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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 820/2025 promosso da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Fulvia Parte_1 Caselgrandi elettivamente domiciliato in Viale Martiri della Libertà N. 28 MODENA
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Mariagrazia Parte_2 GENTILE, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI SABBATINI 13 41124 MODENA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 472/2025 del Tribunale di Modena n. 472/2025 del 10 aprile 2025 e pubblicata in data 14 aprile 2025, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 472/2025 del 14/04/2025, il Tribunale di Modena respingeva il ricorso presentato in pagina 1 di 12 data 08/11/2024 da con il quale quest'ultimo aveva domandato la modifica della Parte_1
sentenza di divorzio n. 1599/2020 pronunciata dal medesimo Tribunale in data 14/12/2020 recependo le conclusioni congiunte rassegnate dal stesso e dall'allora di lui coniuge . Parte_1 Parte_2
Con il ricorso il aveva domandato: 1) l'introduzione di frequentazioni paritarie del figlio Parte_1
minore (nato in data [...]) con i due genitori, in luogo del collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
2) la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio, in virtù del mantenimento diretto dello stesso da parte di ciascun genitore, e, in subordine, la riduzione di detto assegno da € 300,00 a €
150,00 mensili.
A sostegno della propria decisione di rigetto il Tribunale osservava anzitutto, in ordine alla richiesta di modifica del regime di frequentazione del minore con i genitori, come l'assetto delineato nella sentenza di divorzio prevedesse già ampie frequentazioni con il padre e che, anche laddove effettivamente, come asserito dal ricorrente, la situazione di fatto si fosse già assestata nel senso della parità, la modifica richiesta si sarebbe comunque risolta in un mero formalismo, stante la minima discrepanza tra la situazione di fatto e l'assetto delineato nella sentenza di divorzio;
evidenziava, inoltre, come fosse fisiologico che, al crescere del figlio, oramai sedicenne, si accompagnasse una necessaria elasticità del programma concordato dai genitori e recepito dal Tribunale di Modena, onde consentire allo stesso di adattarsi alle mutevoli esigenze di vita del minore stesso.
In secondo luogo, il giudice di prime cure sottolineava come la nascita della terzogenita del Parte_1
in data 16.12.2023, addotta dal ricorrente quale sopravvenienza integrante giustificato motivo ex art. 473 bis.29 c.p.c. ai fini della modifica della sentenza divorzile in punto di mantenimento del minore
, non avesse invece rilievo in tal senso, in virtù del divieto di venire contra factum proprium Per_1
(integrando tale circostanza il frutto di una libera scelta del ricorrente, di cui il medesimo avrebbe dovuto sopportare le conseguenze), nonché in virtù del fatto che la nuova compagna del in Parte_1
quanto madre della nuova nata, avesse il dovere di attivarsi onde reperire un'occupazione che le garantisse un reddito in grado di mantenere la propria prole.
pagina 2 di 12 In terzo luogo, il Tribunale di Modena rilevava come le esigenze del minore , a cinque anni Per_1
dalla sentenza di divorzio, fossero senz'altro aumentate e come tale circostanza, dunque, avrebbe addirittura potuto legittimare la a domandare una revisione in aumento dell'accordo rispetto al Pt_2
mantenimento del figlio.
Ancora, il giudice di primo grado notava come gli oneri economici indicati dal ricorrente non fossero idonei a giustificare la domanda di modifica della sentenza del 2020, atteso che si trattava di impegni economici o preesistenti a detta pronuncia (e, quindi, coperti dal giudicato) o volontariamente assunti dal ricorrente (e, quindi, ancora una volta in contrasto con il divieto di venire contra factum proprium).
Da ultimo, il Tribunale di Modena riteneva, in contrasto con quanto sostenuto dal ricorrente, che la situazione economico-patrimoniale della fosse rimasta sostanzialmente invariata rispetto a Pt_2
quella esistente al momento della pronuncia della sentenza di divorzio.
2 - Con ricorso depositato in data 12/05/2025, roponeva ricorso in appello, Parte_1
censurando, con il primo motivo di appello, “il vizio procedurale del mancato ascolto del minore
ultradodicenne ”, anche alla luce della lamentata laconicità sul punto della motivazione della Per_1
sentenza impugnata, la quale si limitava, nella prospettazione dell'appellante, al ricorso a una mera formula di stile ( non è stato ascoltato, risultando l'incombente del tutto superfluo”). Il Per_1 [...]
formulava poi un ampio motivo di impugnazione relativo al merito (“errata applicazione di Pt_1
norme di diritto, errata valutazione delle risultanze documentali, mancata integrazione istruttoria e
motivazione contraddittoria e carente rispetto al rigetto delle domande del ricorrente in primo
grado”), articolato in diversi sotto-motivi, con i quali contestava, in particolare:
1. il rifiuto, da parte del Tribunale di Modena, di modificare l'assetto delle frequentazioni tra genitori e minore, adeguandolo a quanto già avveniva nella realtà dei fatti;
2. il riferimento del giudice di prime cure al divieto di venire contra factum proprium al fine di escludere la rilevanza della nascita della terzogenita del Quest'ultimo contestava, Parte_1
nello specifico, la valenza di tale principio in materia di famiglia (dove entrano in gioco diritti pagina 3 di 12 indisponibili), citando altresì giurisprudenza della Cassazione che riconosce come la formazione di una nuova famiglia possa integrare una sopravvenienza idonea a modificare le condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio;
3. la mancata valutazione, da parte del Tribunale di Modena, delle condizioni economiche delle parti;
4. l'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di elementi sopravvenuti indicanti un miglioramento della situazione economica della , sia quanto alla retribuzione, che Pt_2
per l'incasso integrale dell'assegno unico (avente natura diversa rispetto agli assegni familiari in precedenza percepiti
5. il rilievo, operato dal giudice di prime cure, per cui “dalla sentenza di divorzio sono decorsi
quasi cinque anni, durante i quali le esigenze di , entrato nella delicata fase Per_1
dell'adolescenza, si sono per certo accresciute, così come i costi per soddisfarle (cfr. tra le
tante Cass. 29.2.2022 n. 13664), circostanza che, isolatamente considerata, legittimerebbe la
madre addirittura a domandare un aumento del contributo in discussione, e che, nel presente
contesto, quanto meno compensa quella addotta dal ricorrente”, quando un simile aumento delle spese necessarie per il soddisfacimento delle esigenze del minore non aveva formato oggetto non solo di una domanda riconvenzionale, ma nemmeno di allegazione da parte della
. Pt_2
Da ultimo, il formulava un terzo motivo di appello, censurando la condanna alle spese a suo Parte_1
carico, pronunciata senza considerare che anche la aveva formulato domande in via Pt_2
riconvenzionale (“seppur nascoste per extravaganti vie”), le quali non erano state accolte;
tale soccombenza, tuttavia, non era stata tenuta in considerazione in punto di decisione sulle spese.
