Decreto cautelare 27 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 27/08/2022, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/08/2022
N. 00985/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima Ditta individuale e dell’esercizio commerciale di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto denominato -OMISSIS-” sito in località -OMISSIS-di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Cosimo Gabriele Rosafio e Sandro Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia, anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.,
del decreto di sospensione dell’attività, ex art. 100 T.U.L.P.S. n. 773/1931, nr. -OMISSIS-, prot.-OMISSIS-emesso il 19.08.2022 dal Vicario del Questore di Lecce e notificato brevi manu - per il tramite del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- - in pari data, con il quale è stata disposta la sospensione per giorni quindici dell’efficacia della S.C.I.A. presentata il 17.8.2022 e dell’attività dell’esercizio commerciale, di cui la ricorrente è titolare denominato -OMISSIS-”, sito nel Comune di -OMISSIS- (LE), località “-OMISSIS-”, al -OMISSIS-s.n.c., con contestuale chiusura del locale per i motivi specificati nella premessa del gravato atto;
di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale anche di estremi e contenuto ignoti e con espressa riserva di ricorrere autonomamente, ovvero per motivi aggiunti, ove necessario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti e depositato in data 26 Agosto 2022 (festivo), alle ore 17,16;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, non si ravviva la presenza del fumus boni juris necessario per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria, tenuto conto - da un lato - che la finalità perseguita dalle disposizioni di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, in tema di sospensione della licenza commerciale di pubblico esercizio, non è quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio - nella specie, peraltro, caratterizzato dal fattuale coinvolgimento nell’attività gestoria di alcuni soggetti pericolosi gravati da precedenti di polizia e teatro, in almeno due occasioni nel corrente mese di Agosto, di gravi episodi di violenza fisica (con feriti) e minacce verificatisi all’interno e nelle immediate vicinanze dell’esercizio - per avere commesso o consentito tali eventi, bensì piuttosto quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale - indubbiamente oggettivamente ravvisabile nella fattispecie concreta de qua - ragion per cui si deve aver riguardo nella valutazione della legittimità del provvedimento esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente, conseguente ad un giudizio ampiamente discrezionale dell'Autorità di p.s., sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità e/o del travisamento (non emergendo vizi di legittimità sotto tali profili nel provvedimento gravato); e - dall’altro - l’esercizio del potere previsto dall’art. 100 del R.D. n. 773/1931 integra - ex se - una situazione di urgenza qualificata con elisione della necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all’art. 7 Legge n. 241/1990.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 28 Settembre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 27 Agosto 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.