Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 7569/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. MARCHIONI Parte_1 C.F._1
ALICE
e
) con l'avv. TONSI MICHELA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Parte_1
Signora in data 21 aprile 2007 nel Comune di Aprica e trascritto nel registro degli Parte_2
di matrimonio di detto comune al n. 1 parte 2 serie A anno 2007
– ordinare la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aprica per la relativa annotazione.
C O N D I Z I O N I
1. il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale Per_1
verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con
1
2. i figli e , quest'ultima maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2
continueranno a convivere ed indi manterranno la residenza abituale con la madre nella casa coniugale ubicata nel Comune di Corteno Golgi (BS), Frazione San Pietro, località Plazzi, che resta assegnata alla già proprietaria signora , unitamente ai mobili, arredi, Parte_2
corredi, pertinenze
3. quanto al diritto di visita del padre, i figli, considerata la loro età, concorderanno giorni e modalità direttamente con il Signor secondo il piano genitoriale allegato (cfr. doc. Parte_1
008 – piano genitoriale);
4. il Signor verserà alla Signora tramite bonifico bancario Parte_1 Pt_2
alle seguenti coordinate IBAN [...] entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli, sino alla loro autosufficienza economica, pari nel complesso ad € 500,00 e così € 250,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
5. entrambi i genitori provvederanno a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli come individuate dal Protocollo del Tribunale di Brescia del 14/07/2016, di cui le parti dichiarano di essere a conoscenza e che si allega al presente atto (cfr. doc. 009 – Protocollo Tribunale Brescia 14/07/2016);
6. il Signor rinuncia a favore della Signora alla titolarità dell'assegno unico Parte_1 Pt_2 relativo ai figli, che potrà essere richiesto per intero da quest'ultima. Il Signor Parte_1
pertanto, rinuncia a presentare richiesta alcuna agli enti preposti e si impegna a fornire alla
Signora tutta la eventuale documentazione necessaria a tale fine;
Pt_2
7. il Signor si impegna, nel momento in cui l'assegno unico non venga più corrisposto, Parte_1
e sempre che i figli non siano economicamente autosufficienti, ad aumentare l'assegno di mantenimento per i figli, come aggiornato secondo gli indici ISTAT., di complessivi euro 100,00, e così di euro 50,00 per ciascun figlio;
8. le eventuali spese detraibili sostenute per i figli verranno detratte in misura pari al 50% da ciascun coniuge;
9. a titolo di assegno di divorzio, il Signor verserà alla Signora la somma di € Parte_1 Pt_2
300,00 (trecento/00) mensili tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN
[...] entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
2 10. il Signor rinuncia alla propria quota parte del controvalore dei titoli e fondi Parte_1
oggetto del deposito amministrativo n. 77502/3100/06348155 (già n. 77581/3100/200642
[...]
filiale di Corteno Golgi, a sua volta già n. 3100/200642 UBI BANCA) Controparte_1
collegato al conto corrente cointestato n. 77502/1000/00004261, attivo presso
[...]
così come rinuncia all'eventuale saldo positivo presente su quest'ultimo. Il sig. Controparte_1
si impegna a sottoscrivere l'eventuale documentazione bancaria necessaria a tal fine;
Parte_1
11. la Signora si accolla la quota rimanente del finanziamento n. 0702018040505 Pt_2
cointestato ai coniugi e in essere presso e quindi si accolla la quota Controparte_1 mensile di competenza del Signor sino all'estinzione del predetto prestito. Resta inteso Parte_1 che l'estinzione del finanziamento non inciderà in alcun modo sull'ammontare dell'assegno di mantenimento stabilito a favore della Signora Pt_2
L'accollo rimarrà interno e il conto corrente n. 77502/1000/00004261 Controparte_1
filiale di Edolo (BS), sul quale viene addebitata la rata mensile, rimarrà cointestato ai
[...]
coniugi sino all'estinzione del finanziamento stesso, dopodiché i coniugi si impegnano sin d'ora a porre in essere quanto necessario per la relativa chiusura;
12. i coniugi dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico-patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro;
13. spese e competenze di giudizio compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 21.4.2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Aprica (atto n.1 parte II serie A anno 2007) e, dopo avere conseguito sentenza non definitiva di omologa della separazione, hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate, a spese compensate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 17/04/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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