Alla luce di tali motivi, il ricorrente chiedeva, oltre a insistere nelle richieste istruttorie già formulate in primo grado:
• la definizione di un nuovo calendario di frequentazioni, su base esattamente paritaria;
pagina 4 di 12 • la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio (in vista del mantenimento diretto da parte dei genitori) o, in alternativa, la sua diminuzione a € 150,00 mensili;
• la divisione al 50% delle spese straordinarie;
• la revoca della condanna alle spese del e la vittoria di spese. Parte_1
Con la comparsa di costituzione e risposta del 12.09.2025, contestava Parte_2
integralmente l'appello proposto, chiedendone il rigetto.
Interveniva il PROCURATORE GENERALE, non ritenendo di formulare richieste.
All'udienza del 16/10/2025 sono comparsi i difensori delle parti e all'esito della discussione il
Collegio, ha trattenuto la causa in decisione.
3- L'appello può essere solo in minima parte accolto.
Quanto al primo motivo d'impugnazione, va condivisa la sia pur sintetica valutazione del giudice di prime cure in ordine alla manifesta superfluità dell'ascolto del minore.
E' infatti innegabile che la finalità della domanda di reiterata in questa sede, è Parte_1
essenzialmente economica, come si evince dalla stessa prospettazione del ricorrente, il quale non ha –
da un lato – neppure allegato una reale diversità tra le modalità di frequentazione di fatto stabilizzatesi e quelle cristallizzate nella sentenza di divorzio (sostanzialmente vi sarebbe stato soltanto un pernottamento in più), ma soprattutto - d'altra parte – non nemmeno prospettato l'effettiva esigenza del figlio di modificare tale assetto e tanto meno l'utilità per il ragazzo di permanere con ciascun genitore a settimane alternate, limitandosi a descrivere la possibile diversa permanenza alternata di con l'uno e l'altro genitore, perché madre e padre possano provvedere al mantenimento Per_1
diretto.
Vero è infatti che il minore ultra dodicenne deve essere sentito nei procedimenti che lo riguardano, ma non certo sulle questioni economiche, nelle quali non deve essere coinvolto, neppure surrettiziamente.
Accedendo alla prospettazione dell'odierna parte appellante così come contenuta nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio (peraltro non modificata nell'atto di appello, nonostante le argomentazioni pagina 5 di 12 svolte dal Tribunale di diniego della richiesta di audizione), è evidente che l'ascolto del figlio avrebbe dovuto essere effettuato in funzione meramente esplorativa, più ancora che per verificare eventuali preferenze dello stesso circa una ridefinizione del calendario delle frequentazioni con i genitori, per prospettargli la fattibilità del calendario preferito dal padre, finalizzato al mantenimento diretto.
Ritiene in ogni caso la Corte che l'audizione del ragazzo debba essere evitato, in considerazione dell'impatto negativo che l'accesso agli uffici giudiziari potrebbe avere sul minore, particolarmente fragile, in quanto affetto da disturbo dell'attività e dell'attenzione (c.d. ADHD) che ne ha comportato il riconoscimento di invalidità, come risulta dalle certificazioni prodotte dalla e come pure Pt_2
rilevato dall'appellante.
4- Il secondo motivo di appello, variamente articolato, va unitariamente considerato, alla luce della stretta interconnessione tra le questioni sollevate.
Anzitutto, occorre premettere, come già evidenziato dal giudice di prime cure, che la revisione di provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici è possibile, ai sensi dell'art. 473
bis.29 c.p.c. (come pure dell'art. 337 quinquies c.c.) solo in presenza di sopravvenienze che comportino una modifica sostanziale dello stato di fatto esistente al momento della pronuncia originaria e che siano tali da fare ritenere non più equilibrato l'assetto delineato dalla stessa;
al contrario, non è possibile contestare l'iniquità delle condizioni vigenti, stante il limite del giudicato (sul punto, ex pluribus, si veda Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15387/2025, 18608/2021).
Alla luce di tali premesse, risulta centrale, in vista della decisione, individuare anzitutto ciò che possa essere qualificato come sopravvenienza rispetto allo status quo precedentemente in essere e,
successivamente, valutare se gli elementi sopravvenuti così individuati siano tali da avere determinato uno squilibrio rispetto all'assetto di cui alla sentenza di divorzio.
