Articolo 27 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 26Articolo 28
Versione
23 maggio 1999
Art. 27. (Variazioni compensative tra risorse
destinate ad investimenti).
1. Al comma 4-quinquies dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Al fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento".
Entrata in vigore il 23 maggio 1999