_1 dal deposito della sentenza di separazione, a titolo di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, l'autovettura Dacia Duster targata FM096AN;
1 9) La causa sia rimessa in istruttoria per la prosecuzione del processo in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 26-2-2025 ai sensi degli artt. 473 bis.14 e 473 bis.47 c.p.c. ss. c.p.c., avanti il Tribunale di Rovigo, chiedeva in cumulo ex art. 473 Parte_1 bis.49 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il 27-4-1991 a Donada (RO), con atto CP_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Viro (RO) al n 8, Parte II, Serie A, anno 1991, ed esponeva che:
- dal matrimonio erano nati i figli , nata il [...], CA, nata l'[...] e ER
, nato il [...]; Per_2
- la residenza coniugale era stata fissata in un immobile sito a Porto Viro (RO), in comproprietà fra i coniugi;
- da tempo il aveva manifestato crescente disinteresse nei confronti della moglie CP_1
e dei figli, tanto che aveva abbandonato l'abitazione familiare;
- la figlia aveva a sua volta formato un nuovo nucleo familiare, mentre il figlio ER
aveva di recente reperito occupazione come operaio con contratto a tempo Per_2 determinato;
- la figlia CA, invalida al 100 % con diagnosi di “trisomia 21 con ritardo mentale grave”, necessitava di continue cure mediche anche in conseguenza di ulteriori problemi di salute, quali “insufficienza polmonare severa” e una “patologia infiammatoria intestinale”, cui si aggiungevano patologie cardiache e renali, ed era seguita dal Centro di Salute Mentale dell'ULLS ; Parte_3
- proprio per far fronte alle incombenze familiari, e in particolare alle necessità della figlia CA, cui la ricorrente si era fatta carico in via pressoché esclusiva in costanza di matrimonio, la non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa, sicché PT chiedeva che fosse statuito l'obbligo del marito di corrisponderle un assegno di mantenimento, dal momento che il , oltre ad essere titolare di un trattamento CP_1 pensionistico, continuava a prestare attività lavorativa stagionale.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo l'assegnazione della casa coniugale, nonché affidamento esclusivo della figlia CA e la regolamentazione del diritto di visita paterno. Quanto alle richieste economiche, domandava che fosse posto a carico del marito l'obbligo del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, sino all'estinzione, nonché un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in proprio favore dell'ammontare di 400,00 euro mensili, oltre all'attribuzione integrale dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS per la figlia CA.
2. Con decreto depositato il 27-2-2025 il Presidente fissava l'udienza di prima comparizione delle parti alla data del 17-6-2025, assegnava al convenuto termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473 bis.14 co.3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
2 3. Con comparsa di risposta il 13-5-2025 si costituiva in giudizio che, pur CP_1 aderendo alle domande di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulate dalla ricorrente, contestava la ricostruzione della crisi coniugale prospettata dalla . In particolare, il resistente sosteneva che il rapporto PT coniugale era stato sin dall'origine conflittuale, ma che ciononostante egli si era sempre prodigato per tutte le necessità familiari e in particolare di tutte le eIGenze della figlia CA, affetta da disabilità grave. Affermava inoltre che, dopo l'ennesima lite verificatasi tra i coniugi nel mese di novembre del 2024, era stata la ad PT impedirgli di rientrare nell'abitazione coniugale, avendo la stessa provveduto a cambiare la serratura della porta di ingresso, e di essere stato pertanto costretto a trasferirsi presso l'abitazione della madre. Il deduceva altresì che, da quel momento, la CP_1 ricorrente gli aveva impedito per mesi di frequentare la figlia CA, malgrado lo stretto legame esistente fra la stessa e il padre.
Sotto il profilo economico, il convenuto deduceva di percepire una pensione mensile di 1.100,00 euro, ma di essere gravato dall'onere del rimborso delle rate del mutuo (650,00 euro al mese) e da altri esborsi mensili dell'ammontare di 400,00 euro, a fronte di finanziamenti contratti per necessità familiari. Formulava inoltra la domanda di affidamento condiviso della figlia CA, dichiarandosi disposto a contribuire al mantenimento della stessa mediante il versamento della somma mensile di 200,00 euro, oltre al pagamento di metà delle spese straordinarie, con attribuzione integrale dell'assegno unico e universale alla ricorrente, ma chiedeva che fosse posto a carico di quest'ultima il pagamento integrale delle rate del mutuo.
4. Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e disposta l'acquisizione d'ufficio della documentazione reddituale del resistente con riferimento agli ultimi tre anni d'imposta, all'udienza del 17-6-2025, il giudice relatore, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, formulava una proposta conciliativa, cui le parti aderivano, sicché, all'esito della discussione orale della causa, i rispettivi difensori precisavano le conclusioni in forma congiunta con rinuncia all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. La domanda di separazione personale, proposta da , ai sensi dell'art. Parte_1
151 co. 1 c.c., deve trovare accoglimento, essendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza del 17-6-2025, nonché tenuto conto della pregressa separazione di fatto.
6. Gli accordi raggiunti dalle parti in ordine alla collocazione della figlia CA, affetta da disabilità grave, nonché alla regolamentazione dei rispettivi rapporti economici sono conformi alla legge. In particolare, va ricordato che non deve farsi luogo ad affidamento della giovane, atteso che, in materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo. (Cass. civ. Sez. 1, n. 2670/2023).
3 7. Le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore come da separata ordinanza, dovendo il processo proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8. La pronuncia delle spese di lite è rinviata alla statuizione definitiva.
p.q.m.
decidendo nella causa n. 318/2025 R.G. promossa da nei confronti Parte_1 di , con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio il 27-4-1991 a Donada (RO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Viro (RO) al n. 8, Parte II, Serie A, anno 1991;
- ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto Viro (RO) l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e analiticamente riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritti;
- rimette le parti innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza.
Rovigo, 18 giugno 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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