4.1- Rispetto al primo passaggio, è possibile escludere dal novero delle sopravvenienze rilevanti la modifica del regime di frequentazione padre- figlio, come di fatto attuato. Come già accennato, invero,
anche considerando la sola prospettazione dell'odierno appellante, non risulta in essere un regime che pagina 6 di 12 presenti apprezzabili momenti di divergenza rispetto a quello concordato dalle parti in sede di divorzio:
nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si legge che l'unica differenza rispetto a quanto pattuito è la permanenza di , una volta ogni due settimane, di una notte in più (quella del Per_1
giovedì) presso il padre (mentre le condizioni concordate prevedono che debba essere Per_1
riaccompagnato dal padre presso il domicilio materno intorno alle 20:30). Peraltro, come evidenziato anche dal giudice di prime cure, vista l'età di e l'autonomia sempre maggiore che lo stesso è Per_1
destinato a raggiungere, è inevitabile che il calendario concordato dai coniugi possa e debba andare incontro ad aggiustamenti volti a adattarsi alle sue esigenze e ai suoi impegni, senza che ciò debba ogni volta tradursi in un procedimento giudiziale volto a ottenere una modifica formale delle modalità di frequentazione. In ogni caso anche all'odierna udienza è emerso che l'appellante, il quale in precedenza aveva frequentato una scuola serale, oggi svolge una seconda attività lavorativa: ciò è da un lato sicuramente apprezzabile, in quanto finalizzata a trarre maggiori risorse per il mantenimento dei tre figli;
d'altra parte comporta evidentemente che il padre possa trascorrere meno tempo con , con Per_1
il quale trascorre un po' di tempo dopo cena nei giorni in cui lo ha con sé. In ogni caso va detto che le parti, e lo stesso hanno riferito all'udienza odierna che negli ultimi tempi la Parte_1
frequentazione paterna di è tornata ad attestarsi in maniera più rigida ai tempi originariamente Per_1
previsti.
Va escluso quindi che si tratti in concreto di permanenza paritaria.
In virtù delle medesime considerazioni, oltretutto, deve essere rigettata la domanda concernente la ridefinizione del calendario di frequentazione tra e i genitori in senso assolutamente paritario. Per_1
4.2- In ordine al mutamento delle condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, di cui il lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado, occorre Parte_1
procedere ad una disamina globale e comparativa delle situazioni patrimoniali-reddituali dei due ex-
coniugi.
Va escluso che le condizioni di siano peggiorate rispetto all'epoca del divorzio Parte_1
pagina 7 di 12 (14.12.2020), e che quelle della siano da allora significativamente migliorate. Pt_2
Risulta infatti dalla documentazione reddituale prodotta che nel 2020, anno in cui il padre si è
impegnato a corrispondere alla madre un importo di 300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio , ha percepito una retribuzione netta complessiva Per_1 Parte_1
di circa 18.104,49, pari a circa 1.508,70 euro mensili (così si ricava sommando le due certificazioni uniche dei datori di lavoro e , rispettivamente di 16.853,70 euro e 5.135 euro, e CP_1 CP_2
detraendo l'imposta netta – rispettivamente 2.645,29 e 797,21 euro - e le addizionali regionali e comunali riportate nei CU).
Negli anni successivi il suo reddito complessivo non è affatto diminuito, ma è via via aumentato, come si evince dalle denunce fiscali prodotte, dalle quali risulta che nel 2021 egli ha goduto di un reddito mensile medio netto di 1.833,16 euro;
nel 2022 un reddito netto mensile di 2020,00 euro;
nel 2023 un reddito medio di circa 2013,00 euro;
nel 2024 2.163 euro mensili netti.
Così risulta dal MOD 730/2022 (redditi anno 2021), nel quale ha denunciato un reddito complessivo di 27.205 euro (cui va detratta l'imposta netta di 4.619, l'addizionale regionale di 435 e l'addizionale comunale di 153), diviso per dodici mensilità; dal Mod 730/2023 (30.338 -5.420 – 498 – 176); dal Mod
730/2024 (30.497 – 5.656 – 501 – 177 euro); dal CU 2025 (redditi 2024), che pur non costituendo denuncia fiscale rappresentativa di tutti i redditi della persona, costituisce dichiarazione di un datore di lavoro circa l'erogazione di una retribuzione complessiva di 32.322,00 euro (al lordo dell'IRPEF di
6.353 euro)
Per contro dalla documentazione reddituale di risulta un reddito complessivo al lordo Parte_2
delle imposte di circa 25.000 euro per il 2020, e per il 2021; di 21.900 euro per il 2022, di circa 24.584
nel 2023 e una retribuzione di 24.132 euro dalla certificazione unica del 2024, che rivela da ultimo una retribuzione media mensile netta per dodici mensilità di circa 1.721. L'appellata percepisce quindi un reddito pressochè costante, con alcune lievi e non significative flessioni.
*
pagina 8 di 12 È opportuno ribadire, poi, che, nell'ottica dell'indagine comparativa in parola, occorre escludere gli elementi già esistenti al momento della sentenza di divorzio, quali la costituzione, da parte di entrambi gli ex-coniugi, di un nuovo nucleo familiare con un nuovo partner e dalla nascita di un figlio dalla nuova relazione (nato due mesi prima della sentenza per quanto riguarda la , la settimana Pt_2
successiva alla sentenza per quanto riguarda il , così come la necessità di sostenere spese Parte_1
volte a sopperire alle rispettive esigenze abitative (che si sostanziano nel pagamento delle rate del mutuo per la e del canone di locazione per il . Pt_2 Parte_1
Per contro la nascita, dal ménage tra il e la sua nuova compagna, della figlia in data Parte_1 Per_2
16.12.2023 può certamente assurgere, in astratto, a sopravvenienza in grado di alterare l'equilibrio economico tra gli ex-coniugi e, di conseguenza, di legittimare una revisione delle condizioni recepite nella sentenza di divorzio, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., I sez.,
ordinanza n. 6455/2024). Infatti, come eccepito dall'appellante, infatti, non rileva il divieto di venire
contra factum proprium, evocato dal giudice di prime cure, giacché, a prescindere dall'operatività o meno di detto divieto in materia di diritti indisponibili, nessuna contraddittorietà può ravvisarsi, nella condotta del tra il concordare il versamento di una determinata somma a titolo di Parte_1
mantenimento del proprio figlio da una parte e la formazione di un nuovo nucleo familiare e di avere altri figli dall'altra. Ciò premesso, tuttavia, occorre poi in concreto verificare se alla circostanza in esame non si accompagnino altre circostanze, di segno opposto, in grado di riequilibrare la situazione economica tra gli ex-coniugi.
