Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza breve 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 16/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00566/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00205/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2025, proposto da
Edil Costruzioni Lm S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Faraone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Policoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Bello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ER Immobiliare Sas di ER MA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Policoro n, 10821 del 22.5.2025, notificata in data 22.5.25, con la quale si ordinava alla società ricorrente, in qualità di proprietaria degli immobili interessati, di procedere alla bonifica e messa in sicurezza, da parte di ditta abilitata ed autorizzata e previa presentazione del previsto piano di lavoro all’azienda sanitaria competente, delle coperture in lastre di fibrocemento “ eternit” contenenti amianto dei sottotetti dei due palazzi edificati nel centro abitato di Policoro tra via Siris e via Monte Rosa, distinti in catasto al foglio di mappa 10 e p.lla 639;
b) di ogni altro provvedimento o deliberazione comunque connessa e conseguente ove esistente e per questo non nota.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Policoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con il ricorso in esame, depositato in data 17/6/2025, la società deducente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Policoro, identificata in epigrafe, con cui le è stato ordinato, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, nonché (genericamente) del D.lgs. n. 152/2006, di procedere alla bonifica e alla messa in sicurezza dei sottotetti di due palazzi ubicati tra via Siris e via Monte Rosa (distinti in catasto al foglio di mappa 10 e particella 639), poiché coperti da lastre di fibrocemento “eternit” contenenti amianto (secondo quanto risultante dalle indagini svolte dalla competente Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in data 8/1/2025);
- come espressamente indicato nel provvedimento, l’ordine di bonifica è stato intimato nei confronti della società deducente nella “ qualità di proprietaria degli immobili interessati ”;
- il gravame è affidato a plurimi motivi deducenti: a) l’omissione, nell’ambito del procedimento esitato nell’impugnato provvedimento, delle garanzie partecipative prescritte dall’art. 7 della L. n. 241/1990; b) la nullità del provvedimento per carenza di elementi essenziali ai sensi dell’art. 21- septies della L. n. 241/1990; c) l’insussistenza dei presupposti di indifferibilità ed urgenza previsti dall’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000; d) il difetto di legittimazione passiva della società deducente, la quale, pur avendo illo tempore costruito i due edifici in questione, avrebbe successivamente trasferito per compravendita la proprietà delle unità immobiliari di cui gli stessi si compongono a singoli acquirenti, con conseguente formazione di altrettante entità condominiali; e) l’inconfigurabilità del divieto di utilizzo di materiali costruttivi in fibrocemento in edifici costruiti, come nella specie, prima dell’adozione della L. n. 257/1992;
Considerato che:
- con ordinanza n. 62 del 9/7/2025, questo Tribunale ha “ Ritenuto di dover accogliere l’incidentale istanza cautelare ai soli fini del riesame … del provvedimento impugnato alla luce di un accurato e documentato approfondimento istruttorio in merito alla situazione dominicale dei sottotetti dei due immobili su cui grava l’impugnato provvedimento, profilo da cui discende l’individuazione del soggetto passivamente legittimato rispetto all’ingiunto ordine di bonifica ”;
- il Comune di Policoro ha depositato una memoria nella quale ha innovativamente motivato il gravato ordine sul presupposto che la società deducente (costruttrice degli edifici) si sarebbe riservata, negli atti di vendita delle singole unità immobiliari, il diritto di sopraelevazione, da qualificarsi come diritto reale di godimento radicante la responsabilità in merito alla manutenzione dei sottotetti in questione;
- alla camera di consiglio del 3/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso reso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso va accolto, risultando persuasivo il motivo rubricato alla precedente lettera d), da qualificarsi come ragione più liquida (giustificante l’assorbimento dei restanti motivi), in quanto:
- l’avversata determinazione si fonda su un presupposto, quello della proprietà in capo alla società deducente dei sottotetti dei due fabbricati in evidenza, che si appalesa erroneo, non trovando alcun riscontro istruttorio agli atti di causa, tenuto conto che la società, come sostanzialmente ammesso dallo stesso Comune resistente, con argomento innovativamente enunciato in corso di causa (in specie, nella citata memoria conclusionale) e contraddicente il ridetto assunto provvedimentale, si è soltanto riservata il diritto di (eventuale) sopraelevazione sugli edifici in questione;
- tale situazione giuridica, in disparte ogni indagine circa la sua complessa natura e, soprattutto, a prescindere dall’impossibilità di integrare in via postuma la motivazione dell’ordine sub iudice (che, come detto, riposa sul differente ed indimostrato presupposto della proprietà dei due sottotetti), si appalesa inidonea a rappresentare un titolo di effettiva disponibilità giuridica (e materiale) di detti beni nella prospettiva del radicamento della legittimazione passiva della società rispetto all’impugnato ordine di bonifica; al riguardo, merita soggiungere che il Comune non ha inteso svolgere alcun approfondimento istruttorio in merito all’individuazione del soggetto responsabile dell’ipotizzata situazione di degrado ambientale, da considerarsi quale autonomo titolo di imputazione del dovere di bonifica ai sensi degli artt. 242 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 (a prescindere dal profilo della titolarità del bene);
- d’altra parte, come opinato anche in sede penale proprio con riferimento alla vicenda fattuale per cui è causa (cfr. sentenza del Tribunale penale di Matera n. 1398/2014), i sottotetti devono ritenersi, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., ordinariamente rientranti nel novero delle parti comuni dell’edificio, salvo contraria evidenza (di cui, in specie, non vi è persuasiva dimostrazione);
- infine, ma non secondariamente, il Comune di Policoro ha ingiustificatamente disatteso l’ordine di riesame impartito da questo Tribunale con ordinanza n. 62 del 9/7/2025, comportamento processualmente rilevante ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 64 cod. proc. amm.;
Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento del richiamato motivo di ricorso, va disposto l’annullamento dell’impugnato provvedimento;
Ritenuto che le spese del giudizio debbano seguire la soccombenza, tenuto anche conto del contegno processuale osservato dal Comune resistente, nella misura fissata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Policoro al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, da quantificarsi nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF NT, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
PA NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NO | EF NT |
IL SEGRETARIO