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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3055 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giovanni Gallo Afflitto, giusta procura allegata al ricor- so introduttivo;
attrice
CONTRO
, nato ad [...], il [...], rappresentata e di- Controparte_1
fesa dall'avv. DAe Rizzo, giusta procura in atti;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 26 settembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 16 dicembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12 dicembre 2023, Parte_1
premettendo di avere, in data 25 luglio 2009, contratto matrimonio con
, dalla cui unione sono nati due figli minorenni, ( Controparte_1 Per_1
nato il [...]) e DA ( nato l' 8 agosto 2013), ha chiesto pronunciarsi la separazione dal convenuto, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, a causa del comportamento del , il quale CP_1
avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna e avrebbe abbandonato improvvisamente il 6 settembre 2023 la casa co- niugale, manifestando un totale disinteresse nei confronti della moglie e dei figli.
Ha chiesto, pertanto, l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di con- CP_1
tribuire al mantenimento dei figli minori, versando un assegno di €
700,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché di corrispondere in favore della stessa un assegno di mantenimento di € 400,00, doman- dando l'autorizzazione a ottenere il passaporto anche per i figli minori.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del convenuto e dell'espressa volontà dell'attrice
- 2 - di non volersi riconciliare, il giudice delegato ha adottato i provvedi- menti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha ammesso le prove orali articolate.
Con comparsa, depositata il 16 settembre 2025, non si è Controparte_1
opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato la domanda di addebito, deducendo che, in realtà, la causa del fallimento del matrimo- nio sarebbe riconducibile al carattere della . Pt_1
Il medesimo ha, inoltre, chiesto la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto per i figli, tenuto conto delle spese sostenute dal medesimo, opponendosi alla richiesta di previsione di un assegno di mantenimento in favore della , considerate la giovane età e la Pt_1
capacità lavorativa della stessa.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'escussione di prove testimoniali, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 26 settembre 2025.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve, senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi e l'ostilità che tra- spare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
L'attrice ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi-
- 3 - nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Più in particolare, è stato sostenuto che l'inosservanza del dovere di fe- deltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione del- la convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge respon- sabile, salvo che questi dimostri che il tradimento non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.
Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, dalle emergenze istruttorie si ritiene dimostrato che a causare la crisi matri- moniale sia stata la condotta del , il quale il 6 settembre 2023 si è CP_1
allontanato dalla casa coniugale, lasciando la moglie e i figli e intrapren- dendo una relazione con la cognata.
In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_1
e da , rispettivamente, madre e fratello della ricor-
[...] Testimone_2
rente, nonché quest'ultimo, marito della nuova compagna del , CP_1
della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, è emerso l'allontanamento del con la cognata in quella data e l'interruzione CP_1
di ogni contatto con la famiglia e di ogni aiuto economico ( cfr. verbale di udienza del 21 marzo 2025).
Ebbene, ritenute dimostrate l'abbandono della casa coniugale e la viola- zione del dovere di fedeltà, ai fini di escludere il nesso causale con la crisi coniugale, è necessario verificare la preesistenza di una crisi già ir- rimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza
- 4 - meramente formale (cfr. Cassazione n. 7859 del 09/06/2000).
Nel caso di specie, si osserva come non sia stata fornita la prova dell'esistenza di una preesistente crisi coniugale da parte del resistente, il quale, costituitosi tardivamente, non ha articolato prove.
Ebbene, a fronte di tali emergenze probatorie, il Tribunale ritiene pro- vato il nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili al e il CP_1
determinarsi del venir meno dell'affectio coniugalis.
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente va ac- colta.
Venendo al resto, per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può ope- rare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, si ritengono sussistenti i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, Per_1 Persona_2
con collocamento presso il domicilio di quest'ultima, Parte_1
stante l'interruzione di ogni contatto tra i coniugi per volontà del , CP_1
il quale non ha neppure comunicato il nuovo domicilio, con conseguen- te impossibilità per la di condividere le decisioni relative ai mi- Pt_1
nori.
Quanto al diritto di visita, considerata la ripresa dei contatti con i figli, il potrà incontrare i figli liberamente, previo accordo tra i genitori. CP_1
Solo in caso di disaccordo, i minori trascorreranno con il padre il po- meriggio di tre giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori e in
- 5 - caso di disaccordo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore
20.00 e a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica;
nonché di cinque giorni in occasione delle festività na- talizie e di tre durante quelle pasquali facendo in modo che le festività principali siano trascorse con entrambi i genitori in base al principio dell'alternanza, di quindici giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i genitori.
Va dato atto che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto di e DA, in quanto non vi era alcun contrasto tra le parti Persona_3
in ordine al loro affidamento e collocamento.
Per ciò che concerne le statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto che nel corso del giudizio è emerso che la percepisce integral- Pt_1
mente l'assegno unico erogato dall'Inps di € 400,00 ( cfr. estratti conto in atti), considerato che il , costituendosi, ha dimostrato di soste- CP_1
nere mensilmente la somma di € 400,00 circa, quale rata di ammorta- mento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, va previ- sto l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei figli minori, e DA, corrispondendo a Persona_3 Parte_2
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro
[...]