Sul punto, non può non accordarsi rilievo all'elemento, già valorizzato dalla sentenza appellata, relativo all'accrescimento delle esigenze di , oramai sedicenne, rispetto al periodo in cui il divorzio fu Per_1
pronunciato e, con esse, del costo relativo al loro soddisfacimento. Orbene, tale elemento, pur non avendo formato oggetto, come nota parte appellante di una domanda riconvenzionale da parte della
(la quale peraltro non ha mancato di sottolineare l'impegno costantemente profuso in via Pt_2
assolutamente per seguire il ragazzo, il quale frequenta le scuole superiori e per la sua patologia ha pagina 9 di 12 bisogno di essere seguito nei compiti) , cionondimeno deve essere tenuto in considerazione, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha
bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed
assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter,
comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del
pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento
dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022). Invero
l'aumento delle esigenze economiche dei figli integra un fatto notorio che, ai sensi dell'art. 115,
comma 2 c.p.c., può essere posto dal giudice a fondamento della propria decisione, senza bisogno di prova. Né risulta necessario, ai fini dell'utilizzabilità di tale circostanza ai fini della decisione, che controparte la avesse posta a fondamento di una domanda riconvenzionale volta a ottenere un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento del figlio.
In virtù di quanto esposto, occorre riscontrare come, pur dovendosi riconoscere che la nascita della terzogenita abbia comportato, per il un aggravio di obblighi per il padre, per converso le Parte_1
accresciute esigenze economiche di , connesse alla crescita di quest'ultimo, hanno comportato Per_1
un incremento degli oneri di mantenimento di in particolare a carico della madre collocataria, Per_1
senza che a ciò sia corrisposto l'aumento dell'assegno di mantenimento.
*
In tale quadro dei rispettivi nuclei familiari ricostituiti dagli ex coniugi non rileva la posizione dell'attuale compagno della , il quale non ha obblighi di mantenimento nei confronti di , Pt_2 Per_1
ma soltanto nei confronti del proprio figlio, secondogenito dell'appellata.
Quanto invece alla nuova famiglia di il miglioramento delle condizioni reddituali dello Parte_1
stesso – sopra descritto - costituisce verosimilmente giustificazione della scelta dell'attuale compagna,
la quale – per quanto riferito dal – avrebbe scelto di rinunciare all'attività lavorativa part- Parte_1
pagina 10 di 12 time con i proventi della quale contribuiva al mantenimento delle figlie per dedicarsi a loro e al proprio padre malato.
*
Quanto al finanziamento contratto dal e dalla sua nuova compagna per l'acquisto di una Parte_1
nuova automobile, da cui deriva l'obbligo di corrispondere rate per circa € 400,00 mensili, occorre rilevare come esso non può assumere efficacia determinante ai fini della revisione delle condizioni divorzili, non potendo il peso assunto dall'odierno appellante per l'automobile intestata alla sua odierna compagna e dalla stessa utilizzata gravare sul mantenimento del primogenito.
*
Alla luce delle circostanze sopra descritte non pare potersi ravvisare un sopravvenuto squilibrio delle condizioni delle parti.
Va peraltro, da ultimo, considerata la doglianza relativa al fatto che oggi percepisce Parte_2
integralmente l'Assegno Unico e Universale per il figlio . Per_1
Al riguardo si osserva che, se è ben vero che al punto n. 7 delle condizioni concordate tra i coniugi e recepite dal Tribunale di Modena, è stabilito che “gli assegni familiari continueranno ad essere
percepiti dalla Sig.ra ” e che l'odierna percezione di tale assegno unico sembra porsi in Pt_2
continuità con la percezione, in passato, del 100% dell'Assegno per il Nucleo Familiare (c.d. A.N.F.)
da parte della madre, è innegabile che, per via della diversa natura dell'odierno beneficio, che comprende anche le detrazioni fiscali, il padre subisca un detrimento dalla mancata possibilità di provvedere quanto meno alla detrazione a forfait per il figlio . Per_1
Appare quindi sufficiente e adeguato a riequilibrare le condizioni economiche in essere -tenuto conto dell'aggravio dei carichi familiari del padre i cui redditi sono lievemente aumentati e del maggior impegno economico della madre per via delle accresciute esigenze di - prevedere che l'assegno Per_1
unico universale sia goduto ad entrambi i genitori, ciascuno per metà.
Ciò anche in considerazione del fatto che la madre percepisce l'indennità di frequenza per l'invalidità
pagina 11 di 12 riconosciuta al ragazzo (v verbale 12.2.2024) che, pur costituendo emolumento finalizzato alle specifiche ragioni di salute del minore, va comunque a integrare il contributo al mantenimento paterno e il beneficio pro quota dell'AUU.
5- La riforma della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia: ciò assorbe l'ultimo motivo di appello in punto di spese.
Non v'è dubbio che è risultato prevalentemente soccombente nel corso dell'intero giudizio e Parte_1
va quindi condannato a rifondere le spese alla controparte. Tuttavia il sia pur ridotto accoglimento delle sue doglianze induce a ritenere equa la compensazione per 1/3 delle spese di lite, che sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia – secondo i parametri di cui al DM 147/2022 – tenuto conto del valore indeterminato della controversia, parametro basso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) dispone che, con decorrenza dalla domanda di primo grado, l'assegno unico universale sia goduto da entrambi i genitori, ciascuno per metà;
2) ferma nel resto la decisione impugnata, condanna a rifondere a Parte_1 [...]
i 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per l'intero : Pt_2
- quanto al primo grado, come da sentenza impugnata;
- quanto al presente giudizio di appello in complessivi euro 3.000, oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
compensa il restante 1/3.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 820/2025 promosso da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Fulvia Parte_1 Caselgrandi elettivamente domiciliato in Viale Martiri della Libertà N. 28 MODENA
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Mariagrazia Parte_2 GENTILE, elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI SABBATINI 13 41124 MODENA
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 472/2025 del Tribunale di Modena n. 472/2025 del 10 aprile 2025 e pubblicata in data 14 aprile 2025, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 472/2025 del 14/04/2025, il Tribunale di Modena respingeva il ricorso presentato in pagina 1 di 12 data 08/11/2024 da con il quale quest'ultimo aveva domandato la modifica della Parte_1
sentenza di divorzio n. 1599/2020 pronunciata dal medesimo Tribunale in data 14/12/2020 recependo le conclusioni congiunte rassegnate dal stesso e dall'allora di lui coniuge . Parte_1 Parte_2
Con il ricorso il aveva domandato: 1) l'introduzione di frequentazioni paritarie del figlio Parte_1
minore (nato in data [...]) con i due genitori, in luogo del collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
2) la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio, in virtù del mantenimento diretto dello stesso da parte di ciascun genitore, e, in subordine, la riduzione di detto assegno da € 300,00 a €
150,00 mensili.
A sostegno della propria decisione di rigetto il Tribunale osservava anzitutto, in ordine alla richiesta di modifica del regime di frequentazione del minore con i genitori, come l'assetto delineato nella sentenza di divorzio prevedesse già ampie frequentazioni con il padre e che, anche laddove effettivamente, come asserito dal ricorrente, la situazione di fatto si fosse già assestata nel senso della parità, la modifica richiesta si sarebbe comunque risolta in un mero formalismo, stante la minima discrepanza tra la situazione di fatto e l'assetto delineato nella sentenza di divorzio;
evidenziava, inoltre, come fosse fisiologico che, al crescere del figlio, oramai sedicenne, si accompagnasse una necessaria elasticità del programma concordato dai genitori e recepito dal Tribunale di Modena, onde consentire allo stesso di adattarsi alle mutevoli esigenze di vita del minore stesso.
In secondo luogo, il giudice di prime cure sottolineava come la nascita della terzogenita del Parte_1
in data 16.12.2023, addotta dal ricorrente quale sopravvenienza integrante giustificato motivo ex art. 473 bis.29 c.p.c. ai fini della modifica della sentenza divorzile in punto di mantenimento del minore
, non avesse invece rilievo in tal senso, in virtù del divieto di venire contra factum proprium Per_1
(integrando tale circostanza il frutto di una libera scelta del ricorrente, di cui il medesimo avrebbe dovuto sopportare le conseguenze), nonché in virtù del fatto che la nuova compagna del in Parte_1
quanto madre della nuova nata, avesse il dovere di attivarsi onde reperire un'occupazione che le garantisse un reddito in grado di mantenere la propria prole.
pagina 2 di 12 In terzo luogo, il Tribunale di Modena rilevava come le esigenze del minore , a cinque anni Per_1
dalla sentenza di divorzio, fossero senz'altro aumentate e come tale circostanza, dunque, avrebbe addirittura potuto legittimare la a domandare una revisione in aumento dell'accordo rispetto al Pt_2
mantenimento del figlio.
Ancora, il giudice di primo grado notava come gli oneri economici indicati dal ricorrente non fossero idonei a giustificare la domanda di modifica della sentenza del 2020, atteso che si trattava di impegni economici o preesistenti a detta pronuncia (e, quindi, coperti dal giudicato) o volontariamente assunti dal ricorrente (e, quindi, ancora una volta in contrasto con il divieto di venire contra factum proprium).
Da ultimo, il Tribunale di Modena riteneva, in contrasto con quanto sostenuto dal ricorrente, che la situazione economico-patrimoniale della fosse rimasta sostanzialmente invariata rispetto a Pt_2
quella esistente al momento della pronuncia della sentenza di divorzio.
2 - Con ricorso depositato in data 12/05/2025, roponeva ricorso in appello, Parte_1
censurando, con il primo motivo di appello, “il vizio procedurale del mancato ascolto del minore
ultradodicenne ”, anche alla luce della lamentata laconicità sul punto della motivazione della Per_1
sentenza impugnata, la quale si limitava, nella prospettazione dell'appellante, al ricorso a una mera formula di stile ( non è stato ascoltato, risultando l'incombente del tutto superfluo”). Il Per_1 [...]
formulava poi un ampio motivo di impugnazione relativo al merito (“errata applicazione di Pt_1
norme di diritto, errata valutazione delle risultanze documentali, mancata integrazione istruttoria e
motivazione contraddittoria e carente rispetto al rigetto delle domande del ricorrente in primo
grado”), articolato in diversi sotto-motivi, con i quali contestava, in particolare:
1. il rifiuto, da parte del Tribunale di Modena, di modificare l'assetto delle frequentazioni tra genitori e minore, adeguandolo a quanto già avveniva nella realtà dei fatti;
2. il riferimento del giudice di prime cure al divieto di venire contra factum proprium al fine di escludere la rilevanza della nascita della terzogenita del Quest'ultimo contestava, Parte_1
nello specifico, la valenza di tale principio in materia di famiglia (dove entrano in gioco diritti pagina 3 di 12 indisponibili), citando altresì giurisprudenza della Cassazione che riconosce come la formazione di una nuova famiglia possa integrare una sopravvenienza idonea a modificare le condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio;
3. la mancata valutazione, da parte del Tribunale di Modena, delle condizioni economiche delle parti;
4. l'omessa considerazione, da parte del giudice di primo grado, di elementi sopravvenuti indicanti un miglioramento della situazione economica della , sia quanto alla retribuzione, che Pt_2
per l'incasso integrale dell'assegno unico (avente natura diversa rispetto agli assegni familiari in precedenza percepiti
5. il rilievo, operato dal giudice di prime cure, per cui “dalla sentenza di divorzio sono decorsi
quasi cinque anni, durante i quali le esigenze di , entrato nella delicata fase Per_1
dell'adolescenza, si sono per certo accresciute, così come i costi per soddisfarle (cfr. tra le
tante Cass. 29.2.2022 n. 13664), circostanza che, isolatamente considerata, legittimerebbe la
madre addirittura a domandare un aumento del contributo in discussione, e che, nel presente
contesto, quanto meno compensa quella addotta dal ricorrente”, quando un simile aumento delle spese necessarie per il soddisfacimento delle esigenze del minore non aveva formato oggetto non solo di una domanda riconvenzionale, ma nemmeno di allegazione da parte della
. Pt_2
Da ultimo, il formulava un terzo motivo di appello, censurando la condanna alle spese a suo Parte_1
carico, pronunciata senza considerare che anche la aveva formulato domande in via Pt_2
riconvenzionale (“seppur nascoste per extravaganti vie”), le quali non erano state accolte;
tale soccombenza, tuttavia, non era stata tenuta in considerazione in punto di decisione sulle spese.