250,00 per ciascun figlio, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50
% delle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale è assegnato a e ai figli con Parte_1
lei conviventi, sino al raggiungimento della loro indipendenza economi- ca, e non già sino al raggiungimento della maggiore età dei minori, come richiesto dal . CP_1
- 6 - Venendo, adesso, alla domanda di mantenimento formulata dalla Pt_3
[...
in proprio favore, si osserva che la stessa, in possesso del diploma di ragioneria, peraltro di giovane età ( nata nel 1989), non ha dimostrato un sostanziale squilibrio reddituale tra i coniugi;
infatti, la medesima ha dichiarato in sede di audizione di percepire il reddito di cittadinanza, precisando che il , in atto disoccupato, nel corso del matrimonio CP_1
ha svolto lavori saltuari, affermando, inoltre, che il tenore di vita della famiglia è sempre stato abbastanza modesto.
Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda del di vietare CP_1
l'ingresso nella casa coniugale a terzi estranei, trattandosi di una richie- sta generica, priva di alcun riferimento a eventuali frequentazioni della pregiudizievoli per i minori. Pt_1
Va, partimenti, dichiarata inammissibile la domanda della volta Pt_1
all'autorizzazione al rilascio del passaporto, stante l'assenza di un con- trasto attuale tra i coniugi.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, il va CP_1
condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
ad Agrigento, il 29 aprile 1989, e , nato ad [...], Controparte_1
- 7 - l'1maggio 1986, i quali hanno contratto matrimonio il 25 luglio 2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento, anno 2009, parte 2, Serie A, numero 187, con addebito a carico di
[...]
CP_1
affida i figli e DA esclusivamente alla madre, Persona_3 [...]
e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità Pt_1
indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Pt_1 Persona_3
e entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro Persona_2
250,00, per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scola- stiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli, con lei Parte_1
conviventi; rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla in favore Pt_1
della stessa;
condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
liquidate in complessivi € 4000,00 oltre le spese prenotate Parte_4
a debito, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 8 - G. DI AG
- 9 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna DI AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3055 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Giovanni Gallo Afflitto, giusta procura allegata al ricor- so introduttivo;
attrice
CONTRO
, nato ad [...], il [...], rappresentata e di- Controparte_1
fesa dall'avv. DAe Rizzo, giusta procura in atti;
convenuto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 26 settembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 16 dicembre 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 12 dicembre 2023, Parte_1
premettendo di avere, in data 25 luglio 2009, contratto matrimonio con
, dalla cui unione sono nati due figli minorenni, ( Controparte_1 Per_1
nato il [...]) e DA ( nato l' 8 agosto 2013), ha chiesto pronunciarsi la separazione dal convenuto, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, a causa del comportamento del , il quale CP_1
avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna e avrebbe abbandonato improvvisamente il 6 settembre 2023 la casa co- niugale, manifestando un totale disinteresse nei confronti della moglie e dei figli.
Ha chiesto, pertanto, l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo a carico del di con- CP_1
tribuire al mantenimento dei figli minori, versando un assegno di €
700,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché di corrispondere in favore della stessa un assegno di mantenimento di € 400,00, doman- dando l'autorizzazione a ottenere il passaporto anche per i figli minori.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del convenuto e dell'espressa volontà dell'attrice
- 2 - di non volersi riconciliare, il giudice delegato ha adottato i provvedi- menti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha ammesso le prove orali articolate.
Con comparsa, depositata il 16 settembre 2025, non si è Controparte_1
opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato la domanda di addebito, deducendo che, in realtà, la causa del fallimento del matrimo- nio sarebbe riconducibile al carattere della . Pt_1
Il medesimo ha, inoltre, chiesto la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto per i figli, tenuto conto delle spese sostenute dal medesimo, opponendosi alla richiesta di previsione di un assegno di mantenimento in favore della , considerate la giovane età e la Pt_1
capacità lavorativa della stessa.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'escussione di prove testimoniali, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 26 settembre 2025.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve, senz'altro, accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, considerato il dichiarato proposito di non riconciliarsi e l'ostilità che tra- spare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
L'attrice ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi-
- 3 - nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Più in particolare, è stato sostenuto che l'inosservanza del dovere di fe- deltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione del- la convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge respon- sabile, salvo che questi dimostri che il tradimento non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.
Ebbene, applicando i summenzionati principi al caso di specie, dalle emergenze istruttorie si ritiene dimostrato che a causare la crisi matri- moniale sia stata la condotta del , il quale il 6 settembre 2023 si è CP_1
allontanato dalla casa coniugale, lasciando la moglie e i figli e intrapren- dendo una relazione con la cognata.