Alla luce di tali motivi, il ricorrente chiedeva, oltre a insistere nelle richieste istruttorie già formulate in primo grado:
• la definizione di un nuovo calendario di frequentazioni, su base esattamente paritaria;
pagina 4 di 12 • la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio (in vista del mantenimento diretto da parte dei genitori) o, in alternativa, la sua diminuzione a € 150,00 mensili;
• la divisione al 50% delle spese straordinarie;
• la revoca della condanna alle spese del e la vittoria di spese. Parte_1
Con la comparsa di costituzione e risposta del 12.09.2025, contestava Parte_2
integralmente l'appello proposto, chiedendone il rigetto.
Interveniva il PROCURATORE GENERALE, non ritenendo di formulare richieste.
All'udienza del 16/10/2025 sono comparsi i difensori delle parti e all'esito della discussione il
Collegio, ha trattenuto la causa in decisione.
3- L'appello può essere solo in minima parte accolto.
Quanto al primo motivo d'impugnazione, va condivisa la sia pur sintetica valutazione del giudice di prime cure in ordine alla manifesta superfluità dell'ascolto del minore.
E' infatti innegabile che la finalità della domanda di reiterata in questa sede, è Parte_1
essenzialmente economica, come si evince dalla stessa prospettazione del ricorrente, il quale non ha –
da un lato – neppure allegato una reale diversità tra le modalità di frequentazione di fatto stabilizzatesi e quelle cristallizzate nella sentenza di divorzio (sostanzialmente vi sarebbe stato soltanto un pernottamento in più), ma soprattutto - d'altra parte – non nemmeno prospettato l'effettiva esigenza del figlio di modificare tale assetto e tanto meno l'utilità per il ragazzo di permanere con ciascun genitore a settimane alternate, limitandosi a descrivere la possibile diversa permanenza alternata di con l'uno e l'altro genitore, perché madre e padre possano provvedere al mantenimento Per_1
diretto.
Vero è infatti che il minore ultra dodicenne deve essere sentito nei procedimenti che lo riguardano, ma non certo sulle questioni economiche, nelle quali non deve essere coinvolto, neppure surrettiziamente.
Accedendo alla prospettazione dell'odierna parte appellante così come contenuta nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio (peraltro non modificata nell'atto di appello, nonostante le argomentazioni pagina 5 di 12 svolte dal Tribunale di diniego della richiesta di audizione), è evidente che l'ascolto del figlio avrebbe dovuto essere effettuato in funzione meramente esplorativa, più ancora che per verificare eventuali preferenze dello stesso circa una ridefinizione del calendario delle frequentazioni con i genitori, per prospettargli la fattibilità del calendario preferito dal padre, finalizzato al mantenimento diretto.
Ritiene in ogni caso la Corte che l'audizione del ragazzo debba essere evitato, in considerazione dell'impatto negativo che l'accesso agli uffici giudiziari potrebbe avere sul minore, particolarmente fragile, in quanto affetto da disturbo dell'attività e dell'attenzione (c.d. ADHD) che ne ha comportato il riconoscimento di invalidità, come risulta dalle certificazioni prodotte dalla e come pure Pt_2
rilevato dall'appellante.
4- Il secondo motivo di appello, variamente articolato, va unitariamente considerato, alla luce della stretta interconnessione tra le questioni sollevate.
Anzitutto, occorre premettere, come già evidenziato dal giudice di prime cure, che la revisione di provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici è possibile, ai sensi dell'art. 473
bis.29 c.p.c. (come pure dell'art. 337 quinquies c.c.) solo in presenza di sopravvenienze che comportino una modifica sostanziale dello stato di fatto esistente al momento della pronuncia originaria e che siano tali da fare ritenere non più equilibrato l'assetto delineato dalla stessa;
al contrario, non è possibile contestare l'iniquità delle condizioni vigenti, stante il limite del giudicato (sul punto, ex pluribus, si veda Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 15387/2025, 18608/2021).
Alla luce di tali premesse, risulta centrale, in vista della decisione, individuare anzitutto ciò che possa essere qualificato come sopravvenienza rispetto allo status quo precedentemente in essere e,
successivamente, valutare se gli elementi sopravvenuti così individuati siano tali da avere determinato uno squilibrio rispetto all'assetto di cui alla sentenza di divorzio.
4.1- Rispetto al primo passaggio, è possibile escludere dal novero delle sopravvenienze rilevanti la modifica del regime di frequentazione padre- figlio, come di fatto attuato. Come già accennato, invero,
anche considerando la sola prospettazione dell'odierno appellante, non risulta in essere un regime che pagina 6 di 12 presenti apprezzabili momenti di divergenza rispetto a quello concordato dalle parti in sede di divorzio:
nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si legge che l'unica differenza rispetto a quanto pattuito è la permanenza di , una volta ogni due settimane, di una notte in più (quella del Per_1
giovedì) presso il padre (mentre le condizioni concordate prevedono che debba essere Per_1
riaccompagnato dal padre presso il domicilio materno intorno alle 20:30). Peraltro, come evidenziato anche dal giudice di prime cure, vista l'età di e l'autonomia sempre maggiore che lo stesso è Per_1
destinato a raggiungere, è inevitabile che il calendario concordato dai coniugi possa e debba andare incontro ad aggiustamenti volti a adattarsi alle sue esigenze e ai suoi impegni, senza che ciò debba ogni volta tradursi in un procedimento giudiziale volto a ottenere una modifica formale delle modalità di frequentazione. In ogni caso anche all'odierna udienza è emerso che l'appellante, il quale in precedenza aveva frequentato una scuola serale, oggi svolge una seconda attività lavorativa: ciò è da un lato sicuramente apprezzabile, in quanto finalizzata a trarre maggiori risorse per il mantenimento dei tre figli;
d'altra parte comporta evidentemente che il padre possa trascorrere meno tempo con , con Per_1
il quale trascorre un po' di tempo dopo cena nei giorni in cui lo ha con sé. In ogni caso va detto che le parti, e lo stesso hanno riferito all'udienza odierna che negli ultimi tempi la Parte_1
frequentazione paterna di è tornata ad attestarsi in maniera più rigida ai tempi originariamente Per_1
previsti.
Va escluso quindi che si tratti in concreto di permanenza paritaria.
In virtù delle medesime considerazioni, oltretutto, deve essere rigettata la domanda concernente la ridefinizione del calendario di frequentazione tra e i genitori in senso assolutamente paritario. Per_1
4.2- In ordine al mutamento delle condizioni economiche delle parti rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, di cui il lamenta l'omessa valutazione da parte del giudice di primo grado, occorre Parte_1
procedere ad una disamina globale e comparativa delle situazioni patrimoniali-reddituali dei due ex-
coniugi.
Va escluso che le condizioni di siano peggiorate rispetto all'epoca del divorzio Parte_1
pagina 7 di 12 (14.12.2020), e che quelle della siano da allora significativamente migliorate. Pt_2
Risulta infatti dalla documentazione reddituale prodotta che nel 2020, anno in cui il padre si è
impegnato a corrispondere alla madre un importo di 300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio , ha percepito una retribuzione netta complessiva Per_1 Parte_1
di circa 18.104,49, pari a circa 1.508,70 euro mensili (così si ricava sommando le due certificazioni uniche dei datori di lavoro e , rispettivamente di 16.853,70 euro e 5.135 euro, e CP_1 CP_2
detraendo l'imposta netta – rispettivamente 2.645,29 e 797,21 euro - e le addizionali regionali e comunali riportate nei CU).
Negli anni successivi il suo reddito complessivo non è affatto diminuito, ma è via via aumentato, come si evince dalle denunce fiscali prodotte, dalle quali risulta che nel 2021 egli ha goduto di un reddito mensile medio netto di 1.833,16 euro;
nel 2022 un reddito netto mensile di 2020,00 euro;
nel 2023 un reddito medio di circa 2013,00 euro;
nel 2024 2.163 euro mensili netti.
Così risulta dal MOD 730/2022 (redditi anno 2021), nel quale ha denunciato un reddito complessivo di 27.205 euro (cui va detratta l'imposta netta di 4.619, l'addizionale regionale di 435 e l'addizionale comunale di 153), diviso per dodici mensilità; dal Mod 730/2023 (30.338 -5.420 – 498 – 176); dal Mod
730/2024 (30.497 – 5.656 – 501 – 177 euro); dal CU 2025 (redditi 2024), che pur non costituendo denuncia fiscale rappresentativa di tutti i redditi della persona, costituisce dichiarazione di un datore di lavoro circa l'erogazione di una retribuzione complessiva di 32.322,00 euro (al lordo dell'IRPEF di
6.353 euro)
Per contro dalla documentazione reddituale di risulta un reddito complessivo al lordo Parte_2
delle imposte di circa 25.000 euro per il 2020, e per il 2021; di 21.900 euro per il 2022, di circa 24.584
nel 2023 e una retribuzione di 24.132 euro dalla certificazione unica del 2024, che rivela da ultimo una retribuzione media mensile netta per dodici mensilità di circa 1.721. L'appellata percepisce quindi un reddito pressochè costante, con alcune lievi e non significative flessioni.
*
pagina 8 di 12 È opportuno ribadire, poi, che, nell'ottica dell'indagine comparativa in parola, occorre escludere gli elementi già esistenti al momento della sentenza di divorzio, quali la costituzione, da parte di entrambi gli ex-coniugi, di un nuovo nucleo familiare con un nuovo partner e dalla nascita di un figlio dalla nuova relazione (nato due mesi prima della sentenza per quanto riguarda la , la settimana Pt_2
successiva alla sentenza per quanto riguarda il , così come la necessità di sostenere spese Parte_1
volte a sopperire alle rispettive esigenze abitative (che si sostanziano nel pagamento delle rate del mutuo per la e del canone di locazione per il . Pt_2 Parte_1
Per contro la nascita, dal ménage tra il e la sua nuova compagna, della figlia in data Parte_1 Per_2
16.12.2023 può certamente assurgere, in astratto, a sopravvenienza in grado di alterare l'equilibrio economico tra gli ex-coniugi e, di conseguenza, di legittimare una revisione delle condizioni recepite nella sentenza di divorzio, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Civ., I sez.,
ordinanza n. 6455/2024). Infatti, come eccepito dall'appellante, infatti, non rileva il divieto di venire
contra factum proprium, evocato dal giudice di prime cure, giacché, a prescindere dall'operatività o meno di detto divieto in materia di diritti indisponibili, nessuna contraddittorietà può ravvisarsi, nella condotta del tra il concordare il versamento di una determinata somma a titolo di Parte_1
mantenimento del proprio figlio da una parte e la formazione di un nuovo nucleo familiare e di avere altri figli dall'altra. Ciò premesso, tuttavia, occorre poi in concreto verificare se alla circostanza in esame non si accompagnino altre circostanze, di segno opposto, in grado di riequilibrare la situazione economica tra gli ex-coniugi.