In particolare, dalle dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_1
e da , rispettivamente, madre e fratello della ricor-
[...] Testimone_2
rente, nonché quest'ultimo, marito della nuova compagna del , CP_1
della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, è emerso l'allontanamento del con la cognata in quella data e l'interruzione CP_1
di ogni contatto con la famiglia e di ogni aiuto economico ( cfr. verbale di udienza del 21 marzo 2025).
Ebbene, ritenute dimostrate l'abbandono della casa coniugale e la viola- zione del dovere di fedeltà, ai fini di escludere il nesso causale con la crisi coniugale, è necessario verificare la preesistenza di una crisi già ir- rimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza
- 4 - meramente formale (cfr. Cassazione n. 7859 del 09/06/2000).
Nel caso di specie, si osserva come non sia stata fornita la prova dell'esistenza di una preesistente crisi coniugale da parte del resistente, il quale, costituitosi tardivamente, non ha articolato prove.
Ebbene, a fronte di tali emergenze probatorie, il Tribunale ritiene pro- vato il nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili al e il CP_1
determinarsi del venir meno dell'affectio coniugalis.
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta dalla ricorrente va ac- colta.
Venendo al resto, per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condiviso può ope- rare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, si ritengono sussistenti i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, Per_1 Persona_2
con collocamento presso il domicilio di quest'ultima, Parte_1
stante l'interruzione di ogni contatto tra i coniugi per volontà del , CP_1
il quale non ha neppure comunicato il nuovo domicilio, con conseguen- te impossibilità per la di condividere le decisioni relative ai mi- Pt_1
nori.
Quanto al diritto di visita, considerata la ripresa dei contatti con i figli, il potrà incontrare i figli liberamente, previo accordo tra i genitori. CP_1
Solo in caso di disaccordo, i minori trascorreranno con il padre il po- meriggio di tre giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori e in
- 5 - caso di disaccordo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore
20.00 e a settimane alterne dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica;
nonché di cinque giorni in occasione delle festività na- talizie e di tre durante quelle pasquali facendo in modo che le festività principali siano trascorse con entrambi i genitori in base al principio dell'alternanza, di quindici giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i genitori.
Va dato atto che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto di e DA, in quanto non vi era alcun contrasto tra le parti Persona_3
in ordine al loro affidamento e collocamento.
Per ciò che concerne le statuizioni di ordine patrimoniale, tenuto conto che nel corso del giudizio è emerso che la percepisce integral- Pt_1
mente l'assegno unico erogato dall'Inps di € 400,00 ( cfr. estratti conto in atti), considerato che il , costituendosi, ha dimostrato di soste- CP_1
nere mensilmente la somma di € 400,00 circa, quale rata di ammorta- mento del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, va previ- sto l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei figli minori, e DA, corrispondendo a Persona_3 Parte_2
entro il giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di euro
[...]
250,00 per ciascun figlio, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50
% delle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale è assegnato a e ai figli con Parte_1
lei conviventi, sino al raggiungimento della loro indipendenza economi- ca, e non già sino al raggiungimento della maggiore età dei minori, come richiesto dal . CP_1
- 6 - Venendo, adesso, alla domanda di mantenimento formulata dalla Pt_3
[...
in proprio favore, si osserva che la stessa, in possesso del diploma di ragioneria, peraltro di giovane età ( nata nel 1989), non ha dimostrato un sostanziale squilibrio reddituale tra i coniugi;
infatti, la medesima ha dichiarato in sede di audizione di percepire il reddito di cittadinanza, precisando che il , in atto disoccupato, nel corso del matrimonio CP_1
ha svolto lavori saltuari, affermando, inoltre, che il tenore di vita della famiglia è sempre stato abbastanza modesto.
Ne consegue, dunque, il rigetto della domanda.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda del di vietare CP_1
l'ingresso nella casa coniugale a terzi estranei, trattandosi di una richie- sta generica, priva di alcun riferimento a eventuali frequentazioni della pregiudizievoli per i minori. Pt_1
Va, partimenti, dichiarata inammissibile la domanda della volta Pt_1
all'autorizzazione al rilascio del passaporto, stante l'assenza di un con- trasto attuale tra i coniugi.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito, il va CP_1
condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
ad Agrigento, il 29 aprile 1989, e , nato ad [...], Controparte_1
- 7 - l'1maggio 1986, i quali hanno contratto matrimonio il 25 luglio 2009, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Agrigento, anno 2009, parte 2, Serie A, numero 187, con addebito a carico di
[...]
CP_1
affida i figli e DA esclusivamente alla madre, Persona_3 [...]
e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità Pt_1
indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Pt_1 Persona_3
e entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro Persona_2
250,00, per ciascun figlio da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scola- stiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli;
assegna l'uso della casa coniugale a e ai figli, con lei Parte_1
conviventi; rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla in favore Pt_1
della stessa;
condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
liquidate in complessivi € 4000,00 oltre le spese prenotate Parte_4
a debito, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 8 - G. DI AG
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