Sul punto, non può non accordarsi rilievo all'elemento, già valorizzato dalla sentenza appellata, relativo all'accrescimento delle esigenze di , oramai sedicenne, rispetto al periodo in cui il divorzio fu Per_1
pronunciato e, con esse, del costo relativo al loro soddisfacimento. Orbene, tale elemento, pur non avendo formato oggetto, come nota parte appellante di una domanda riconvenzionale da parte della
(la quale peraltro non ha mancato di sottolineare l'impegno costantemente profuso in via Pt_2
assolutamente per seguire il ragazzo, il quale frequenta le scuole superiori e per la sua patologia ha pagina 9 di 12 bisogno di essere seguito nei compiti) , cionondimeno deve essere tenuto in considerazione, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte: “In tema di assegno di mantenimento del figlio,
l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha
bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed
assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter,
comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del
pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento
dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022). Invero
l'aumento delle esigenze economiche dei figli integra un fatto notorio che, ai sensi dell'art. 115,
comma 2 c.p.c., può essere posto dal giudice a fondamento della propria decisione, senza bisogno di prova. Né risulta necessario, ai fini dell'utilizzabilità di tale circostanza ai fini della decisione, che controparte la avesse posta a fondamento di una domanda riconvenzionale volta a ottenere un aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento del figlio.
In virtù di quanto esposto, occorre riscontrare come, pur dovendosi riconoscere che la nascita della terzogenita abbia comportato, per il un aggravio di obblighi per il padre, per converso le Parte_1
accresciute esigenze economiche di , connesse alla crescita di quest'ultimo, hanno comportato Per_1
un incremento degli oneri di mantenimento di in particolare a carico della madre collocataria, Per_1
senza che a ciò sia corrisposto l'aumento dell'assegno di mantenimento.
*
In tale quadro dei rispettivi nuclei familiari ricostituiti dagli ex coniugi non rileva la posizione dell'attuale compagno della , il quale non ha obblighi di mantenimento nei confronti di , Pt_2 Per_1
ma soltanto nei confronti del proprio figlio, secondogenito dell'appellata.
Quanto invece alla nuova famiglia di il miglioramento delle condizioni reddituali dello Parte_1
stesso – sopra descritto - costituisce verosimilmente giustificazione della scelta dell'attuale compagna,
la quale – per quanto riferito dal – avrebbe scelto di rinunciare all'attività lavorativa part- Parte_1
pagina 10 di 12 time con i proventi della quale contribuiva al mantenimento delle figlie per dedicarsi a loro e al proprio padre malato.
*
Quanto al finanziamento contratto dal e dalla sua nuova compagna per l'acquisto di una Parte_1
nuova automobile, da cui deriva l'obbligo di corrispondere rate per circa € 400,00 mensili, occorre rilevare come esso non può assumere efficacia determinante ai fini della revisione delle condizioni divorzili, non potendo il peso assunto dall'odierno appellante per l'automobile intestata alla sua odierna compagna e dalla stessa utilizzata gravare sul mantenimento del primogenito.
*
Alla luce delle circostanze sopra descritte non pare potersi ravvisare un sopravvenuto squilibrio delle condizioni delle parti.
Va peraltro, da ultimo, considerata la doglianza relativa al fatto che oggi percepisce Parte_2
integralmente l'Assegno Unico e Universale per il figlio . Per_1
Al riguardo si osserva che, se è ben vero che al punto n. 7 delle condizioni concordate tra i coniugi e recepite dal Tribunale di Modena, è stabilito che “gli assegni familiari continueranno ad essere
percepiti dalla Sig.ra ” e che l'odierna percezione di tale assegno unico sembra porsi in Pt_2
continuità con la percezione, in passato, del 100% dell'Assegno per il Nucleo Familiare (c.d. A.N.F.)
da parte della madre, è innegabile che, per via della diversa natura dell'odierno beneficio, che comprende anche le detrazioni fiscali, il padre subisca un detrimento dalla mancata possibilità di provvedere quanto meno alla detrazione a forfait per il figlio . Per_1
Appare quindi sufficiente e adeguato a riequilibrare le condizioni economiche in essere -tenuto conto dell'aggravio dei carichi familiari del padre i cui redditi sono lievemente aumentati e del maggior impegno economico della madre per via delle accresciute esigenze di - prevedere che l'assegno Per_1
unico universale sia goduto ad entrambi i genitori, ciascuno per metà.
Ciò anche in considerazione del fatto che la madre percepisce l'indennità di frequenza per l'invalidità
pagina 11 di 12 riconosciuta al ragazzo (v verbale 12.2.2024) che, pur costituendo emolumento finalizzato alle specifiche ragioni di salute del minore, va comunque a integrare il contributo al mantenimento paterno e il beneficio pro quota dell'AUU.
5- La riforma della sentenza impugnata, determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia: ciò assorbe l'ultimo motivo di appello in punto di spese.
Non v'è dubbio che è risultato prevalentemente soccombente nel corso dell'intero giudizio e Parte_1
va quindi condannato a rifondere le spese alla controparte. Tuttavia il sia pur ridotto accoglimento delle sue doglianze induce a ritenere equa la compensazione per 1/3 delle spese di lite, che sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia – secondo i parametri di cui al DM 147/2022 – tenuto conto del valore indeterminato della controversia, parametro basso.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) dispone che, con decorrenza dalla domanda di primo grado, l'assegno unico universale sia goduto da entrambi i genitori, ciascuno per metà;
2) ferma nel resto la decisione impugnata, condanna a rifondere a Parte_1 [...]
i 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per l'intero : Pt_2
- quanto al primo grado, come da sentenza impugnata;
- quanto al presente giudizio di appello in complessivi euro 3.000, oltre a spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
compensa il restante 1/3.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Antonella Allegra
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